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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/12/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa IA NI presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1906/2025 RG promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c. da nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. CP_1
TI AR
e da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. CP_2
TI AR
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che
nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visti gli artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c;
considerato che
secondo la Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727); rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”; ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi alle condizioni formulate nel ricorso depositato in CP_1 CP_2
data 04/11/2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso il 27/11/2025
Il presidente est.
IA NI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa IA NI presidente rel.
- dott. ssa Irene Colladet giudice
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1906/2025 RG promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c. da nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. CP_1
TI AR
e da
nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. CP_2
TI AR
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge;
ritenuto che
nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visti gli artt. 473 bis.49 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c;
considerato che
secondo la Cassazione “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28727); rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, “nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”; ritenuto pertanto che la causa, all'esito della pronuncia sulla domanda di separazione personale, vada rimessa in istruttoria come da separata ordinanza, per ogni successiva decisione sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio, procedibile una volta decorsi i termini previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 in relazione all'ininterrotto protrarsi della separazione;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi alle condizioni formulate nel ricorso depositato in CP_1 CP_2
data 04/11/2025, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso il 27/11/2025
Il presidente est.
IA NI
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