Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 310/2021 R.G. promossa da:
(C.F./P.I.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Gesuele ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso la medesima, come da procura allegata all'atto di ricorso per la riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P. I.: , rappresentata e difesa dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Jacopo Piccioli del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso medesimo, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo espressamente estesa anche alla fase di opposizione
OPPOSTA
E CONTRO
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avv. Realdo ed elettivamente domiciliata presso ilmedesimo, come da procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
PRIMA UDIENZA: 30/06/2021 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 05/12/2024
Conclusioni delle parti:
Per l'opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni2
Per il terzo chiamato: come da note di trattazione scritta3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
citava in giudizio la società al fine di far Parte_2 Controparte_1 dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1502/2020 emesso da questo 1 “Voglia l'on. Tribunale adito, 1 – In via preliminare: “Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'op-posizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato”.
2 - Ritenere e dichiarare la nullità del predetto Decreto Ingiuntivo n. 1502/2020 (RG 3223/2020) e, conseguentemente, la sua revoca.
3 - Ritenere e dichiarare che l'odierna opponente nulla deve alla odierna Opposta.
4 – In accoglimento della spiegata Domanda Riconvenzionale statuire:
a - la compensazione per la parte di € 13.291,90 oggetto del decreto Ingiuntivo;
b - la condanna al pagamento, in capo alla odierna Opposta, della somma di € 35.362,03 (€ 48.653,93 -
€ 13.291,90) pari alla differenza tra il danno cagionato di € 48.653,93 e la somma di cui chiede la compensazione di € 13.291,90. 5 - Condannare l'opposta alle spese e compensi del presente giudizio”. 2 “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa tutte impugnate, via preliminare, atteso che l'opponente ha ammesso e riconosciuto come dovuto il pagamento della somma di euro 13.291,90 di cui al Decreto ingiuntivo, tanto che ne chiede la compensazione parziale con la presunta voce di danno, e che l'opposizione circa le pretese responsabilità professionali dell'opposta non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, si chiede concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1502/2020, RG n. 3223/2020 ai sensi dell'art. 648 c.p.c; In tesi, rigettare, per le ragioni espresse in narrativa, tutte le avverse domande, ivi compresa la domanda riconvenzionale, in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, condannare la al pagamento Parte_2 della somma di euro 13.291,90 per capitale, oltre interessi, spese e competenze del ricorso così come liquidate nel decreto e condannarla al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver dolosamente resistito in giudizio ritardando l'esecuzione; In subordine respingere in ogni caso ogni domanda riconvenzionale svolta da parte attrice opponente perché infondata in fatto ed in diritto ed accertare la somma ancora dovuta dalla
, quale valore delle competenze professionali spettanti alla Parte_2 Controparte_1 per l'espletamento del proprio mandato e per l'effetto condannare la stessa al suo pagamento. Sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale proposta dall'attrice nei confronti della ridurre l'entità della Controparte_1 pretesa risarcitoria richiesta nell'atto di citazione in forza del concorso colposo dell'attrice ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno dalla stessa subito, riducendo così l'entità del danno liquidato in relazione al proporzionale concorso colposo dell'attrice, disponendo, in tal caso, la manleva della Compagnia assicurativa (cod. fisc. / P. IVA Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna (BO), 4012, Via
Stalingrado n. 45, in virtù della polizza assicurativa n. 1/60158/122/177274499. Con vittoria di compensi legali e spese di giudizio. In via istruttoria, richiamata ogni istanza ed eccezione” 3 “nel merito dichiarare che nessuna somma a nessun titolo è dovuta da a CP_2 CP_1
con vittoria delle spese legali”.
[...]
Pag. 2 di 8 Tribunale in data 9 dicembre 2020, con il quale è stato ingiunto a
[...]
di pagare la somma di euro 13.291,90 oltre interessi e spese a Parte_2
, a titolo di credito relativo a prestazioni professionali. Controparte_1
Proponeva altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la compensazione dell'importo di € 13.291,90 (oggetto del decreto ingiuntivo), nonché la condanna al pagamento in proprio favore della somma di €
35.362,03, il tutto a titolo di risarcimento per i danni subiti.
Tale domanda si fonderebbe, secondo l'opponente sui 'gravissimi errori' commessi dalla opposta nell'espletamento del proprio mandato professionale, che avrebbero determinato in capo all'odierna opponente ingenti danni, costituiti, precisamente, dall'avviso di addebito n. 34120180004084288 dell'NP per la somma € 48.653,93. Quindi, individuato e determinato in tale importo il danno asseritamente subito, l'opponente chiedeva che il Giudice adito disponesse la compensazione del credito professionale azionato in monitorio (in ragione di € 13.291,90) e la condanna al pagamento in proprio favore della differenza residua, pari ad € 35.362,03.
L'opponente narrava che:
- in data 15/1/2018 -a fronte di apposita richiesta- era stato rilasciato alla
COPA SO. COerativa DURC con esito negativo;
-in data 18/1/2018 OP SO. CO. aveva ricevuto da parte dell'NP un invito a regolarizzare mediante pagamento di € 3.334,37, in relazione alla cartella n.
61967 del 9 novembre 2016 notificata il 4 dicembre 2016 e riguardante 3 modelli DMRA - note di rettifica - riferite ai periodi agosto /settembre /ottobre
2015;
- relativamente a questa posizione, la nella persona del dott. Controparte_1
aveva invitato espressamente a non Persona_1 Parte_2 saldare la cartella n. 61967 del 9 novembre 2016 di euro 3.334,37, avendo chiesto lo sgravio ed avendo in corso chiarimenti con l'NP;
- in data 23/3/2018, persistendo ancora la negatività del DURC, l'opponente aveva deciso di saldare il debito di euro 3.334,37;
- in data 26/11/2018 OP SO. CO. aveva richiesto un nuovo DURC, che le era stato nuovamente negato;
Pag. 3 di 8 -in data 30/11/2018 aveva ricevuto un invito a regolarizzare ammontante ad €
47.232,83 ed avviso di addebito n. 3412018 0004084288 ammontante ad euro
48.653,93;
- l'Inps ha comunicato alla opponente che il tardivo pagamento della cartella
61967 del 9 novembre 2016, avvenuto non entro i 15 giorni, ha generato una serie di DMRA (note di rettifica) per addebito dal 9/16 al 1/18 ed il conseguente recupero degli sgravi illegittimamente maturati;
inoltre ha comunicato la mancanza di dati per l'ottenimento dello sgravio;
- per ottenere DURC regolare l'opponente è stata costretta a proporre ricorso all'NP con aggravio di spese legali.
In data 9/6/2021 si è costituita in giudizio contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto quanto esposto da parte opponente, chiedendo concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonché l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia assicurativa al fine di far CP_2 valere la polizza per rischio professionale contratta con quest'ultima.
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto che:
- parte opponente non ha contestato e né disconosciuto l'espletamento dell'incarico professionale il cui corrispettivo costituisce l'oggetto dell'ingiunzione: chiedendo la compensazione della somma ingiunta con quanto asseritamente dovutole a titolo di risarcimento di danno, ne ha riconosciuto, di fatto, la debenza;
- nella persona del Rag. consulente del lavoro che CP_1 Persona_1 opera all'interno della stessa quale società di elaborazione dati, al fine di regolarizzare la posizione relativa alla cartella n. 61967 ha invitato espressamente l'opponente a non saldarla, avendone richiesto lo sgravio;
ciò in quanto il pagamento della somma richiesta dall'NP avrebbe costituito riconoscimento del debito, e quindi della regolarità dell'avviso bonario, con conseguente decadimento da tutti i benefici contributivi di cui al DL 66/2014, oltre alla sanzione per aver beneficiato di agevolazioni eventualmente non dovute;
- l'avviso di addebito n. 34120180004084288 di € 48.653,93 è, quindi, conseguenza diretta del pagamento spontaneo ed unilaterale ad opera di OP
SO. CO., relativo alla cartella 61967 di euro 3.334,37.
Pag. 4 di 8 Con ordinanza del 1/7/2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In data 23/12/2021 si è costituita in giudizio , Controparte_2 eccependo l'inoperatività della polizza e chiedendo, di conseguenza, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
In data 12/1/2022 la difesa di parte opponente ha depositato sentenza del
Tribunale di Firenze n. 803 del 3/12/2021 che ha dichiarato il fallimento della
OP SO. coop., ed il giudizio è stato interrotto.
Con ricorso depositato in data 7/4/2022, il Controparte_3 promuoveva la riassunzione del giudizio.
Sono stati quindi assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6 c.p.c. che le parti hanno depositato.
Si è svolta l'istruttoria mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'opposta e deposizione testimoniale in forma scritta di teste residente all'estero.
La causa veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica, nei termini assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale;
in questo giudizio il Giudice, quindi, deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente. Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
Pag. 5 di 8 Fatta questa premessa, è da ritenere, nel caso di specie ed alla luce delle risultanze processuali, che la pretesa azionata mediante il procedimento monitorio sia fondata.
È pacifico tra le parti, infatti, che la prestazione professionale sia stata effettivamente espletata da come comprova la Controparte_1 documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (preavvisi di notula e lettera di revoca dell'incarico) e non disconosciuta dalla odierna opponente.
Per quanto attiene, invece, alla domanda riconvenzionale, risulta che l'addebito n. 34120180004084288 ammontante ad euro 48.653,93, è stato determinato dallo spontaneo pagamento da parte di OP SO. CO. (eseguito nell'errato presupposto di poter ottenere più velocemente il rilascio del DURC) della cartella n. 61967 per € 3.334,37.
Risulta, altresì, che il rag. avesse invitato OP SO. CO. a non Per_1 provvedere al pagamento (nelle more della contestazione del suddetto avviso bonario ai fini dell'annullamento): il pagamento della somma richiesta avrebbe infatti costituito riconoscimento del debito e –di conseguenza- riconoscimento della regolarità dell'avviso bonario, con conseguente decadimento da tutti i benefici contributivi di cui al DL 66/2014, e con applicazione di sanzione per aver beneficiato di agevolazioni eventualmente non dovute. OP ha dunque agito contravvenendo le indicazioni del professionista, asseverando così di fronte all'NP la propria irregolarità circa i presupposti per la richiesta dei benefici contributivi ai sensi di quanto statuito dal Jobs Act e facendone così scaturire la sanzione per aver beneficiato di agevolazioni di cui, con il predetto pagamento, aveva indirettamente confermato di non avere diritto. Di tale fatto non può essere addossata responsabilità al professionista.
Risulta, peraltro, che il Rag. abbia, anzi, anche 'tentato' (pur senza Per_1 successo) di porre rimedio all'improvvido pagamento effettuato dalla
COerativa, comunicando all'NP che il pagamento era avvenuto 'per mero errore da parte del cliente'.
Del resto, va anche considerato che la contestazione dell'NP potrebbe esser stata effettivamente corretta e, in tale ipotesi, le somme richieste sarebbero da ricondurre all'indebito beneficio usufruito dalla COPA per carenza di presupposti oggettivi o soggettivi e non certo ad un errore professionale.
Pag. 6 di 8 In conclusione, dall'istruttoria e dagli atti di causa non risultano provati i
“gravissimi errori” invocati da parte opponente, tali da giustificare l'accoglimento delle sue pretese: precisamente non risulta compiutamente descritta e provata la condotta dannosa né il nesso causale tra condotta e danno lamentato. Tantomeno che le somme richieste in pagamento dall'NP
(che integrerebbero il danno) non fossero effettivamente dovute (per carenza dei presupposti necessari alla fruizione delle benefici contributivi de quibus) .
Alla luce di ciò, anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Conseguentemente, risulta assorbita in quanto superflua, la decisione sulla operatività (o meno) della polizza assicurativa per rischio professionale.
La chiamata di terzo assume rilievo soltanto in tema di liquidazione delle spese di lite. In proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “La liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza.
Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo, viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio
Pag. 7 di 8 abusivo del diritto di difesa”4, per cui all'opponente soccombente deve essere addossato, oltre all'onere delle spese di lite in favore dell'opposta, anche l'onere del rimborso delle spese di lite in favore della terza chiamata, in quanto la chiamata si è resa necessaria per l'oggetto della domanda (responsabilità professionale).
Quindi le spese di lite, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018 e 147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversa, dell'importanza e difficoltà delle questioni di diritto sottese e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta l'opposizione avanzata da e, per Controparte_3
l'effetto, conferma il D.I. opposto (n. 1502/2020);
-condanna a rimborsare a Controparte_3 Controparte_1 ed a le spese del presente giudizio che liquida, Controparte_2 rispettivamente per ciascuna parte, sulla base dei parametri minimi di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle
(scaglione: valore € 26.000 a € 52.000), in € 3.809,00 oltre rimborsi forfettari al
15%, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende, oltre ad IVA e Cap come per legge.
Prato, 18/4/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 V. tra tante, Cass. sezione civile III, ordinanza 27 settembre 2021, n. 26082; Cass., sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889)