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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 877/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di FE in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 877/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. COLOMBARI BARBARA Controparte_1
e
GA UE con il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI FRANCESCA
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
DICHIARARE la separazione consensuale personale tra GA UE e CP_1
ordinando al Comune di FE di annotare l'emananda sentenza a margine
[...] dell'atto di matrimonio, con omologa delle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi UE GA e si autorizzano a vivere separati. Il sig. si impegna Controparte_1 CP_1
a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30.06.2025.
2) I figli minori e vengono affidati in forma condivisa ai genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa familiare posta in FE Via
Algeria n. 37, di proprietà di entrambi i coniugi.
3) I genitori si impegnano ed obbligano ad assumere congiuntamente nei confronti dei figli minori le decisioni di maggiore importanza riguardanti educazione, istruzione, aspetti sanitari ed impegni ricreativi nel rispetto delle loro esigenze, delle qualità intellettive e delle propensioni;
relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente secondo i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi.
4) Il padre potrà tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvo ogni diverso accordo tra le parti: - a fine settimana alternati a decorrere dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena allorquando li accompagnerà presso la casa familiare entro le ore 21.00/21.30; - due pomeriggi infrasettimanali a decorrere dall'uscita di scuola, comprensivi di un solo pernottamento, nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna;
- un pomeriggio infrasettimanale a decorrere dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna. Le suddette giornate infrasettimanali saranno variabili a seconda degli impegni lavorativi del sig. e verranno decisi concordemente tra i genitori ogni 15 giorni sulla base del CP_1 programma lavorativo che il padre avrà cura di comunicare alla madre. Il padre nelle giornate di sua spettanza dovrà prelevare i figli dall'uscita di scuola ed accompagnarli nelle attività sportive e/o ricreative per poi riaccompagnarli a scuola il giorno seguente. -
1 metà del periodo delle vacanze natalizie, periodo che comprende ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno. - Tre giorni durante le vacanze pasquali alternandolo di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. - In occasione delle vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze, le cui spese saranno interamente a rispettivo carico avendo premura di assicurare almeno un contatto telefonico giornaliero dei figli con l'altro genitore. - È fatta sempre salva la facoltà dei genitori di concordare tempi di permanenza diversi, sempre nel rispetto di una presenza il più possibile paritetica del padre e della madre nella vita dei figli minori. In tutti i casi in cui uno dei genitori, per ragioni di lavoro o per problemi di salute, non possa vedere e tenere con sé i figli nei giorni di sua spettanza, dovrà dare congruo preavviso all'altro. I genitori concordano che i costi per la babysitter la cui presenza si è resa necessaria a seguito di una indisponibilità volontaria del genitore che li doveva tenere con sé (in caso di indisponibilità dell'altro) saranno ad esclusivo carico del predetto genitore. 5) Il padre in considerazione dei parametri valutativi di cui all'art. 337 ter c.c., dei rispettivi redditi di entrambi i genitori nonché dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, contribuirà al mantenimento ordinario mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ciascun figlio e quindi euro 900,00 (novecento/00) mensili. Tale somma è rivalutabile ex indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026 e dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a GA UE acceso presso WEBANK-BANCO BPM Iban:
[...] entro il giorno 1 di ogni mese. Il padre inizierà a versare il suddetto contributo a decorrere dal mese di luglio 2025.
6) Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise a carico dei genitori nelle seguenti modalità: a) Per le spese mediche e sanitarie (espressamente comprese le spese per le visite oculistiche, acquisto occhiali o lenti da vista, spese dentista e spese per apparecchi ortodontici) e più in generale quelle individuate nel Protocollo del Tribunale di FE del 2017 all'art. 13) cui le parti si riportano integralmente anche per quanto riguarda la necessità per alcune di esse del previo accordo, saranno interamente a carico del padre che le sosterrà al 100% e che gioverà interamente della relativa detrazione fiscale. b) Per tutte le altre spese extra-ordinarie a titolo esemplificativo le spese scolastiche, ed extra scolastiche (sportive, ricreative ed artistiche comprese le vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro) e comunque quelle individuate nel Protocollo del Tribunale di FE del 2017 all'art. 13), cui le parti si riportano integralmente anche per quanto riguarda la necessità per alcune di esse del previo accordo, saranno sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%. Il genitore che ha anticipato la spesa dovrà inviare all'altro genitore la documentazione giustificativa a cadenza mensile e ricevere il rimborso entro i successivi 10 giorni. La documentazione originale di dette spese sarà proporzionalmente suddivisa tra i genitori che gioveranno delle relative detrazioni fiscali in funzione delle percentuali di spesa effettivamente sostenute sopra indicate. c) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta e comunque entro 10 giorni), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso: in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 7) L'assegno unico per i figli ed ogni altra forma di sussidio similare erogato per i minori saranno percepiti interamente dalla sig.ra GA UE a decorrere dal mese di luglio 2025. Il sig. si obbliga a sottoscrivere dichiarazione da presentare all'Inps affinché la sig.ra CP_1
GA possa percepire al 100% l'assegno unico per entrambi i figli a decorrere dalla suddetta data e si obbliga altresì a versare a quest'ultima l'importo dell'assegno unico
2 ricevuto dall'Inps fino a quando l'assegno sarà bonificato nel conto corrente della sig.ra GA. 8) La casa coniugale sita in FE Via Algeria n. 37 di proprietà al 50% ciascuno dei coniugi viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, alla sig.ra
GA UE che vi abiterà con i figli minori e . Il Sig. Per_1 Per_2 CP_1 si impegna a lasciare la casa coniugale ed ad asportare tutti i suoi beni personali entro e non oltre il 30.06.2025: sempre entro detto termine il sig. si impegna in ogni CP_1 caso ad effettuare il cambio di residenza avendo tale aspetto un'incidenza diretta anche sull'Isee che la sig.ra GA dovrà effettuare. 9) Il mutuo ipotecario acceso sulla casa coniugale posta in FE Via Algeria n. 37 contratto da entrambi i coniugi in solido tra loro in data 07.06.2019 con atto a ministero del Notaio dott. in FE (rep. n. 2533 raccolta n. 1823) con Banco Persona_3
BPM s.p.a. rinegoziato poi con Banca Unicredit con scadenza al 01.06.2039 e con attuale rata mensile di € 596,63, sarà pagato in parti uguali da entrambi i coniugi a decorrere dal mese di luglio 2025, i quali provvederanno mensilmente a versare ciascuno la somma di
€ 300,00 ciascuno (e/o comunque la metà dell'importo della rata qualora la stessa dovesse aumentare e/o diminuire rispetto all'importo attuale) nel conto corrente bancario tra loro cointestato n. 860017 acceso presso Unicredit Banca entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a partire da giugno 2025. Eventuali detrazioni fiscali derivanti dalla presenza del suddetto mutuo saranno utilizzate da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
10) Le Parti si danno atto che il sig. ha già provveduto alla chiusura del conto CP_1 deposito bancario comune n. 16034930 acceso presso la Banca Santander e che il saldo del medesimo è stato incassato interamente dal sig. Il conto corrente bancario CP_1
n. 043257 acceso presso Webank – Banco BPM (con saldo attivo al 05.03.2025 di € 7,84) verrà chiuso contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
11) Gli eventuali altri prestiti e/o finanziamenti sottoscritti dal anche in solido CP_1 con la moglie se esistenti – ad eccezione del mutuo ipotecario di cui al punto n. 9) - resteranno a carico totale del sig. fino alla loro scadenza. 12) L'autovettura CP_1
Renault Capture tg. FL727MC intestata al sig. ed in uso alla sig.ra GA CP_1 resterà in uso esclusivo a quest'ultima e le parti si impegnano ad effettuare entro 30 giorni dalla sentenza di separazione ogni relativa formalità per il passaggio di proprietà in capo alla stessa che sarà a titolo gratuito, essendo inserito negli accordi economici a risoluzione del conflitto insorto tra le Parti. Le eventuali spese del passaggio di proprietà saranno sostenute al 50% tra le parti. La polizza assicurativa RCA della predetta autovettura resterà intestata al sig. anche dopo il passaggio di proprietà ed a decorrere CP_1 dall'anno 2026 il pagamento del relativo premio assicurativo (in scadenza nel mese di febbraio) sarà a carico della sig.ra GA che effettuerà direttamente il pagamento all'agenzia assicurativa e/o rimborserà il sig. della spesa sostenuta. CP_1
13) Le Parti concordano che la rata del mutuo ipotecario così come le spese condominiali della casa coniugale (ovvero fino alla rata n. 4 compresa del bilancio preventivo condominiale 2025) saranno ad esclusivo carico del sig. fino al 30.06.2025. A Pt_1 decorrere dal mese di luglio 2025 le Parti inizieranno a corrispondere al 50% la rata del mutuo ipotecario come previsto dall'art. 9) del presente accordo. Sempre con decorrenza dal mese di luglio 2025 saranno a carico esclusivo della sig.ra GA le spese condominiali relative alla gestione ordinaria, mentre quelle di carattere extra-ordinario e/o comunque di spettanza del proprietario saranno divise al 50% tra le Parti ed ugualmente si procederà per le spese relative all'immobile adibito a casa coniugale.
14) Per quanto concerne le spese relative alle utenze domestiche della casa coniugale queste saranno ad esclusivo carico del sig. fino al 31.06.2025. A seguito della CP_1 sua uscita dalla casa familiare la sig.ra GA effettuerà la voltura a suo nome di tutte le utenze domestiche e da quel momento provvederà personalmente al pagamento delle stesse.
15) Le Parti, ad eccezione di quanto qui previsto e regolato, dichiarano di non aver nulla a più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo, ragione o causa e di
3 aver già risolto ogni altra pendenza anche di natura economica in essere tra loro. 16) Le Parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e quindi rinunciano al contributo per il proprio mantenimento. 17) Le Parti si concedono sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti, anche per i figli minori, validi per l'espatrio. 18) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”. Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 10/04/2025 i sigg. e GA Controparte_1
UE esponevano che in data 16/06/2012 avevano contratto matrimonio in FERRARA;
che dall'unione erano nati due figli minorenni, e . Per_1 Per_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e GA Controparte_1
UE alle condizioni concordate (matrimonio contratto in FERRARA in data
16/06/2012 e trascritto al n. 90 p. I).
Spese compensate come da accordi. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FERRARA provveda all'annotazione della sentenza. FE, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di FE in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 877/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. COLOMBARI BARBARA Controparte_1
e
GA UE con il patrocinio dell'Avv. SANGIORGI FRANCESCA
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
DICHIARARE la separazione consensuale personale tra GA UE e CP_1
ordinando al Comune di FE di annotare l'emananda sentenza a margine
[...] dell'atto di matrimonio, con omologa delle seguenti CONDIZIONI: 1) I coniugi UE GA e si autorizzano a vivere separati. Il sig. si impegna Controparte_1 CP_1
a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30.06.2025.
2) I figli minori e vengono affidati in forma condivisa ai genitori con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa familiare posta in FE Via
Algeria n. 37, di proprietà di entrambi i coniugi.
3) I genitori si impegnano ed obbligano ad assumere congiuntamente nei confronti dei figli minori le decisioni di maggiore importanza riguardanti educazione, istruzione, aspetti sanitari ed impegni ricreativi nel rispetto delle loro esigenze, delle qualità intellettive e delle propensioni;
relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente secondo i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi.
4) Il padre potrà tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salvo ogni diverso accordo tra le parti: - a fine settimana alternati a decorrere dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena allorquando li accompagnerà presso la casa familiare entro le ore 21.00/21.30; - due pomeriggi infrasettimanali a decorrere dall'uscita di scuola, comprensivi di un solo pernottamento, nella settimana che termina con il weekend di spettanza materna;
- un pomeriggio infrasettimanale a decorrere dall'uscita di scuola fino alla sera dopo cena, nella settimana che termina con il weekend di spettanza paterna. Le suddette giornate infrasettimanali saranno variabili a seconda degli impegni lavorativi del sig. e verranno decisi concordemente tra i genitori ogni 15 giorni sulla base del CP_1 programma lavorativo che il padre avrà cura di comunicare alla madre. Il padre nelle giornate di sua spettanza dovrà prelevare i figli dall'uscita di scuola ed accompagnarli nelle attività sportive e/o ricreative per poi riaccompagnarli a scuola il giorno seguente. -
1 metà del periodo delle vacanze natalizie, periodo che comprende ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno. - Tre giorni durante le vacanze pasquali alternandolo di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. - In occasione delle vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze, le cui spese saranno interamente a rispettivo carico avendo premura di assicurare almeno un contatto telefonico giornaliero dei figli con l'altro genitore. - È fatta sempre salva la facoltà dei genitori di concordare tempi di permanenza diversi, sempre nel rispetto di una presenza il più possibile paritetica del padre e della madre nella vita dei figli minori. In tutti i casi in cui uno dei genitori, per ragioni di lavoro o per problemi di salute, non possa vedere e tenere con sé i figli nei giorni di sua spettanza, dovrà dare congruo preavviso all'altro. I genitori concordano che i costi per la babysitter la cui presenza si è resa necessaria a seguito di una indisponibilità volontaria del genitore che li doveva tenere con sé (in caso di indisponibilità dell'altro) saranno ad esclusivo carico del predetto genitore. 5) Il padre in considerazione dei parametri valutativi di cui all'art. 337 ter c.c., dei rispettivi redditi di entrambi i genitori nonché dei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi, contribuirà al mantenimento ordinario mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ciascun figlio e quindi euro 900,00 (novecento/00) mensili. Tale somma è rivalutabile ex indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026 e dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a GA UE acceso presso WEBANK-BANCO BPM Iban:
[...] entro il giorno 1 di ogni mese. Il padre inizierà a versare il suddetto contributo a decorrere dal mese di luglio 2025.
6) Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise a carico dei genitori nelle seguenti modalità: a) Per le spese mediche e sanitarie (espressamente comprese le spese per le visite oculistiche, acquisto occhiali o lenti da vista, spese dentista e spese per apparecchi ortodontici) e più in generale quelle individuate nel Protocollo del Tribunale di FE del 2017 all'art. 13) cui le parti si riportano integralmente anche per quanto riguarda la necessità per alcune di esse del previo accordo, saranno interamente a carico del padre che le sosterrà al 100% e che gioverà interamente della relativa detrazione fiscale. b) Per tutte le altre spese extra-ordinarie a titolo esemplificativo le spese scolastiche, ed extra scolastiche (sportive, ricreative ed artistiche comprese le vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro) e comunque quelle individuate nel Protocollo del Tribunale di FE del 2017 all'art. 13), cui le parti si riportano integralmente anche per quanto riguarda la necessità per alcune di esse del previo accordo, saranno sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%. Il genitore che ha anticipato la spesa dovrà inviare all'altro genitore la documentazione giustificativa a cadenza mensile e ricevere il rimborso entro i successivi 10 giorni. La documentazione originale di dette spese sarà proporzionalmente suddivisa tra i genitori che gioveranno delle relative detrazioni fiscali in funzione delle percentuali di spesa effettivamente sostenute sopra indicate. c) In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta e comunque entro 10 giorni), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso: in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 7) L'assegno unico per i figli ed ogni altra forma di sussidio similare erogato per i minori saranno percepiti interamente dalla sig.ra GA UE a decorrere dal mese di luglio 2025. Il sig. si obbliga a sottoscrivere dichiarazione da presentare all'Inps affinché la sig.ra CP_1
GA possa percepire al 100% l'assegno unico per entrambi i figli a decorrere dalla suddetta data e si obbliga altresì a versare a quest'ultima l'importo dell'assegno unico
2 ricevuto dall'Inps fino a quando l'assegno sarà bonificato nel conto corrente della sig.ra GA. 8) La casa coniugale sita in FE Via Algeria n. 37 di proprietà al 50% ciascuno dei coniugi viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, alla sig.ra
GA UE che vi abiterà con i figli minori e . Il Sig. Per_1 Per_2 CP_1 si impegna a lasciare la casa coniugale ed ad asportare tutti i suoi beni personali entro e non oltre il 30.06.2025: sempre entro detto termine il sig. si impegna in ogni CP_1 caso ad effettuare il cambio di residenza avendo tale aspetto un'incidenza diretta anche sull'Isee che la sig.ra GA dovrà effettuare. 9) Il mutuo ipotecario acceso sulla casa coniugale posta in FE Via Algeria n. 37 contratto da entrambi i coniugi in solido tra loro in data 07.06.2019 con atto a ministero del Notaio dott. in FE (rep. n. 2533 raccolta n. 1823) con Banco Persona_3
BPM s.p.a. rinegoziato poi con Banca Unicredit con scadenza al 01.06.2039 e con attuale rata mensile di € 596,63, sarà pagato in parti uguali da entrambi i coniugi a decorrere dal mese di luglio 2025, i quali provvederanno mensilmente a versare ciascuno la somma di
€ 300,00 ciascuno (e/o comunque la metà dell'importo della rata qualora la stessa dovesse aumentare e/o diminuire rispetto all'importo attuale) nel conto corrente bancario tra loro cointestato n. 860017 acceso presso Unicredit Banca entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a partire da giugno 2025. Eventuali detrazioni fiscali derivanti dalla presenza del suddetto mutuo saranno utilizzate da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
10) Le Parti si danno atto che il sig. ha già provveduto alla chiusura del conto CP_1 deposito bancario comune n. 16034930 acceso presso la Banca Santander e che il saldo del medesimo è stato incassato interamente dal sig. Il conto corrente bancario CP_1
n. 043257 acceso presso Webank – Banco BPM (con saldo attivo al 05.03.2025 di € 7,84) verrà chiuso contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
11) Gli eventuali altri prestiti e/o finanziamenti sottoscritti dal anche in solido CP_1 con la moglie se esistenti – ad eccezione del mutuo ipotecario di cui al punto n. 9) - resteranno a carico totale del sig. fino alla loro scadenza. 12) L'autovettura CP_1
Renault Capture tg. FL727MC intestata al sig. ed in uso alla sig.ra GA CP_1 resterà in uso esclusivo a quest'ultima e le parti si impegnano ad effettuare entro 30 giorni dalla sentenza di separazione ogni relativa formalità per il passaggio di proprietà in capo alla stessa che sarà a titolo gratuito, essendo inserito negli accordi economici a risoluzione del conflitto insorto tra le Parti. Le eventuali spese del passaggio di proprietà saranno sostenute al 50% tra le parti. La polizza assicurativa RCA della predetta autovettura resterà intestata al sig. anche dopo il passaggio di proprietà ed a decorrere CP_1 dall'anno 2026 il pagamento del relativo premio assicurativo (in scadenza nel mese di febbraio) sarà a carico della sig.ra GA che effettuerà direttamente il pagamento all'agenzia assicurativa e/o rimborserà il sig. della spesa sostenuta. CP_1
13) Le Parti concordano che la rata del mutuo ipotecario così come le spese condominiali della casa coniugale (ovvero fino alla rata n. 4 compresa del bilancio preventivo condominiale 2025) saranno ad esclusivo carico del sig. fino al 30.06.2025. A Pt_1 decorrere dal mese di luglio 2025 le Parti inizieranno a corrispondere al 50% la rata del mutuo ipotecario come previsto dall'art. 9) del presente accordo. Sempre con decorrenza dal mese di luglio 2025 saranno a carico esclusivo della sig.ra GA le spese condominiali relative alla gestione ordinaria, mentre quelle di carattere extra-ordinario e/o comunque di spettanza del proprietario saranno divise al 50% tra le Parti ed ugualmente si procederà per le spese relative all'immobile adibito a casa coniugale.
14) Per quanto concerne le spese relative alle utenze domestiche della casa coniugale queste saranno ad esclusivo carico del sig. fino al 31.06.2025. A seguito della CP_1 sua uscita dalla casa familiare la sig.ra GA effettuerà la voltura a suo nome di tutte le utenze domestiche e da quel momento provvederà personalmente al pagamento delle stesse.
15) Le Parti, ad eccezione di quanto qui previsto e regolato, dichiarano di non aver nulla a più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo, ragione o causa e di
3 aver già risolto ogni altra pendenza anche di natura economica in essere tra loro. 16) Le Parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e quindi rinunciano al contributo per il proprio mantenimento. 17) Le Parti si concedono sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti, anche per i figli minori, validi per l'espatrio. 18) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”. Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 10/04/2025 i sigg. e GA Controparte_1
UE esponevano che in data 16/06/2012 avevano contratto matrimonio in FERRARA;
che dall'unione erano nati due figli minorenni, e . Per_1 Per_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e GA Controparte_1
UE alle condizioni concordate (matrimonio contratto in FERRARA in data
16/06/2012 e trascritto al n. 90 p. I).
Spese compensate come da accordi. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FERRARA provveda all'annotazione della sentenza. FE, 27.5.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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