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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
, C.F.: , con l'Avv. Francesca Iacoponi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F.: , con l'Avv. Francesca Iacoponi;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 21/01/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Riparbella (LI) il 08/10/2000 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Riparbella (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000 Parte 2 Serie A n. 4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) conferma l'assegnazione della ex casa coniugale posta in Riparbella (PI), via Falcone n. 13, di proprietà al 50% tra i Sigg.ri e , alla Parte_1 CP_1
la quale continuerà ad abitarvi con il fi do al Parte_1 Per_1 pagamento delle relative utenze;
2) il figlio minore è affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori e la Per_1 sua collocazione presso la madre, mantenendo la residenza in Riparbella (PI), Via Falcone n. 13. Di conseguenza, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione e istruzione del figlio e ogni altra questione di particolare importanza riguardante lo stesso dovranno essere valutate da entrambi i genitori congiuntamente mentre sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
pagina 2 di 3 3) i genitori, nel rispetto della volontà, degli impegni e degli interessi del figlio, e fino a quando lo stesso avrà compiuto la maggiore età, stabiliscono che il minore starà con il padre il sabato e la domenica a settimane alterne, il sabato Per_1 dall'uscita della scuola fino alla domenica dopo cena, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre, il padre terrà con sé il figlio anche due giorni a settimana con eventuale pernottamento, preferibilmente il martedì e il giovedì, ma comunque in giorni da concordare con la Il Parte_1 minore trascorrerà con il padre o con la madre due settimane anche non consecutive – secondo le esigenze del genitore che usufruisce delle ferie – nel mese in cui ogni genitore avrà diritto alle ferie secondo le proprie esigenze lavorative, concordandole con congruo anticipo con l'altro. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, concordandone preventivamente la suddivisione, così come tutte le altre festività. Il tutto salvo diversi accordi con i genitori e comunque secondo le esigenze e volontà del figlio. Resta ferma la facoltà per ciascun genitore di sentire il figlio ogni volta che lo desideri quando quest'ultimo si trovi con l'altro genitore o con i parenti dell'uno o dell'altro;
4) il corrisponderà alla un assegno di mantenimento per il CP_1 Parte_1 fi della so ile di € 300,00 (trecento/00), oltre Per_1 rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Parte_1
5) le spese straordinarie per il figlio saranno corrisposte da uno dei coniugi all'altro coniuge che sostiene la spesa nella misura del 50%, previa documentazione. Resta fermo che le spese straordinarie superiori a € 100,00 saranno previamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza e necessità. Il genitore che intende fare una spesa straordinaria subordinata al consenso dell'altro, deve darne comunicazione all'altro coniuge (via sms, email o fax) per consentire a quest'ultimo di esprimere il suo eventuale dissenso;
6) i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare ad ogni contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
7) l'assegno unico, o ogni altro sostegno economico pubblico dovesse essere introdotto per il figlio, continuerà ad essere versato dai genitori su un conto corrente tra loro cointestato e le somme ivi versate saranno utilizzate soltanto per spese relative al figlio Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Riparbella (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 23.10.2025 Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
, C.F.: , con l'Avv. Francesca Iacoponi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F.: , con l'Avv. Francesca Iacoponi;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 21/01/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Riparbella (LI) il 08/10/2000 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Riparbella (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000 Parte 2 Serie A n. 4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) conferma l'assegnazione della ex casa coniugale posta in Riparbella (PI), via Falcone n. 13, di proprietà al 50% tra i Sigg.ri e , alla Parte_1 CP_1
la quale continuerà ad abitarvi con il fi do al Parte_1 Per_1 pagamento delle relative utenze;
2) il figlio minore è affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori e la Per_1 sua collocazione presso la madre, mantenendo la residenza in Riparbella (PI), Via Falcone n. 13. Di conseguenza, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione e istruzione del figlio e ogni altra questione di particolare importanza riguardante lo stesso dovranno essere valutate da entrambi i genitori congiuntamente mentre sulle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
pagina 2 di 3 3) i genitori, nel rispetto della volontà, degli impegni e degli interessi del figlio, e fino a quando lo stesso avrà compiuto la maggiore età, stabiliscono che il minore starà con il padre il sabato e la domenica a settimane alterne, il sabato Per_1 dall'uscita della scuola fino alla domenica dopo cena, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Inoltre, il padre terrà con sé il figlio anche due giorni a settimana con eventuale pernottamento, preferibilmente il martedì e il giovedì, ma comunque in giorni da concordare con la Il Parte_1 minore trascorrerà con il padre o con la madre due settimane anche non consecutive – secondo le esigenze del genitore che usufruisce delle ferie – nel mese in cui ogni genitore avrà diritto alle ferie secondo le proprie esigenze lavorative, concordandole con congruo anticipo con l'altro. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, concordandone preventivamente la suddivisione, così come tutte le altre festività. Il tutto salvo diversi accordi con i genitori e comunque secondo le esigenze e volontà del figlio. Resta ferma la facoltà per ciascun genitore di sentire il figlio ogni volta che lo desideri quando quest'ultimo si trovi con l'altro genitore o con i parenti dell'uno o dell'altro;
4) il corrisponderà alla un assegno di mantenimento per il CP_1 Parte_1 fi della so ile di € 300,00 (trecento/00), oltre Per_1 rivalutazione Istat annuale, entro il giorno 05 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Parte_1
5) le spese straordinarie per il figlio saranno corrisposte da uno dei coniugi all'altro coniuge che sostiene la spesa nella misura del 50%, previa documentazione. Resta fermo che le spese straordinarie superiori a € 100,00 saranno previamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza e necessità. Il genitore che intende fare una spesa straordinaria subordinata al consenso dell'altro, deve darne comunicazione all'altro coniuge (via sms, email o fax) per consentire a quest'ultimo di esprimere il suo eventuale dissenso;
6) i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare ad ogni contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
7) l'assegno unico, o ogni altro sostegno economico pubblico dovesse essere introdotto per il figlio, continuerà ad essere versato dai genitori su un conto corrente tra loro cointestato e le somme ivi versate saranno utilizzate soltanto per spese relative al figlio Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Riparbella (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 23.10.2025 Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3