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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2338/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Cinnera Martino. attrice-opponente
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rosa. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 421/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 25.7.2022, con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 17.339,98, oltre interessi e spese, in virtù della fattura n. 28 del 31.1.2022 relativa a lavori di riparazione che sarebbero stati eseguiti negli anni 2018-2019 dalla sul Controparte_1 veicolo Scania R560 targato DF286MR di proprietà dell'opponente. Ha eccepito: -che l'opposta non aveva eseguito i lavori e le forniture riportate in fattura, ma unicamente quelli per i quali era stato convenuto, in via transattiva, il pagamento di € 6.000,00 (rinunziando ai danni che l'odierna parte opposta gli avrebbe cagionato nell'esecuzione dei lavori non a perfetta regola d'arte), importo che sarebbe stato corrisposto a mezzo cambiali addebitate sul c/c intrattenuto
presso la BCC della Valle del Fitalia;
-che l'importo azionato in sede monitoria diverge da quanto in precedenza richiesto dall'opposta con intimazione a mezzo PEC del 15.1.2020 (doc. n. 14 fasc. monitorio), ove la medesima aveva dichiarato che l'opponente gli avrebbe già pagato € 25.100,00 per lavori eseguiti dal 26.08.2016 al 10.09.2019, così residuando solo € 34,95 a cui andrebbe sommato, per i restanti lavori eseguiti dal 11.02.2019 al 10.09.2019, l'importo di € 7.458,45 che risulta essere poco di più rispetto a quanto pagato dall'opponete (€ 6.000,00) dopo l'intimazione;
-l'inserimento nella fattura azionata di lavori mai eseguiti;
-che le “schede” elencate nell' intimazione non corrispondono a lavori effettivamente eseguiti e che le somme ivi indicate sarebbero maggiori di quelle richieste in fattura;
-che detraendo dalla somma degli importi indicati nelle fatture emesse nei confronti di Parte_1 la somma di € 4.003,02 richiesta per lavori mai eseguiti e gli € 31.100,00, già
[...] regolarmente pagati, il saldo risulterebbe a favore dell'odierna opponente. Ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale adito, adversis reiectis:…Nel merito, 1. revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2. e, quindi, affermare che l'esponente non è debitrice della 3. per il caso che Controparte_1 non si ritenesse impegnativo l'accordo di cui si narra sub Ritenuto § I, ritenere e dichiarare che l'opponente è debitrice e/o creditrice della somma che risulterà dalla contabilità, Parte_1 detratte a) la fattura qui allegata con il n° 2 e, comunque, la differenza tra l'importo di essa e quell'altro che, invece, sarà riconosciuto a credito dell'opposta; b) i pagamenti che l'opposta riconosce eseguiti dall'opponente nell'intimazione qui allegata con il n° 14; c) le cambiali qui allegate con i nn° 4 – 13; 4. Conseguentemente, condannare l'opposta a Controparte_1 pagare all'opponente le somme che, rifatta la contabilità, risulteranno a credito Parte_1 di quest'ultima. Con vittoria di spese e compensi”.
2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
la quale ha contestato ogni contraria domanda, eccezione, difesa e
[...] produzione e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, ha dedotto di aver eseguito lavori di manutenzione per l'opponente per il complessivo importo di € 42.417,97, di cui € 19.100,00 erano stati corrisposti mediante assegni bancari, ed € 6.000,00 erano stati corrisposti mediante cambiali, per cui il residuo importo da corrispondere in favore della Controparte_1
è quello relativo alla fattura n. 28/2022.
[...]
Ha precisato, altresì, che la circostanza addotta dall'opponente secondo la quale la avrebbe eseguito non correttamente i lavori risulta essere Controparte_1 priva di fondamento vista, anche, la non preventiva contestazione dei danni e degli importi fatturati.
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3. Va premesso che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
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dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Ciò posto, ne caso di specie l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento della domanda azionata in sede monitoria, vale a dire il contratto d'opera avente ad oggetto le riparazioni da effettuare sul veicolo Scania R560, targato DF286 MR di proprietà della società opponente, non è contestata tra le parti. L'opponente contesta, tra l'altro, che le prestazioni riportate nella fattura n. 28 del 27.1.2022 non sarebbero state eseguite dall'opposta. A fronte di tale contestazione l'opposta non ha fornito alcun ulteriore riscontro al fine di provare l'avvenuta esecuzione della prestazioni e la fattura già prodotta in sede monitoria è rimasta l'unica documentazione a supporto della domanda di pagamento. Detta fattura, tuttavia, non può costituire un riscontro sufficiente. Invero, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ. Sez.
VI - 3 Ord., 11/03/2011, n. 5915). Ancora, devesi ricordare che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633 e segg. c.p.c. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdono la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase;
e, se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697 comma 1 c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/11/2003, n.17371). Nemmeno potrebbe farsi leva sul fatto che nel corso dell'esecuzione del rapporto tale fattura non sia stata contestata dall'opponente. Invero dalla documentazione allegata non risulta che tale fattura sia mai stata trasmessa dall'opposta all'opponente in quanto le comunicazioni trasmesse a mezzo PEC del 15.1.2020 e del 4.11.2020 sono dei meri solleciti di pagamento nei quali peraltro vengono anche elencati lavori non riportati nella fattura n. 28 del 27.1.2022.
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Alcun supporto probatorio alle pretese di parte opposta avrebbe offerto la prova testimoniale richiesta mediante la seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la quale deve reputarsi del tutto inammissibile vista l'eccessiva genericità del capitolo articolato che non avrebbe fornito alcuna delucidazione in ordine alle variegate prestazioni asseritamente eseguite sul veicolo Scania R560 ed elencate nella fattura per cui è giudizio. A ciò si aggiunga che la parte opponente ha altresì allegato che per i lavori effettuati dalla tra il 2018 e il 2019 era stato pattuito tra le parti in Controparte_1 via transattiva un compenso di € 6.000,00 corrisposto mediante cambiali a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata dall'opposta. A fronte di ciò non solo l'opposta non ha negato di aver ricevuto dall'opponente € 6.000,00 mediante cambiali ma non ha nemmeno formulato alcuna tempestiva e specifica contestazione in ordine all'esistenza di tale accordo di natura transattiva che può quindi ritenersi dimostrata in base al c.d. principio di non contestazione ex art. 115 comma 1 c.p.c.. In base a tale norma per come modificata dalla Legge n. 69/2009, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761. La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). In definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni può concludersi affermando che: -l'opposta, su cui gravava il relativo onere, non è riuscita a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori di cui alla fattura n. 28 del 27.1.2022; -può dirsi provato un fatto estintivo della pretesa azionata in sede monitoria, vale a dire l'accordo con cui le parti avevano pattuito che a saldo delle prestazioni eseguite dall'opposta fino al 2019 l'odierna opponente avrebbe consegnato e pagato cambiali per l'importo complessivo di € 6.000,00, cambiali che pacificamente sono state incassate dalla Controparte_1
Per tali motivi l'opposizione va accolta e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
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Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 421/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.7.2022;
CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 [...] che vengono liquidate in complessivi € 4.204,50, di cui € 204,50 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 19/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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