TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3891/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania, via Firenze n. 44, presso lo studio dell'avv. CLAUDIO LONGHITANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Bologna, via Larga n. 8, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 46, presso lo studio del prof. avv. GIUSEPPE BERRETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in
Siracusa, viale Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv. LAURA SCOLARO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Nel presente giudizio premesso di essere la moglie del defunto Parte_1 Per_1
ha esposto che quest'ultimo, in quanto dipendente della società Salmoiraghi Viganò s.p.a.,
[...]
aveva beneficiato di polizza assicurativa in virtù di convenzione raggiunta dal predetto ente datoriale con il Fondo Est di assistenza sanitaria integrativa, gestito dalla Controparte_1 La originaria ricorrente, in seguito al decesso del proprio marito – determinato da complicanze di patologia oncologica -, qualificandosi erede del medesimo, ha sostenuto di aver diritto ad indennizzo:
- per la somma di €. 300,00, individuata dalla fattura n. 115129281 del 20.10.2015 ed anticipata dall'assicurato, in dipendenza della visita di medico specialista effettuata in pari data presso l'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano, convenzionato con la società di gestione del fondo sopra menzionato;
- per la somma di €. 14.407,41, individuata dalla fattura n. 115131732 del 26.10.2015 ed anticipata dall'assicurato, in dipendenza del ricovero effettuato presso l'Istituto Europeo di Oncologia di
Milano, convenzionato con la società di gestione del fondo sopra menzionato, nel periodo compreso tra il 22 ed il 23.10.2015;
- per la somma di €. 2.994,54, dovuta per spese di viaggio documentate.
Per tali ragioni, ha chiesto condannarsi e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ciascuna per quanto di competenza, al pagamento, in proprio favore, dell'importo complessivo
[...] di €. 17.701,95 o del diverso ammontare da accertarsi in corso di causa.
Radicatosi il contraddittorio, entrambe le suddette società si sono costituite in giudizio con distinti atti di costituzione.
Segnatamente, ha anzitutto rilevato di non essere tenuta ad alcun indennizzo, essendo Controparte_1 quest'ultimo circoscritto, secondo le condizioni generali di contratto, ai soli casi di Controparte_3
tra i quali – alla luce della chiara elencazione contrattuale – non avrebbe potuto
[...]
annoverarsi la broncoscopia con biopsia transbronchiale transtracheale eseguita su Per_1
[...]
In secondo luogo, la predetta società, al solo scopo di transigere la lite, si è mostrata disponibile ad indennizzare le spese sostenute per tale ultima attività inquadrando la stessa tra le prestazioni diagnostiche indennizzate dal Fondo Est, entro il massimale di €. 6.000,00 e, dunque, alla luce del già intervenuto riconoscimento all'assicurato dell'importo di €. 3.419,64 – anticipato dalla esponente per la terapia chemioterapica somministrata durante il ricovero effettuato nel periodo compreso tra il
27 ed il 30.10.2015 -, per la somma di €. 2.580,35.
Nonostante ciò, ha negato l'assolvimento, ad opera di controparte, delle condizioni Controparte_1 richieste contrattualmente ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo.
Anche la si è opposta alle domande avversarie, eccependo in Controparte_2
particolare di essere sprovvista di qualsiasi legittimazione sostanziale passiva.
Fallita la conciliazione – pur tentata dallo scrivente magistrato -, la causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava, com'è noto, su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che, qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Con particolare riguardo alla materia sottoposta all'odierno esame, la Corte regolatrice ha specificato che “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza […]. La circostanza che
l'evento dannoso rientri tra i rischi inclusi è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi non compresi costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare”
(così testualmente Cass. Civ. Sez. III 23.1.2018, n. 1558).
Il superiore principio di diritto è stato richiamato in modo espresso anche successivamente dal
Supremo Collegio, che, nel caso ivi esaminato, ha ribadito che “l'assicurato doveva provare che il danno subito rientra tra i rischi inclusi […], mentre era onere della assicurazione dimostrare che si
è trattato di un danno dovuto ad un fatto rientrante tra i rischi esclusi, proprio in quanto quest'ultimo
è un fatto impeditivo della pretesa attorea” (così Cass. Civ. Sez. III 8.4.2020, n. 7749).
Alla luce di quanto sopra esposto, grava dunque sull'assicurato – onerato della prova del titolo – dimostrare l'operatività della polizza al momento in cui si è verificato l'evento da indennizzare.
In altri termini, egli è tenuto a provare che le condizioni contrattuali vigenti al momento della verificazione di quest'ultimo consentivano di ritenere spettante l'invocato indennizzo.
Nel caso di specie, la documentazione necessaria per il superiore accertamento è stata prodotta non dalla originaria ricorrente bensì dalla stessa società incaricata della gestione del Parte_1
Fondo Est, ossia dalla Controparte_1 Ed invero, quest'ultima, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ha depositato le condizioni generali della garanzia assicurativa (v. all. 2).
Si legge in tale allegato, infatti, che “la copertura prestata a favore dei dipendenti iscritti dal Fondo
Est decorrerà dalle ore 24.00 del 31/12/2013, a condizione che i premi siano regolarmente versati.
La copertura è prestata sia in forma rimborsuale che in forma diretta qualora l' si rivolga Parte_2
a strutture convenzionate con . La durata del contratto è stabilita pari a quattro anni. CP_1
L'iscrizione dei dipendenti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel regolamento del Fondo
Est e comunicata alle Compagnie entro il 10/12/2013 mediante apposito supporto informatico, contenente i dati anagrafici degli Assicurati (cognome, nome, codice fiscale, provincia di residenza)”
(v. pag. 10 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Risalendo al 2015 i fatti per i quali ha richiesto l'indennizzo ed essendo la Parte_1
copertura sopra delineata operativa per quattro anni dal 31.12.2013, soltanto al superiore testo deve aversi riguardo e non al documento – denominato Guida al Piano Sanitario 2009 Settore Terziario e
Farmacie Speciali Part-Time e dunque relativo a periodo precedente – prodotto dalla originaria ricorrente (v. all. 4 del ricorso introduttivo).
Deve ad ogni modo evidenziarsi che l'allegato depositato da destinato ad operare per Controparte_1
i quattro anni successivi al 31.12.2013, contiene clausole qualificabili in termini di condizioni generali di contratto fatte proprie dalla società incaricata della gestione assicurativa.
Queste ultime, com'è noto, ai sensi dell'art. 1341, comma 1, c.c., sono efficaci nei confronti della parte aderente, se al momento della conclusione del negozio la stessa le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, la conoscibilità delle condizioni generali di contratto da parte di Per_1
oltre a non essere mai stata contestata, trova conferma nel fatto che quest'ultimo disponeva
[...]
della menzionata Guida al Piano Sanitario 2009 Settore Terziario e Farmacie Speciali Part-Time.
Essa, pur se riferita a periodo precedente, prospetta – come meglio si vedrà infra - un regolamento negoziale pressoché integralmente coincidente con quello di cui al testo prodotto da Controparte_1
e relativo al quadriennio successivo al 31.12.2013.
Non può, anzi, non rilevarsi come il documento versato in atti da preveda Parte_1
addirittura un regime meno favorevole per l'assicurato, contemplando esso massimali inferiori e franchigie superiori rispetto a ciò che risulta dalle previsioni destinate ad operare dal 2014 (v. pagg.
22-25 dell'all. 4 del ricorso introduttivo e pagg. 20, 23-24 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
2.1. Chiarito quanto sopra, alla luce del regolamento negoziale applicabile, non possono dirsi nel caso di specie provati i presupposti per la operatività della garanzia assicurativa invocata.
2.1.1. Quanto alla somma di €. 14.407,41, individuata dalla fattura n. 115131732 del 26.10.2015 ed anticipata dall'assicurato, essa si correla al ricovero effettuato presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, convenzionato con la società di gestione del fondo sopra menzionato, nel periodo compreso tra il 22 ed il 23.10.2015.
Ebbene, sia le condizioni contrattuali destinate ad operare per il quadriennio successivo al 31.12.2013 sia la Guida al Piano Sanitario 2009 precisano che la garanzia assicurativa investe sia prestazioni di ricovero con intervento chirurgico sia prestazioni di diagnostica e terapia (v., rispettivamente, pag. 5 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di e pag. 12 dell'all. 4 del ricorso Controparte_1
introduttivo).
Quanto alla prima categoria (ossia quella relativa agli interventi chirurgici), tuttavia, si rileva che il riconoscimento dell'indennizzo è circoscritto al caso in cui ricorra una delle specifiche evenienze contemplate.
Più in particolare, sia nelle condizioni destinate ad operare per il quadriennio successivo al 31.12.2013 sia nella Guida al Piano Sanitario 2009 è riportato l'elenco degli specifici interventi chirurgici rilevanti e, tra essi, non figura (v. pagg. 28-31 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e riposta di e pagg. 36-40 dell'all. 4 del ricorso introduttivo) la prestazione di broncoscopia con Controparte_1
biopsia transbronchiale transtracheale eseguita su (v. all. al ricorso introduttivo Persona_1 denominato “preventivo di spesa emesso il 20-10.2015”).
La mancata inclusione di quest'ultima nella elencazione riferita non può considerarsi il frutto di una mera incompletezza del testo contrattuale.
Diversamente, la omessa menzione, tra gli interventi chirurgici, della broncoscopia con biopsia transbronchiale transtracheale risulta all'evidenza agevolmente spiegabile in quanto essa rientra nel diverso gruppo – per cui è del pari riconosciuta l'indennizzabilità, seppur a diverse condizioni, essendo previsto in particolare un massimale di €. 6.000,00 – delle prestazioni di diagnostica e terapia
(v. pag. 23 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di ove, tra le Controparte_1 prestazioni di “diagnostica e terapia” per cui è previsto indennizzo, si riporta anche la
“tracheobroncoscopia diagnostica”; v. anche, nel medesimo senso, pag. 20 dell'all. 4 del ricorso introduttivo – contenente la Guida al Piano Sanitario 2009 -, in cui del pari si indica la
“tracheobroncoscopia diagnostica” tra le “prestazioni di diagnostica e terapia”).
Non sussistendo, in virtù di quanto sopra, alcuna incertezza interpretativa, non può farsi applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1365 e all'art. 1370 c.c.
Nonostante ciò, neppure avuto riguardo alla categoria delle prestazioni di “diagnostica e terapia” può riconoscersi indennizzo a e, dunque, alla moglie Persona_1 Parte_1 Ed infatti, l'indennizzabilità dei costi sostenuti a tale titolo è subordinata al rispetto di specifiche condizioni contrattuali.
Più precisamente, sia la Guida al Piano Sanitario 2009 sia il testo destinato ad operare per il quadriennio successivo al 31.12.2013 prevedono che la garanzia per prestazioni rese da strutture convenzionate esige la preventiva autorizzazione di queste ultime da parte della Centrale Operativa
(v. pagg. 12-13 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di e pag. 8 dell'all. Controparte_1
4 del ricorso introduttivo).
Nella vicenda in esame, per le attività oggetto di considerazione non vi è prova della necessaria previa approvazione (diversamente da quanto accaduto per i costi di €. 3.419,64 correlati alla fattura n.
115152856 del 10.12.2015 emessa dall'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, anticipati da
v. pag. 3 del ricorso introduttivo nonché la allegata fattura n. 115152856 del Controparte_1
10.12.2015, in cui si fa menzione del pagamento “tramite convenzione. Ente convenzionato:
). Controparte_1
Ancora, per il caso difetto di preventiva autorizzazione, il regolamento contrattuale consente di ottenere il rimborso di quanto corrisposto dall'assicurato per le prestazioni diagnostiche, nel rispetto delle previsioni dettate per i rapporti con le strutture non convenzionate (v. pagg. 12-18 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di con particolare riguardo all'art.
4.6 lett. Controparte_1
b, ove si circoscrive la garanzia al caso in cui “l' fosse domiciliato in una provincia priva Parte_2 di strutture sanitarie convenzionate con ”; v., per l'indicazione di analogo requisito, pag. CP_1
15 dell'all. 4 del ricorso introduttivo;
v. nella giurisprudenza di merito Trib. Milano Sez. VI 2.8.2023,
n. 6669, che, in riferimento a fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di odierno esame e relativa al Fondo Est, ha osservato che “non risultando dunque provata l'intervenuta autorizzazione di
all'esecuzione delle prestazioni sanitarie de quibus da parte dell'Assicurata, deve farsi CP_1
applicazione, conformemente al dettato di polizza del ridetto art.
3.1. CGA, nel caso in cui
l'assicurato utilizzi una struttura sanitaria non convenzionata con senza aver CP_1 preventivamente contattato la Centrale Operativa, dell'art.
4.6 delle clausole di polizza (doc. 1 convenuta), rubricato “modalità di erogazione delle prestazioni”. In particolare, la lettera b) del menzionato articolo prevede che le spese sostenute dall'assicurato che si avvalga di struttura sanitaria non convenzionata con la Compagnia ed in assenza di autorizzazione della stessa vengano rimborsate con i limiti del massimale di €. 8.000,00 per intervento e con l'applicazione di uno scoperto del 20%, nonché con il minimo non indennizzabile di €. 2.000,00, solo se l'assicurato è domiciliato in una provincia priva di strutture condizionate. Ebbene, la condizione ivi prevista difetta nel caso di specie, risiedendo l'attrice assicurata in Milano”). Nessuno di tali presupposti può dirsi processualmente provato nel caso di specie, nulla avendo al riguardo dedotto Parte_1
In aggiunta a quanto sopra, non può poi non rilevarsi come dallo stesso messaggio di posta elettronica inoltrato in data 18.12.2015 emerga conferma indiretta del mancato assolvimento delle condizioni richieste per ottenere il rimborso delle spese già anticipate (v. all. al ricorso introduttivo denominato
“messaggio di posta elettronica di del 18-12-2015”, ove si legge: “forse, quella volta, Persona_2
potevano pagare qualcosa per i ricoveri di papà, però dovremmo leggere il contratto che noi non abbiamo”).
Ricordato come gravi su chi invoca la tutela assicurativa provare l'operatività di essa, non può poi farsi applicazione del principio di non contestazione, avendo specificamente Controparte_1 contestato l'assolvimento delle predette condizioni ed avendo la stessa solo a scopo transattivo offerto a controparte la somma di €. 2.580,35 (v. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta di ove si legge che “la broncoscopia, cui il signor si è sottoposto, rientra tra Controparte_1 Per_3 le prestazioni diagnostiche che il Fondo Est indennizza ai beneficiari dell'assicurazione, seppure entro un massimale di spesa complessiva pari ad €. 6.000,00 e qualora la richiesta pervenga nelle forme e nei modi previsti dal contratto (cfr: pag. nn. 15, 18 e 19 del documento n. 4 del fascicolo di controparte). Nonostante il signor e per lui la ricorrente, non abbiano adempiuto a tali Per_3 formalità, propone, in via subordinata e pro bono pacis, il pagamento dell'importo Controparte_1 pari ad €. 2.580,35”).
2.1.2. Ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte – ossia la carenza di autorizzazione preventiva e, al contempo, la mancata dimostrazione dei presupposti richiesti per il rimborso - giustificano l'esclusione dell'indennizzabilità rispetto alla somma di €. 300,00, individuata dalla fattura n.
115129281 del 20.10.2015 ed anticipata dall'assicurato, in dipendenza della visita di medico specialista effettuata in pari data presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, convenzionato con la società di gestione del fondo sopra menzionato.
2.1.3. Va infine respinta la domanda di indennizzo in riferimento alla somma di €. 2.994,54, dovuta per spese di viaggio documentate.
Ed infatti, sia la Guida al Piano Sanitario 2009 sia il testo destinato ad operare per il quadriennio successivo al 31.12.2013 circoscrivono al riguardo l'indennizzabilità agli oneri di trasporto “in ambulanza”, “con unità coronarica mobile e con aereo sanitario”, “all'Istituto di cura” o per il
“trasferimento da un Istituto di cura ad un altro” o per il “rientro alla propria abitazione” (v. pag.
15 dell'all. 4 del ricorso introduttivo e pag. 17 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di
. Controparte_1 Nel caso di specie, tuttavia, come esattamente osservato da le spese per cui Controparte_1 [...]
chiede l'indennizzo attengono – in termini diversi da quanto imposto dalle condizioni Parte_1 applicabili - all'acquisto dei “biglietti aerei AL e RI (dunque, voli di linea), per la tratta
Catania-Milano Linate, per un totale di €. 2.994,54” (v. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta di nonché l'all. del ricorso introduttivo denominato “ricevuta di spesa per Controparte_1 un totale di euro 2994,54”).
2.2. Per le ragioni sopra esposte, dunque, nessun importo può essere riconosciuto alla erede del defunto . Persona_1
Ogni domanda proposta da va pertanto disattesa. Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3891/2021:
- rigetta ogni domanda di per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. Parte_1 Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_2 che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 2.5.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3891/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania, via Firenze n. 44, presso lo studio dell'avv. CLAUDIO LONGHITANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Bologna, via Larga n. 8, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 46, presso lo studio del prof. avv. GIUSEPPE BERRETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
C.F.: , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in
Siracusa, viale Tunisi n. 29, presso lo studio dell'avv. LAURA SCOLARO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Nel presente giudizio premesso di essere la moglie del defunto Parte_1 Per_1
ha esposto che quest'ultimo, in quanto dipendente della società Salmoiraghi Viganò s.p.a.,
[...]
aveva beneficiato di polizza assicurativa in virtù di convenzione raggiunta dal predetto ente datoriale con il Fondo Est di assistenza sanitaria integrativa, gestito dalla Controparte_1 La originaria ricorrente, in seguito al decesso del proprio marito – determinato da complicanze di patologia oncologica -, qualificandosi erede del medesimo, ha sostenuto di aver diritto ad indennizzo:
- per la somma di €. 300,00, individuata dalla fattura n. 115129281 del 20.10.2015 ed anticipata dall'assicurato, in dipendenza della visita di medico specialista effettuata in pari data presso l'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano, convenzionato con la società di gestione del fondo sopra menzionato;
- per la somma di €. 14.407,41, individuata dalla fattura n. 115131732 del 26.10.2015 ed anticipata dall'assicurato, in dipendenza del ricovero effettuato presso l'Istituto Europeo di Oncologia di
Milano, convenzionato con la società di gestione del fondo sopra menzionato, nel periodo compreso tra il 22 ed il 23.10.2015;
- per la somma di €. 2.994,54, dovuta per spese di viaggio documentate.
Per tali ragioni, ha chiesto condannarsi e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
ciascuna per quanto di competenza, al pagamento, in proprio favore, dell'importo complessivo
[...] di €. 17.701,95 o del diverso ammontare da accertarsi in corso di causa.
Radicatosi il contraddittorio, entrambe le suddette società si sono costituite in giudizio con distinti atti di costituzione.
Segnatamente, ha anzitutto rilevato di non essere tenuta ad alcun indennizzo, essendo Controparte_1 quest'ultimo circoscritto, secondo le condizioni generali di contratto, ai soli casi di Controparte_3
tra i quali – alla luce della chiara elencazione contrattuale – non avrebbe potuto
[...]
annoverarsi la broncoscopia con biopsia transbronchiale transtracheale eseguita su Per_1
[...]
In secondo luogo, la predetta società, al solo scopo di transigere la lite, si è mostrata disponibile ad indennizzare le spese sostenute per tale ultima attività inquadrando la stessa tra le prestazioni diagnostiche indennizzate dal Fondo Est, entro il massimale di €. 6.000,00 e, dunque, alla luce del già intervenuto riconoscimento all'assicurato dell'importo di €. 3.419,64 – anticipato dalla esponente per la terapia chemioterapica somministrata durante il ricovero effettuato nel periodo compreso tra il
27 ed il 30.10.2015 -, per la somma di €. 2.580,35.
Nonostante ciò, ha negato l'assolvimento, ad opera di controparte, delle condizioni Controparte_1 richieste contrattualmente ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo.
Anche la si è opposta alle domande avversarie, eccependo in Controparte_2
particolare di essere sprovvista di qualsiasi legittimazione sostanziale passiva.
Fallita la conciliazione – pur tentata dallo scrivente magistrato -, la causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava, com'è noto, su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che, qualora venga proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, l'onere probatorio gravante sull'attore deve ritenersi assolto allorché questi dimostri il titolo fatto valere e alleghi in giudizio l'inadempimento di controparte, spettando invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Con particolare riguardo alla materia sottoposta all'odierno esame, la Corte regolatrice ha specificato che “fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza […]. La circostanza che
l'evento dannoso rientri tra i rischi inclusi è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi non compresi costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza infatti non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare”
(così testualmente Cass. Civ. Sez. III 23.1.2018, n. 1558).
Il superiore principio di diritto è stato richiamato in modo espresso anche successivamente dal
Supremo Collegio, che, nel caso ivi esaminato, ha ribadito che “l'assicurato doveva provare che il danno subito rientra tra i rischi inclusi […], mentre era onere della assicurazione dimostrare che si
è trattato di un danno dovuto ad un fatto rientrante tra i rischi esclusi, proprio in quanto quest'ultimo
è un fatto impeditivo della pretesa attorea” (così Cass. Civ. Sez. III 8.4.2020, n. 7749).
Alla luce di quanto sopra esposto, grava dunque sull'assicurato – onerato della prova del titolo – dimostrare l'operatività della polizza al momento in cui si è verificato l'evento da indennizzare.
In altri termini, egli è tenuto a provare che le condizioni contrattuali vigenti al momento della verificazione di quest'ultimo consentivano di ritenere spettante l'invocato indennizzo.
Nel caso di specie, la documentazione necessaria per il superiore accertamento è stata prodotta non dalla originaria ricorrente bensì dalla stessa società incaricata della gestione del Parte_1
Fondo Est, ossia dalla Controparte_1 Ed invero, quest'ultima, sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, ha depositato le condizioni generali della garanzia assicurativa (v. all. 2).
Si legge in tale allegato, infatti, che “la copertura prestata a favore dei dipendenti iscritti dal Fondo
Est decorrerà dalle ore 24.00 del 31/12/2013, a condizione che i premi siano regolarmente versati.
La copertura è prestata sia in forma rimborsuale che in forma diretta qualora l' si rivolga Parte_2
a strutture convenzionate con . La durata del contratto è stabilita pari a quattro anni. CP_1
L'iscrizione dei dipendenti deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel regolamento del Fondo
Est e comunicata alle Compagnie entro il 10/12/2013 mediante apposito supporto informatico, contenente i dati anagrafici degli Assicurati (cognome, nome, codice fiscale, provincia di residenza)”
(v. pag. 10 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Risalendo al 2015 i fatti per i quali ha richiesto l'indennizzo ed essendo la Parte_1
copertura sopra delineata operativa per quattro anni dal 31.12.2013, soltanto al superiore testo deve aversi riguardo e non al documento – denominato Guida al Piano Sanitario 2009 Settore Terziario e
Farmacie Speciali Part-Time e dunque relativo a periodo precedente – prodotto dalla originaria ricorrente (v. all. 4 del ricorso introduttivo).
Deve ad ogni modo evidenziarsi che l'allegato depositato da destinato ad operare per Controparte_1
i quattro anni successivi al 31.12.2013, contiene clausole qualificabili in termini di condizioni generali di contratto fatte proprie dalla società incaricata della gestione assicurativa.
Queste ultime, com'è noto, ai sensi dell'art. 1341, comma 1, c.c., sono efficaci nei confronti della parte aderente, se al momento della conclusione del negozio la stessa le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, la conoscibilità delle condizioni generali di contratto da parte di Per_1
oltre a non essere mai stata contestata, trova conferma nel fatto che quest'ultimo disponeva
[...]
della menzionata Guida al Piano Sanitario 2009 Settore Terziario e Farmacie Speciali Part-Time.
Essa, pur se riferita a periodo precedente, prospetta – come meglio si vedrà infra - un regolamento negoziale pressoché integralmente coincidente con quello di cui al testo prodotto da Controparte_1
e relativo al quadriennio successivo al 31.12.2013.
Non può, anzi, non rilevarsi come il documento versato in atti da preveda Parte_1
addirittura un regime meno favorevole per l'assicurato, contemplando esso massimali inferiori e franchigie superiori rispetto a ciò che risulta dalle previsioni destinate ad operare dal 2014 (v. pagg.
22-25 dell'all. 4 del ricorso introduttivo e pagg. 20, 23-24 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
2.1. Chiarito quanto sopra, alla luce del regolamento negoziale applicabile, non possono dirsi nel caso di specie provati i presupposti per la operatività della garanzia assicurativa invocata.
2.1.1. Quanto alla somma di €. 14.407,41, individuata dalla fattura n. 115131732 del 26.10.2015 ed anticipata dall'assicurato, essa si correla al ricovero effettuato presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, convenzionato con la società di gestione del fondo sopra menzionato, nel periodo compreso tra il 22 ed il 23.10.2015.
Ebbene, sia le condizioni contrattuali destinate ad operare per il quadriennio successivo al 31.12.2013 sia la Guida al Piano Sanitario 2009 precisano che la garanzia assicurativa investe sia prestazioni di ricovero con intervento chirurgico sia prestazioni di diagnostica e terapia (v., rispettivamente, pag. 5 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di e pag. 12 dell'all. 4 del ricorso Controparte_1
introduttivo).
Quanto alla prima categoria (ossia quella relativa agli interventi chirurgici), tuttavia, si rileva che il riconoscimento dell'indennizzo è circoscritto al caso in cui ricorra una delle specifiche evenienze contemplate.
Più in particolare, sia nelle condizioni destinate ad operare per il quadriennio successivo al 31.12.2013 sia nella Guida al Piano Sanitario 2009 è riportato l'elenco degli specifici interventi chirurgici rilevanti e, tra essi, non figura (v. pagg. 28-31 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e riposta di e pagg. 36-40 dell'all. 4 del ricorso introduttivo) la prestazione di broncoscopia con Controparte_1
biopsia transbronchiale transtracheale eseguita su (v. all. al ricorso introduttivo Persona_1 denominato “preventivo di spesa emesso il 20-10.2015”).
La mancata inclusione di quest'ultima nella elencazione riferita non può considerarsi il frutto di una mera incompletezza del testo contrattuale.
Diversamente, la omessa menzione, tra gli interventi chirurgici, della broncoscopia con biopsia transbronchiale transtracheale risulta all'evidenza agevolmente spiegabile in quanto essa rientra nel diverso gruppo – per cui è del pari riconosciuta l'indennizzabilità, seppur a diverse condizioni, essendo previsto in particolare un massimale di €. 6.000,00 – delle prestazioni di diagnostica e terapia
(v. pag. 23 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di ove, tra le Controparte_1 prestazioni di “diagnostica e terapia” per cui è previsto indennizzo, si riporta anche la
“tracheobroncoscopia diagnostica”; v. anche, nel medesimo senso, pag. 20 dell'all. 4 del ricorso introduttivo – contenente la Guida al Piano Sanitario 2009 -, in cui del pari si indica la
“tracheobroncoscopia diagnostica” tra le “prestazioni di diagnostica e terapia”).
Non sussistendo, in virtù di quanto sopra, alcuna incertezza interpretativa, non può farsi applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1365 e all'art. 1370 c.c.
Nonostante ciò, neppure avuto riguardo alla categoria delle prestazioni di “diagnostica e terapia” può riconoscersi indennizzo a e, dunque, alla moglie Persona_1 Parte_1 Ed infatti, l'indennizzabilità dei costi sostenuti a tale titolo è subordinata al rispetto di specifiche condizioni contrattuali.
Più precisamente, sia la Guida al Piano Sanitario 2009 sia il testo destinato ad operare per il quadriennio successivo al 31.12.2013 prevedono che la garanzia per prestazioni rese da strutture convenzionate esige la preventiva autorizzazione di queste ultime da parte della Centrale Operativa
(v. pagg. 12-13 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di e pag. 8 dell'all. Controparte_1
4 del ricorso introduttivo).
Nella vicenda in esame, per le attività oggetto di considerazione non vi è prova della necessaria previa approvazione (diversamente da quanto accaduto per i costi di €. 3.419,64 correlati alla fattura n.
115152856 del 10.12.2015 emessa dall'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, anticipati da
v. pag. 3 del ricorso introduttivo nonché la allegata fattura n. 115152856 del Controparte_1
10.12.2015, in cui si fa menzione del pagamento “tramite convenzione. Ente convenzionato:
). Controparte_1
Ancora, per il caso difetto di preventiva autorizzazione, il regolamento contrattuale consente di ottenere il rimborso di quanto corrisposto dall'assicurato per le prestazioni diagnostiche, nel rispetto delle previsioni dettate per i rapporti con le strutture non convenzionate (v. pagg. 12-18 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di con particolare riguardo all'art.
4.6 lett. Controparte_1
b, ove si circoscrive la garanzia al caso in cui “l' fosse domiciliato in una provincia priva Parte_2 di strutture sanitarie convenzionate con ”; v., per l'indicazione di analogo requisito, pag. CP_1
15 dell'all. 4 del ricorso introduttivo;
v. nella giurisprudenza di merito Trib. Milano Sez. VI 2.8.2023,
n. 6669, che, in riferimento a fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di odierno esame e relativa al Fondo Est, ha osservato che “non risultando dunque provata l'intervenuta autorizzazione di
all'esecuzione delle prestazioni sanitarie de quibus da parte dell'Assicurata, deve farsi CP_1
applicazione, conformemente al dettato di polizza del ridetto art.
3.1. CGA, nel caso in cui
l'assicurato utilizzi una struttura sanitaria non convenzionata con senza aver CP_1 preventivamente contattato la Centrale Operativa, dell'art.
4.6 delle clausole di polizza (doc. 1 convenuta), rubricato “modalità di erogazione delle prestazioni”. In particolare, la lettera b) del menzionato articolo prevede che le spese sostenute dall'assicurato che si avvalga di struttura sanitaria non convenzionata con la Compagnia ed in assenza di autorizzazione della stessa vengano rimborsate con i limiti del massimale di €. 8.000,00 per intervento e con l'applicazione di uno scoperto del 20%, nonché con il minimo non indennizzabile di €. 2.000,00, solo se l'assicurato è domiciliato in una provincia priva di strutture condizionate. Ebbene, la condizione ivi prevista difetta nel caso di specie, risiedendo l'attrice assicurata in Milano”). Nessuno di tali presupposti può dirsi processualmente provato nel caso di specie, nulla avendo al riguardo dedotto Parte_1
In aggiunta a quanto sopra, non può poi non rilevarsi come dallo stesso messaggio di posta elettronica inoltrato in data 18.12.2015 emerga conferma indiretta del mancato assolvimento delle condizioni richieste per ottenere il rimborso delle spese già anticipate (v. all. al ricorso introduttivo denominato
“messaggio di posta elettronica di del 18-12-2015”, ove si legge: “forse, quella volta, Persona_2
potevano pagare qualcosa per i ricoveri di papà, però dovremmo leggere il contratto che noi non abbiamo”).
Ricordato come gravi su chi invoca la tutela assicurativa provare l'operatività di essa, non può poi farsi applicazione del principio di non contestazione, avendo specificamente Controparte_1 contestato l'assolvimento delle predette condizioni ed avendo la stessa solo a scopo transattivo offerto a controparte la somma di €. 2.580,35 (v. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta di ove si legge che “la broncoscopia, cui il signor si è sottoposto, rientra tra Controparte_1 Per_3 le prestazioni diagnostiche che il Fondo Est indennizza ai beneficiari dell'assicurazione, seppure entro un massimale di spesa complessiva pari ad €. 6.000,00 e qualora la richiesta pervenga nelle forme e nei modi previsti dal contratto (cfr: pag. nn. 15, 18 e 19 del documento n. 4 del fascicolo di controparte). Nonostante il signor e per lui la ricorrente, non abbiano adempiuto a tali Per_3 formalità, propone, in via subordinata e pro bono pacis, il pagamento dell'importo Controparte_1 pari ad €. 2.580,35”).
2.1.2. Ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte – ossia la carenza di autorizzazione preventiva e, al contempo, la mancata dimostrazione dei presupposti richiesti per il rimborso - giustificano l'esclusione dell'indennizzabilità rispetto alla somma di €. 300,00, individuata dalla fattura n.
115129281 del 20.10.2015 ed anticipata dall'assicurato, in dipendenza della visita di medico specialista effettuata in pari data presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, convenzionato con la società di gestione del fondo sopra menzionato.
2.1.3. Va infine respinta la domanda di indennizzo in riferimento alla somma di €. 2.994,54, dovuta per spese di viaggio documentate.
Ed infatti, sia la Guida al Piano Sanitario 2009 sia il testo destinato ad operare per il quadriennio successivo al 31.12.2013 circoscrivono al riguardo l'indennizzabilità agli oneri di trasporto “in ambulanza”, “con unità coronarica mobile e con aereo sanitario”, “all'Istituto di cura” o per il
“trasferimento da un Istituto di cura ad un altro” o per il “rientro alla propria abitazione” (v. pag.
15 dell'all. 4 del ricorso introduttivo e pag. 17 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di
. Controparte_1 Nel caso di specie, tuttavia, come esattamente osservato da le spese per cui Controparte_1 [...]
chiede l'indennizzo attengono – in termini diversi da quanto imposto dalle condizioni Parte_1 applicabili - all'acquisto dei “biglietti aerei AL e RI (dunque, voli di linea), per la tratta
Catania-Milano Linate, per un totale di €. 2.994,54” (v. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta di nonché l'all. del ricorso introduttivo denominato “ricevuta di spesa per Controparte_1 un totale di euro 2994,54”).
2.2. Per le ragioni sopra esposte, dunque, nessun importo può essere riconosciuto alla erede del defunto . Persona_1
Ogni domanda proposta da va pertanto disattesa. Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3891/2021:
- rigetta ogni domanda di per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. Parte_1 Controparte_1
2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- condanna a pagare in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_2 che liquida in €. 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 2.5.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti