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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 10 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 78 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C. F. e P.Iva ), con sede in Follonica (GR) viale Parte_1 P.IVA_1
Italia 227, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
elett.te dom.ta in Follonica (GR) via Cappellini n. 1 presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Massimiliano Quercetani dal quale è rappresentata e difesa, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
, (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
PA UC (C.F. ) del Foro di Torino con elezione C.F._2 di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in GROSSETO, viale G.
Matteotti n. 84, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:"Ricorre all' Ecc.mo Giudice del lavoro di Grosseto affinché, fissata
l'udienza di discussione e previa revoca della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in accoglimento dei motivi in premessa
voglia REVOCARLO, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese e
compensi professionali del giudizio di opposizione”.
Opposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, riservata ogni ulteriore deduzione, istanza
istruttoria e produzione documentale nei termini di legge in via istruttoria;
- acquisire la documentazione prodotta nel fascicolo monitorio di cui al Decreto
ingiuntivo n. 254/2023 (rg 736/2023);
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- ammettere la CTU contabile così come richiesta al paragrafo IV della presente memoria
difensiva;
- in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
254/2023 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, relativamente alla differenza tra
quanto disposto in sede monitoria rispetto a quanto corrisposto dalla a Parte_1
seguito della notifica del ridetto decreto ingiuntivo e, pertanto, nella misura pari ad euro
7.926,73
Pag. 2 di 8 - nel merito rigettare e respingere l'opposizione ex adverso spiegata e, per l'effetto,
condannare la l pagamento, in favore del sig. della Parte_1 Controparte_1
somma lorda pari ad Euro 7.926,73 ovvero della minore o superiore somma accertata in
corso di causa, il tutto comunque oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
maturati sino al soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
sia della fase monitoria che della presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo oltre
spese generali, CPA ed IVA come per legge da corrispondere in favore dell'avv. PA
UC che si dichiara antistatario”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A
D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il giorno 30 gennaio 2024 , in Parte_1
persona del l.r. pro tempore, conveniva in giudizio chiedendo la Controparte_1
revoca del d.i. provvisoriamente esecutivo n. 254/2023 emesso il 20/12/2023
(r.g. 736/2023) da questo Tribunale del Lavoro su richiesta del suddetto ex dipendente per la somma di euro 13.733,12 per competenze retributive, oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura (all. 1 e 2 ). L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione emesso sulla scorta del conteggio redatto dall' Ufficio Vertenze
della Cgil di Grosseto e dunque in assenza delle condizioni di ammissibilità,
in punto di prova scritta, richieste dagli artt. 633 e 642 c.p.c., avendo il lavoratore riferito di non aver ricevuto la busta paga del mese di ottobre 2023
nonostante la diffida ad adempiere trasmessa al datore di lavoro. Deduceva
che l'elaborazione del cedolino paga a chiusura era stata momentaneamente
Pag. 3 di 8 sospesa in considerazione dei contatti intercorsi tra i difensori delle parti, poi conclusi con un nulla di fatto per l'eccessività delle pretese del lavoratore.
Produceva quindi le buste paga unitamente alle relative attestazioni di bonifico (all. 3), precisando come al lavoratore fosse stato sempre riconosciuto il trattamento economico maturato sulla base del contratto di assunzione e del
Ccnl applicato. Contestava quindi il conteggio sindacale e, nella specie, anche la somma di euro 340,59 per indennità di malattia a carico ditta. Precisava
quindi che l'effettivo residuo a favore dell' ex dipendente era limitato al solo saldo della 13° mensilità 2022 pari ad euro 608,08 netti come da relativo cedolino prodotto in atti, al saldo della 14° mensilità 2022/2023 pari ad euro
975,17 netti come da relativo cedolino prodotto in atti ed all' ultima busta a chiusura di ottobre 2023 pari ad euro 4.223,14 netti, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dei residui ratei di ROL, 13° e 14° CP_2
nonché TFR, somme queste che la società datrice di lavoro ha già provveduto a corrispondere nelle more come da relative attestazioni di bonifico prodotte in atti (all. 4 ).
2. Si costituiva in giudizio il il quale confermava di aver ricevuto, CP_1
solo dopo la notifica del d.i., i seguenti pagamenti: in data 5 gennaio 2024
bonifico pari ad Euro 1.583,25 con causale saldo 13 esima 2022 e saldo 14esima
2023 e in data 16 gennaio 2024 bonifico pari ad Euro 4.223,14 con causale saldo busta paga ottobre 2023 (doc. n. 1).
Evidenziava che la società non aveva dato prova di aver assolto il pagamento delle ritenute indicate nelle buste paga e non aveva provveduto al pagamento delle spese legali liquidate con il d.i. Deduceva l'inattendibilità delle buste paga tardivamente prodotte - che non era solo quella di ottobre 2023, ma
Pag. 4 di 8 anche le busta paga dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023,
nonché le buste paga relative alla tredicesima del 2022 e alla quattordicesima
2023 - e chiedeva il pagamento della differenza tra quanto corrisposto dalla e quanto portato dal d.i. opposto pari a euro 7.926,73. Parte_1
3. All'udienza del 25.9.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un'intesa conciliativa nel senso che la società la società avrebbe riconosciuto in favore del lavoratore la somma complessiva lorda di euro 3479,90 quale residuo dovuto, oltre spese legali indicate per le due fasi in euro 3.000
omnicomprensive. Alla successiva udienza davano atto che la società aveva corrisposto la minor somma di euro 2.000. In accoglimento della relativa istanza il Tribunale in data 7 maggio 2025 emetteva ordinanza ex art. 423 cpc.
in relazione al residuo di euro 1.479,90 in favore del lavoratore. la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
5. E' pacifico che parte opponente non ha provveduto all'integrale pagamento di quanto oggetto di accordo transattivo intervenuto in data 6 maggio 2025.
Quanto alle conseguenze di ciò in punto di diritto va ricordato come, per costante giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza,
anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna
Pag. 5 di 8 nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (cfr., tra le tante, Cass. sent. 21432/2011 e 21840/2013).
Così, ad esempio, con riferimento specifico al pagamento parziale dopo l'emissione del provvedimento monitorio o in corso di causa, Cass. Sez. Lav.
Sentenza n.21432 del 17/10/2011 ha stabilito che: “Nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si
atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende
all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della
pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del
provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente
che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio,
è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche
solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che
rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di
residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
7. Per tutte le suesposte ragioni, revocato il decreto ingiuntivo opposto,
condanna parte opponente al pagamento in favore del lavoratore del residuo di euro 1.479,90 (ove nel frattempo non corrisposto).
In punto di spese di lite, va richiamato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (così, ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
Pag. 6 di 8 Nel caso di specie è evidente che parte opponente ha contributo in maniera decisiva al sorgere e al protrarsi della lite, dapprima non avendo fornito le buste paga (se non in corso di causa), la cui puntuale consegna è invece prevista dalla
L. 5 gennaio 1953, n. 4 con il presidio dell'applicazione di una sanzione
Con amministrativa da parte dell competente (euro da 150 a 900, somme aumentate per i casi più gravi) a carico del datore di lavoro inadempiente o ritardatario (art. 5 L. ult. cit.), successivamente rendendosi inadempiente agli obblighi di puntuale e integrale pagamento. Esse devono tenere altresì conto –
sia pure in parte largamente inferiore - della circostanza che la pretesa azionata
è stata riconosciuta da parte opposta superiore a quanto pur dovuto. Per tali ragioni appare equo compensare le spese nella misura di un quarto, la rimanente parte segue la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014
n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, come rappresentata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 254/2023 emesso il 20/12/2023;
- condanna in persona del l.r. pro tempore al pagamento in Parte_1
favore del lavoratore opposto della somma residua di euro 1.479,90 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna parte opponente, in persona del l.r. pro tempore al pagamento in favore dell'Avv. PA UC, antistatario, di tre quarti delle spese di lite,
Pag. 7 di 8 che liquida per tale frazione e in relazione alle due fasi in complessivi euro
3.750 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. G. Grosso
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 10 dicembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 78 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(C. F. e P.Iva ), con sede in Follonica (GR) viale Parte_1 P.IVA_1
Italia 227, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
elett.te dom.ta in Follonica (GR) via Cappellini n. 1 presso lo studio Parte_2
dell'Avv. Massimiliano Quercetani dal quale è rappresentata e difesa, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
, (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
PA UC (C.F. ) del Foro di Torino con elezione C.F._2 di domicilio presso lo studio di quest'ultimo sito in GROSSETO, viale G.
Matteotti n. 84, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente:"Ricorre all' Ecc.mo Giudice del lavoro di Grosseto affinché, fissata
l'udienza di discussione e previa revoca della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in accoglimento dei motivi in premessa
voglia REVOCARLO, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese e
compensi professionali del giudizio di opposizione”.
Opposto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, riservata ogni ulteriore deduzione, istanza
istruttoria e produzione documentale nei termini di legge in via istruttoria;
- acquisire la documentazione prodotta nel fascicolo monitorio di cui al Decreto
ingiuntivo n. 254/2023 (rg 736/2023);
- rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate;
- ammettere la CTU contabile così come richiesta al paragrafo IV della presente memoria
difensiva;
- in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
254/2023 del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, relativamente alla differenza tra
quanto disposto in sede monitoria rispetto a quanto corrisposto dalla a Parte_1
seguito della notifica del ridetto decreto ingiuntivo e, pertanto, nella misura pari ad euro
7.926,73
Pag. 2 di 8 - nel merito rigettare e respingere l'opposizione ex adverso spiegata e, per l'effetto,
condannare la l pagamento, in favore del sig. della Parte_1 Controparte_1
somma lorda pari ad Euro 7.926,73 ovvero della minore o superiore somma accertata in
corso di causa, il tutto comunque oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
maturati sino al soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
sia della fase monitoria che della presente fase di opposizione al decreto ingiuntivo oltre
spese generali, CPA ed IVA come per legge da corrispondere in favore dell'avv. PA
UC che si dichiara antistatario”.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A
D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il giorno 30 gennaio 2024 , in Parte_1
persona del l.r. pro tempore, conveniva in giudizio chiedendo la Controparte_1
revoca del d.i. provvisoriamente esecutivo n. 254/2023 emesso il 20/12/2023
(r.g. 736/2023) da questo Tribunale del Lavoro su richiesta del suddetto ex dipendente per la somma di euro 13.733,12 per competenze retributive, oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura (all. 1 e 2 ). L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione emesso sulla scorta del conteggio redatto dall' Ufficio Vertenze
della Cgil di Grosseto e dunque in assenza delle condizioni di ammissibilità,
in punto di prova scritta, richieste dagli artt. 633 e 642 c.p.c., avendo il lavoratore riferito di non aver ricevuto la busta paga del mese di ottobre 2023
nonostante la diffida ad adempiere trasmessa al datore di lavoro. Deduceva
che l'elaborazione del cedolino paga a chiusura era stata momentaneamente
Pag. 3 di 8 sospesa in considerazione dei contatti intercorsi tra i difensori delle parti, poi conclusi con un nulla di fatto per l'eccessività delle pretese del lavoratore.
Produceva quindi le buste paga unitamente alle relative attestazioni di bonifico (all. 3), precisando come al lavoratore fosse stato sempre riconosciuto il trattamento economico maturato sulla base del contratto di assunzione e del
Ccnl applicato. Contestava quindi il conteggio sindacale e, nella specie, anche la somma di euro 340,59 per indennità di malattia a carico ditta. Precisava
quindi che l'effettivo residuo a favore dell' ex dipendente era limitato al solo saldo della 13° mensilità 2022 pari ad euro 608,08 netti come da relativo cedolino prodotto in atti, al saldo della 14° mensilità 2022/2023 pari ad euro
975,17 netti come da relativo cedolino prodotto in atti ed all' ultima busta a chiusura di ottobre 2023 pari ad euro 4.223,14 netti, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dei residui ratei di ROL, 13° e 14° CP_2
nonché TFR, somme queste che la società datrice di lavoro ha già provveduto a corrispondere nelle more come da relative attestazioni di bonifico prodotte in atti (all. 4 ).
2. Si costituiva in giudizio il il quale confermava di aver ricevuto, CP_1
solo dopo la notifica del d.i., i seguenti pagamenti: in data 5 gennaio 2024
bonifico pari ad Euro 1.583,25 con causale saldo 13 esima 2022 e saldo 14esima
2023 e in data 16 gennaio 2024 bonifico pari ad Euro 4.223,14 con causale saldo busta paga ottobre 2023 (doc. n. 1).
Evidenziava che la società non aveva dato prova di aver assolto il pagamento delle ritenute indicate nelle buste paga e non aveva provveduto al pagamento delle spese legali liquidate con il d.i. Deduceva l'inattendibilità delle buste paga tardivamente prodotte - che non era solo quella di ottobre 2023, ma
Pag. 4 di 8 anche le busta paga dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023,
nonché le buste paga relative alla tredicesima del 2022 e alla quattordicesima
2023 - e chiedeva il pagamento della differenza tra quanto corrisposto dalla e quanto portato dal d.i. opposto pari a euro 7.926,73. Parte_1
3. All'udienza del 25.9.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un'intesa conciliativa nel senso che la società la società avrebbe riconosciuto in favore del lavoratore la somma complessiva lorda di euro 3479,90 quale residuo dovuto, oltre spese legali indicate per le due fasi in euro 3.000
omnicomprensive. Alla successiva udienza davano atto che la società aveva corrisposto la minor somma di euro 2.000. In accoglimento della relativa istanza il Tribunale in data 7 maggio 2025 emetteva ordinanza ex art. 423 cpc.
in relazione al residuo di euro 1.479,90 in favore del lavoratore. la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
5. E' pacifico che parte opponente non ha provveduto all'integrale pagamento di quanto oggetto di accordo transattivo intervenuto in data 6 maggio 2025.
Quanto alle conseguenze di ciò in punto di diritto va ricordato come, per costante giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza,
anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna
Pag. 5 di 8 nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (cfr., tra le tante, Cass. sent. 21432/2011 e 21840/2013).
Così, ad esempio, con riferimento specifico al pagamento parziale dopo l'emissione del provvedimento monitorio o in corso di causa, Cass. Sez. Lav.
Sentenza n.21432 del 17/10/2011 ha stabilito che: “Nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si
atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende
all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della
pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del
provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente
che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio,
è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche
solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che
rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento
dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di
residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”.
7. Per tutte le suesposte ragioni, revocato il decreto ingiuntivo opposto,
condanna parte opponente al pagamento in favore del lavoratore del residuo di euro 1.479,90 (ove nel frattempo non corrisposto).
In punto di spese di lite, va richiamato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (così, ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
Pag. 6 di 8 Nel caso di specie è evidente che parte opponente ha contributo in maniera decisiva al sorgere e al protrarsi della lite, dapprima non avendo fornito le buste paga (se non in corso di causa), la cui puntuale consegna è invece prevista dalla
L. 5 gennaio 1953, n. 4 con il presidio dell'applicazione di una sanzione
Con amministrativa da parte dell competente (euro da 150 a 900, somme aumentate per i casi più gravi) a carico del datore di lavoro inadempiente o ritardatario (art. 5 L. ult. cit.), successivamente rendendosi inadempiente agli obblighi di puntuale e integrale pagamento. Esse devono tenere altresì conto –
sia pure in parte largamente inferiore - della circostanza che la pretesa azionata
è stata riconosciuta da parte opposta superiore a quanto pur dovuto. Per tali ragioni appare equo compensare le spese nella misura di un quarto, la rimanente parte segue la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014
n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, come rappresentata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 254/2023 emesso il 20/12/2023;
- condanna in persona del l.r. pro tempore al pagamento in Parte_1
favore del lavoratore opposto della somma residua di euro 1.479,90 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna parte opponente, in persona del l.r. pro tempore al pagamento in favore dell'Avv. PA UC, antistatario, di tre quarti delle spese di lite,
Pag. 7 di 8 che liquida per tale frazione e in relazione alle due fasi in complessivi euro
3.750 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. G. Grosso
Pag. 8 di 8