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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10068/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAPRARA GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA G. DUPRE' NR 22 50053 EMPOLI presso il difensore avv. CAPRARA GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GACCI MATTEO elettivamente domiciliato in VIA CASTRACANE 58 50055
LASTRA A SIGNA presso il difensore avv. GACCI MATTEO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso ex art. 615, co. 2 c.p.c. del 30.5.2023 il signor Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione avverso la procedura di espropriazione di crediti presso terzi iscritta sul ruolo di questo Tribunale con r.g.e. n. 995/2023, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, la declaratoria di inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in via esecutiva con riferimento alle somme Controparte_1 pignorate presso il terzo –datore di lavoro- Controparte_2
nonché presso la banca Credit Agricole Italia s.p.a. (quest'ultima rendeva dichiarazione pagina 1 di 6 negativa), queste le conclusioni rassegnate: “all'Ill.mo Giudicante, quale giudice dell'esecuzione, affinché, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sè , con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto ai sensi art 618 cpc , rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: – sospendere preliminarmente
l'esecuzione anche inaudita altera parte l'esecuzione ovvero il processo ex art. 624
c.p.c., perché sussistono gravi ed irreparabili motivi e perché dalla iniqua esecuzione il ricorrente potrebbe subire irreparabili danni, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
– nel merito, dichiarare la inammissibilità, nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva n. 995/2023 per le motivazioni di cui in narrativa”.
In buona sostanza, l'opponente non contestava l'esistenza e la Parte_1
quantificazione del credito azionato dalla pignorante ma eccepiva Controparte_1
unicamente la non pignorabilità dei suoi beni personali (retribuzione e conto corrente bancario) per avere accettato l'eredità del fratello con Persona_1
beneficio di inventario (con atto-dichiarazione resa in data 24.5.2023 Tribunale di
Firenze RG n. 8976/2023 cronologico n. 11499/2023) e quindi la separazione dei patrimoni tra defunto ed erede.
Con comparsa depositata per via telematica il 10.7.2023 chiedeva il rigetto della spiegata opposizione adducendone in buona sostanza l'infondatezza per essere l'opponente erede puro e semplice dell'ereditando Persona_1 deceduto in data 15.3.2019 lasciando testamento col quale, tra l'altro, istituiva erede il fratello che trovandosi nel possesso dei beni ereditari, ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art. 485 c.c., avrebbe dovuto fare l'inventario entro tre mesi dal decesso e compiere l'atto di accettazione beneficiata entro i successivi quaranta giorni e non a distanza di oltre quattro anni dall'apertura della successione;
che del resto l'opponente aveva nel tempo compiuto plurimi atti di accettazione tacita dell'eredità evidenziando tra questi la lettera del 19.11.2019 nella quale si affermava erede diffidandola dal compiere atti di disposizione sui beni ereditari ovvero partecipando al procedimento di mediazione ex art. 5, co. 1 –bis D.LVO n. 28/2010 nel quale si lamentava che il testamento era lesivo della sua quota di legittima.
All'esito della udienza di comparizione della parti del 21.7.2023, con ordinanza di pari data il G.E. rigettava integralmente la richiesta sospensione della procedura esecutiva svolta da parte attrice opponente, assegnando termine sino al 31.8.2023 per pagina 2 di 6 l'instaurazione del giudizio di merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione del 31.8.2023 regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata, ha quindi introdotto nei termini concessi il presente Parte_1 giudizio di merito in opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di
Firenze [r.g.e. n. 995/2023] per i motivi già spesi in sede di ricorso in opposizione e sopra richiamati rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: –In Via Preliminare: sospendere la procedura esecutiva RGE nr 995 del 2023 Tribunale di Firenze ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti e nel ricorso che si produce;
In via principale e nel merito : accertare e dichiarare la inammissibilità, nullità e
l'infondatezza della procedura esecutiva RGE nr 995/2023 Tribunale di Firenze per le motivazioni di cui in narrativa;
- Condannare la signora , alla Controparte_1 restituzione, in favore dell'attore, delle somme a qualunque titolo incassate e/o ricevute dall'esito della procedura esecutiva RGE nr 995/2023 Tribunale di Firenze. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 del presente procedimento, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% nonché oltre oneri e accessori di legge (C.P.A. 4%)”.
si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata per Controparte_1 via telematica in data 26.10.2023 deducendo l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni avversarie e rassegnando le seguenti conclusioni: “affinché l'Ecc.mo
Tribunale, rigettata ogni diversa o contraria istanza, per i motivi esposti in narrativa - in via preliminare, respinga l'istanza di sospensione della procedura esecutiva R.G.
995/2023 formulata da controparte, difettando i presupposti di legge del fumus e del periculum necessari affinché possa essere disposta la richiesta sospensione;
- in tesi e nel merito, respinga l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. e le domande tutte proposte da poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- Parte_1 con vittoria di spesi e compensi di giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 15.2.2024 il Tribunale con ordinanza riservata del 25.2.2024 rigettate le istanze istruttorie formulate dalla sola parte opposta perché irrilevanti ai fini del decidere attesa la produzione documentale già in atti, considerato il concreto oggetto della controversia, invitava le parti ad esperire tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 d.lgs.
28/2010 con rinvio della causa all'udienza del 4.7.2024 poi rinviata al 26.9.2024 ancora pagina 3 di 6 pendente il procedimento di mediazione nella quale, preso atto della mancata definizione per via stragiudiziale della controversia, il Tribunale in assenza di istanze istruttorie ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza riservata del
27.9.2024 fissava udienza di rimessone della causa in decisione al 13.2.2025 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c..
A tale udienza tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127 – ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
Vanno infatti confermate le conclusioni già raggiunte in sede cautelare e segnatamente che l'eccepita accettazione della eredità appare fondata.
Ed invero, il chiaro tenore letterale della missiva del 19.11.2019 (Cfr. sub doc. 3 fascicolo parte convenuta) nella quale l'odierno attore opponente si dichiara espressamente erede del fratello alla cui eredità risultava Persona_1
chiamato per testamento, rappresentando l'erronea intestazione catastale dei beni caduti in successione con riferimento alla relativa denuncia presentata dalla convenuta
[...]
dichiarandosi disponibile ad una soluzione bonaria della controversia, CP_1
conferma palesemente la intenzione di parte attrice di ritenersi erede e di avere accettato l'eredità.
In detta missiva a firma congiunta dell'Avv. Giovanni Caprara e dello stesso attore personalmente, quest'ultimo affermava infatti espressamente di Parte_1
essere erede di , diffidando la convenuta dal compiere atti Persona_1
di disposizione sui beni ereditari e preannunciando l'intenzione di voler depositare dichiarazione di successione integrativa in rettifica poiché nella dichiarazione già presentata da gli immobili caduti in successione non erano stati al Controparte_1 medesimo cointestati: ivi si legge testualmente “Pertanto, sempre in base alle disposizioni testamentarie ivi incartate i miei clienti e Persona_2 Parte_1
risultano eredi per la quota complessiva di 1/3 (…) Conseguentemente nel
[...]
diffidarvi dal compiere atti di disposizione sui beni se non previo accordo espresso per
pagina 4 di 6 iscritto anche da parte dei miei assistiti, rappresento l'erronea intestazione catastale della titolarità dei beni suddetti a seguito di Vostra presentazione della dichiarazione di successione di cui sarà cura dei miei assistiti provvedere a depositare dichiarazione di successione ad integrazione e rettifica”.
Del resto, vi è inoltre prova documentale in atti circa la partecipazione dell'attore opponente alla procedura di mediazione avente ad oggetto la successione di
[...]
(Cfr. procedimento n. 281/2020 OCF - Firenze sub Doc. 5 fascicolo Persona_1
parte convenuta) poi fallita per mancato accordo ovvero di un comportamento inequivoco di accettazione tacita di eredità in cui è possibile riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere
(Cfr. in punto Cass. n. 19833/2019).
Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere rigettata.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta opposta è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenuta da
[...]
, liquidate con riguardo al decisum. CP_1
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di pagina 5 di 6 valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare nei valori medi gli onorari per le quattro quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro
5.077,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da;
Parte_1
- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M.
n. 147/2022, in complessivi Euro 5.077,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 11.3.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10068/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAPRARA GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA G. DUPRE' NR 22 50053 EMPOLI presso il difensore avv. CAPRARA GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GACCI MATTEO elettivamente domiciliato in VIA CASTRACANE 58 50055
LASTRA A SIGNA presso il difensore avv. GACCI MATTEO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso ex art. 615, co. 2 c.p.c. del 30.5.2023 il signor Parte_1 proponeva opposizione all'esecuzione avverso la procedura di espropriazione di crediti presso terzi iscritta sul ruolo di questo Tribunale con r.g.e. n. 995/2023, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, la declaratoria di inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in via esecutiva con riferimento alle somme Controparte_1 pignorate presso il terzo –datore di lavoro- Controparte_2
nonché presso la banca Credit Agricole Italia s.p.a. (quest'ultima rendeva dichiarazione pagina 1 di 6 negativa), queste le conclusioni rassegnate: “all'Ill.mo Giudicante, quale giudice dell'esecuzione, affinché, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sè , con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto ai sensi art 618 cpc , rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: – sospendere preliminarmente
l'esecuzione anche inaudita altera parte l'esecuzione ovvero il processo ex art. 624
c.p.c., perché sussistono gravi ed irreparabili motivi e perché dalla iniqua esecuzione il ricorrente potrebbe subire irreparabili danni, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
– nel merito, dichiarare la inammissibilità, nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva n. 995/2023 per le motivazioni di cui in narrativa”.
In buona sostanza, l'opponente non contestava l'esistenza e la Parte_1
quantificazione del credito azionato dalla pignorante ma eccepiva Controparte_1
unicamente la non pignorabilità dei suoi beni personali (retribuzione e conto corrente bancario) per avere accettato l'eredità del fratello con Persona_1
beneficio di inventario (con atto-dichiarazione resa in data 24.5.2023 Tribunale di
Firenze RG n. 8976/2023 cronologico n. 11499/2023) e quindi la separazione dei patrimoni tra defunto ed erede.
Con comparsa depositata per via telematica il 10.7.2023 chiedeva il rigetto della spiegata opposizione adducendone in buona sostanza l'infondatezza per essere l'opponente erede puro e semplice dell'ereditando Persona_1 deceduto in data 15.3.2019 lasciando testamento col quale, tra l'altro, istituiva erede il fratello che trovandosi nel possesso dei beni ereditari, ai sensi e Parte_1 per gli effetti dell'art. 485 c.c., avrebbe dovuto fare l'inventario entro tre mesi dal decesso e compiere l'atto di accettazione beneficiata entro i successivi quaranta giorni e non a distanza di oltre quattro anni dall'apertura della successione;
che del resto l'opponente aveva nel tempo compiuto plurimi atti di accettazione tacita dell'eredità evidenziando tra questi la lettera del 19.11.2019 nella quale si affermava erede diffidandola dal compiere atti di disposizione sui beni ereditari ovvero partecipando al procedimento di mediazione ex art. 5, co. 1 –bis D.LVO n. 28/2010 nel quale si lamentava che il testamento era lesivo della sua quota di legittima.
All'esito della udienza di comparizione della parti del 21.7.2023, con ordinanza di pari data il G.E. rigettava integralmente la richiesta sospensione della procedura esecutiva svolta da parte attrice opponente, assegnando termine sino al 31.8.2023 per pagina 2 di 6 l'instaurazione del giudizio di merito a cura della parte interessata.
Con atto di citazione del 31.8.2023 regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata, ha quindi introdotto nei termini concessi il presente Parte_1 giudizio di merito in opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di
Firenze [r.g.e. n. 995/2023] per i motivi già spesi in sede di ricorso in opposizione e sopra richiamati rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: –In Via Preliminare: sospendere la procedura esecutiva RGE nr 995 del 2023 Tribunale di Firenze ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti e nel ricorso che si produce;
In via principale e nel merito : accertare e dichiarare la inammissibilità, nullità e
l'infondatezza della procedura esecutiva RGE nr 995/2023 Tribunale di Firenze per le motivazioni di cui in narrativa;
- Condannare la signora , alla Controparte_1 restituzione, in favore dell'attore, delle somme a qualunque titolo incassate e/o ricevute dall'esito della procedura esecutiva RGE nr 995/2023 Tribunale di Firenze. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 del presente procedimento, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% nonché oltre oneri e accessori di legge (C.P.A. 4%)”.
si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata per Controparte_1 via telematica in data 26.10.2023 deducendo l'inammissibilità ed infondatezza delle eccezioni avversarie e rassegnando le seguenti conclusioni: “affinché l'Ecc.mo
Tribunale, rigettata ogni diversa o contraria istanza, per i motivi esposti in narrativa - in via preliminare, respinga l'istanza di sospensione della procedura esecutiva R.G.
995/2023 formulata da controparte, difettando i presupposti di legge del fumus e del periculum necessari affinché possa essere disposta la richiesta sospensione;
- in tesi e nel merito, respinga l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. e le domande tutte proposte da poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- Parte_1 con vittoria di spesi e compensi di giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 15.2.2024 il Tribunale con ordinanza riservata del 25.2.2024 rigettate le istanze istruttorie formulate dalla sola parte opposta perché irrilevanti ai fini del decidere attesa la produzione documentale già in atti, considerato il concreto oggetto della controversia, invitava le parti ad esperire tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 d.lgs.
28/2010 con rinvio della causa all'udienza del 4.7.2024 poi rinviata al 26.9.2024 ancora pagina 3 di 6 pendente il procedimento di mediazione nella quale, preso atto della mancata definizione per via stragiudiziale della controversia, il Tribunale in assenza di istanze istruttorie ritenuta la causa matura per la decisione con ordinanza riservata del
27.9.2024 fissava udienza di rimessone della causa in decisione al 13.2.2025 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 189 e 281- quinquies c.p.c..
A tale udienza tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127 – ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
Vanno infatti confermate le conclusioni già raggiunte in sede cautelare e segnatamente che l'eccepita accettazione della eredità appare fondata.
Ed invero, il chiaro tenore letterale della missiva del 19.11.2019 (Cfr. sub doc. 3 fascicolo parte convenuta) nella quale l'odierno attore opponente si dichiara espressamente erede del fratello alla cui eredità risultava Persona_1
chiamato per testamento, rappresentando l'erronea intestazione catastale dei beni caduti in successione con riferimento alla relativa denuncia presentata dalla convenuta
[...]
dichiarandosi disponibile ad una soluzione bonaria della controversia, CP_1
conferma palesemente la intenzione di parte attrice di ritenersi erede e di avere accettato l'eredità.
In detta missiva a firma congiunta dell'Avv. Giovanni Caprara e dello stesso attore personalmente, quest'ultimo affermava infatti espressamente di Parte_1
essere erede di , diffidando la convenuta dal compiere atti Persona_1
di disposizione sui beni ereditari e preannunciando l'intenzione di voler depositare dichiarazione di successione integrativa in rettifica poiché nella dichiarazione già presentata da gli immobili caduti in successione non erano stati al Controparte_1 medesimo cointestati: ivi si legge testualmente “Pertanto, sempre in base alle disposizioni testamentarie ivi incartate i miei clienti e Persona_2 Parte_1
risultano eredi per la quota complessiva di 1/3 (…) Conseguentemente nel
[...]
diffidarvi dal compiere atti di disposizione sui beni se non previo accordo espresso per
pagina 4 di 6 iscritto anche da parte dei miei assistiti, rappresento l'erronea intestazione catastale della titolarità dei beni suddetti a seguito di Vostra presentazione della dichiarazione di successione di cui sarà cura dei miei assistiti provvedere a depositare dichiarazione di successione ad integrazione e rettifica”.
Del resto, vi è inoltre prova documentale in atti circa la partecipazione dell'attore opponente alla procedura di mediazione avente ad oggetto la successione di
[...]
(Cfr. procedimento n. 281/2020 OCF - Firenze sub Doc. 5 fascicolo Persona_1
parte convenuta) poi fallita per mancato accordo ovvero di un comportamento inequivoco di accettazione tacita di eredità in cui è possibile riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere
(Cfr. in punto Cass. n. 19833/2019).
Alla luce di quanto precede, nella fattispecie, la domanda deve perciò essere rigettata.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta opposta è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenuta da
[...]
, liquidate con riguardo al decisum. CP_1
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di pagina 5 di 6 valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità si reputa congruo liquidare nei valori medi gli onorari per le quattro quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro
5.077,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da;
Parte_1
- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M.
n. 147/2022, in complessivi Euro 5.077,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 11.3.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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