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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 6890 /2022
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 03/07/2025 ; tenuto conto che con decreto del 6.3.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6890/2022 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del
Giudice di Pace – lesione personale vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sarro ed elett.te domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente in alla Via Unità Italiana, 28, in virtù di procura in atti;
Pt_1
Appellante
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Festa, Controparte_1 C.F._1
C.F. d elett.te domiciliato presso il suo Studio in IE MA (CE) al Viale C.F._2 dei Pioppi 23, pec: t;
Email_1 Email_2
Appellato
E
C.F./P.I. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso congiuntamente come disgiuntamente tra loro, dall'avv. Gianni Maria Saracco , dall'avv. Riccardo Schininà del Foro di Ragusa, dall'avv. Fabrizio Colasurdo del Foro di Torino, e l'avv.
Teodolinda Stocchetti del Foro di Santa Maria Capua Vetere, ed elettivamente domiciliato ai recapiti fax e pec dell'avv. Gianni Maria Saracco;
Appellato
CONCLUSIONI come da rispettivi atti e note relative all'udienza del 3 luglio 2025 trattata con modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) e al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. 2. L'odierna appellante ha censurato la pronuncia di primo grado (sentenza n. 589/2022 del Giudice di
Pace di IE MA), deducendo l'erroneità della valutazione effettuata dal Giudice in merito alla sussistenza della legittimazione passiva in capo alla , stante la carenza Parte_1 di prova in ordine a qualsiasi segnalazione sia di parte attorea sia da parte di altri cittadini che del
[...]
o qualsivoglia altro ente deputato al controllo del territorio;
ha dedotto la carenza Controparte_2 di prova in ordine alla responsabilità dell' , oltre alla violazione dei principi in tema di onere CP_3 della prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. ; ha chiesto in via gradata dichiarare l'Ente Comunale unico responsabile del sinistro per il mancato controllo del territorio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Si è costituito altresì , chiedendo a sua volta il rigetto dell'appello. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l Giudice ha emesso sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Considerazioni preliminari
3. In via preliminare, va detto che il presente appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alle richieste formulate nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I motivi d'appello
4. Ciò premesso, questo giudice ritiene che le considerazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado debbano ritenersi condivisibili.
Più precisamente, con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado, evidenziando che il giudice ha errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva della
[...]
per responsabilità concorsuale con l' nell'ipotesi di domanda di Parte_1 CP_4 risarcimento per il danno causato dall'invasione della strada da parte di un cane randagio.
La , a fondamento della propria censura, ha dedotto che, in capo alla Parte_1
, ai sensi della Legge n. 281 del 1991 c.detta “Legge-quadro in materia Parte_1 di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, incombe un attività di profilassi e controllo igienico- sanitario oltreché di polizia veterinaria, precisando che detto potere non implica un obbligo a carico delle di pattugliamento del territorio o di ricerca del cane randagio. CP_5
Orbene, a parere di questo giudice, il motivo d'appello in esame deve ritenersi infondato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va detto che la giurisprudenza afferma ormai pressoché pacificamente che il danno cagionato dal c.detto “cane vagante” ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall' art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa di animale vagante, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall' art. 2043 c.c. , anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. civ., 28 marzo
2006, n. 7080).
In merito a tale questione, si richiama, per identità di ratio, il seguente orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (Cassazione civile sez. III 31 luglio 2017 n.
18954).
La giurisprudenza più recente precisa che ai fini di tale responsabilità di tali enti, proprio perché ancorata all'art. 2043 c.c., “occorre di conseguenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art.
2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto
(ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. 31957/2018; Cass. 18954/17).
In secondo luogo, va evidenziato che la sussistenza di un potere di controllo igienico-sanitario e di Cont profilassi della popolazione canina in capo alla non comporta che la stessa possa ritenersi automaticamente responsabile per i danni causati a terzi dai cani randagi, in quanto la funzione specifica di controllo e gestione dei cani vaganti in un determinato ambito territoriale deve essere affidata al CP_2 quale Ente proprietario della strada ove si assume verificato l'evento dannoso.
Orbene, avuto riguardo alla posizione delle con riferimento alla responsabilità per danni cagionati CP_5 dai randagi appare opportuno richiamare il seguente principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema
Corte la quale ha ritenuto la sussistenza in capo al danneggiato di uno specifico “onere di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017).
Per vero, in relazione ai poteri di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo attributi normativamente alle , non comporta sic et simpliciter che queste rispondano di qualsiasi danno CP_5
Cont provocato da un randagio sul territorio di sua competenza, mentre invece una responsabilità della potrebbe sussistere solo ove si dimostrasse che la stessa sia rimasta inerte ed abbia violato il proprio obbligo di accalappiare l'animale pur a fronte di segnalazioni della presenza dello stesso, non essendo consentito trasformare l'obbligo di procedere all'accalappiamento dei cani in una posizione di garanzia nei confronti di tutti i cittadini e verso ogni possibile animale randagio presente sul territorio, Cont pena la trasformazione della responsabilità dell' da responsabilità per una condotta omissiva colposa in una responsabilità oggettiva. Né quella in questione può considerarsi responsabilità da cose in custodia Cont dal momento che l non è custode del territorio di sua competenza né tanto meno degli animali che sullo stesso casualmente si trovino (Trib. Napoli 9.12.2008).
Come poi altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi , il danneggiato è chiamato a provare che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia,
a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, il danneggiato sarà tenuto ulteriormente a dimostrare ( anche con presunzioni ) l'esistenza di segnalazioni o richieste o interventi per la presenza abituale di cani , qualificabili come randagi ( Cass. 2022\9622; 2019\22522; 2011\17528). Ciò posto, in base al principio del neminem laedere, la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9671, Rv. 661740-01; nello stesso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 9 novembre 2021, n. 32884, Rv. 662964-01); poiché è fuori discissione che l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causa dell'evento dannoso, allorchè si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire , il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti rimane presuntivamente provato (cfr. Cass. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.).
Da ciò deriva l'onere del danneggiato di provare ( anche con presunzioni ) l'esistenza di segnalazioni o richieste o interventi per la presenza abituale di cani , qualificabili come randagi ( Cass. 2022\9622;
2019\22522; 2011\17528).
Ebbene, calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, va evidenziato che l'attore, nel giudizio di primo grado, ha allegato che la presenza di cani vaganti nella zona in cui è avvenuto il sinistro era stata segnalata e che l' , pertanto, avrebbe dovuto attivarsi, per il Parte_1 tramite del proprio servizio veterinario, producendo prova delle segnalazioni nell'anno 2020 della presenza dei cani vaganti nel Comune.
Dall'altro lato l'ente, sul quale pure incombeva l'onere probatorio di provare di aver adottato il controllo sul territorio, segnalandone la presenza ai servizi veterinari tramite la polizia municipale, alcun elemento probatorio ha portato a dimostrazione dell'attività di controllo sul territorio, limitandosi ad allegare pronunce giurisprudenziali in materia. Cont La sentenza rimane sul punto confermata, sotto il profilo dell'an debeatur, non avendo la provato di essersi attivato sul territorio nel controllo dei cani randagi segnalandone la presenza, dovendo nella specie rilevarsi che, come accertato dalla sentenza di prime cure, ad aggredire l'appellato era stato un cane di grossa taglia, senza collare e non curato, immessosi improvvisamente sulla strada.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU.
n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado sentenza n. 589/2022 emessa dal Giudice di Pace di IE MA;
2.condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali per presente giudizio in favore di ciascuna parte appellata, che liquida in euro 852,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
3.manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 3.7.2025
Il giudice
dott.ssa Renata Russo
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 6890 /2022
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 03/07/2025 ; tenuto conto che con decreto del 6.3.2025 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 6890/2022 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del
Giudice di Pace – lesione personale vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Sarro ed elett.te domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Ente in alla Via Unità Italiana, 28, in virtù di procura in atti;
Pt_1
Appellante
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Festa, Controparte_1 C.F._1
C.F. d elett.te domiciliato presso il suo Studio in IE MA (CE) al Viale C.F._2 dei Pioppi 23, pec: t;
Email_1 Email_2
Appellato
E
C.F./P.I. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso congiuntamente come disgiuntamente tra loro, dall'avv. Gianni Maria Saracco , dall'avv. Riccardo Schininà del Foro di Ragusa, dall'avv. Fabrizio Colasurdo del Foro di Torino, e l'avv.
Teodolinda Stocchetti del Foro di Santa Maria Capua Vetere, ed elettivamente domiciliato ai recapiti fax e pec dell'avv. Gianni Maria Saracco;
Appellato
CONCLUSIONI come da rispettivi atti e note relative all'udienza del 3 luglio 2025 trattata con modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) e al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. 2. L'odierna appellante ha censurato la pronuncia di primo grado (sentenza n. 589/2022 del Giudice di
Pace di IE MA), deducendo l'erroneità della valutazione effettuata dal Giudice in merito alla sussistenza della legittimazione passiva in capo alla , stante la carenza Parte_1 di prova in ordine a qualsiasi segnalazione sia di parte attorea sia da parte di altri cittadini che del
[...]
o qualsivoglia altro ente deputato al controllo del territorio;
ha dedotto la carenza Controparte_2 di prova in ordine alla responsabilità dell' , oltre alla violazione dei principi in tema di onere CP_3 della prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. ; ha chiesto in via gradata dichiarare l'Ente Comunale unico responsabile del sinistro per il mancato controllo del territorio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Si è costituito altresì , chiedendo a sua volta il rigetto dell'appello. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l Giudice ha emesso sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Considerazioni preliminari
3. In via preliminare, va detto che il presente appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alle richieste formulate nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I motivi d'appello
4. Ciò premesso, questo giudice ritiene che le considerazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado debbano ritenersi condivisibili.
Più precisamente, con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado, evidenziando che il giudice ha errato nel ritenere sussistente la legittimazione passiva della
[...]
per responsabilità concorsuale con l' nell'ipotesi di domanda di Parte_1 CP_4 risarcimento per il danno causato dall'invasione della strada da parte di un cane randagio.
La , a fondamento della propria censura, ha dedotto che, in capo alla Parte_1
, ai sensi della Legge n. 281 del 1991 c.detta “Legge-quadro in materia Parte_1 di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, incombe un attività di profilassi e controllo igienico- sanitario oltreché di polizia veterinaria, precisando che detto potere non implica un obbligo a carico delle di pattugliamento del territorio o di ricerca del cane randagio. CP_5
Orbene, a parere di questo giudice, il motivo d'appello in esame deve ritenersi infondato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va detto che la giurisprudenza afferma ormai pressoché pacificamente che il danno cagionato dal c.detto “cane vagante” ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall' art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa di animale vagante, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall' art. 2043 c.c. , anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. civ., 28 marzo
2006, n. 7080).
In merito a tale questione, si richiama, per identità di ratio, il seguente orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo giudice “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (Cassazione civile sez. III 31 luglio 2017 n.
18954).
La giurisprudenza più recente precisa che ai fini di tale responsabilità di tali enti, proprio perché ancorata all'art. 2043 c.c., “occorre di conseguenza la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi. Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alle regole generali, della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria. Ciò equivale a dire che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art.
2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile - anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di esse sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto
(ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, e ciò nonostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura). Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (Cass. 31957/2018; Cass. 18954/17).
In secondo luogo, va evidenziato che la sussistenza di un potere di controllo igienico-sanitario e di Cont profilassi della popolazione canina in capo alla non comporta che la stessa possa ritenersi automaticamente responsabile per i danni causati a terzi dai cani randagi, in quanto la funzione specifica di controllo e gestione dei cani vaganti in un determinato ambito territoriale deve essere affidata al CP_2 quale Ente proprietario della strada ove si assume verificato l'evento dannoso.
Orbene, avuto riguardo alla posizione delle con riferimento alla responsabilità per danni cagionati CP_5 dai randagi appare opportuno richiamare il seguente principio giurisprudenziale affermato dalla Suprema
Corte la quale ha ritenuto la sussistenza in capo al danneggiato di uno specifico “onere di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi” (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017).
Per vero, in relazione ai poteri di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo attributi normativamente alle , non comporta sic et simpliciter che queste rispondano di qualsiasi danno CP_5
Cont provocato da un randagio sul territorio di sua competenza, mentre invece una responsabilità della potrebbe sussistere solo ove si dimostrasse che la stessa sia rimasta inerte ed abbia violato il proprio obbligo di accalappiare l'animale pur a fronte di segnalazioni della presenza dello stesso, non essendo consentito trasformare l'obbligo di procedere all'accalappiamento dei cani in una posizione di garanzia nei confronti di tutti i cittadini e verso ogni possibile animale randagio presente sul territorio, Cont pena la trasformazione della responsabilità dell' da responsabilità per una condotta omissiva colposa in una responsabilità oggettiva. Né quella in questione può considerarsi responsabilità da cose in custodia Cont dal momento che l non è custode del territorio di sua competenza né tanto meno degli animali che sullo stesso casualmente si trovino (Trib. Napoli 9.12.2008).
Come poi altresì chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi , il danneggiato è chiamato a provare che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia,
a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, il danneggiato sarà tenuto ulteriormente a dimostrare ( anche con presunzioni ) l'esistenza di segnalazioni o richieste o interventi per la presenza abituale di cani , qualificabili come randagi ( Cass. 2022\9622; 2019\22522; 2011\17528). Ciò posto, in base al principio del neminem laedere, la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9671, Rv. 661740-01; nello stesso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 9 novembre 2021, n. 32884, Rv. 662964-01); poiché è fuori discissione che l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causa dell'evento dannoso, allorchè si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire , il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti rimane presuntivamente provato (cfr. Cass. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.).
Da ciò deriva l'onere del danneggiato di provare ( anche con presunzioni ) l'esistenza di segnalazioni o richieste o interventi per la presenza abituale di cani , qualificabili come randagi ( Cass. 2022\9622;
2019\22522; 2011\17528).
Ebbene, calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, va evidenziato che l'attore, nel giudizio di primo grado, ha allegato che la presenza di cani vaganti nella zona in cui è avvenuto il sinistro era stata segnalata e che l' , pertanto, avrebbe dovuto attivarsi, per il Parte_1 tramite del proprio servizio veterinario, producendo prova delle segnalazioni nell'anno 2020 della presenza dei cani vaganti nel Comune.
Dall'altro lato l'ente, sul quale pure incombeva l'onere probatorio di provare di aver adottato il controllo sul territorio, segnalandone la presenza ai servizi veterinari tramite la polizia municipale, alcun elemento probatorio ha portato a dimostrazione dell'attività di controllo sul territorio, limitandosi ad allegare pronunce giurisprudenziali in materia. Cont La sentenza rimane sul punto confermata, sotto il profilo dell'an debeatur, non avendo la provato di essersi attivato sul territorio nel controllo dei cani randagi segnalandone la presenza, dovendo nella specie rilevarsi che, come accertato dalla sentenza di prime cure, ad aggredire l'appellato era stato un cane di grossa taglia, senza collare e non curato, immessosi improvvisamente sulla strada.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU.
n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado sentenza n. 589/2022 emessa dal Giudice di Pace di IE MA;
2.condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali per presente giudizio in favore di ciascuna parte appellata, che liquida in euro 852,00 per compenso professionale ex D.M. 55/14, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
3.manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 3.7.2025
Il giudice
dott.ssa Renata Russo