Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a RG n. 9050/2024 promosso da:
personalmente e nella qualità di l.r.p.t. di elett.te Pt_1 Controparte_1
dom.to Empoli (FI), via Mascagni n. 8 presso lo Studio degli Avv.ti Fabio Beconcini e Michele
Bartoli, che rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro, giusta mandato in calce al ricorso in opposizione;
opponente contro
in persona del elett.te dom.ta in Controparte_2 Controparte_3 CP_2
P.le Mazzini 2 presso lo Studio degli Avv.ti Carlo Scaglia, Valentina Manzone, Lorenza Olmi , che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla comparsa costitutiva resistente
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato , personalmente e nella qualità di l.r.p.t. di Pt_1 [...]
, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ID n. Controparte_1
51/AS prot. n. 47899/2024 del 01.08.2024 emessa dalla e notificata in Controparte_2 data 19.08.2024, di pagamento dell'importo di € 31.676,66 (incluse spese di procedimento per €
10,00) per la violazione dell'art. 26 c. 1, lettere a), b), c), d), e), D. Lgs. 49/2014 sanzionato dall'art. 38, c. 2, lett. c. cit. decreto, e dell'art. 29 c. 4 D. Lgs. 49/2014 sanzionato dall'art. 38 c. 2 lett. g- del cit. decreto.
TGHU6616198 ed importata dalla con la dichiarazione doganale IM A 4 n. Controparte_1
67308-Q dell'1.8.2019, aveva verificato la presenza di lampade da parete con luce a led ed aveva accertato che tutte le merci importate erano prive delle informazioni concernenti lo smaltimento dei
RAEE ai sensi del D.Lgs 49/2014 e che al momento dell'importazione la on Controparte_1
risultava iscritta al Registro nazionale RAEE di cui all'art. 29 del D.Lgs 49/2014.
L'opponente eccepisce in primo luogo la insussistenza in capo a sé della qualità di produttore ai sensi del D Lgs 49/14 ,e quindi dell'obbligo di iscrizione al registro Nazionale di cui all'art 29 D Lgs cit..- sia sul rilievo che come risulta da visura e codice Ateco la stessa non svolgerebbe attività di produzione fabbricazione rivendita o commercializzazione dei prodotti in esame, sia sul rilievo che questi ultimi (lampade da parete a luce led) non erano destinati alla rivendita a terzi ma ad uso privato ovvero per l'installazione presso proprio show room ( ciò che rileva anche ai fini della successiva contestazione relativa alla mancata configurabilità di alcuna immissione sul mercato)
La censura è infondata ed in merito si osserva quanto segue:
Le disposizioni che vengono in esame sono le seguenti:
L'art. 29 c. 4 D.Lgs 49/2014 -“Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE” stabilisce che “Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto”.
L'art. 26 D.Lgs. 49/2014 - “Informazione agli utilizzatori”- stabilisce che: “1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a)
l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX. ”. L'art 38 c.2 prevede: “Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore: c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 26, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000; …..g) che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 29, comma 8, immette sul mercato
AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000”
Atteso quanto sopra, l'obbligo informativo e di iscrizione al registro nazionale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) previsti dagli artt. 26 e 29 del D.Lgs. 49/2014 grava sul produttore.
Il produttore ai sensi dell'art. 4 c.1 lett. g) del D.Lgs 49/2014, è così definito: “la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non viene considerato
'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici”.
Ebbene, in relazione al caso in esame, rileva la definizione contenuta all'art. 4 c. 1 lett. g) n. 3 cit.
D.Lgs secondo cui è produttore la persona fisica o giuridica che “è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea”.
Ai fini degli obblighi posti dal cit d .lgs pertanto e della conseguente responsabilità, è evidente che rientri pienamente nella definizione di “ produttore” di cui all'art. 4 c. 1 lett. g) n. Controparte_5
3 del D.Lgs cit., avendo la stessa immesso sul mercato nazionale nell'ambito della propria attività professionale AEE di un paese terzo (cina nel caso in questione); la società opponente, proprio nella sua acclarata veste di importatrice, pacificamente risultante dalla dichiarazione doganale proveniente dalla medesima (v doc. 2 fasc resist.), ha, attraverso la detta importazione, immesso nel mercato italiano le lampade con luce a led di cui trattasi, e rimane soggetta pertanto alle disposiz. di cui al D
Lgs cit. L'importatore quindi, visto quanto sopra, è considerato espressamente produttore dalla legge, ex art. 4 comma 1 lett. g) n. 3 del D.Lgs 49/2014 (v. CA Genova n. 861/2023), senza che abbia rilevanza alcuna l'oggetto sociale della società importatrice o il fatto che questa svolgesse o meno attività di produzione, fabbricazione, commercializzazione di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Inoltre si osserva che l'osservazione circa l'oggetto sociale della opponente (che non comprenderebbe l'attività di produzione, fabbricazione e commercializzazione di AEE) è anche palesemente infondata, posto che, come risulta da visura e come correttamente evidenziato nell'ordinanza ingiunzione, le attività molteplici di cui all'oggetto sociale comprendono letteralmente, tra l'altro la “....la progettazione, produzione, commercio all'ingrosso ed al dettaglio, import-export di mobili, complementi ed elementi d'arredo di ogni genere e tipo in ogni materiale sia da interno che da esterno...” (tra i quali rientrano con tutta evidenza le lampade da parete, tra i più comuni complementi d'arredo), nonché “ ... .commercio all'ingrosso e al dettaglio o, import export macchinari industriali
e tecnici di qualsiasi genere o tipo nonchè macchinari industriali......”.
In definitiva quindi l'obbligo informativo e di iscrizione al Registro nazionale RAEE in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) previsto dagli artt. 26 e 29 del D.Lgs 49/2014 grava, secondo quanto previsto dall'art. 4 c.1 lett. g D.Lgs 49 cit., sull'importatore “operatore professionale che ha obblighi e responsabilità identiche a quelle del fabbricante stabilito nell'UE” (v Trib. Genova sent. 598/2022). Del resto è evidente dalla disamina della normativa in questione che per un prodotto importato (in particolare extra UE) l'importatore svolge un ruolo determinante, in quanto è responsabile del prodotto che intende immettere sul mercato dell'UE .-
L'opponente eccepisce poi la mancata- o mancata configurabilità- di alcuna immissione sul mercato dei prodotti in esame, destinati ad un uso solo privato, ciò che risulterebbe dalla dichiarazione effettuata dal l.r. della società ai funzionari della dogana e dalla scarsa quantità dei prodotti importati.
Richiama in merito la cd Guida Blu sulla scorta della quale la immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato non coinciderebbero automaticamente, potendo la seconda avvenire dopo la prima, e richiamando anche l'art 201 CDU.-
Anche detta censura è infondata.-
Innanzitutto l'asserito uso privato non rileva da alcunchè, né è stato dimostrato, non essendo sufficiente a comprovarlo la semplice dichiarazione dello stesso soggetto importatore, né essendo desumibile, dal numero dei colli importati, la relativa intenzione di utilizzarli privatamente, che peraltro tale rimane- una intenzione- del tutto irrilevante ai fini di escludere la violazione contestata.-
In ogni caso la contestazione è irrilevante .
Infatti l'immissione sul mercato di merce proveniente da un paese extraUE (come nel caso delle lampade da parete importate dalla società opponente provenienti dalla Cina) si perfeziona con la presentazione in dogana della dichiarazione di importazione (v. doc. 2 fasc resist.). E' in tale momento infatti che deve ritenersi realizzata l'importazione della merce e, conseguentemente l'immissione della stessa sul mercato (v. Tribunale di Genova n. 316/2020 confermata da CA Genova n. 988/2020 “Con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione deve dunque ritenersi perfezionata l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato. Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale”).-
E come risulta dalla bolletta doganale IM A 4 n. 67308-Q dell'1.8.2019 ( doc. 2), la dichiarazione di importazione della merce venne presentata in Dogana l'1.8.2019 ed accettata in pari data, ex art. 172
CDU (v. casella 9 della bolletta sub doc. 2 ). L'immissione sul mercato si è perfezionata in data
1.8.2019
Il momento rilevante, sia ai fini degli obblighi in capo al produttore/importatore la cui osservanza deve a quel momento sussistere, sia ai fini delle sanzioni che dalla violazione degli stessi derivano ed a quel momento devono applicarsi, viene espressamente ricondotto, trattandosi di prodotti fabbricati fuori dall'unione, all'importazione ovvero al momento in cui, già introdotte le merci nel territorio dell'unione e già presentate in dogana (come nel caso di specie), viene presentata all'Autorità doganale competente la dichiarazione di importazione, la quale infatti (v anche codice doganale dell'unione) vincola le merci alla specifica destinazione ivi dichiarata.-
La compilazione del documento di importazione definitiva (dichiaraz. doganale: v. doc. 2 nel caso di specie) costituisce infatti l'ultima azione attraverso la quale l'importatore immette al consumo le merci estere. Ed a tale momento, come infatti prevede anche il codice doganale dell'unione, deve sussistere , sia la documentazione richiesta attestante i requisiti previsti dalla normativa europea e dalle specifiche leggi nazionali che la recepiscono , sia l'assolvimento degli obblighi dalle stesse imposte. E ciò, si aggiunge, proprio in vista tra l'altro degli eventuali controlli che l'autorità doganale può effettuare (v artt 15, 42, 46 , 188 CDU) ed effettuati nel caso di specie.
Come emerge dallo stesso CDU (codice doganale dell'unione, richiamato anche da parte opponente), con la dichiarazione doganale (v artt. 158,162,163,172 CDU) le merci sono vincolate ad un determinato regime doganale, scelto ed indicato dalla parte stessa per immettere, nel mercato dell'unione e quindi dei vari stati, delle merci non unionali;
regime che infatti, come nel caso de quo, coincide con la cd immissione in libera pratica di cui all'art 201 CDU (infatti indicato nella dichiarazione/bolletta dogan. sub doc. 2 fasc resistente – v casella 1: IM e casella 37 : 4000: regime che indica la immissione in libera pratica ovvero l'autorizzazione ad utilizzare la merce in modo libero all'interno dell'unione europea all'esito del pagamento dei dazi doganali e dell'iva dovuta).
Ed emerge infatti dalla stessa bolletta doganale, sia il pagamento del dazio comunitario ( 6% indicato con il codice A00), sia quello dell'IVA (tributo indicato con il codice 405, nel campo 47, denominato
“calcolo delle imposizioni” della dichiarazione doganale sub doc.
2- v anche dati contabili riportati nella sezione B della cit. dichiarazione sotto i numeri 48 e 49 da cui risulta la concessione di una dilazione di pagamento con scadenza all'8.9.2019; scadenza di pagamento rispettata con l'emissione di quietanza di pagamento del 9.9.2019 ; v doc 10 fasc resist.).
Talchè, in definitiva, al momento dell'accertamento (verbale del 18.9.19) le merci risultavano non solo già immesse sul mercato, ma avevano già acquisito lo status di merci unionali e di merci immesse in consumo sul territorio nazionale.
Ovvero la merce risultava non solo immessa sul mercato e definitivamente importata, ma a seguito del pagamento dell'IVA, immessa in consumo sul mercato nazionale e quindi “nazionalizzata” (ai sensi infatti degli artt. 36 e 134 del TULD del 23.1.1973 n. 43 , correttamente citato da parte resistente).
E quanto sopra pertanto ulteriormente comprova l'immissione in consumo delle merci importate nel territorio nazionale.-
Infine sul richiamo alla cd guida blu, si osserva che in primo luogo la stessa ha carattere orientativo e non vincolante, e comunque essa non si applica alle AEE, non figurando la Direttiva 2012/19/UE
(alla quale è stata attuazione con il D Lgs 49/14) tra quelle indicate al par.
1.5 riguardante il campo di applicazione della Guida. Pa In ogni caso si rileva che la Guida (sub doc.10 fasc oppon), per quanto abbia carattere meramente orientativo e non vincolante, non contiene previsioni contrastanti, anzi al contrario evidenzia (v punto
2.5- doc. 6) che “i prodotti provenienti da paesi extra UE destinati ad essere immessi sul mercato dell'unione o destinati all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'unione sono dichiarati per l'immissione in libra pratica e possono essere controllati dalle autorità designate al controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'unione” e “ prima di raggiungere l'utilizzatore finale nell'UE i prodotti provenienti da paesi extra UE sono presentati in dogana e dichiarati per
l'immissione in libera pratica….di conseguenza quando i prodotti vengono presentati in dogana e dichiarati per la immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell'ue; esse dovranno quindi essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'unione”. La circostanza che possa “ accadere che l'immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato non avvengano contemporaneamente”, come nel caso classico “di vendite on line o a distanza”, non incide comunque sul basilare dato che la conformità e regolarità, ai fini degli obblighi e della responsabilità del produttore/importatore, debbano sussistere nel momento sopra indicato in cui si realizza l'importazione (con la presentazione della dichiarazione doganale).-
Da quanto sopra esposto, risulta infine pienamente assolto dall'amministrazione resistente l'onere probatorio, ex art 23 l 689/81, circa la sussistenza dei fatti, delle violazione contestate e della conseguente responsabilità dell'opponente.-
L'opposizione è pertanto infondata e deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta
ID n. 51/AS prot. n. 47899/2024 emessa in data 1.8.24 dalla .- Controparte_2
Condanna il ricorrente a corrispondere alla resistente le spese di lite che liquida in € 2.500,00 quale compenso professionale oltre spese forfett del 15% ed oneri accessori (CPDEL al 23,80%) come per legge .-
Così deciso in Genova all'udienza del 16.04.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani