Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/02/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01459/2025REG.PROV.COLL.
N. 07513/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7513 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Croce e Antonella Mascaro, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Università degli studi “ -OMISSIS- ” -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda ospedaliera “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Tramonti, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, n. --OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi “ -OMISSIS- ” -OMISSIS- e dell’Azienda ospedaliera “-OMISSIS-”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025, gli avvocati Marco Croce e Antonella Mascaro.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tar Calabria n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere su alcune istanze proposte è stata dichiarata improcedibile e la domanda risarcitoria è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte rigettata.
Si sono costituite per resistere al gravame sia l’università degli studi “ -OMISSIS- ” -OMISSIS- (università) sia l’azienda ospedaliera “-OMISSIS-” (azienda).
In vista della trattazione l’appellante ha depositato memoria conclusiva.
Anche l’università ha depositato memoria conclusiva alla quale l’appellante ha replicato con memoria del 23 gennaio 2025.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto una vicenda dipanatasi nel corso di più di un decennio, sulla quale, prima del contenzioso ora in esame, sono intervenute due sentenze del Tar Calabria, confermate da questo Consiglio di Stato, e un’altra sentenza dello stesso Tar, non impugnata.
Cronologicamente quella impugnata con il presente appello è la quarta sentenza del Tar Calabria intervenuta sulla vicenda della quale, pertanto, si riassumono gli accadimenti.
2.1. L’appellante ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato non confermato per il SSD MED/40 (ginecologia ed ostetrica) indetta con decreto del rettore dell’Università degli studi “ -OMISSIS- ” -OMISSIS- n. 756 del 12 giugno 2008; è stato dichiarato idoneo, unitamente ad altro candidato che ha poi assunto altro incarico; è stato chiamato sul posto in questione con delibera del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell’ateneo del 16 settembre 2010 approvata dal Senato accademico il 29 marzo 2011.
Il primo ricorso al Tar Calabria è stato proposto avverso la nota rettorale n. 9892 del 21 luglio 2015, con la quale era stata respinta la sua istanza volta all’assunzione e presa di servizio nel ruolo di professore associato non confermato presso l’ateneo, e per il risarcimento dei danni da mancata assunzione.
Il Tar, con sentenza n. 1554 del 9 ottobre 2015, ha accolto la domanda d’immissione in ruolo, trattandosi di atto vincolato e di correlativo diritto soggettivo assoggettato al termine ordinario di prescrizione, ed ha annullato l’impugnata nota rettorale, ha accertato il diritto del ricorrente di essere immesso nel ruolo e ha condannato l’università alla correlativa nomina/assunzione, mentre ha respinto la domanda di risarcimento dei danni per la mancata allegazione della natura e dell’entità del pregiudizio subito.
Detta sentenza è stata integralmente confermata in appello con sentenza in data 17 luglio 2019, n. 5026 della VI sezione del Consiglio di Stato, in cui si precisa che « non risulta proposto appello incidentale avverso la statuizione reiettiva della domanda risarcitoria, sicché ogni relativa questione esula dai limiti oggettivi del devolutum e nulla è dato statuire al riguardo ».
2.2. Successivamente l’appellante ha proposto ulteriori due ricorsi al Tar Calabria: con il ricorso iscritto al n. 351/2016 RG era proposta domanda di accertamento della violazione/elusione della sentenza del Tar Calabria n. 1554/2015 e declaratoria di inefficacia del decreto dell’università del 30 giugno 2016 nonché del decreto del 5 luglio 2016 n. 673; con il ricorso iscritto al numero 845/2016 RG era chiesto l’annullamento del provvedimento del direttore generale dell’università “ -OMISSIS- ” n. 6027 del 12 maggio 2016.
Con sentenza n. 1147 del 19 luglio 2017 il Tar Calabria, nel giudizio n. 351/2016, respingeva il ricorso introduttivo e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti; quanto al ricorso n. 351/2016, lo accoglieva e, per l’effetto, annullava la determinazione dell’università adottata con delibera del Consiglio di amministrazione del 5 maggio 2016.
Quanto al ricorso n. 845/2016 RG, il Tar riteneva sussistente il dedotto vizio di violazione dell’articolo 75 del d.P.R. 445/2000, in quanto non vi era alcuna correlazione diretta tra la dichiarazione di non avere carichi pendenti, di cui l’amministrazione assumeva la mendacità, e il “beneficio” della chiamata in ruolo del quale si dichiarava la decadenza ex art. 75 del richiamato testo normativo; riteneva, poi, incongrua, in relazione alla fattispecie concreta, la motivazione secondo cui i fatti oggetto del procedimento penale sarebbero stati tali da minare la fiducia, la serietà e il prestigio per chiunque svolgesse una funzione delicata come la docenza in area medica.
La sezione VI del Consiglio di Stato, dinanzi al quale la suindicata sentenza del Tar è stata impugnata nella parte da ultimo indicata, con sentenza in data 20 agosto 2019, n. 5761 ha confermato la decisone del Tar condividendone l’affermazione secondo cui « Il richiamo alla connessione tra i predetti fatti e l’esercizio della professione medica, senza una accurata valutazione complessiva delle circostanze concrete e del comportamento dell’interessato, anche successivo a quegli episodi, risulta pertanto generico, con conseguente incongruità della motivazione », precisando che resta salvo, come affermato dal Tribunale, il potere dell’amministrazione di valutazione dei requisiti di “moralità” dell’interessato, salvo l’obbligo di dar conto dell’ iter logico seguito mediante una motivazione adeguata alla complessità del caso concreto.
2.3. L’appellante ha quindi proposto un ulteriore ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Calabria n. 1554/2015, che è stato deciso con sentenza in data 5 maggio 2021 n. 911 che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere avendo preso atto che, con decreto del rettore n. 485 del 16 aprile 2021, è stata disposta la nomina, a far data dallo stesso 16 aprile 2021, del ricorrente quale professore associato non confermato per il settore di ginecologia e ostetricia con attribuzione del relativo stipendio.
Il Tar ha ritenuto che con tale atto è stata completata la procedura di reclutamento così come descritta nella sentenza n. 1554/2015, dando perciò attuazione al giudicato, ed ha precisato che « le doglianze del ricorrente in ordine al carattere solo formale dell’immissione in ruolo esorbitano rispetto al dictum della sentenza ».
2.4. L’appellante quindi, una volta immesso in ruolo, ha proposto un ulteriore ricorso al Tar Calabria, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’università “ -OMISSIS- ” su diverse istanze, presentate in data 1 marzo, 2 aprile, 26 aprile, 4 maggio e 24 giugno 2021, volte all'attivazione sostanziale, e non solo formale, dell'attività didattica nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'azienda ospedaliera universitaria “ -OMISSIS- ” -OMISSIS- (ora “-OMISSIS-”) sull'istanza presentata in data 26 aprile 2021 volta all'attivazione dell'attività assistenziale.
Con detto ricorso ha chiesto, altresì, la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata presa di servizio e, in seguito all'assegnazione, alla irregolarità e inadeguatezza dell'incarico per non aver provveduto all'inserimento nell'attività didattica e al coordinamento con l'attività assistenziale.
2.5. Il Tar Calabria con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ha dichiarato improcedibile la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere su alcune istanze proposte, avendo rilevato che invece l’università ha provveduto; la domanda risarcitoria è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta.
In particolare il primo giudice ha osservato che, alla luce delle allegazioni di causa, i riscontri forniti dall’ateneo depongono nel senso che sia stata fornita una chiara risposta rispetto alle varie istanze e sollecitazioni di parte ricorrente, il che rende non censurabile l’operato dell’università in ragione del disposto dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 517/1999 in base al quale l’individuazione dei docenti e ricercatori universitari cui conferire compiti di attività assistenziale avviene sulla base del protocollo d’intesa regione/università che rappresenta, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n.517/1999, l’atto con cui viene determinata « l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università (…) nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca ».
Quanto alla domanda risarcitoria il Tar ha preliminarmente osservato che il ricorrente distingue in due fasi gli accadimenti ed i conseguenti danni asseritamente patiti e patendi : in una prima fase il danno sarebbe derivato dalla mancata o ritardata attivazione e coprirebbe temporalmente il periodo ricompreso tra il 2010 (anno al quale risale il superamento della procedura comparativa esitata con la chiamata a professore associato non confermato) ed una seconda fase in cui il danno, qualificato come permanente, deriverebbe dall’inadeguatezza delle azioni volte alla presa di servizio che, dunque, risulterebbe solo formale.
Quindi ha evidenziato che delle due domande può essere esaminata unicamente la parte ulteriore rispetto a quella che trova titolo nei fatti pregressi la presa di servizio (c.d. danno da ritardo) atteso che la stessa era stata esitata dal Tar con un rigetto per mancata piena prova circa la natura e l’entità del pregiudizio, ragion per cui opera il principio del ne bis in idem formale e sostanziale (per non aver il ricorrente impugnato, sia pur incidentalmente, il capo di sentenza che ha statuito nel senso anzidetto in occasione dell’appello che venne proposto dall’università degli studi “ -OMISSIS- ” -OMISSIS- e definito con sentenza n. 5026/2019.
A seguire ha affermato che la residua parte della domanda, in applicazione dell’art. 30, comma 3, c.p.a. è irricevibile per tardività; infatti, dovendosi qualificare questa fattispecie di danno come danno da lesione di interesse legittimo (all’attivazione didattica ed assistenziale in seguito alla presa di servizio) e dovendosi far coincidere il dies a quo per la decorrenza del relativo termine decadenziale di 120 giorni con la data del 16 aprile 2021, corrispondente alla data della presa di servizio, sia la notifica (29 dicembre 2021) sia il deposito del ricorso (7 gennaio 2022) risultano eseguiti ben oltre il citato termine, anche alla luce delle date delle istanze e sollecitazioni rivolte all’ateneo nei mesi seguenti la presa di servizio (mail del 26 aprile, 4 maggio e 24 giugno 2021).
In ogni caso il Tar ha posto in luce che, anche a prescindere dall’irricevibilità, il ricorso è comunque infondato.
Afferma la sentenza che nel caso in esame, al netto delle difficoltà di individuare un termine entro il quale andava concluso dagli organi competenti il procedimento volto all’attivazione (didattica ed assistenziale), atteso che tale tempistica impatta necessariamente su esigenze di organizzazione, quand’anche fosse predicabile che il procedimento abbia avuto un iter eccessivamente lungo in via generale ed astratta e che, pertanto, sempre in linea astratta, non vada negato a priori il diritto al risarcimento del danno da ritardo, tuttavia, nel caso di specie, deve escludersi che possa essere liquidato il danno da mero ritardo (come anche il danno da mancato conseguimento del bene della vita), in quanto:
- non risulta comprovato l’elemento soggettivo della colpa in capo all’amministrazione;
- non è stata dalle resistenti posta in discussione la spettanza del bene della vita riconosciuta con le sentenze dello stesso Tar e del Consiglio di Stato e, anzi, con il decreto del 16 aprile 2021 si è inteso darvi finalmente attuazione a seguito di un contenzioso che non sempre ha visto vittorioso il ricorrente e che, anche per l’ateneo è certamente risultato defatigante e dispendioso, pur essendo necessario a difendere le valutazioni e determinazioni assunte nel tempo;
- non risulta il nesso causale tra la lesione patrimoniale e non patrimoniale subita dal ricorrente e le condotte specificamente contestate con il ricorso.
3. Non condividendo la sentenza, l’appellante l’ha impugnata formulando i motivi di seguito sintetizzati.
1) « Errore in procedendo et in iudicando dell’appellata sentenza. Erroneità della sentenza impugnata travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione di legge e, per certi aspetti, falsa applicazione. Travisamento del dato e del fatto processuale e omessa e/o carente motivazione in relazione alle doglianze proposte in relazione alla mancata attivazione dell’attività didattica ed assistenziale ».
Sostiene l’appellante che, diversamente da quanto ritenuto dal Tar, la sua collocazione con qualifica di professore associato in medicina e ginecologia presso l’università “ -OMISSIS- ” -OMISSIS-, quale vincitore di concorso, sarebbe stata solo formale e non sostanziale. Evidenzia che il posto di professore associato a lui spettante, nelle more dei diversi giudizi di ottemperanza, è stato perfino messo di nuovo a concorso per ben due volte: nel primo concorso è stato dichiarato vincitore un collega non entrato mai in servizio per aver assunto altro incarico e nell’altro è risultata vincitrice una collega che è attuale professore associato presso la stessa università che svolge l’attività didattica ed assistenziale che sarebbe spettata a lui per concorso con priorità temporale.
Lamenta che, in relazione all’attività didattica, le formalità relative alla presa di servizio e l’inserimento nell’elenco dei docenti sarebbero atti formali ma non sostanziali.
Anche la stanza gli sarebbe stata consegnata con notevole ritardo e priva della necessaria dotazione che potesse consentirgli di svolgere la sua attività di docente in condizioni idonee: situazione che avrebbe determinato un danno permanente, tale da indurlo a migrare di nuovo fuori regione, giacché stremato dalle condotte meramente dilatorie dell’università e dell’azienda sanitaria ospedaliera.
L’attività assistenziale non sarebbe mai stata attivata, avendo l’università e l’azienda sanitaria ospedaliera operato un continuo rimpallo di responsabilità che nasconderebbe una mancanza di volontà di porre in essere comportamenti fattivi e risolutivi circa tali adempimenti essenziali nei suoi confronti, configuranti obblighi contrattuali rimasti inosservati.
Per quanto concerne i danni non vi sarebbe sovrapposizione con la domanda risarcitoria spiegata nel 2015 e nel 2017 perché il danno oggetto del presente giudizio deriverebbe dalla protratta inerzia rispetto all’obbligo di chiamata in servizio, divenuto poi un vero e proprio diritto soggettivo in forza della sentenza n. 1479/2015 del Tar Calabria.
2) « Errore in procedendo et in iudicando dell’appellata sentenza. Erroneità della sentenza impugnata travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione di legge e, per certi aspetti, falsa applicazione. Travisamento del dato e del fatto processuale e omessa e/o carente motivazione in relazione alle doglianze proposte in relazione alla domanda risarcitoria ».
L’appellante contesta la statuizione del Tar sulla domanda risarcitoria.
Quanto all’inammissibilità per divieto del bis in idem osserva che il periodo antecedente alla presa di servizio, sebbene già portato all’attenzione del Tar, non sarebbe potuto essere esaminato in quanto non esercitabile prima della presa di servizio, dunque su di esso non sarebbe intervenuto alcun giudicato.
Aggiunge che non potrebbe neanche configurarsi alcuna prescrizione trattandosi di danno permanente che si sarebbe attualizzato soltanto a seguito della chiamata del 2021.
Chiarisce che oggetto di gravame è il mancato ristoro di tutti i pregiudizi patiti dall’appellante con la sua tardiva immissione in servizio, oltre ad altri plurimi e documentati pregiudizi verificatisi nel corso del rapporto.
Inoltre, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione risarcitoria partirebbe dal passaggio in giudicato dell’accertamento dell’illiceità dell’azione amministrativa: illiceità evidenziata per la prima volta innanzi al Tar Calabria la cui sentenza è oggetto di appello.
Quanto al secondo periodo, successivo alla presa di servizio, contesta la statuizione di irricevibilità del Tar sostenendo che il termine decorrerebbe dall’accertamento dell’illiceità del comportamento della P.A. da parte del giudice.
Sarebbe proprio dal comportamento ostruzionistico posto in essere dall’azienda ospedaliera e dall’ateneo e dal loro accertamento giudiziale che scaturirebbe il diritto al risarcimento del danno. Quindi anche in questo caso il termine di 120 giorni partirebbe dall’accertamento del dolo o colpa delle amministrazioni in questione.
Inoltre contesta anche la statuizione di infondatezza dell’azione a cui il Tar è comunque pervenuto. Ritiene paradossale che il Tar abbia qualificato gli ostacoli incontrati dal ricorrente come uno stimolo per la sua carriera che lo ha indotto all’accettazione delle varie e prestigiose occasioni professionali.
Ribadisce che il rimpallo di responsabilità fra le due amministrazioni denoterebbe che le stesse non abbiano realmente preso in carico né l’attività didattica né quella assistenziale: circostanze che avrebbero indotto il docente a cercare un’alternativa che gli consentisse di proseguire la propria crescita professionale.
I comportamenti ambigui e omissivi tenuti dalle amministrazioni sarebbero a suo dire colposi e per certi versi dolosi. Anche il nesso causale tra tali comportamenti e i danni sarebbe provato dall’inefficienza dell’attivazione sia della didattica sia dell’attività assistenziale.
Sotto il profilo del riparto dell’onere della prova osserva che, in caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell'elemento soggettivo della fattispecie, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto.
Conclusivamente ritiene gli sia dovuto il risarcimento del danno quantificato come da consulenze tecniche di parte prodotte in primo grado.
4. Le doglianze prospettate in giudizio investono due questioni: la prima, (compendiata nel primo motivo di appello) concerne la natura reale o meramente formale dell’ottemperanza prestata al giudicato amministrativo di cui alla sentenza n. 1479/2015 da parte delle amministrazioni compulsate; la seconda (riconducibile essenzialmente al secondo motivo di appello), ha ad oggetto la domanda per il risarcimento dei danni patiti sia a causa di tale ottemperanza meramente formale, sia per la ritardata immissione in servizio.
4.1. Con il primo motivo l’appellante contesta le conclusioni cui è pervenuto il Tar, ribadendo quanto già evidenziato in primo grado, ossia che l’università non avrebbe adottato tutte le necessarie iniziative per consentirgli lo svolgimento di adeguata attività didattica nonché assistenziale in struttura convenzionata, in tal modo violando i principi che regolano l'inserimento del personale medico universitario nel sistema assistenziale di cui alla legge n. 230/2005 ed al d.lgs. 517/1999.
4.1.1. Il motivo è infondato.
Risulta dalla documentazione in atti che, diversamente da quanto prospettato dall’appellante, l’università ha sempre dato risconto alle sue richieste.
Quanto alla tempistica per la presa di servizio risulta che l’ateneo, con mail del 4 dicembre 2020, ha comunicato all’appellante le modalità per la materiale presa di servizio, convocandolo per il 10 dicembre 2020 presso il rettorato, e chiedendogli di compilare ed inoltrare il modulo debitamente sottoscritto per il perfezionamento della nomina.
La presa di servizio solo più tardi è dipesa dalla richiesta dell’appellante, all’epoca impegnato presso altro ospedale, il quale ha comunicato che avrebbe potuto prendere servizio presso l'azienda universitaria " -OMISSIS- " o il giovedì 1 aprile 2021 o il venerdì 16 aprile 2021.
La richiesta di inserimento tra i docenti di riferimento per la scuola di specializzazione è stata riscontrata, con mail del 14 luglio 2021, in cui si comunicava che non era possibile il suo inserimento nel consiglio della scuola prima dell’apertura dell’osservatorio ANVUR.
Nella seduta del 7 febbraio 2022 il consiglio della scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia a seguito di apposita verifica con il presidente della scuola di medicina e chirurgia, struttura deputata dalla l. n. 240/2010 e dallo statuto di ateneo all’assegnazione dei compiti didattici relativi al SSD MED/40, ha espresso parere favorevole all’assegnazione di 2 CFU di didattica frontale per gli anni I, II, III e IV e di 1 CFU per il V anno.
Si tratta di una valutazione tecnico discrezionale di congruità e proporzionalità operata dal consiglio che, sebbene ritenuta inadeguata dall’appellante, non risulta tuttavia incisa dalle doglianze dello stesso che si collocano sul piano della non condivisione piuttosto che su quello della illegittimità.
A seguire l’ateneo, diversamente da quanto lamenta l’appellante, gli ha in effetti affidato attività didattiche per l’anno accademico 2021/2022.
Per quanto riguarda l’assegnazione della stanza per lo svolgimento dei propri compiti didattico-scientifici, dopo iniziali difficoltà di reperimento per vari docenti in considerazione della criticità degli spazi assegnati al dipartimento di medicina sperimentale e clinica, nella seduta del 28 febbraio 2022 (dunque, in un lasso temporale ragionevole), l’amministrazione ha provveduto all’assegnazione di una stanza nelle more liberatasi e, successivamente, a dotare il locale degli arredi disponibili, nonché di una linea telefonica.
La richiesta di disporre di strumentazione tecnica, ossia di computer , l’università ha esternato le ragioni del mancato accoglimento facendo presente che i docenti utilizzano la strumentazione informatica propria e, solo nel caso in cui vi siano esigenze didattiche o di ricerca, limitate e circoscritte, possono richiedere in uso temporaneo macchine di proprietà dell’ateneo.
Per quanto riguarda l’attività assistenziale l’ateneo ha manifestato, con nota del 29 marzo 2021 indirizzata ai commissari straordinari dell’azienda “-OMISSIS-” e dell’azienda ospedaliera “ -OMISSIS- ”, l’intendimento di attivare assistenzialmente il prof. -OMISSIS- presso l’U.O. di ginecologia ed ostetricia a direzione universitaria ai fini dell’intesa prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 517/1999, in base al quale l’individuazione dei docenti e ricercatori universitari cui conferire compiti di attività assistenziale avviene sulla base del protocollo d’intesa regione/università che rappresenta, ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n.517/1999, l’atto con cui viene determinata l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca.
Successivamente, con decreto rettorale n. 486 del 16 aprile 2021 (giorno in cui il professore ha preso servizio come da sua richiesta), l’ateneo ha confermato di voler procedere all’attivazione, ai fini dell’intesa prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 517/1999.
A seguire, con note del 3 maggio 2021 e del 20 gennaio 2022, l’università ha chiesto aggiornamenti sullo stato richiesta di attivazione.
Dunque, se può essere comprensibile il disappunto dell’appellante il quale avrebbe preferito, specie dopo il lungo contenzioso, iniziare subito l’attività didattica e assistenziale con modalità ritenute a suo giudizio più consone al suo ruolo, al contempo tuttavia da quanto precede emerge come all’ateneo non sia imputabile alcuna inerzia o atteggiamento ostruzionistico o addirittura punitivo, in ipotesi finalizzato a rendere la presa di servizio dell’appellante un adempimento di consistenza meramente formale.
4.2. Dalla conclusione che precede discende l’infondatezza della domanda per il risarcimento dei danni che l’appellante afferma di aver patito a causa di una, asserita ma insussistente, ottemperanza meramente formale al giudicato portato dalla sentenza n. 1554 del 9 ottobre 2015: infondatezza che consente di prescindere dai profili di irricevibilità per tardività evidenziati dal Tar.
Sul punto giova ricordare che in primo grado l’appellante, a sostegno della domanda risarcitoria per i danni prodotti in seguito alla mancata presa di servizio (per asserita irregolarità e inadeguatezza dell’incarico, per non aver provveduto all’inserimento nell’attività didattica e per il mancato coordinamento con l’attività assistenziale), ha dedotto che, nonostante il giudicato di condanna alla presa di servizio, le amministrazioni resistenti avrebbero ottemperato solo formalmente, sostanziandosi le varie condotte in un silenzio inadempimento rispetto alle istanze e sollecitazioni ripetutamente inoltrate.
In appello la doglianza è stata riproposta affermando che, a causa della mancata messa a disposizione di mezzi e strutture per l’insegnamento e di mancata predisposizione dell’attività assistenziale, si sarebbero verificati “danni pregressi, danni nuovi e danni permanenti” per tutto il periodo sino alla proposizione del contenzioso di primo grado.
Osserva il Collegio che la doglianza è infondata non risultando dagli atti di causa né che l’appellante sia stato privato del suo accertato diritto alla presa di servizio, né che illegittimamente si sia verificata la mancata attivazione della didattica e dell’attività assistenziale.
Al contrario, come già visto, ciò che emerge è la sostanziale insoddisfazione dell’appellante dei riscontri che le amministrazioni hanno fornito alle sue richieste: il che tuttavia non è sufficiente a radicare una responsabilità risarcitoria delle stesse sulla base di una valutazione soggettiva della parte, non suffragata da elementi oggettivi.
D’altra parte, anche a voler seguire la tesi che vi sia stato un “ritardo” dell’amministrazione nell’attivare in favore dell’appellante la didattica e l’assistenza, perché detto ritardo sia risarcibile è necessario ricorrano alcuni indefettibili presupposti.
Invero, il danno da ritardo risarcibile non può essere presunto juris et de jure, quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, ma è necessaria la verifica della sussistenza dei presupposti di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), richiesti dalla norma codicistica per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c.; sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato da un nesso di causalità ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati e dal punto di vista dell'onere probatorio, il mero superamento del termine per la conclusione del procedimento non integra, inoltre, piena prova del danno (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7422).
Merita, dunque, condivisione la sentenza impugnata laddove afferma che, nel caso di specie, è mancata dimostrazione: della natura meramente “formale” dell’ottemperanza prestata al giudicato amministrativo da parte delle amministrazioni compulsate, alla luce delle condotte da esse esigibili e concretamente svolte; del nesso di causalità tra le condotte contestate (inadeguate azioni per ottemperare) e l’evento asseritamente dannoso (mancata realizzazione “sostanziale” della attivazione didattica ed assistenziale con conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale), in termini di causalità efficiente; dell’elemento soggettivo della colpa a fronte sia delle iniziative intraprese dall’ateneo per l’attivazione didattica e delle iniziative in funzione di coordinamento assunte nei confronti dell’azienda ospedaliera anche a fini sollecitatori, sia della complessità organizzativa e delle criticità in generale gravanti sul sistema sanitario soprattutto in determinate zone del territorio nazionale.
4.3. La sentenza va confermata anche nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per violazione del ne bis in idem la domanda risarcitoria azionata per i danni da ritardo nella presa di servizio.
Come rilevato dal primo giudice la fattispecie di danno azionata in questo giudizio non è diversa da quella prospettata nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1554/2015 confermata da questo Consiglio con sentenza n. 5026/2019, nella quale si precisa espressamente che « non risulta proposto appello incidentale avverso la statuizione reiettiva della domanda risarcitoria, sicché ogni relativa questione esula dai limiti oggettivi del devolutum e nulla è dato statuire al riguardo ».
Dunque la statuizione sulla domanda di risarcimento del danno da ritardata “assunzione” è coperta dal giudicato.
Invero, nel caso in cui le domande e le eccezioni proposte in primo grado siano state rigettate, la riproposizione delle stesse deve avvenire con l'appello, corredato dalle relative e necessarie censure (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3236).
Né coglie nel segno la tesi dell’appellante che, nel tentare di differenziarne il contenuto, sostiene che la relativa tutela giurisdizionale non si sarebbe potuta attivare prima della sua conoscenza, coincidente con la data della presa di servizio, ossia il 16 aprile 2021.
Osserva il Collegio che l’insorgenza del danno da ritardo nella presa di servizio va datata al momento del superamento del concorso del 2010, per effetto della sentenza n. 1554 del 9 ottobre 2015 che ne ha accertato il diritto.
Se quella domanda, rigettata in primo grado, fosse stata coltivata in appello mediante proposizione di impugnazione incidentale, gli effetti del suo eventuale accoglimento si sarebbero protratti fino all’effettiva presa di servizio anche tenuto conto che la somma ivi eventualmente liquidata, configurando un debito di valore, sarebbe stata maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi fino al soddisfo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 591; 13 luglio 2017, n. 3448; sez. IV, 1 giugno 2017, n. 2634), senza necessità di ulteriore riproposizione della domanda per il periodo successivo all’accertamento giudiziale.
Viceversa, l’abbandono di tale pretesa per mancata impugnazione incidentale in appello ha determinato il passaggio in giudicato della statuizione di reiezione e ne comporta la non riproponibilità pena la violazione del ne bis in idem .
Conclusivamente, per quanto precede, l’appello deve essere respinto.
5. Le spese possono essere eccezionalmente compensate fra tutte le parti in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti nonché degli estremi della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.