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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15810/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SEMINARA GIULIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre spese vive documentate, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002801970, notificata il 30/09/2024, con cui l' aveva intimato il pagamento di euro CP_1
8.345,00, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ex art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 e successive modifiche, relative all'anno 2021, nonché
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002865451, notificata in data 17/10/2024, con cui l' aveva intimato CP_1
il pagamento di euro 11.683,00, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ex art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 e successive modifiche, relative all'anno
2021.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva: 1) l'“… illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del
provvedimento opposto per mancata notifica dell'atto prodromico di accertamento. Violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 omessa notifica dell'atto di accertamento dell'asserita violazione e
inosservanza del termine perentorio per la notifica degli estremi della violazione. Illegittimità derivata
dell'ordinanza ingiunzione, estinzione dell'obbligazione pecuniaria – decadenza del potere di accertamento
… ”; 2) la “Violazione di legge. Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per inosservanza del termine di cui al
combinato disposto di cui all'art. 18 L. n. 689/1981 e dell'art. 3 della L. n. 241/19990. Nullità e/o annullabilità
dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della L. n.
241/1990. Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento”.
Per tali motivi chiedeva, dunque, dichiararsi l'illegittimità o nullità delle ordinanze impugnate e, in subordine,
la riduzione delle sanzioni.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata 28/02/2025, l' prestava acquiescenza CP_1
all'avversa domanda, documentava di avere provveduto all'annullamento in autotutela dei provvedimenti opposti “… alla luce delle indicazioni fornite dall'Istituto con il recente messaggio Hermes 4144/24 che
recepisce le indicazioni pervenute dalla Giurisprudenza in merito alla decorrenza del termine di decadenza
…” e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note depositate in data 10/03/2025, il ricorrente, preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela,
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, emerge il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le stesse e, pertanto, deve ritenersi e dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, essendo stato adottato il provvedimento di annullamento successivamente al deposito del ricorso, sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, tenendo conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
◊ Così deciso in Palermo, il 14/03/2025.
IL GOP
EM IA IA LA RL
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15810/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SEMINARA GIULIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FURCAS LAURA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre spese vive documentate, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 30/10/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002801970, notificata il 30/09/2024, con cui l' aveva intimato il pagamento di euro CP_1
8.345,00, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ex art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 e successive modifiche, relative all'anno 2021, nonché
avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002865451, notificata in data 17/10/2024, con cui l' aveva intimato CP_1
il pagamento di euro 11.683,00, a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ex art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 e successive modifiche, relative all'anno
2021.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva: 1) l'“… illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del
provvedimento opposto per mancata notifica dell'atto prodromico di accertamento. Violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 omessa notifica dell'atto di accertamento dell'asserita violazione e
inosservanza del termine perentorio per la notifica degli estremi della violazione. Illegittimità derivata
dell'ordinanza ingiunzione, estinzione dell'obbligazione pecuniaria – decadenza del potere di accertamento
… ”; 2) la “Violazione di legge. Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per inosservanza del termine di cui al
combinato disposto di cui all'art. 18 L. n. 689/1981 e dell'art. 3 della L. n. 241/19990. Nullità e/o annullabilità
dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 della L. n.
241/1990. Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento”.
Per tali motivi chiedeva, dunque, dichiararsi l'illegittimità o nullità delle ordinanze impugnate e, in subordine,
la riduzione delle sanzioni.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata 28/02/2025, l' prestava acquiescenza CP_1
all'avversa domanda, documentava di avere provveduto all'annullamento in autotutela dei provvedimenti opposti “… alla luce delle indicazioni fornite dall'Istituto con il recente messaggio Hermes 4144/24 che
recepisce le indicazioni pervenute dalla Giurisprudenza in merito alla decorrenza del termine di decadenza
…” e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note depositate in data 10/03/2025, il ricorrente, preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela,
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, emerge il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le stesse e, pertanto, deve ritenersi e dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, essendo stato adottato il provvedimento di annullamento successivamente al deposito del ricorso, sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, tenendo conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
◊ Così deciso in Palermo, il 14/03/2025.
IL GOP
EM IA IA LA RL
(firmato digitalmente a margine)