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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2187 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 14319 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dagli Avv. Emanuele Parte_1
Montemarano e Giuseppina Urgo – ricorrente E c.f. – convenuta, contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: retribuzione lavoro dipendente
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, per mansioni di 7° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, dal 15/11/2022 al 1/3/2024; b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 9.625,04, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 3.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 11/4/2024 Parte_1 conveniva qui in giudizio la Controparte_2
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa, gerente in Roma, Viale Giulio Cesare, un pubblico esercizio di ristorazione denominato “Maccarone Bistrot”, dal 15/11/22 al 1/3/24, quanto era stata licenziata in tronco ed oralmente al rientro da un infortunio sul lavoro che ne aveva causato l'assenza per dieci giorni;
di aver svolto mansioni di lavapiatti e commis di cucina, inquadrabili quantomeno nel 7° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi;
di aver osservato il seguente orario di lavoro;
dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18 con 20 minuti di pausa, pari a 43 ore settimanali;
di aver fruito di ferie solo nell'agosto
2023, per 26 giorni;
di aver percepito una retribuzione fissa mensile inferiore ai minimi sindacali fino a tutto il 2023 ed insufficiente;
chiedeva, dichiarati natura durata del rapporto e diritto a livello come dedotti, condannarsi la convenuta al ~ 2 ~
pagamento della somma di €. 11.610,30, per i titoli di cui al conteggio sviluppato nel corpo del ricorso.
La ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate e meritano accoglimento per quando di ragione.
2. Alla luce delle deposizioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2 corroborate, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale ritualmente ad essa deferito, appare provato che la ricorrente ha lavorato per la società convenuta, presso un bar bistrot sito in
Viale Giulio Cesare in Roma, nel periodo indicato in ricorso, svolgendo le mansioni di cui allo stesso, di certo inquadrabili almeno al 7° livello secondo il CCNL Pubblici Esercizi, osservando l'orario di cui al ricorso, sotto la direzione di tale (presumibilmente socia della convenuta) e Per_1 Per_2 fruendo di soli 26 giorni di ferie nell'agosto 2023.
3. La natura delle mansioni svolte, implicanti l'inserimento funzionale in una organizzazione d'impresa eteroposta, l'osservanza di orari di lavoro, l'assoggettamento a direzione, la mancanza di evidenza di organizzazione propria e rischio, conclamano la natura subordinata del rapporto.
4. Malgrado non vi sia prova dell'applicazione diretta al rapporto del CCNL di settore vigente protempore che, in quanto di diritto comune, non ha efficacia
“erga omnes”; né la diretta applicazione ai rapporti di lavoro del CCNL possa trarsi della regole che equiparano gli stranieri agli italiani, visto che valgono anche per gli italiani, né dalla disciplina previdenziale, il medesimo CCNL va assunto a parametro per la determinazione del trattamento economico dovuto ex art. 2099 c.c. , in mancanza di prova di patto retributivo, nel rispetto del canone costituzionale di adeguatezza imposto dall'art. 36 della Costituzione.
5. Il conteggio appare sostanzialmente corretto e coerente con l'allegato e provato, ma deve subire alcune decurtazioni, per i motivi che seguono.
6. Non vi è prova che alla ricorrente sia stata riconosciuta, dal gennaio 2024, una retribuzione mensile di €. 1.400,00, che sarebbe stata superiore al minimo sindacale. La stessa affermazione secondo la quale essa sarebbe stata percepita dal gennaio 2024 al 1/3/24 è smentita al capo 9 del ricorso dove si assume di aver percepito €. 1.100,00, che è la paga mensile precedente del 2023. Il fatto che in ipotesi comunque non provata per gennaio sia stata pagata la somma di
€. 1.400,00 non è coma tale probante come patto retributivo stabile.
7. Non vi è prova che la ricorrente sia stata licenziata. Il teste ha Testimone_1 detto che il rapporto cessò a seguito di un diverbio ed il teste che la Tes_2 ricorrente non venne più richiamata dopo un infortunio, che non è un licenziamento, non avendo un lavoratore stabilmente in forza necessità di essere richiamato per riprendere servizio (o quantomeno provare a farlo) ad infortunio cessato. Il doc. 3 non ha valore probatorio. Non spetta, pertanto, l'indennità di mancato preavviso. ~ 3 ~
8. Non vi è, né è stata chiesta prova della mancata fruizione dei permessi ROL, che peraltro sono un istituto di fonte schiettamente contrattuale per il giudicante non computabile nel governo di Cost.36.
9. Il conteggio va pertanto rifatto come segue, anche, se del caso, ex art. 432
c.p.c.:
- differenze retributive ordinarie fino al 31/12/23: 3.107,53 come da conteggio
- differenza paga ordinaria febbraio 2024: 193,15.
- indennità ferie non godute: 1.293,15/26*9 = 447,63
- 13^ 22 e 23: 408,68 come da conteggio
- 13^ 24: 1.293,15/12*2 = 215,52
- 14^ 22/23: 862,10 come da conteggio
- 14^23/24: 862,10
- Straordinario fino al dicembre 2023: 1.554,04 come da conteggio
- Straordinario 2024: 1.293,15/172 x 3 ore x 6 sett X 130% = 175,93
- TFR fino al 31/12/2023: 1,568,89
- Tfr 2024: 1.293,15 X 14/12X 2/13,5 = 223,51
- Riv finale: 5,96
10. La società convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 9.625,04, oltre agli accessori secondo gli artt. 429
c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.. 11. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93
c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 14319 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dagli Avv. Emanuele Parte_1
Montemarano e Giuseppina Urgo – ricorrente E c.f. – convenuta, contumace Controparte_1 P.IVA_1
Oggetto: retribuzione lavoro dipendente
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, per mansioni di 7° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi, dal 15/11/2022 al 1/3/2024; b) condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 9.625,04, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 3.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 11/4/2024 Parte_1 conveniva qui in giudizio la Controparte_2
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa, gerente in Roma, Viale Giulio Cesare, un pubblico esercizio di ristorazione denominato “Maccarone Bistrot”, dal 15/11/22 al 1/3/24, quanto era stata licenziata in tronco ed oralmente al rientro da un infortunio sul lavoro che ne aveva causato l'assenza per dieci giorni;
di aver svolto mansioni di lavapiatti e commis di cucina, inquadrabili quantomeno nel 7° livello secondo il CCNL Turismo-Pubblici Esercizi;
di aver osservato il seguente orario di lavoro;
dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 18 con 20 minuti di pausa, pari a 43 ore settimanali;
di aver fruito di ferie solo nell'agosto
2023, per 26 giorni;
di aver percepito una retribuzione fissa mensile inferiore ai minimi sindacali fino a tutto il 2023 ed insufficiente;
chiedeva, dichiarati natura durata del rapporto e diritto a livello come dedotti, condannarsi la convenuta al ~ 2 ~
pagamento della somma di €. 11.610,30, per i titoli di cui al conteggio sviluppato nel corpo del ricorso.
La ritualmente citata, restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono buona parte fondate e meritano accoglimento per quando di ragione.
2. Alla luce delle deposizioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2 corroborate, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale ritualmente ad essa deferito, appare provato che la ricorrente ha lavorato per la società convenuta, presso un bar bistrot sito in
Viale Giulio Cesare in Roma, nel periodo indicato in ricorso, svolgendo le mansioni di cui allo stesso, di certo inquadrabili almeno al 7° livello secondo il CCNL Pubblici Esercizi, osservando l'orario di cui al ricorso, sotto la direzione di tale (presumibilmente socia della convenuta) e Per_1 Per_2 fruendo di soli 26 giorni di ferie nell'agosto 2023.
3. La natura delle mansioni svolte, implicanti l'inserimento funzionale in una organizzazione d'impresa eteroposta, l'osservanza di orari di lavoro, l'assoggettamento a direzione, la mancanza di evidenza di organizzazione propria e rischio, conclamano la natura subordinata del rapporto.
4. Malgrado non vi sia prova dell'applicazione diretta al rapporto del CCNL di settore vigente protempore che, in quanto di diritto comune, non ha efficacia
“erga omnes”; né la diretta applicazione ai rapporti di lavoro del CCNL possa trarsi della regole che equiparano gli stranieri agli italiani, visto che valgono anche per gli italiani, né dalla disciplina previdenziale, il medesimo CCNL va assunto a parametro per la determinazione del trattamento economico dovuto ex art. 2099 c.c. , in mancanza di prova di patto retributivo, nel rispetto del canone costituzionale di adeguatezza imposto dall'art. 36 della Costituzione.
5. Il conteggio appare sostanzialmente corretto e coerente con l'allegato e provato, ma deve subire alcune decurtazioni, per i motivi che seguono.
6. Non vi è prova che alla ricorrente sia stata riconosciuta, dal gennaio 2024, una retribuzione mensile di €. 1.400,00, che sarebbe stata superiore al minimo sindacale. La stessa affermazione secondo la quale essa sarebbe stata percepita dal gennaio 2024 al 1/3/24 è smentita al capo 9 del ricorso dove si assume di aver percepito €. 1.100,00, che è la paga mensile precedente del 2023. Il fatto che in ipotesi comunque non provata per gennaio sia stata pagata la somma di
€. 1.400,00 non è coma tale probante come patto retributivo stabile.
7. Non vi è prova che la ricorrente sia stata licenziata. Il teste ha Testimone_1 detto che il rapporto cessò a seguito di un diverbio ed il teste che la Tes_2 ricorrente non venne più richiamata dopo un infortunio, che non è un licenziamento, non avendo un lavoratore stabilmente in forza necessità di essere richiamato per riprendere servizio (o quantomeno provare a farlo) ad infortunio cessato. Il doc. 3 non ha valore probatorio. Non spetta, pertanto, l'indennità di mancato preavviso. ~ 3 ~
8. Non vi è, né è stata chiesta prova della mancata fruizione dei permessi ROL, che peraltro sono un istituto di fonte schiettamente contrattuale per il giudicante non computabile nel governo di Cost.36.
9. Il conteggio va pertanto rifatto come segue, anche, se del caso, ex art. 432
c.p.c.:
- differenze retributive ordinarie fino al 31/12/23: 3.107,53 come da conteggio
- differenza paga ordinaria febbraio 2024: 193,15.
- indennità ferie non godute: 1.293,15/26*9 = 447,63
- 13^ 22 e 23: 408,68 come da conteggio
- 13^ 24: 1.293,15/12*2 = 215,52
- 14^ 22/23: 862,10 come da conteggio
- 14^23/24: 862,10
- Straordinario fino al dicembre 2023: 1.554,04 come da conteggio
- Straordinario 2024: 1.293,15/172 x 3 ore x 6 sett X 130% = 175,93
- TFR fino al 31/12/2023: 1,568,89
- Tfr 2024: 1.293,15 X 14/12X 2/13,5 = 223,51
- Riv finale: 5,96
10. La società convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 9.625,04, oltre agli accessori secondo gli artt. 429
c.p.c. e 150 d.a.c.p.c.. 11. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93
c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)