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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/08/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6256/2025 promossa da: nata a [...] il [...] ( ), ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Turati n. 55, difesa e rappresentata dall'Avv. Barbara Ruggini del foro di Ravenna con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Barbara Ruggini sito in Bologna, Via De' Poeti n. 1/7
e nata a [...] l'[...] ( ), ed ivi residente in [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Carlo Bosi del foro di Bologna con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carlo Bosi sito in Bologna, Via San Giorgio n. 9,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 14/07/2025;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 01/07/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
Il Tribunale
Vista la domanda congiunta di attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo proposta dalle parti con ricorso depositato il 12/05/2025;
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considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Le ricorrenti allegavano che con sentenza del 30 maggio 2024 la Corte d'Appello di Bologna, definendo il procedimento relativo alla determinazione dell'assegno di divorzio a favore della SI
condannava il Signor “al versamento in favore della ex moglie di Pt_1 Controparte_1 Parte_1 un assegno divorzile pari ad euro 3.500,00 mensili, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 2937/2021”.
Il 18 novembre 2023 il Signor contraeva matrimonio con la sig.ra , ma dopo CP_1 Parte_2 pochi mesi, il sig. veniva a mancare, il 13 maggio 2024. Controparte_1
A seguito del decesso del marito, la SI presentava domanda presso gli istituti Pt_2 previdenziali eroganti le pensioni del Signor per la liquidazione dei trattamenti di reversibilità, CP_1 che venivano riconosciuti ed integralmente alla stessa versati.
Le parti, con il presente ricorso, raggiungevano un accordo circa la ripartizione della pensione del de cuis di cui sopra.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Attribuisce a a quota del 65% delle pensioni di reversibilità del de cuius Parte_1
e a a residua quota del 35% delle predette pensioni e Controparte_1 Parte_2 precisamente:
- pensione in Enasarco;
- pensioni Inps (prestazioni nn. 023130038032308 e 075130001713260), il tutto con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024;
2) Ordina agli istituti erogatori di dare esecuzione a quanto disposto con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
4) Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18.7.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Carmen Giraldi Il Presidente
dott.Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6256/2025 promossa da: nata a [...] il [...] ( ), ed ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Turati n. 55, difesa e rappresentata dall'Avv. Barbara Ruggini del foro di Ravenna con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Barbara Ruggini sito in Bologna, Via De' Poeti n. 1/7
e nata a [...] l'[...] ( ), ed ivi residente in [...], difesa e rappresentata dall'Avv. Carlo Bosi del foro di Bologna con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Carlo Bosi sito in Bologna, Via San Giorgio n. 9,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 14/07/2025;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 01/07/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
Il Tribunale
Vista la domanda congiunta di attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo proposta dalle parti con ricorso depositato il 12/05/2025;
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considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Le ricorrenti allegavano che con sentenza del 30 maggio 2024 la Corte d'Appello di Bologna, definendo il procedimento relativo alla determinazione dell'assegno di divorzio a favore della SI
condannava il Signor “al versamento in favore della ex moglie di Pt_1 Controparte_1 Parte_1 un assegno divorzile pari ad euro 3.500,00 mensili, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 2937/2021”.
Il 18 novembre 2023 il Signor contraeva matrimonio con la sig.ra , ma dopo CP_1 Parte_2 pochi mesi, il sig. veniva a mancare, il 13 maggio 2024. Controparte_1
A seguito del decesso del marito, la SI presentava domanda presso gli istituti Pt_2 previdenziali eroganti le pensioni del Signor per la liquidazione dei trattamenti di reversibilità, CP_1 che venivano riconosciuti ed integralmente alla stessa versati.
Le parti, con il presente ricorso, raggiungevano un accordo circa la ripartizione della pensione del de cuis di cui sopra.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Attribuisce a a quota del 65% delle pensioni di reversibilità del de cuius Parte_1
e a a residua quota del 35% delle predette pensioni e Controparte_1 Parte_2 precisamente:
- pensione in Enasarco;
- pensioni Inps (prestazioni nn. 023130038032308 e 075130001713260), il tutto con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024;
2) Ordina agli istituti erogatori di dare esecuzione a quanto disposto con decorrenza dalla mensilità di giugno 2024;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
4) Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18.7.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Carmen Giraldi Il Presidente
dott.Bruno Perla
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