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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10501/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10501/2021 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Amato Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(CF: rappresentato e difeso dall' avv. Antonella Petriello Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
(P.I , in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Marcello Picone
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione del 18.11.2024 e memorie conclusionali e di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.04.2021, conveniva in giudizio Parte_1
ciò al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali quali asseritamente patiti in conseguenza delle lesioni subite per l'incidente avvenuto nella propria abitazione a causa del comportamento del minore figlio di Persona_1 Controparte_1
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva:
- che in data 09.10.2018, rimaneva vittima di un evento dannoso che si verificava Parte_1 all'interno della sua abitazione;
pagina 1 di 9 - che, nello specifico, la si trovava nel vano cucina con i suoi familiari, in presenza del Pt_1
e di suo figlio ed era intenta a sistemare delle suppellettili Controparte_1 Persona_1 presenti sul camino, allorquando il girando introno al tavolo, urtava lo scaletto Persona_1 provocando la caduta al suolo della Pt_1
- che l'attrice perdeva quindi l'equilibrio dopo la spinta del bambino allo scaletto e cadeva sbattendo dapprima il piede destro al suolo accasciandosi poi con tutto il corpo sul fianco destro;
- che visti i dolori lancinanti avvertiti dalla la stessa veniva accompagnata presso il presidio Pt_1
Ospedaliero San Paolo di Napoli, ove il personale medico di turno diagnosticava la frattura trimodollare con sublussazione procedendo al ricovero;
- che la paziente restava ricoverata diversi giorni in ospedale e veniva sottoposta a più interventi chirurgici e diversi controlli ortopedici, esami strumentali e trattamenti fisioterapici;
- che solo in data 15.01.2019 l'istante veniva giudicata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale;
- che dichiarava di essere titolare di polizza assicurativa denominata “garanzia Controparte_1 casa” sottoscritta con l'Agenzia Cervantes n. 616, polizza n 381517303;
- che l'attrice riportava lesioni che, alla luce della valutazione e determinazione del dr. Per_2
si quantificavano in: danno biologico 24% con personalizzazione per € 133.901,00; ITT 40
[...] gg, per € 3960,00; ITP al 50 % gg 30 per € 2475.00; ITP al 25% 90 gg per € 2227.50; per un totale di € 142.563.50;
- che in data 05.12.2019 veniva costituito in mora che successivamente con Controparte_1 comunicazione scritta del 15.01.2020 indirizzata alla ed all'agenzia indicava i dati Pt_1 CP_2 della polizza assicurativa sottoscritta, pertanto in data 16.01.2020 veniva costituita in mora la compagnia CP_2
- che nonostante i ripetuti solleciti alcun risarcimento era corrisposto;
- che in data 14.12.2020 veniva notificata istanza di negoziazione a mezzo pec alla compagnia generali e a mezzo lettera raccomandata al ma quest'ultima non veniva ritirata ma CP_1 depositata per compiuta giacenza perfezionatasi il 14.02.2021.
Tanto premesso parte attrice chiedeva nel presente giudizio di accertare e dichiarare la responsabilità del minore nella causazione dell'evento dannoso e per l'effetto condannare il in Per_1 Controparte_1 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, al risarcimento del danno fisico, patito e patendi, morale e non patrimoniale nella misura di € 142.563.20 oltre spese mediche ovvero in quella maggiore o minore somma che l'adito Giudice riterrà dovuta, oltre interessi dall'evento e rivalutazione monetaria;
inoltre, condannare ulteriormente alla refusione delle spese e delle competenze professionali del Controparte_1 giudizio, nonché al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore anticipatario. pagina 2 di 9 Si costituiva, in data 17.06.2021 il quale in via preliminare chiedeva fissarsi altra udienza Controparte_1 per consentire la chiamata in causa della Con ogni più ampia Controparte_3 riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
Si costituiva, in data 23.11.2021, la compagnia assicuratrice la quale deduceva, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per violazione degli artt. 163, 164 c.p.c., e, per l'effetto, l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea;
nel merito, in via preliminare, dichiarare la decadenza in capo a esso chiamante del diritto all'indennizzo per tardiva denuncia del sinistro in violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c. e la conseguenziale inoperatività della polizza;
in via subordinata, rigettare in ogni caso la domanda attorea per infondatezza in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
in via gradata, ridurre l'indennizzo ai sensi di polizza e come per legge ex art. 1915, comma 2, c.c. subordinatamente ai massimali, alle franchigie, agli scoperti e a tutte le altre condizioni di polizza;
infine porre a carico dell'Assicurato chiamante in causa tutte le spese per legali o tecnici non designati dalla Comparente;
il tutto con condanna di chi di ragione al pagamento di spese e competenze di giudizio in favore della deducente Società.
Con ordinanza del 18.11.2024 la causa era introitata a sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa dedotta dalla compagnia per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, si osserva quanto segue. La nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
pagina 3 di 9 Ritenuto, dunque che alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che l'atto di chiamata del terzo sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Tanto premesso, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria. Ebbene la Scrivente in data
30.11.2023 procedeva all'escussone del primo teste (fratello di il quale Tes_1 Parte_1 dichiarava: “… eravamo io mio padre ed con il bambino ( suo figlio) ;… era pomeriggio;
… era verso le Controparte_1
19; … eravamo vicino alla tavola ed il bambino giocava attorno alla tavola;
ad un tratto il bambino ha urtato la scaletta ( è andato proprio a sbattere contro lo scaletto)di mia sorella che è caduta a terra;
… era sullo scaletto per sistemare le cose sopra il camino;
… quando la abbiamo rialzata abbiamo notato che aveva la gamba rotta era la destra;
… la ho accompagnata in ospedale…” (cfr. verbale dell'udienza del 30.11.2024).
Successivamente, in data 6.05.2024, la Scrivente procedeva all'escussione di un secondo teste Tes_2
(padre dell'attrice) il quale asseriva: “…ero presente quando è caduta;
… ero in cucina seduto vicino al
[...] tavolo, alla mia destra c'era di fronte a me … ho visto un ragazzino di 10/11 anni (figlio di CP_1 Tes_1
che girando attorno al tavolo urtò lo scaletto su cui era mia figlia e fece cadere mia figlia…”. (cfr. verbale CP_1 dell'udienza del 6.05.2024)
Pertanto, accertata l'effettiva dinamica del sinistro veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e nominato il dott. (Specialista in medicina legale). Persona_3
Le risultanze della relazione peritale a firma del suddetto CTU, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, sono tali da essere ritenute attendibili negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il caso concerne una quarantenne (all'epoca dei fatti) che il 9.10.2018 alle ore 19.30 circa subiva un incidente all'interno della propria abitazione;
- nello specifico, si trovava su uno scaletto, allorquando veniva urtata del minore Parte_1
e perdeva l'equilibrio, rovinando al suolo (cfr. pg. 6 CTU); Persona_1
- veniva soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli, ove i
Sanitari ponevano diagnosi di “frattura trimalleolare con sub-lussazione tibiotarsica a destra” (cfr. pg. 6
CTU);
- si procedeva, quindi, all'esecuzione di indagini strumentali e a visita ortopedica e veniva trattenuta a ricovero, per essere poi in data 11.10.18 sottoposta a intervento di riduzione delle fratture ossee e loro sintesi con mezzi metallici (cfr. pg. 6 CTU);
- veniva dimessa il 13.10.18 con prescrizione di terapia medica (clexane, cefazoline), divieto di carico, esercizi di tonificazione muscolare della coscia (cfr. pg. 6 CTU);
- dopo aver svolto esami preoperatori in data 5.11.18, il 12.11.18 veniva rimossa la vite intersindesmosica
(cfr. pg. 7 CTU); pagina 4 di 9 - seguivano controlli clinici presso il Dott. nelle date del 28.11.18, 12.10.19 (“FKT... Persona_2 controllo tra 30 gg”), 18.01.19 (certificata guarigione con postumi) e 19.04.19 (controllo clinico), esami radiografici l'8.01.19 (“Controllo di postumi di frattura trimalleolare;
la frattura del malleolo mediale della tibia e del malleolo fibulare sono state trattate con mezzi di sintesi metallica ed appaiono in fase di consolidamento. Si segnala qualche frammento osseo postero - mediale della frattura fibulare”) e il
12.11.19 (“piccole calcificazioni perilesionali della lesione fibulare. Discreta osteoartrosi dell'articolazione tibiotarsica, specie del versante anteriore. Nulla di significativo a carico del collo piede sinistro”) (cfr. pg. 7 CTU);
- tutt'oggi la lamenta dolore e impotenza funzionale a carico del collo piede destro e ricorre Pt_1 pertanto all'utilizzo di una cavigliera elastica e di un plantare ortopedico, a destra (cfr. pg. 7 CTU).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontra che la lesione (per sede, tipologia traumatica, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa) risulta compatibile con l'evento traumatico così come desumibile da quanto riferito in anamnesi. (cfr. pg.8 CTU)
Per l'effetto, appurata la responsabilità del minore il perito riteneva di stimare i danni della CP_1 paziente come segue: ITT 20 gg, ITP 20 gg.al 70% + 20 gg. al 50% + 20gg al 25%.
In merito al danno biologico si riconosce alla paziente la percentuale 16%.
Sono documentate spese sanitarie pari a €. 153,45 per cure riabilitative.
Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano del 2024” tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (40 anni) sono riconoscibili € 56.629,00 a titolo di biologico permanente nonchè €
2.300,00 per gg 20 ITT, € 1.725,00 per gg 20 ITP al 75%, €. 1.150,00 ITP al 50% per gg 20, €. 575,00 per
ITP al 25% per gg 20. Per un totale risarcitorio pari ad € 62.379,00, oltre spese sanitarie per cure riabilitative pari a €. 153,45. Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (9.10.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento di una ulteriore voce di danno non patrimoniale aggiuntiva sub specie di personalizzazione ovvero di danno morale quale diversa ed aggiuntiva rispetto a quella già riconosciuta nella precedente liquidazione. In merito si osserva come deve farsi applicazione in quanto statuito dalla Corte di cassazione (SS.UU.) nr. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008, cui questo
Giudice aderisce con convinzione e sulla cui scorta è a ritenersi che:
• palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai pagina 5 di 9 quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per diritti risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;
• al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private
("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli
"aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". L'equità consente il ricorso alle cd. tabelle per il ristoro del danno;
• è compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, però, deve evitare duplicazioni e, per la liquidazione, far riferimento ad una unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descrittivi degli artt. 138, 139 codice delle assicurazioni;
• in particolare, ha chiarito sotto tale profilo il supremo Giudice di nomofilachia che viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale.
Definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il
Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della pagina 6 di 9 liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Tali posizioni sono state ribadite della Corte di Cassazione, in base alla quale soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cass. Civ. Ord. 4 marzo 2021 n. 5865 e 25 gennaio 2024, n. 2433)
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Difatti, considerata l'entità del danno subito, l'età della paziente e valutate le conseguenze individuate dal
CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari'. Pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal perito.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno non essendo nulla convincentemente stato allegato e provato in merito in questa sede.
Con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal nei confronti della compagnia CP_1 CP_2 occorre individuare l'oggetto della polizza.
[...]
Ebbene la suddetta polizza n. 381517303 stipulata tra il convenuto e la compagnia assicuratrice
[...] ha vigenza dal 24.07.2018 al 24.07.2020 (cfr. pg 2 polizza all. 4 alla comparsa di costituzione di CP_2
ed ha ad oggetto la responsabilità civile della vita privata (cfr. pg 1 polizza assicurativa all. 4 Controparte_2 all'atto di comparsa della compagnia . Atteso che per quanto in essa previsto sono risarcibili, Controparte_2
i danni provocati a terzi dall'assicurato e dai familiari conviventi e risultanti da stato di famiglia (cfr. pg 42 art. 3 informativa polizza all. 5 comparsa di costituzione ), la fattispecie oggetto di esame CP_2 deve ritenersi riconducibile nell'ambito applicativo della polizza.
Ciò posto, rispetto alla operatività della copertura la compagnia eccepiva: “nel merito, in via preliminare, dichiarare la decadenza in capo a esso chiamante del diritto all'indennizzo per tardiva denuncia del sinistro in violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c. e la conseguenziale inoperatività della polizza”. pagina 7 di 9 Ebbene in merito si osserva quanto segue:
- l'incidente avveniva in data 9.10.2018, durante il periodo di vigenza della polizza che era operante dalle ore 24 del 24/07/2018 fino alle ore 24 del 24/07/2020 con tacito rinnovo annuale;
- non è allegata né provata la presenza di clausole a richiesta fatta;
- parte attrice provvedeva alla costituzione in mora del convenuto in data 15.12.2019 (cfr. all. CP_1
1 all'atto di citazione);
- la denuncia all'assicurazione dal avveniva il 15.01.2020 (cfr. all. 3 all'atto di citazione). CP_1
Tutto ciò premesso, in merito alla asserita decadenza per tardiva denuncia del sinistro, si osserva che l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa;
occorre a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. L 'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1, infatti, la compagnia dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2, l'ente dovrà, invece, dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto. (cfr. amplius Cass. Civ. 24210/2019)
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, atteso che l'assicurazione alcuna prova fornisce a sostegno del dolo o della colpa dell'assicurato o dell'eventuale danno arrecato alla compagnia assicurativa dalla condotta dell'assicurato, la relativa eccezione deve essere rigettata e la polizza deve affermarsi operante.
Per l'effetto la terza chiamata è obbligata a tenere indenne l'assicurato nei limiti dei massimali, franchigia o scoperti previsti da contratto;
ciò anche in relazione alle spese legali sostenute. Ed infatti, la assicurazione è tenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione, a nulla rilevando che il relativo procuratore non sia stato designato dalla compagnia;
infatti, clausole siffatte sono affette da nullità ai sensi dell'art. 1932 cc (cfr. Cassazione civile sez. III - 05/07/2022, n. 21220).
In riferimento a tale ultimo aspetto la copertura assicurativa prevede che il massimale determinato da contratto sia di euro 500.000 per responsabilità civile della vita privata e nulla dispone in merito ad una eventuale franchigia (cfr. fascicolo informativo polizza assicurativa all. 4 comparsa di costituzione CP_2
).
[...]
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) comprensiva di tutte le fasi, decurtati del 40% per assenza di complessità giuridica e istruttoria ai sensi dell'art 4 comma 1
DM 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna CP_1
a versare a la somma complessiva di € 62.532,00 (di cui 62.379,00 quale
[...] Parte_1 danno biologico e € 153,45 per le spese mediche), su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (9.10.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• rigetta le residue domande attoree;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte Controparte_1 attrice per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 786,00 per spese vive, € 8461,8 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
• accoglie la domanda di garanzia spiegata nei confronti di dall'Assicurazione e Controparte_2 per l'effetto condanna la compagnia a manlevare dalle somme Controparte_2 Controparte_1 che verserà in attuazione della presente sentenza.
Napoli, 13/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10501/2021 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Amato Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(CF: rappresentato e difeso dall' avv. Antonella Petriello Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
(P.I , in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Marcello Picone
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione del 18.11.2024 e memorie conclusionali e di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.04.2021, conveniva in giudizio Parte_1
ciò al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali quali asseritamente patiti in conseguenza delle lesioni subite per l'incidente avvenuto nella propria abitazione a causa del comportamento del minore figlio di Persona_1 Controparte_1
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva:
- che in data 09.10.2018, rimaneva vittima di un evento dannoso che si verificava Parte_1 all'interno della sua abitazione;
pagina 1 di 9 - che, nello specifico, la si trovava nel vano cucina con i suoi familiari, in presenza del Pt_1
e di suo figlio ed era intenta a sistemare delle suppellettili Controparte_1 Persona_1 presenti sul camino, allorquando il girando introno al tavolo, urtava lo scaletto Persona_1 provocando la caduta al suolo della Pt_1
- che l'attrice perdeva quindi l'equilibrio dopo la spinta del bambino allo scaletto e cadeva sbattendo dapprima il piede destro al suolo accasciandosi poi con tutto il corpo sul fianco destro;
- che visti i dolori lancinanti avvertiti dalla la stessa veniva accompagnata presso il presidio Pt_1
Ospedaliero San Paolo di Napoli, ove il personale medico di turno diagnosticava la frattura trimodollare con sublussazione procedendo al ricovero;
- che la paziente restava ricoverata diversi giorni in ospedale e veniva sottoposta a più interventi chirurgici e diversi controlli ortopedici, esami strumentali e trattamenti fisioterapici;
- che solo in data 15.01.2019 l'istante veniva giudicata clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico legale;
- che dichiarava di essere titolare di polizza assicurativa denominata “garanzia Controparte_1 casa” sottoscritta con l'Agenzia Cervantes n. 616, polizza n 381517303;
- che l'attrice riportava lesioni che, alla luce della valutazione e determinazione del dr. Per_2
si quantificavano in: danno biologico 24% con personalizzazione per € 133.901,00; ITT 40
[...] gg, per € 3960,00; ITP al 50 % gg 30 per € 2475.00; ITP al 25% 90 gg per € 2227.50; per un totale di € 142.563.50;
- che in data 05.12.2019 veniva costituito in mora che successivamente con Controparte_1 comunicazione scritta del 15.01.2020 indirizzata alla ed all'agenzia indicava i dati Pt_1 CP_2 della polizza assicurativa sottoscritta, pertanto in data 16.01.2020 veniva costituita in mora la compagnia CP_2
- che nonostante i ripetuti solleciti alcun risarcimento era corrisposto;
- che in data 14.12.2020 veniva notificata istanza di negoziazione a mezzo pec alla compagnia generali e a mezzo lettera raccomandata al ma quest'ultima non veniva ritirata ma CP_1 depositata per compiuta giacenza perfezionatasi il 14.02.2021.
Tanto premesso parte attrice chiedeva nel presente giudizio di accertare e dichiarare la responsabilità del minore nella causazione dell'evento dannoso e per l'effetto condannare il in Per_1 Controparte_1 qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, al risarcimento del danno fisico, patito e patendi, morale e non patrimoniale nella misura di € 142.563.20 oltre spese mediche ovvero in quella maggiore o minore somma che l'adito Giudice riterrà dovuta, oltre interessi dall'evento e rivalutazione monetaria;
inoltre, condannare ulteriormente alla refusione delle spese e delle competenze professionali del Controparte_1 giudizio, nonché al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al procuratore anticipatario. pagina 2 di 9 Si costituiva, in data 17.06.2021 il quale in via preliminare chiedeva fissarsi altra udienza Controparte_1 per consentire la chiamata in causa della Con ogni più ampia Controparte_3 riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
Si costituiva, in data 23.11.2021, la compagnia assicuratrice la quale deduceva, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per violazione degli artt. 163, 164 c.p.c., e, per l'effetto, l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea;
nel merito, in via preliminare, dichiarare la decadenza in capo a esso chiamante del diritto all'indennizzo per tardiva denuncia del sinistro in violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c. e la conseguenziale inoperatività della polizza;
in via subordinata, rigettare in ogni caso la domanda attorea per infondatezza in fatto e diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
in via gradata, ridurre l'indennizzo ai sensi di polizza e come per legge ex art. 1915, comma 2, c.c. subordinatamente ai massimali, alle franchigie, agli scoperti e a tutte le altre condizioni di polizza;
infine porre a carico dell'Assicurato chiamante in causa tutte le spese per legali o tecnici non designati dalla Comparente;
il tutto con condanna di chi di ragione al pagamento di spese e competenze di giudizio in favore della deducente Società.
Con ordinanza del 18.11.2024 la causa era introitata a sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa dedotta dalla compagnia per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, si osserva quanto segue. La nullità per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
"petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910).
La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (cfr. amplius Cass. 10926/2023, Cass. 16517/2023, Cass. 27670/2008 e conforme Trib. Napoli
9338/2023, Corte di Appello Venezia 295/2021, Corte Appello Napoli n. 462/2018 e Trib. Roma n.
4525/2018).
pagina 3 di 9 Ritenuto, dunque che alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c., che l'atto di chiamata del terzo sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Tanto premesso, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria. Ebbene la Scrivente in data
30.11.2023 procedeva all'escussone del primo teste (fratello di il quale Tes_1 Parte_1 dichiarava: “… eravamo io mio padre ed con il bambino ( suo figlio) ;… era pomeriggio;
… era verso le Controparte_1
19; … eravamo vicino alla tavola ed il bambino giocava attorno alla tavola;
ad un tratto il bambino ha urtato la scaletta ( è andato proprio a sbattere contro lo scaletto)di mia sorella che è caduta a terra;
… era sullo scaletto per sistemare le cose sopra il camino;
… quando la abbiamo rialzata abbiamo notato che aveva la gamba rotta era la destra;
… la ho accompagnata in ospedale…” (cfr. verbale dell'udienza del 30.11.2024).
Successivamente, in data 6.05.2024, la Scrivente procedeva all'escussione di un secondo teste Tes_2
(padre dell'attrice) il quale asseriva: “…ero presente quando è caduta;
… ero in cucina seduto vicino al
[...] tavolo, alla mia destra c'era di fronte a me … ho visto un ragazzino di 10/11 anni (figlio di CP_1 Tes_1
che girando attorno al tavolo urtò lo scaletto su cui era mia figlia e fece cadere mia figlia…”. (cfr. verbale CP_1 dell'udienza del 6.05.2024)
Pertanto, accertata l'effettiva dinamica del sinistro veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e nominato il dott. (Specialista in medicina legale). Persona_3
Le risultanze della relazione peritale a firma del suddetto CTU, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, sono tali da essere ritenute attendibili negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il caso concerne una quarantenne (all'epoca dei fatti) che il 9.10.2018 alle ore 19.30 circa subiva un incidente all'interno della propria abitazione;
- nello specifico, si trovava su uno scaletto, allorquando veniva urtata del minore Parte_1
e perdeva l'equilibrio, rovinando al suolo (cfr. pg. 6 CTU); Persona_1
- veniva soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli, ove i
Sanitari ponevano diagnosi di “frattura trimalleolare con sub-lussazione tibiotarsica a destra” (cfr. pg. 6
CTU);
- si procedeva, quindi, all'esecuzione di indagini strumentali e a visita ortopedica e veniva trattenuta a ricovero, per essere poi in data 11.10.18 sottoposta a intervento di riduzione delle fratture ossee e loro sintesi con mezzi metallici (cfr. pg. 6 CTU);
- veniva dimessa il 13.10.18 con prescrizione di terapia medica (clexane, cefazoline), divieto di carico, esercizi di tonificazione muscolare della coscia (cfr. pg. 6 CTU);
- dopo aver svolto esami preoperatori in data 5.11.18, il 12.11.18 veniva rimossa la vite intersindesmosica
(cfr. pg. 7 CTU); pagina 4 di 9 - seguivano controlli clinici presso il Dott. nelle date del 28.11.18, 12.10.19 (“FKT... Persona_2 controllo tra 30 gg”), 18.01.19 (certificata guarigione con postumi) e 19.04.19 (controllo clinico), esami radiografici l'8.01.19 (“Controllo di postumi di frattura trimalleolare;
la frattura del malleolo mediale della tibia e del malleolo fibulare sono state trattate con mezzi di sintesi metallica ed appaiono in fase di consolidamento. Si segnala qualche frammento osseo postero - mediale della frattura fibulare”) e il
12.11.19 (“piccole calcificazioni perilesionali della lesione fibulare. Discreta osteoartrosi dell'articolazione tibiotarsica, specie del versante anteriore. Nulla di significativo a carico del collo piede sinistro”) (cfr. pg. 7 CTU);
- tutt'oggi la lamenta dolore e impotenza funzionale a carico del collo piede destro e ricorre Pt_1 pertanto all'utilizzo di una cavigliera elastica e di un plantare ortopedico, a destra (cfr. pg. 7 CTU).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontra che la lesione (per sede, tipologia traumatica, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa) risulta compatibile con l'evento traumatico così come desumibile da quanto riferito in anamnesi. (cfr. pg.8 CTU)
Per l'effetto, appurata la responsabilità del minore il perito riteneva di stimare i danni della CP_1 paziente come segue: ITT 20 gg, ITP 20 gg.al 70% + 20 gg. al 50% + 20gg al 25%.
In merito al danno biologico si riconosce alla paziente la percentuale 16%.
Sono documentate spese sanitarie pari a €. 153,45 per cure riabilitative.
Pertanto, in applicazione delle “Tabelle di Milano del 2024” tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (40 anni) sono riconoscibili € 56.629,00 a titolo di biologico permanente nonchè €
2.300,00 per gg 20 ITT, € 1.725,00 per gg 20 ITP al 75%, €. 1.150,00 ITP al 50% per gg 20, €. 575,00 per
ITP al 25% per gg 20. Per un totale risarcitorio pari ad € 62.379,00, oltre spese sanitarie per cure riabilitative pari a €. 153,45. Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0.5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (9.10.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento di una ulteriore voce di danno non patrimoniale aggiuntiva sub specie di personalizzazione ovvero di danno morale quale diversa ed aggiuntiva rispetto a quella già riconosciuta nella precedente liquidazione. In merito si osserva come deve farsi applicazione in quanto statuito dalla Corte di cassazione (SS.UU.) nr. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008, cui questo
Giudice aderisce con convinzione e sulla cui scorta è a ritenersi che:
• palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai pagina 5 di 9 quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per diritti risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale;
• al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private
("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli
"aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato". L'equità consente il ricorso alle cd. tabelle per il ristoro del danno;
• è compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice, però, deve evitare duplicazioni e, per la liquidazione, far riferimento ad una unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi descrittivi degli artt. 138, 139 codice delle assicurazioni;
• in particolare, ha chiarito sotto tale profilo il supremo Giudice di nomofilachia che viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale.
Definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il
Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della pagina 6 di 9 liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.
Tali posizioni sono state ribadite della Corte di Cassazione, in base alla quale soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (Cass. Civ. Ord. 4 marzo 2021 n. 5865 e 25 gennaio 2024, n. 2433)
A mente di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Difatti, considerata l'entità del danno subito, l'età della paziente e valutate le conseguenze individuate dal
CTU, i pregiudizi morali lamentati si rilevano 'ordinari'. Pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe e comunque già ricomprese nel danno biologico permanente riconosciuto dal perito.
Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno non essendo nulla convincentemente stato allegato e provato in merito in questa sede.
Con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal nei confronti della compagnia CP_1 CP_2 occorre individuare l'oggetto della polizza.
[...]
Ebbene la suddetta polizza n. 381517303 stipulata tra il convenuto e la compagnia assicuratrice
[...] ha vigenza dal 24.07.2018 al 24.07.2020 (cfr. pg 2 polizza all. 4 alla comparsa di costituzione di CP_2
ed ha ad oggetto la responsabilità civile della vita privata (cfr. pg 1 polizza assicurativa all. 4 Controparte_2 all'atto di comparsa della compagnia . Atteso che per quanto in essa previsto sono risarcibili, Controparte_2
i danni provocati a terzi dall'assicurato e dai familiari conviventi e risultanti da stato di famiglia (cfr. pg 42 art. 3 informativa polizza all. 5 comparsa di costituzione ), la fattispecie oggetto di esame CP_2 deve ritenersi riconducibile nell'ambito applicativo della polizza.
Ciò posto, rispetto alla operatività della copertura la compagnia eccepiva: “nel merito, in via preliminare, dichiarare la decadenza in capo a esso chiamante del diritto all'indennizzo per tardiva denuncia del sinistro in violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c. e la conseguenziale inoperatività della polizza”. pagina 7 di 9 Ebbene in merito si osserva quanto segue:
- l'incidente avveniva in data 9.10.2018, durante il periodo di vigenza della polizza che era operante dalle ore 24 del 24/07/2018 fino alle ore 24 del 24/07/2020 con tacito rinnovo annuale;
- non è allegata né provata la presenza di clausole a richiesta fatta;
- parte attrice provvedeva alla costituzione in mora del convenuto in data 15.12.2019 (cfr. all. CP_1
1 all'atto di citazione);
- la denuncia all'assicurazione dal avveniva il 15.01.2020 (cfr. all. 3 all'atto di citazione). CP_1
Tutto ciò premesso, in merito alla asserita decadenza per tardiva denuncia del sinistro, si osserva che l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa;
occorre a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. L 'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1, infatti, la compagnia dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2, l'ente dovrà, invece, dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto. (cfr. amplius Cass. Civ. 24210/2019)
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, atteso che l'assicurazione alcuna prova fornisce a sostegno del dolo o della colpa dell'assicurato o dell'eventuale danno arrecato alla compagnia assicurativa dalla condotta dell'assicurato, la relativa eccezione deve essere rigettata e la polizza deve affermarsi operante.
Per l'effetto la terza chiamata è obbligata a tenere indenne l'assicurato nei limiti dei massimali, franchigia o scoperti previsti da contratto;
ciò anche in relazione alle spese legali sostenute. Ed infatti, la assicurazione è tenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione, a nulla rilevando che il relativo procuratore non sia stato designato dalla compagnia;
infatti, clausole siffatte sono affette da nullità ai sensi dell'art. 1932 cc (cfr. Cassazione civile sez. III - 05/07/2022, n. 21220).
In riferimento a tale ultimo aspetto la copertura assicurativa prevede che il massimale determinato da contratto sia di euro 500.000 per responsabilità civile della vita privata e nulla dispone in merito ad una eventuale franchigia (cfr. fascicolo informativo polizza assicurativa all. 4 comparsa di costituzione CP_2
).
[...]
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale) comprensiva di tutte le fasi, decurtati del 40% per assenza di complessità giuridica e istruttoria ai sensi dell'art 4 comma 1
DM 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda attorea nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto condanna CP_1
a versare a la somma complessiva di € 62.532,00 (di cui 62.379,00 quale
[...] Parte_1 danno biologico e € 153,45 per le spese mediche), su tali somme decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (9.10.2018) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
• rigetta le residue domande attoree;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte Controparte_1 attrice per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 786,00 per spese vive, € 8461,8 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed Iva e Cpa se dovute come per legge;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
• accoglie la domanda di garanzia spiegata nei confronti di dall'Assicurazione e Controparte_2 per l'effetto condanna la compagnia a manlevare dalle somme Controparte_2 Controparte_1 che verserà in attuazione della presente sentenza.
Napoli, 13/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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