Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto:
1. Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere ricalcolata la pensione VO
n.10027699 con la quota di pensione derivante dai contributi da COMM, erroneamente mai CP_ considerati, sin dalla decorrenza originaria;
2. Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente, dei ratei differenziali di pensione e interessi legali nei limiti di legge.
A sostegno della domanda, ha dedotto che la ricorrente “beneficia di pensione VO n. 10027699 dal 1/6/1991, per un importo in pagamento mensile di € 694,95, come da mod. Obis/M dell'anno
2018 in atti (allegato n. 1). In data 6/7/2019, ha presentato domanda di ricostituzione per motivi contributivi, chiedendo la riliquidazione della pensione, con la considerazione dei contributi da commerciante che non erano stati considerati al momento della liquidazione originaria della pensione (allegato n. 2). …Dall'esame dell'estratto contributivo del 19/3/2018 (all.4), risulta che la ricorrente è stata iscritta COMM ininterrottamente dal 1/12/65 al 31/10/1976. Tale contribuzione non
è stata considerata al momento del pensionamento VO. … Nonostante le reiterate richieste attualmente dalla documentazione inviata dall nella liquidazione della pensione e nella CP_2 riliquidazione per supplemento operata successivamente, non risulta liquidata la quota di pensione relativa alla contribuzione COMM, con grave danno della ricorrente.
1
Ai sensi dell'art. 16 della L.233/90 “dove vi è cumulo di contribuzione AGO e autonoma, la pensione va calcolata per quota, sulla base dei periodi di iscrizione nelle rispettive gestioni”. Poiché la quota di pensione relativa alla contribuzione AGO è stata liquidata, la ricorrente ha titolo, dalla data di decorrenza originaria, ad una quota di pensione da lavoratore autonomo come commerciante”.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In diritto, si deve rilevare che la norma invocata in ricorso (art. 16 L. 233/1990) ha un contenuto diverso da quello riportato nell'atto introduttivo e non sembra applicabile nel caso di specie.
Tale norma infatti prevede testualmente che “1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti”.
Essa disciplina quindi le ipotesi di “cumulo di contribuzione AGO e autonoma”, come dedotto in ricorso, ma tale cumulo riguarda solo “i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”, mentre nel caso di specie si tratta di pensione liquidata nella gestione lavoratori dipendenti e i contributi da lavoro autonomo, da soli, non erano sufficienti per maturare l'anzianità contributiva necessaria per la pensione;
non sembra quindi ravvisabile un diritto al riconoscimento di una quota di pensione da lavoratore autonomo.
Non vi sono dubbi sul fatto che il cumulo invocato sia previsto anche da altre norme, a partire dall'art. 20 L. 613/1966, in base al quale “I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:
… b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia….
2 Tuttavia, in fatto si deve rilevare che non vi è prova che l'inclusione dei contributi maturati nella gestione commercianti comporti un incremento del rateo pensionistico. CP_ Dagli atti risulta infatti che “in data 2/8/2020 l' di Lecce inviava il mod. TE08 del novembre
1996, relativo ad una liquidazione di un supplemento di pensione per contributi successivi al pensionamento, precisando che il calcolo della RMS della pensione fu eseguito manualmente e che nel fascicolo non sono presenti elaborati di procedure informatiche (allegato n. 8)”.
Nel ricorso non viene effettuata alcuna valutazione circa il contenuto di tale documento, dal quale risulta invece che la pensione è stata liquidata con il sistema retributivo con una anzianità contributiva di 1213 settimane e con una retribuzione media settimanale di £. 368.156.
Orbene, dall'esame dell'estratto contributivo risulta un reddito annuale di £. 124.00 per il lavoro autonomo come titolare di impresa negli anni dal 1965 al 1973, reddito che aumenta a £ 254.000 nel 1974, £ 604.000 nel 1975 e £ 607.000 nel 1976; negli stessi anni, risultano redditi da lavoro dipendente di importo notevolmente superiore, pari rispettivamente a £. 579.000 nel 1974 per
23 settimane, £. 1525.000 nel 1975 per 48 settimane e £.
1.658.000 nel 1976 per 49 settimane.
Si tratta di annualità già coperte quasi integralmente dai contributi per lavoro dipendente, con una retribuzione di gran lunga superiore rispetto ai redditi da lavoro autonomo dichiarati nella gestione commercianti;
ne consegue che non vi è alcuna prova che l'inclusione di tali contributi determinerebbe un incremento del rateo pensionistico, essendo anzi evidente il decremento in relazione alla retribuzione media settimanale di £. 368.156 calcolata dall . CP_2
Inoltre, dall'allegato n. 8 risulta che è stato liquidato un supplemento di pensione per contributi successivi al pensionamento;
i contributi da lavoro autonomo sono tutti ampiamente anteriori al 31.12.1992 e non rientrerebbero né nella quota A (non rientrando negli ultimi cinque anni di stipendio), né nella quota B (non rientrando negli ultimi dieci anni di stipendio).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 08/02/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
Lecce, lì 06/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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