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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 964/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
9987/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 08/11/2019,
t r a
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(p.i. ), questi ultimi due nella qualità di
[...] P.IVA_1 fideiussori, tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Arcangelo D'Avino (c.f.
e Paolo D'Avino (c.f. ; C.F._3 C.F._4
APPELLANTI
e
(P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., quale mandataria di (P.IVA Controparte_2
), società incorporante la rappresentata P.IVA_3 Controparte_3
e difesa dall'avv. Roberto Guida;
APPELLATA
Oggetto: leasing.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 4 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 27.01.2011, Controparte_3
(come da fusione tra e Controparte_4 Controparte_5
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , Parte_1
e questi ultimi due quali fideiussori, Parte_2 Parte_3 rassegnando le seguenti conclusioni“1) accertato il recesso anticipato dal contratto di leasing oggetto del presente giudizio operato dal dr. Parte_1
e, comunque, il suo inadempimento contrattuale per i fatti in
[...]
premessa narrati, e, dunque, a cagione del mancato pagamento delle somme contrattualmente dovute, previa declaratoria della risoluzione del medesimo contratto, lo condanni, in solido con i propri fideiussori Sig.ra
e al pagamento in favore della Parte_2 Parte_3 [...]
di tutti corrispettivi scaduti e non pagati, degli interessi di CP_3
mora e delle penali previste contrattualmente, di tutte le spese all'uopo sostenute dalla CO, nonché a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compreso lucro cessante e danno emergente, convenzionalmente concordati nella somma pari al valore dell'opzione di acquisto dell'imbarcazione oggetto del giudizio oltre l'attualizzazione dei corrispettivi a scalare alla data di risoluzione contrattuale, il tutto per il complessivo importo ad oggi liquidato nella somma di Euro 299.985,92 oltre tasse ed imposte, interessi, rivalutazione e successive occorrende, o per la diversa somma che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria o che codesto On.le Giudice riterrà comunque di giustizia;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le domande spiegate, condannare comunque il dr. Parte_1
, in solido con i propri fideiussori Sig.ra e
[...] Parte_2 [...]
per i fatti di cui alla premessa ex art. 2043 C.C., ovvero, se Parte_3
del caso anche ex art. 2033 o 2041 C.C., al pagamento del valore dell'utilizzazione dell'imbarcazione dal momento della prima consegna a quello dell'effettiva riconsegna a seguito della risoluzione contrattuale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compreso lucro cessante
e danno emergente, sia con riferimento alla responsabilità contrattuale che a quella extra-contrattuale, con particolare riferimento a quelli
2 derivanti dalle perdite sofferte dall'attrice proprietaria dell'imbarcazione per non avere potuto incassare alcuna rendita o pigione e non aver, dunque, potuto usufruire di ulteriori occasioni, per non aver avuto la possibilità di concludere altri contratti, ed, in genere, a tutti i danni cagionati per i fatti di cui alla premessa e segnatamente per gli inadempimenti contrattuali con la CO, il tutto per una somma complessivamente quantificata in
Euro 299.985,92 oltre tasse ed imposte, interessi, rivalutazione e successive occorrende, o per la diversa somma che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria o che codesto On.le Giudice riterrà comunque di giustizia. 3) Condannare, in ogni caso, il dr. Parte_1
, ovvero chi di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed
[...]
onorari, oltre al rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del presente giudizio”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- nel marzo 2006, aveva autonomamente preso contatti Parte_1 con il cantiere “AICON YACHTS” per acquistare un'imbarcazione dal valore di € 1.674.000,00 oltre I.V.A.;
- in data 24.3.2006, al fine di finanziare l'acquisto, il aveva Pt_1 stipulato il “Contratto di Locazione Finanziaria” con la Controparte_4
- in pari data, con “Lettera di Fidejussione” e la Parte_2 [...]
si costituivano quali fideiussori in solido sino alla concorrenza Parte_3 della somma di € 1.252.347,16 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sorte nei confronti della Controparte_4
- con la predetta locazione finanziaria, le parti avevano concordato in 84 mesi la durata del contratto ed in € 1.872.717,53 oltre I.V.A. il corrispettivo globale del leasing (traslativo), da corrispondersi: € 620.370,37 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione e 83 rate mensili da € 15.088,52 oltre
I.V.A. ciascuna;
- l'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa, avente il seguente contenuto: “la CO può risolvere anticipatamente il presente contratto (...) in caso di manifestazioni di uno stato di difficoltà economica, tanto temporanea quanto definitiva, (...) in caso di mancato adempimento, anche parziale, di uno o più obblighi assunti dall'Utilizzatore, di cui ai seguenti articoli: (...)
3 art. 4 (mancato o ritardato pagamento - interessi di mora). (...) In caso di risoluzione del contratto, (...) l'imbarcazione dovrà essere immediatamente restituita alla CO (...) e L'utilizzatore od i suoi aventi causa dovranno versare immediatamente alla CO: i corrispettivi eventualmente scaduti e non pagati;
gli interessi di mora previsti contrattualmente;
l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie sostenute dalla CO ed ogni altra somma sopportata da questa in relazione al presente Contratto;
a titolo di liquidazione convenzionale del danno, una somma pari al valore dell'opzione di acquisto più l'attualizzazione, così come prevista al precedente art. 16, lettera d), dei corrispettivi a scalare alla data di risoluzione contrattuale (...) salvo il maggior danno. L'importo sopra indicato verrà decurtato del presumibile valore di realizzo sulla base di una perizia asseverata ed aumentato delle eventuali spese di ripristino documentate da preventivo. Qualora il veicolo fosse già stato alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato. Il diritto dell'Utilizzatore alla decurtazione di cui sopra sorgerà solo nel momento dell'effettiva restituzione del veicolo, e sarà riferita in ogni caso al valore al momento della effettiva restituzione”;
- in esecuzione del predetto contratto di locazione finanziaria, con scrittura privata di compravendita del 29.3.2006, il Cantiere Aicon Yachts s.p.a. aveva ceduto alla l'imbarcazione; CP_4 CP_6
- con atto n. 27285/12196 Rep. Del 30.06.2008, la Controparte_4
aveva incorporato la con effetto dal 5.07.2008, Controparte_5
adottando, dal momento della efficacia della fusione, la denominazione di
“ Controparte_3
- in data 23.1.2008, l'imbarcazione veniva sequestrata da parte della
Guardia di Finanza e, con successivo provvedimento n. 11166/07 del
20.6.2008, ne veniva disposto il dissequestro;
- con raccomandata del 24.10.2008, il aveva comunicato la Pt_1
volontà di recedere anticipatamente dal contratto di leasing;
arbitrariamente sospendendo, già dal mese di aprile dell'anno 2008, tutti i pagamenti delle somme dovute ad essa concedente, rimanendo debitore nei suoi confronti della complessiva somma di € 1.019.985,92 (€
125.924,29 per capitale ed interessi ancora dovuti + € 869.942,16 per
4 canoni non pagati attualizzati e riscatto + € 24.119,47 per spese di gestione), oltre tasse ed imposte a titolo di mancato pagamento dei canoni scaduti, spese amministrative, insoluti, danni ed interessi di mora;
- rientrata in possesso dell'imbarcazione oggetto del contratto, essa attrice aveva perfezionato la cessione del bene realizzando il prezzo di €
720.000,00 e, pertanto, era ancora debitore nei suoi Parte_1 confronti della somma di € 299.985,92, risultante dalla differenza tra quanto dovuto e quanto realizzato dalla vendita dell'imbarcazione.
Pt_ Si costituivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2
proponendo domanda riconvenzionale e chiedendo: “1. - Parte_3
rigettare la domanda principale e subordinata proposta da controparte;
2.- accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di leasing, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la CP_3
, alla restituzione, ex art. 1526 c.c. di tutte le somme riscosse a titolo
[...] di canoni di leasing, pari a complessivi € 1.061.094/43 (pari ad €
982.494/85 più IVA), oltre interessi al tasso legale dal pagamento dei singoli ratei al soddisfo;
3.- compensare con tale importo le somme eventualmente dovute alla . a titolo di equo compenso per CP_3
l'uso del bene da parte dell'utilizzatore, da determinarsi a mezzo CTU;
4.- stabilire che nulla è dovuto a titolo di clausola penale per violazione. da parte dell'attrice, delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto: 5.- in via subordinata ridurre la clausola penale di cui all'art.
17 delle condizioni generali del contratto di leasing sottoscritto in data
24.03.2006, ai sensi dell'art. 1384 c.c., per essere stata l'obbligazione principale in parte eseguita e per essere l'ammontare della penale manifestamente eccessiva;
sempre in via subordinata ridurre la stessa per un importo pari alla differenza tra il valore dell'imbarcazione al momento
Cont della vendita e l'importo effettivamente conseguito dalla seguito della cessione;
6.- per l'effetto compensare le ulteriori somme eventualmente dovute dai convenuti, con quelle ad essa spettanti per restituzione dei canoni: 7.- detrarre dall'importo dovuto dai convenuti, la maggior somma Cont di € 786.091/57. invece che € 720.000/00, ricavata dalla per effetto della vendita dell'imbarcazione. Con vittoria di spese, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
5 Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “A) In accoglimento parziale della domanda principale, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 171.896,68 (+ Iva sull'importo di €
1.674,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) Rigetta la domanda riconvenzionale;
C) Compensa le spese di lite tra le parti”.
Il giudizio di appello
, e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello notificato in data 26.2.2020 ad hanno Controparte_3
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1.- in via preliminare disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.; 2.- riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare la domanda principale e subordinata proposta da in primo grado;
3.- CP_3
accogliere la domanda riconvenzionale proposta dagli odierni appellanti in primo grado e per l'effetto; 4.- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto e la sua qualificazione quale leasing traslativo, condannare la alla restituzione, ex art. 1526 c.c. di tutte Controparte_3 le somme riscosse a titolo di canoni di leasing, pari a complessivi €
967.406,33 oltre IVA ed interessi al tasso legale dal pagamento dei singoli ratei al soddisfo;
5.- compensare con tale importo le somme eventualmente dovute alla
[...]
, a titolo di equo compenso per l'uso del bene da parte CP_3 dell'utilizzatore, da determinarsi a mezzo CTU;
6.- stabilire che nulla è dovuto a titolo di clausola penale di cui all'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing, perché iniqua e per violazione, da parte della
[...]
, delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del CP_3
contratto; 7.- in via subordinata ridurre la detta clausola penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., per essere stata l'obbligazione principale in parte eseguita e per essere l'ammontare della penale manifestamente eccessiva;
sempre in via subordinata ridurre la stessa per un importo pari alla differenza tra il valore dell'imbarcazione al momento della vendita e Cont l'importo effettivamente conseguito dalla seguito della cessione;
8.-
6 per l'effetto compensare le ulteriori somme eventualmente dovute dai convenuti, con quelle ad essa spettanti per restituzione dei canoni;
9.- in subordine, detrarre dall'importo dovuto dai convenuti, la maggior somma di € 786.091/57, invece che € 720.000/00. Con vittoria di spese, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo “il rigetto Controparte_3 dell'appello con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa depositata in data 29.6.2023 si costituiva in giudizio
[...]
quale mandataria di società CP_1 Controparte_2
incorporante la Controparte_3
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ex art. 283 c.p.c. proposta dagli impugnanti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
Con il primo motivo, gli appellanti eccepiscono la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, in quanto la stessa sarebbe stata inviata manchevole della pagina finale e recante, nell'ultimo foglio, la copia conforme della formula esecutiva, risultando, così, non conforme all'originale.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la violazione dell'art. 1526 c.c., sostenendo che sarebbe da considerarsi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, norma inderogabile.
L'applicazione dell'art. 1526 c.c. sarebbe poi giustificata dall'iniquità della clausola prevista all'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto, la quale comporterebbe un arricchimento senza causa del concedente, deducibile dal raffronto tra quanto pagato dall'utilizzatore a titolo di canoni di leasing
– che includevano il valore di acquisto – ed il valore del bene da riaccreditare all'utilizzatore stesso;
essendo stato il bene rivenduto per €
720.000,00, somma nettamente inferiore all'importo complessivo corrisposto a titolo di canoni (€ 967.406,33).
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono che non vi è alcuna pattuizione contrattuale che sancisca l'irripetibilità dei canoni già
7 versati, e che a fronte di tale omessa previsione, sulla base del fenomeno di eterointegrazione normativa, dovrebbe soccorrere la disciplina di cui all'art. 1526 c.c..
Con il quarto motivo di appello, gli impugnanti deducono la violazione dell'art. 1384 c.c.. La penale, invero, non tenendo conto degli importi corrisposti dall'utilizzatore e delle utilità già perseguite dall'appellata, risulterebbe sproporzionata ed iniqua;
dunque, soggetta a riduzione ex art. 1384 c.c..
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle prove. In particolare, il giudice non avrebbe tenuto conto dell'assenza di buona fede nei comportamenti della concedente, la quale avrebbe venduto l'imbarcazione - in mancanza di una preventiva perizia - ad un prezzo nettamente inferiore rispetto alle offerte d'acquisto ricevute e alle quali non aveva dato riscontro.
Con il sesto motivo di appello, gli impugnanti si dolgono della mancata ammissione della CTU finalizzata a determinare l'equo compenso dovuto ad Controparte_3
Con il settimo motivo di gravame gli appellanti deducono che l'importo da portarsi in detrazione rispetto alle somme dovute sarebbe di € 786.091,57
- e non € 720.000,00- pari all'importo effettivamente percepito da
[...]
per effetto della rivendita del bene. CP_3
Con l'ottavo motivo di appello gli impugnanti eccepiscono la fondatezza della domanda riconvenzionale, sulla base delle stesse considerazioni sin qui esposte.
Preliminarmente, deve precisarsi che, come chiarito dalle Sezioni Unite
Civili, n. 21970 del 13/07/2021, il fenomeno della fusione per incorporazione comporta, come conseguenza diretta ed inevitabile, in ossequio al necessario coordinamento con la normativa comunitaria,
l'estinzione della società incorporata (“Occorre in definitiva concludere che, dal momento dell'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, questa si estingue, quale evento uguale e contrario all'iscrizione della costituzione di cui all'art. 2330 cod. civ.”, Cass. SS.UU. civ., n. 21970 del 2021).
La legittimazione processuale si trasferisce in capo alla società
8 incorporante, escludendo la società incorporata, (che “neppure vanta una propria autonoma legittimazione attiva e passiva” v. cit. Cass. SS.UU. civ., n. 21970 del 2021).
Nel caso di specie, la fusione per incorporazione, intervenuta nelle more del giudizio, non ha comportato l'interruzione del processo, giacchè, come chiarito nella citata sentenza delle SS.UU. del 2021, “in caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.”
La società incorporante è dunque legittimata alla Controparte_1
prosecuzione del rapporto giuridico in questione.
L'appello non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo di appello. Le deduzioni contenute nell'atto di impugnazione non consentono infatti di comprendere quale sia l'effettiva doglianza degli appellanti e l'interesse alla stessa sotteso, non essendosi verificata alcuna tardività nella proposizione dell'atto di appello, per effetto della notifica della sentenza, avvenuta a mezzo pec il 28.01.2020.
I residui motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro strettamente connessi.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver correttamente sussunto il contratto oggetto del presente giudizio nella fattispecie del cd. leasing traslativo, ha ritenuto non condivisibile la tesi degli odierni appellanti, secondo cui al leasing traslativo si applicherebbe sempre, quale norma imperativa e inderogabile, il disposto dell'art. 1526 c.c., con la conseguente sostituzione automatica di eventuali previsioni pattizie difformi, volte a regolare diversamente gli effetti della risoluzione del contratto.
Ritiene la Corte che la decisione del primo giudice, caratterizzata da una motivazione dotata di apprezzabile e logica chiarezza, debba essere,
9 pienamente condivisa.
Sicuramente il contratto per cui è causa integra la tipologia del leasing traslativo ed essendo stato risolto prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, ratione temporis, non risulta soggetto all'applicazione di tale normativa, non avendo la stessa portata retroattiva, in forza dell'applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Nei contratti di leasing traslativo già risolti al momento dell'entrata in vigore di tale legge o in cui il fatto costitutivo dell'inadempimento si era già verificato al momento dell'adozione della novella, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, risultano dunque sicuramente applicabili gli artt. 1458 e 1526 c.c. (cfr. sul punto v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021).
Tale ultima norma, al secondo comma, nel consentire alle parti di derogare alle modalità di risoluzione previste al primo comma
(prevedendo la possibilità che le rate pagate restino acquisite al venditore) fa naturalmente salvo il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta.
Tale disposizione costituisce un portato applicativo specifico dell'art. 1384
c.c., volto a consentire al giudice di controllare se la pattuizione sia o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente (cfr. sentenza Sezioni Unite n.
2142/2021). L'applicazione in via analogica del suddetto articolo, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, interviene solo o proprio per assicurare tale equilibrio contrattuale che, se presente, non comporta la necessaria ed inderogabile applicazione della suddetta normativa. In pratica, il giudice deve solo sopperire all'esigenza di correggere e ripristinare l'equilibrio sinallagmatico, ove alterato dal fatto che al concedente fosse pattiziamente consentito di ricavare, dall'inadempimento della controparte, più di quanto egli avrebbe titolo di ottenere dal regolare adempimento del contratto.
Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass.26518/2024),
“non è in realtà corretto sostenere che l'articolo 1526 del codice civile è inderogabile al punto da impedire alle parti di predeterminare il danno con una clausola penale, e di farlo secondo un assetto diverso da quello previsto da tale norma, ma nella sostanza non iniquo. Anche nei contratti ai quali si applica all'articolo 1526 secondo comma cc le parti hanno un
10 interesse rilevante a predeterminare il danno sulla base di una clausola penale, che come ogni clausola penale, potrà essere ritenuta manifestamente eccessiva e può essere ridotta ad equità dal giudice, ma che di certo non è in astratto esclusa dalla operatività dell'articolo 1526
c.c. Del resto, il primo comma dell'articolo 1526 c.c. garantisce al compratore la restituzione delle rate riscosse, ma il secondo comma prevede che possa essere convenuto diversamente, salvo che ciò è convenuto non sia eccessivo, ed allora il giudice può ridurre l'ammontare di quanto trattenuto dal venditore. Si tratta di due regole diverse: l'articolo
1526 c.c. è norma sulle restituzioni, ossia è norma che regola la sorte delle prestazioni effettuate in caso di risoluzione del contratto;
la clausola penale non è regola sulle restituzioni, ma sul danno conseguenza dell'inadempimento. Con la conseguenza che l'una non esclude l'altra, salva la valutazione in concreto della iniquità del risultato”. E' principio di diritto, infatti, che "in tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda
l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384
c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale" (Cass. 25031/ 2019)>>.
Nel caso di specie, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 delle
Condizioni Generali di Contratto, così postula: “la CO può risolvere anticipatamente il presente contratto (...) in caso di manifestazioni di uno stato di difficoltà economica, tanto temporanea quanto definitiva, (...) in caso di mancato adempimento, anche parziale, di uno o più obblighi assunti dall'Utilizzatore, di cui ai seguenti articoli: (...) art. 4 (mancato o ritardato pagamento - interessi di mora). (...) In caso di risoluzione del contratto, (...) l'imbarcazione dovrà essere immediatamente restituita alla CO (...) e L'utilizzatore od i suoi aventi causa dovranno versare immediatamente alla CO: i corrispettivi eventualmente scaduti e non pagati;
gli interessi di mora previsti contrattualmente;
l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie sostenute dalla CO ed ogni altra somma sopportata da questa in relazione al presente Contratto;
a titolo di liquidazione convenzionale del
11 danno, una somma pari al valore dell'opzione di acquisto più
l'attualizzazione, così come prevista al precedente art. 16, lettera d), dei corrispettivi a scadere alla data di risoluzione contrattuale (...) salvo il maggior danno. L'importo sopra indicato verrà decurtato del presumibile valore di realizzo sulla base di una perizia asseverata ed aumentato delle eventuali spese di ripristino documentate da preventivo. Qualora il veicolo fosse già stato alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato. Il diritto dell'Utilizzatore alla decurtazione di cui sopra sorgerà solo nel momento dell'effettiva restituzione del veicolo, e sarà riferita in ogni caso al valore al momento della effettiva restituzione”.
Tale clausola, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, non comporta affatto un ingiustificato arricchimento della Controparte_3
Nel contratto di leasing traslativo, infatti, è valida ed efficace la clausola la quale stabilisca che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, spettino al concedente i canoni già scaduti e i canoni ancora non maturati, scontati al momento della risoluzione del contratto, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione. Invero, tale clausola: “a) consente al concedente di trattenere i canoni incassati (secondo la previsione di cui all'art. 1526 c.c., comma 2); b) consente al concedente di pretendere, a titolo di risarcimento, i canoni ancora dovuti, secondo quanto prescritto dall'art. 1382 c.c. (salva ovviamente la possibilità di riduzione in sede giudiziale); vieta al concedente di acquisire, oltre l'intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto: e questa previsione impedisce che il concedente possa ricavare dall'inadempimento del contratto un vantaggio addirittura maggiore rispetto a quello scaturente dalla regolare esecuzione di esso” (cfr. Cass. 28022/2021 cit., nonché
Cass. n. 5754/2022).
Dunque, nella detta previsione di cui all'articolo 17 delle Condizioni
Generali di Contratto, nonostante l'acquisizione dei canoni riscossi,
l'iniquità viene scongiurata dalla previsione della detrazione, dalle somme dovute alla concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2061/21 e Cass. Sez. Un. n. 2142/21; nello stesso senso, ex multis, Cass. ord. n. 26531/21, Cass. ord. n.
12 31835/21 e Cass. ord. n. 27133/22; Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n.
1581 del 2020, nonchè Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031).
Né manca nella detta clausola contrattuale, come pure sostenuto dagli impugnanti, la previsione di disposizioni sulla sorte dei canoni riscossi;
in quanto quest'ultima è facilmente deducibile, logicamente, dalla lettura della clausola stessa, volta, con tutta evidenza, a garantire in via risarcitoria al concedente le stesse utilità economiche che avrebbe tratto dalla regolare e compiuta esecuzione del contratto. Al diritto del concedente alla penale corrisponde quello dell'utilizzatore al conseguimento del valore di realizzo stimato. Un'eventuale restituzione dei canoni riscossi unitamente alla detrazione del prezzo della vendita del bene, determinerebbe, invece, uno scenario iniquo a vantaggio dell'utilizzatore ed un'illogica interpretazione della clausola stessa.
Il giudice di primo grado, correttamente, ha ritenuto di non dover procedere a ridurre ad equità la penale concordata, non risultando la stessa manifestamente eccessiva, in virtù della valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che questi si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. ord, 10249/22, Cass. ord. n.
26531/21, Cass. Sez. Un. n. 2061/21 e Cass. ord. n. 20840/18).
La ricostruzione del primo giudice risulta ampiamente condivisibile anche nella parte in cui ha ritenuto infondata la tesi, riproposta nel quinto motivo di impugnazione, secondo cui la società concedente avrebbe "svenduto" il bene alienandolo a un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato.
Il tribunale osserva in proposito: la parte non ha offerto alcun elemento di prova, nemmeno indiziario (si pensi alla produzione di fotografie o ad una perizia di parte), dal quale evincere quali fossero le reali condizioni dell'imbarcazione alla data della risoluzione e, quindi, desumere l'effettivo valore residuo del bene. […] nessuna rilevanza probatoria può essere riconosciuta alle inserzioni pubblicate su riviste di settore relative ad imbarcazioni analoghe a quelle oggetto di causa. Analogamente, nemmeno possono venire in soccorso le proposte di acquisto prodotte dai convenuti al fine di dimostrare che il bene avrebbe potuto essere venduto
13 a un prezzo superiore: trattasi, infatti, di proposte non vincolanti (peraltro provenienti da soggetti rimasti anonimi), formulate sulla base delle caratteristiche nominali del natante, la cui concretizzazione in una reale proposta di acquisto fu subordinata dagli stessi proponenti all'esito positivo di una perizia e di un collaudo tecnico attestanti il reale stato manutentivo del bene. In altri termini, è rimasta del tutto indimostrata la concretezza di tali proposte e, in definitiva, la reale possibilità di realizzo di esse”.
Il Collegio condivide appieno la valutazione del giudice di primo grado.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, infatti (cfr. sul punto, da ultimo, Cass., n. 18191/2024, Cass., n. 4299/2024, Cass. 25795/2024),
«dopo la pronuncia n. 2061 del 28/01/2021 delle Sezioni Unite la previsione di pattuizioni che prevedano l'acquisizione da parte del concedente dei canoni scaduti e impagati è ammessa, perché è conforme all'art. 1526,2 comma, c.c., siccome è consentito statuire che i canoni non ancora scaduti siano dovuti al concedente (art. 1382 c.c.), sempre che il concedente indichi la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero alleghi una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare
l'eventuale manifesta eccessività della penale»; con la conseguenza che
«a) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio
e/o risarcitorio) nei confronti dell'utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227,2 comma, c.c. nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza;
b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell'utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato»
Incongruenti si rivelano dunque le censure degli impugnanti, dovendosi peraltro escludere, nella specie, che l'imbarcazione sia stata venduta ad un prezzo vile o irrisorio.
Sempre in relazione al prezzo di vendita, non colgono nel segno neanche le ulteriori censure sollevate con il sesto e il settimo motivo di impugnazione.
L'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto (“l'importo verrà decurtato
14 del presumibile valore di realizzo sulla base di una perizia asseverata ed aumentato delle eventuali spese di ripristino documentate da preventivo.
Qualora il veicolo fosse già stato alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato”), invero, prevedeva espressamente la detrazione commisurata al prezzo effettivamente realizzato dalla vendita.
Priva di pregio è quindi la doglianza secondo cui l'effettivo importo da detrarre a quanto dovuto alla concedente sarebbe quello di € 786.000,00
(e non € 720.000,00), evincendosi chiaramente, dalla lettura della clausola di cui all'art. 17 cit., che il prezzo da decurtare sia quello realizzato dalla vendita (€ 720.000,00) e non il costo complessivo del leasing stipulato con l'acquirente (€ 786.091,57), rappresentando la differenza il lucro spettante alla concedente in relazione all'operazione di locazione finanziaria legittimamente posta in essere a seguito della rivendita dell'imbarcazione.
Né appare fondata la doglianza circa la mancata ammissione della CTU, che si sarebbe rivelata meramente esplorativa, attese le carenze istruttorie e di allegazione - già evidenziate dal giudice di primo grado -, non avendo l'utilizzatore offerto alcun elemento dal quale evincere quali fossero le reali condizioni dell'imbarcazione alla data della risoluzione e, quindi, desumere l'effettivo valore residuo del bene.
Rimane assorbito, nella decisione l'esame dell'ottavo motivo di gravame sull'asserita fondatezza della domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e - questi ultimi due quali suoi fideiussori in
[...] Parte_3
solido - con atto di appello notificato in data 26.2.2020, avverso la sentenza n. 9987/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
08/11/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e e conferma la sentenza
[...] Parte_3
impugnata;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
– questi ultimi due quali fideiussori in solido - al Parte_3
pagamento, in favore di delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 10.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 964/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
9987/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 08/11/2019,
t r a
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(p.i. ), questi ultimi due nella qualità di
[...] P.IVA_1 fideiussori, tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Arcangelo D'Avino (c.f.
e Paolo D'Avino (c.f. ; C.F._3 C.F._4
APPELLANTI
e
(P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., quale mandataria di (P.IVA Controparte_2
), società incorporante la rappresentata P.IVA_3 Controparte_3
e difesa dall'avv. Roberto Guida;
APPELLATA
Oggetto: leasing.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 4 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 27.01.2011, Controparte_3
(come da fusione tra e Controparte_4 Controparte_5
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , Parte_1
e questi ultimi due quali fideiussori, Parte_2 Parte_3 rassegnando le seguenti conclusioni“1) accertato il recesso anticipato dal contratto di leasing oggetto del presente giudizio operato dal dr. Parte_1
e, comunque, il suo inadempimento contrattuale per i fatti in
[...]
premessa narrati, e, dunque, a cagione del mancato pagamento delle somme contrattualmente dovute, previa declaratoria della risoluzione del medesimo contratto, lo condanni, in solido con i propri fideiussori Sig.ra
e al pagamento in favore della Parte_2 Parte_3 [...]
di tutti corrispettivi scaduti e non pagati, degli interessi di CP_3
mora e delle penali previste contrattualmente, di tutte le spese all'uopo sostenute dalla CO, nonché a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compreso lucro cessante e danno emergente, convenzionalmente concordati nella somma pari al valore dell'opzione di acquisto dell'imbarcazione oggetto del giudizio oltre l'attualizzazione dei corrispettivi a scalare alla data di risoluzione contrattuale, il tutto per il complessivo importo ad oggi liquidato nella somma di Euro 299.985,92 oltre tasse ed imposte, interessi, rivalutazione e successive occorrende, o per la diversa somma che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria o che codesto On.le Giudice riterrà comunque di giustizia;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovessero trovare accoglimento le domande spiegate, condannare comunque il dr. Parte_1
, in solido con i propri fideiussori Sig.ra e
[...] Parte_2 [...]
per i fatti di cui alla premessa ex art. 2043 C.C., ovvero, se Parte_3
del caso anche ex art. 2033 o 2041 C.C., al pagamento del valore dell'utilizzazione dell'imbarcazione dal momento della prima consegna a quello dell'effettiva riconsegna a seguito della risoluzione contrattuale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ivi compreso lucro cessante
e danno emergente, sia con riferimento alla responsabilità contrattuale che a quella extra-contrattuale, con particolare riferimento a quelli
2 derivanti dalle perdite sofferte dall'attrice proprietaria dell'imbarcazione per non avere potuto incassare alcuna rendita o pigione e non aver, dunque, potuto usufruire di ulteriori occasioni, per non aver avuto la possibilità di concludere altri contratti, ed, in genere, a tutti i danni cagionati per i fatti di cui alla premessa e segnatamente per gli inadempimenti contrattuali con la CO, il tutto per una somma complessivamente quantificata in
Euro 299.985,92 oltre tasse ed imposte, interessi, rivalutazione e successive occorrende, o per la diversa somma che dovesse risultare a seguito della espletanda istruttoria o che codesto On.le Giudice riterrà comunque di giustizia. 3) Condannare, in ogni caso, il dr. Parte_1
, ovvero chi di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed
[...]
onorari, oltre al rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del presente giudizio”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- nel marzo 2006, aveva autonomamente preso contatti Parte_1 con il cantiere “AICON YACHTS” per acquistare un'imbarcazione dal valore di € 1.674.000,00 oltre I.V.A.;
- in data 24.3.2006, al fine di finanziare l'acquisto, il aveva Pt_1 stipulato il “Contratto di Locazione Finanziaria” con la Controparte_4
- in pari data, con “Lettera di Fidejussione” e la Parte_2 [...]
si costituivano quali fideiussori in solido sino alla concorrenza Parte_3 della somma di € 1.252.347,16 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sorte nei confronti della Controparte_4
- con la predetta locazione finanziaria, le parti avevano concordato in 84 mesi la durata del contratto ed in € 1.872.717,53 oltre I.V.A. il corrispettivo globale del leasing (traslativo), da corrispondersi: € 620.370,37 oltre I.V.A. al momento della sottoscrizione e 83 rate mensili da € 15.088,52 oltre
I.V.A. ciascuna;
- l'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa, avente il seguente contenuto: “la CO può risolvere anticipatamente il presente contratto (...) in caso di manifestazioni di uno stato di difficoltà economica, tanto temporanea quanto definitiva, (...) in caso di mancato adempimento, anche parziale, di uno o più obblighi assunti dall'Utilizzatore, di cui ai seguenti articoli: (...)
3 art. 4 (mancato o ritardato pagamento - interessi di mora). (...) In caso di risoluzione del contratto, (...) l'imbarcazione dovrà essere immediatamente restituita alla CO (...) e L'utilizzatore od i suoi aventi causa dovranno versare immediatamente alla CO: i corrispettivi eventualmente scaduti e non pagati;
gli interessi di mora previsti contrattualmente;
l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie sostenute dalla CO ed ogni altra somma sopportata da questa in relazione al presente Contratto;
a titolo di liquidazione convenzionale del danno, una somma pari al valore dell'opzione di acquisto più l'attualizzazione, così come prevista al precedente art. 16, lettera d), dei corrispettivi a scalare alla data di risoluzione contrattuale (...) salvo il maggior danno. L'importo sopra indicato verrà decurtato del presumibile valore di realizzo sulla base di una perizia asseverata ed aumentato delle eventuali spese di ripristino documentate da preventivo. Qualora il veicolo fosse già stato alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato. Il diritto dell'Utilizzatore alla decurtazione di cui sopra sorgerà solo nel momento dell'effettiva restituzione del veicolo, e sarà riferita in ogni caso al valore al momento della effettiva restituzione”;
- in esecuzione del predetto contratto di locazione finanziaria, con scrittura privata di compravendita del 29.3.2006, il Cantiere Aicon Yachts s.p.a. aveva ceduto alla l'imbarcazione; CP_4 CP_6
- con atto n. 27285/12196 Rep. Del 30.06.2008, la Controparte_4
aveva incorporato la con effetto dal 5.07.2008, Controparte_5
adottando, dal momento della efficacia della fusione, la denominazione di
“ Controparte_3
- in data 23.1.2008, l'imbarcazione veniva sequestrata da parte della
Guardia di Finanza e, con successivo provvedimento n. 11166/07 del
20.6.2008, ne veniva disposto il dissequestro;
- con raccomandata del 24.10.2008, il aveva comunicato la Pt_1
volontà di recedere anticipatamente dal contratto di leasing;
arbitrariamente sospendendo, già dal mese di aprile dell'anno 2008, tutti i pagamenti delle somme dovute ad essa concedente, rimanendo debitore nei suoi confronti della complessiva somma di € 1.019.985,92 (€
125.924,29 per capitale ed interessi ancora dovuti + € 869.942,16 per
4 canoni non pagati attualizzati e riscatto + € 24.119,47 per spese di gestione), oltre tasse ed imposte a titolo di mancato pagamento dei canoni scaduti, spese amministrative, insoluti, danni ed interessi di mora;
- rientrata in possesso dell'imbarcazione oggetto del contratto, essa attrice aveva perfezionato la cessione del bene realizzando il prezzo di €
720.000,00 e, pertanto, era ancora debitore nei suoi Parte_1 confronti della somma di € 299.985,92, risultante dalla differenza tra quanto dovuto e quanto realizzato dalla vendita dell'imbarcazione.
Pt_ Si costituivano in giudizio , e Parte_1 Parte_2
proponendo domanda riconvenzionale e chiedendo: “1. - Parte_3
rigettare la domanda principale e subordinata proposta da controparte;
2.- accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di leasing, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la CP_3
, alla restituzione, ex art. 1526 c.c. di tutte le somme riscosse a titolo
[...] di canoni di leasing, pari a complessivi € 1.061.094/43 (pari ad €
982.494/85 più IVA), oltre interessi al tasso legale dal pagamento dei singoli ratei al soddisfo;
3.- compensare con tale importo le somme eventualmente dovute alla . a titolo di equo compenso per CP_3
l'uso del bene da parte dell'utilizzatore, da determinarsi a mezzo CTU;
4.- stabilire che nulla è dovuto a titolo di clausola penale per violazione. da parte dell'attrice, delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto: 5.- in via subordinata ridurre la clausola penale di cui all'art.
17 delle condizioni generali del contratto di leasing sottoscritto in data
24.03.2006, ai sensi dell'art. 1384 c.c., per essere stata l'obbligazione principale in parte eseguita e per essere l'ammontare della penale manifestamente eccessiva;
sempre in via subordinata ridurre la stessa per un importo pari alla differenza tra il valore dell'imbarcazione al momento
Cont della vendita e l'importo effettivamente conseguito dalla seguito della cessione;
6.- per l'effetto compensare le ulteriori somme eventualmente dovute dai convenuti, con quelle ad essa spettanti per restituzione dei canoni: 7.- detrarre dall'importo dovuto dai convenuti, la maggior somma Cont di € 786.091/57. invece che € 720.000/00, ricavata dalla per effetto della vendita dell'imbarcazione. Con vittoria di spese, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
5 Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale, con la sentenza impugnata, così provvedeva: “A) In accoglimento parziale della domanda principale, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 171.896,68 (+ Iva sull'importo di €
1.674,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
B) Rigetta la domanda riconvenzionale;
C) Compensa le spese di lite tra le parti”.
Il giudizio di appello
, e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello notificato in data 26.2.2020 ad hanno Controparte_3
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “1.- in via preliminare disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c.; 2.- riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare la domanda principale e subordinata proposta da in primo grado;
3.- CP_3
accogliere la domanda riconvenzionale proposta dagli odierni appellanti in primo grado e per l'effetto; 4.- accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto e la sua qualificazione quale leasing traslativo, condannare la alla restituzione, ex art. 1526 c.c. di tutte Controparte_3 le somme riscosse a titolo di canoni di leasing, pari a complessivi €
967.406,33 oltre IVA ed interessi al tasso legale dal pagamento dei singoli ratei al soddisfo;
5.- compensare con tale importo le somme eventualmente dovute alla
[...]
, a titolo di equo compenso per l'uso del bene da parte CP_3 dell'utilizzatore, da determinarsi a mezzo CTU;
6.- stabilire che nulla è dovuto a titolo di clausola penale di cui all'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing, perché iniqua e per violazione, da parte della
[...]
, delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del CP_3
contratto; 7.- in via subordinata ridurre la detta clausola penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., per essere stata l'obbligazione principale in parte eseguita e per essere l'ammontare della penale manifestamente eccessiva;
sempre in via subordinata ridurre la stessa per un importo pari alla differenza tra il valore dell'imbarcazione al momento della vendita e Cont l'importo effettivamente conseguito dalla seguito della cessione;
8.-
6 per l'effetto compensare le ulteriori somme eventualmente dovute dai convenuti, con quelle ad essa spettanti per restituzione dei canoni;
9.- in subordine, detrarre dall'importo dovuto dai convenuti, la maggior somma di € 786.091/57, invece che € 720.000/00. Con vittoria di spese, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo “il rigetto Controparte_3 dell'appello con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa depositata in data 29.6.2023 si costituiva in giudizio
[...]
quale mandataria di società CP_1 Controparte_2
incorporante la Controparte_3
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ex art. 283 c.p.c. proposta dagli impugnanti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
I motivi della decisione
Con il primo motivo, gli appellanti eccepiscono la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, in quanto la stessa sarebbe stata inviata manchevole della pagina finale e recante, nell'ultimo foglio, la copia conforme della formula esecutiva, risultando, così, non conforme all'originale.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti contestano la violazione dell'art. 1526 c.c., sostenendo che sarebbe da considerarsi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, norma inderogabile.
L'applicazione dell'art. 1526 c.c. sarebbe poi giustificata dall'iniquità della clausola prevista all'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto, la quale comporterebbe un arricchimento senza causa del concedente, deducibile dal raffronto tra quanto pagato dall'utilizzatore a titolo di canoni di leasing
– che includevano il valore di acquisto – ed il valore del bene da riaccreditare all'utilizzatore stesso;
essendo stato il bene rivenduto per €
720.000,00, somma nettamente inferiore all'importo complessivo corrisposto a titolo di canoni (€ 967.406,33).
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti eccepiscono che non vi è alcuna pattuizione contrattuale che sancisca l'irripetibilità dei canoni già
7 versati, e che a fronte di tale omessa previsione, sulla base del fenomeno di eterointegrazione normativa, dovrebbe soccorrere la disciplina di cui all'art. 1526 c.c..
Con il quarto motivo di appello, gli impugnanti deducono la violazione dell'art. 1384 c.c.. La penale, invero, non tenendo conto degli importi corrisposti dall'utilizzatore e delle utilità già perseguite dall'appellata, risulterebbe sproporzionata ed iniqua;
dunque, soggetta a riduzione ex art. 1384 c.c..
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle prove. In particolare, il giudice non avrebbe tenuto conto dell'assenza di buona fede nei comportamenti della concedente, la quale avrebbe venduto l'imbarcazione - in mancanza di una preventiva perizia - ad un prezzo nettamente inferiore rispetto alle offerte d'acquisto ricevute e alle quali non aveva dato riscontro.
Con il sesto motivo di appello, gli impugnanti si dolgono della mancata ammissione della CTU finalizzata a determinare l'equo compenso dovuto ad Controparte_3
Con il settimo motivo di gravame gli appellanti deducono che l'importo da portarsi in detrazione rispetto alle somme dovute sarebbe di € 786.091,57
- e non € 720.000,00- pari all'importo effettivamente percepito da
[...]
per effetto della rivendita del bene. CP_3
Con l'ottavo motivo di appello gli impugnanti eccepiscono la fondatezza della domanda riconvenzionale, sulla base delle stesse considerazioni sin qui esposte.
Preliminarmente, deve precisarsi che, come chiarito dalle Sezioni Unite
Civili, n. 21970 del 13/07/2021, il fenomeno della fusione per incorporazione comporta, come conseguenza diretta ed inevitabile, in ossequio al necessario coordinamento con la normativa comunitaria,
l'estinzione della società incorporata (“Occorre in definitiva concludere che, dal momento dell'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese, questa si estingue, quale evento uguale e contrario all'iscrizione della costituzione di cui all'art. 2330 cod. civ.”, Cass. SS.UU. civ., n. 21970 del 2021).
La legittimazione processuale si trasferisce in capo alla società
8 incorporante, escludendo la società incorporata, (che “neppure vanta una propria autonoma legittimazione attiva e passiva” v. cit. Cass. SS.UU. civ., n. 21970 del 2021).
Nel caso di specie, la fusione per incorporazione, intervenuta nelle more del giudizio, non ha comportato l'interruzione del processo, giacchè, come chiarito nella citata sentenza delle SS.UU. del 2021, “in caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.”
La società incorporante è dunque legittimata alla Controparte_1
prosecuzione del rapporto giuridico in questione.
L'appello non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo di appello. Le deduzioni contenute nell'atto di impugnazione non consentono infatti di comprendere quale sia l'effettiva doglianza degli appellanti e l'interesse alla stessa sotteso, non essendosi verificata alcuna tardività nella proposizione dell'atto di appello, per effetto della notifica della sentenza, avvenuta a mezzo pec il 28.01.2020.
I residui motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro strettamente connessi.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver correttamente sussunto il contratto oggetto del presente giudizio nella fattispecie del cd. leasing traslativo, ha ritenuto non condivisibile la tesi degli odierni appellanti, secondo cui al leasing traslativo si applicherebbe sempre, quale norma imperativa e inderogabile, il disposto dell'art. 1526 c.c., con la conseguente sostituzione automatica di eventuali previsioni pattizie difformi, volte a regolare diversamente gli effetti della risoluzione del contratto.
Ritiene la Corte che la decisione del primo giudice, caratterizzata da una motivazione dotata di apprezzabile e logica chiarezza, debba essere,
9 pienamente condivisa.
Sicuramente il contratto per cui è causa integra la tipologia del leasing traslativo ed essendo stato risolto prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, ratione temporis, non risulta soggetto all'applicazione di tale normativa, non avendo la stessa portata retroattiva, in forza dell'applicazione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Nei contratti di leasing traslativo già risolti al momento dell'entrata in vigore di tale legge o in cui il fatto costitutivo dell'inadempimento si era già verificato al momento dell'adozione della novella, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, risultano dunque sicuramente applicabili gli artt. 1458 e 1526 c.c. (cfr. sul punto v. Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2021).
Tale ultima norma, al secondo comma, nel consentire alle parti di derogare alle modalità di risoluzione previste al primo comma
(prevedendo la possibilità che le rate pagate restino acquisite al venditore) fa naturalmente salvo il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta.
Tale disposizione costituisce un portato applicativo specifico dell'art. 1384
c.c., volto a consentire al giudice di controllare se la pattuizione sia o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente (cfr. sentenza Sezioni Unite n.
2142/2021). L'applicazione in via analogica del suddetto articolo, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, interviene solo o proprio per assicurare tale equilibrio contrattuale che, se presente, non comporta la necessaria ed inderogabile applicazione della suddetta normativa. In pratica, il giudice deve solo sopperire all'esigenza di correggere e ripristinare l'equilibrio sinallagmatico, ove alterato dal fatto che al concedente fosse pattiziamente consentito di ricavare, dall'inadempimento della controparte, più di quanto egli avrebbe titolo di ottenere dal regolare adempimento del contratto.
Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass.26518/2024),
“non è in realtà corretto sostenere che l'articolo 1526 del codice civile è inderogabile al punto da impedire alle parti di predeterminare il danno con una clausola penale, e di farlo secondo un assetto diverso da quello previsto da tale norma, ma nella sostanza non iniquo. Anche nei contratti ai quali si applica all'articolo 1526 secondo comma cc le parti hanno un
10 interesse rilevante a predeterminare il danno sulla base di una clausola penale, che come ogni clausola penale, potrà essere ritenuta manifestamente eccessiva e può essere ridotta ad equità dal giudice, ma che di certo non è in astratto esclusa dalla operatività dell'articolo 1526
c.c. Del resto, il primo comma dell'articolo 1526 c.c. garantisce al compratore la restituzione delle rate riscosse, ma il secondo comma prevede che possa essere convenuto diversamente, salvo che ciò è convenuto non sia eccessivo, ed allora il giudice può ridurre l'ammontare di quanto trattenuto dal venditore. Si tratta di due regole diverse: l'articolo
1526 c.c. è norma sulle restituzioni, ossia è norma che regola la sorte delle prestazioni effettuate in caso di risoluzione del contratto;
la clausola penale non è regola sulle restituzioni, ma sul danno conseguenza dell'inadempimento. Con la conseguenza che l'una non esclude l'altra, salva la valutazione in concreto della iniquità del risultato”. E' principio di diritto, infatti, che "in tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia che escluda
l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può essere valutata dal giudice ex art. 1384
c.c. ai fini di un'equa riduzione, anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale" (Cass. 25031/ 2019)>>.
Nel caso di specie, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 delle
Condizioni Generali di Contratto, così postula: “la CO può risolvere anticipatamente il presente contratto (...) in caso di manifestazioni di uno stato di difficoltà economica, tanto temporanea quanto definitiva, (...) in caso di mancato adempimento, anche parziale, di uno o più obblighi assunti dall'Utilizzatore, di cui ai seguenti articoli: (...) art. 4 (mancato o ritardato pagamento - interessi di mora). (...) In caso di risoluzione del contratto, (...) l'imbarcazione dovrà essere immediatamente restituita alla CO (...) e L'utilizzatore od i suoi aventi causa dovranno versare immediatamente alla CO: i corrispettivi eventualmente scaduti e non pagati;
gli interessi di mora previsti contrattualmente;
l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie sostenute dalla CO ed ogni altra somma sopportata da questa in relazione al presente Contratto;
a titolo di liquidazione convenzionale del
11 danno, una somma pari al valore dell'opzione di acquisto più
l'attualizzazione, così come prevista al precedente art. 16, lettera d), dei corrispettivi a scadere alla data di risoluzione contrattuale (...) salvo il maggior danno. L'importo sopra indicato verrà decurtato del presumibile valore di realizzo sulla base di una perizia asseverata ed aumentato delle eventuali spese di ripristino documentate da preventivo. Qualora il veicolo fosse già stato alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato. Il diritto dell'Utilizzatore alla decurtazione di cui sopra sorgerà solo nel momento dell'effettiva restituzione del veicolo, e sarà riferita in ogni caso al valore al momento della effettiva restituzione”.
Tale clausola, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, non comporta affatto un ingiustificato arricchimento della Controparte_3
Nel contratto di leasing traslativo, infatti, è valida ed efficace la clausola la quale stabilisca che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, spettino al concedente i canoni già scaduti e i canoni ancora non maturati, scontati al momento della risoluzione del contratto, previa detrazione del valore di mercato del bene oggetto del contratto al momento della risoluzione. Invero, tale clausola: “a) consente al concedente di trattenere i canoni incassati (secondo la previsione di cui all'art. 1526 c.c., comma 2); b) consente al concedente di pretendere, a titolo di risarcimento, i canoni ancora dovuti, secondo quanto prescritto dall'art. 1382 c.c. (salva ovviamente la possibilità di riduzione in sede giudiziale); vieta al concedente di acquisire, oltre l'intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto: e questa previsione impedisce che il concedente possa ricavare dall'inadempimento del contratto un vantaggio addirittura maggiore rispetto a quello scaturente dalla regolare esecuzione di esso” (cfr. Cass. 28022/2021 cit., nonché
Cass. n. 5754/2022).
Dunque, nella detta previsione di cui all'articolo 17 delle Condizioni
Generali di Contratto, nonostante l'acquisizione dei canoni riscossi,
l'iniquità viene scongiurata dalla previsione della detrazione, dalle somme dovute alla concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2061/21 e Cass. Sez. Un. n. 2142/21; nello stesso senso, ex multis, Cass. ord. n. 26531/21, Cass. ord. n.
12 31835/21 e Cass. ord. n. 27133/22; Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n.
1581 del 2020, nonchè Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031).
Né manca nella detta clausola contrattuale, come pure sostenuto dagli impugnanti, la previsione di disposizioni sulla sorte dei canoni riscossi;
in quanto quest'ultima è facilmente deducibile, logicamente, dalla lettura della clausola stessa, volta, con tutta evidenza, a garantire in via risarcitoria al concedente le stesse utilità economiche che avrebbe tratto dalla regolare e compiuta esecuzione del contratto. Al diritto del concedente alla penale corrisponde quello dell'utilizzatore al conseguimento del valore di realizzo stimato. Un'eventuale restituzione dei canoni riscossi unitamente alla detrazione del prezzo della vendita del bene, determinerebbe, invece, uno scenario iniquo a vantaggio dell'utilizzatore ed un'illogica interpretazione della clausola stessa.
Il giudice di primo grado, correttamente, ha ritenuto di non dover procedere a ridurre ad equità la penale concordata, non risultando la stessa manifestamente eccessiva, in virtù della valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che questi si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. ord, 10249/22, Cass. ord. n.
26531/21, Cass. Sez. Un. n. 2061/21 e Cass. ord. n. 20840/18).
La ricostruzione del primo giudice risulta ampiamente condivisibile anche nella parte in cui ha ritenuto infondata la tesi, riproposta nel quinto motivo di impugnazione, secondo cui la società concedente avrebbe "svenduto" il bene alienandolo a un prezzo di gran lunga inferiore al valore di mercato.
Il tribunale osserva in proposito: la parte non ha offerto alcun elemento di prova, nemmeno indiziario (si pensi alla produzione di fotografie o ad una perizia di parte), dal quale evincere quali fossero le reali condizioni dell'imbarcazione alla data della risoluzione e, quindi, desumere l'effettivo valore residuo del bene. […] nessuna rilevanza probatoria può essere riconosciuta alle inserzioni pubblicate su riviste di settore relative ad imbarcazioni analoghe a quelle oggetto di causa. Analogamente, nemmeno possono venire in soccorso le proposte di acquisto prodotte dai convenuti al fine di dimostrare che il bene avrebbe potuto essere venduto
13 a un prezzo superiore: trattasi, infatti, di proposte non vincolanti (peraltro provenienti da soggetti rimasti anonimi), formulate sulla base delle caratteristiche nominali del natante, la cui concretizzazione in una reale proposta di acquisto fu subordinata dagli stessi proponenti all'esito positivo di una perizia e di un collaudo tecnico attestanti il reale stato manutentivo del bene. In altri termini, è rimasta del tutto indimostrata la concretezza di tali proposte e, in definitiva, la reale possibilità di realizzo di esse”.
Il Collegio condivide appieno la valutazione del giudice di primo grado.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, infatti (cfr. sul punto, da ultimo, Cass., n. 18191/2024, Cass., n. 4299/2024, Cass. 25795/2024),
«dopo la pronuncia n. 2061 del 28/01/2021 delle Sezioni Unite la previsione di pattuizioni che prevedano l'acquisizione da parte del concedente dei canoni scaduti e impagati è ammessa, perché è conforme all'art. 1526,2 comma, c.c., siccome è consentito statuire che i canoni non ancora scaduti siano dovuti al concedente (art. 1382 c.c.), sempre che il concedente indichi la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero alleghi una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare
l'eventuale manifesta eccessività della penale»; con la conseguenza che
«a) se al momento in cui il concedente esige il proprio credito (restitutorio
e/o risarcitorio) nei confronti dell'utilizzatore il bene è stato già rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il ricavato, salva la responsabilità del concedente ex art. 1227,2 comma, c.c. nel caso di vendita ad un prezzo vile per propria negligenza;
b) se al momento in cui esige il proprio credito nei confronti dell'utilizzatore il bene non è stato ancora rivenduto, il concedente dovrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato col criterio del valore equo di mercato»
Incongruenti si rivelano dunque le censure degli impugnanti, dovendosi peraltro escludere, nella specie, che l'imbarcazione sia stata venduta ad un prezzo vile o irrisorio.
Sempre in relazione al prezzo di vendita, non colgono nel segno neanche le ulteriori censure sollevate con il sesto e il settimo motivo di impugnazione.
L'art. 17 delle Condizioni Generali di Contratto (“l'importo verrà decurtato
14 del presumibile valore di realizzo sulla base di una perizia asseverata ed aumentato delle eventuali spese di ripristino documentate da preventivo.
Qualora il veicolo fosse già stato alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato”), invero, prevedeva espressamente la detrazione commisurata al prezzo effettivamente realizzato dalla vendita.
Priva di pregio è quindi la doglianza secondo cui l'effettivo importo da detrarre a quanto dovuto alla concedente sarebbe quello di € 786.000,00
(e non € 720.000,00), evincendosi chiaramente, dalla lettura della clausola di cui all'art. 17 cit., che il prezzo da decurtare sia quello realizzato dalla vendita (€ 720.000,00) e non il costo complessivo del leasing stipulato con l'acquirente (€ 786.091,57), rappresentando la differenza il lucro spettante alla concedente in relazione all'operazione di locazione finanziaria legittimamente posta in essere a seguito della rivendita dell'imbarcazione.
Né appare fondata la doglianza circa la mancata ammissione della CTU, che si sarebbe rivelata meramente esplorativa, attese le carenze istruttorie e di allegazione - già evidenziate dal giudice di primo grado -, non avendo l'utilizzatore offerto alcun elemento dal quale evincere quali fossero le reali condizioni dell'imbarcazione alla data della risoluzione e, quindi, desumere l'effettivo valore residuo del bene.
Rimane assorbito, nella decisione l'esame dell'ottavo motivo di gravame sull'asserita fondatezza della domanda riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
15 La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e - questi ultimi due quali suoi fideiussori in
[...] Parte_3
solido - con atto di appello notificato in data 26.2.2020, avverso la sentenza n. 9987/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
08/11/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e e conferma la sentenza
[...] Parte_3
impugnata;
2) condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
– questi ultimi due quali fideiussori in solido - al Parte_3
pagamento, in favore di delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 10.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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