Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4657/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Federica Benvenuti -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
[...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_1 C.F._1 Parte_2
); C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 19.04.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Spinea (VE) al n numero 11, parte 1, anno 2019;
considerato che
le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 5.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in data 27-28.01.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 5.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) i coniugi saranno autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa, liberi di stabilire ove ciascuno meglio creda la propria residenza, portandosi reciprocamente rispetto;
2) il figlio minorenne di anni 12 resterà congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e stabilirà il Persona_1 proprio prevalente domicilio presso la madre nella casa coniugale di Spinea (VE), via Alassio 2 int. 3, che verrà per l'effetto assegnata a quest'ultima, unitamente a mobili e suppellettili che la arredano;
il sig. si impegna a Pt_2 lasciare l'attuale residenza portando con se i propri effetti personali e a trasferirsi entro il 31/12/2024 presso altra sistemazione abitativa adatta alle proprie esigenze;
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valutate prioritariamente le esigenze del figlio e tenuto sempre conto degli impegni di lavoro di entrambi i coniugi, il minore trascorrerà le giornate festive e le altre ricorrenze celebrate in famiglia alternativamente con ciascun genitore, secondo accordi presi di volta in volta tra gli stessi;
durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con il figlio fino a tre settimane continuative nei periodi previamente concordati con l'altro, compatibilmente con le rispettive ferie da comunicarsi reciprocamente entro il 30.04 di ogni anno;
4) le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti;
5) quale contributo al mantenimento del figlio, la sig.ra riceverà dal sig. entro il giorno 30 di ogni Pt_1 Pt_2 mese a mezzo bonifico bancario da accreditarsi sul conto della stessa (di c egna a fornire le coordinate in tempo utile) la somma mensile di euro 400 (quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, prendendo quale base per il calcolo il mese dell'udienza di comparizione personale delle parti avanti il Presidente del Tribunale (anche in ipotesi di trattazione scritta del procedimento); per quanto concerne le spese straordinarie da affrontare nell'interesse del figlio, le parti concordemente richiamano il “Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia” sottoscritto il 20.09.2019 dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e dal Presidente del Tribunale di Venezia” che si danno per trascritte ed alle quali integralmente si riportano, sia in ordine alla loro individuazione, che per quanto riguarda le modalità di documentazione, le tempistiche di pagamento ed ogni altro aspetto rilevante, precisando che il relativo onere, fermi gli adempimenti di cui al citato documento, verrà tra loro ripartito nella misura del 50%;
6) i genitori si impegnano reciprocamente a tenere l'uno nei confronti dell'altro un comportamento trasparente, corretto e rispettoso della dignità e della privacy, nel superiore interesse ad una crescita armoniosa ed equilibrata del minore;
7) i ricorrenti inoltre si impegnano reciprocamente a pagare entro le scadenze previste il 50% degli importi delle rate di tutti i prestiti elencati in premessa – compresi quelli formalmente intestati all'altro coniuge - fino a loro naturale estinzione;
8) spese del giudizio interamente compensate;
” ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Venezia, 5.02.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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