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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 7 gennaio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 3429/2024 R.G. e al n. 5985/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Raoul Scotto e dall'avv.
Silvia Cordova, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, in virtù di procura generale alle liti rep.
37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 21.6.2024 Parte_1 esponeva di aver presentato, in data 24.5.2023, domanda alla competente sede per CP_1 ottenere il riconoscimento della sua condizione di invalido e percepire le relative provvidenze;
che, convocato a visita medica, veniva dichiarato invalido nella misura del 100%; che aveva 1 presentato, in data 23.11.2023, ricorso ex art. 442 bis c.p.c. per accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare il suo diritto alla prestazione richiesta;
che in data 11.6.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso alla consulenza tecnica di ufficio depositata.
Lamentava che il consulente tecnico aveva riconosciuto il beneficio richiesto, spostando, però, la decorrenza della prestazione al dicembre 2023 e, quindi, negando la presenza dei requisiti legittimanti la concessione del beneficio fin dalla data della domanda amministrativa del
24.5.2023. Evidenziava che, secondo il consulente, soltanto nel dicembre 2023 si sarebbero aggravate le turbe della statica e della dinamica, causate dalla AOCP che non gli consentivano di poter deambulare in maniera autonoma. Rilevava che il proprio quadro clinico si contraddistingueva per la presenza di una condizione sanitaria caratterizzata da un grave deficit di natura deambulatoria, causato dall'amputazione degli avampiedi. Evidenziava che le amputazioni patite erano avvenute nel 2020 e nel 2022 e, come da documentazione medica in atti, già a quella data la Arteriopatia Obliterante Cronica Periferica era presente.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in caso di mancato riconoscimento del beneficio richiesto da tale data, confermare la decorrenza già riconosciuta in sede di atp;
instava per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri difensori dichiaratisi anticipatari.
2.- Con memoria depositata in data 30.10.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il richiamo del c.t.u.
Depositata la relazione integrativa di consulenza tecnica, l'udienza del 7.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di genericità del ricorso sollevata dall' , e comunque rilevabile d'ufficio. CP_1
Essa è destituita di fondamento, avendo parte ricorrente indicato, con sufficiente determinazione, i motivi della contestazione, con conseguente ammissibilità del ricorso.
2 5.- Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, si rileva che il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che il ricorrente è affetto da “Soggetto di anni
75 impossibilitato alla deambulazione autonoma, con esiti di intervento chirurgico di amputazione degli avampiedi, ipoacusia bilaterale, cardiopatia ischemica, diabete mellito NID ed arteriopatia obliterante cronica periferica (AOCP)” ed ha motivatamente concluso affermando che il predetto si può considerare soggetto invalido abbisognevole di assistenza continua in quanto impossibilitato alla deambulazione autonoma dal mese di dicembre 2023.
Il c.t.u., con la relazione integrativa redatta nella presente fase di merito, ha risposto in maniera puntuale e convincente, alle osservazioni formulate da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio di merito, ribadendo che l'impossibilità alla deambulazione autonoma non è stata riconosciuta solo per l'amputazione dei due avampiedi, bensì sia per l'aggravarsi della arteriopatia obliterante cronica periferica che, per le gravi turbe circolatorie e neuropatiche.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti appare completo ed approfondito. Il c.t.u. ha condotto un'analisi attenta e scrupolosa di tutti i referti prodotti esaminando in maniera attenta e analitica le patologie descritte.
Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, peraltro rimasto indenne da censure specifiche, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda, si dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1 dicembre 2023.
7.- La decorrenza dello stato invalidante accertato successiva all'introduzione del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
8.- Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
3 Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 23.11.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 21.6.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che possiede il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1 dicembre 2023;
- compensa le spese giudiziali;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1 liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 8 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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