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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24135/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24135/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorio Enrico che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Viti Tiziana che lo Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 ALPIGNANO il 28/02/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 14/08/2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1803/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 11.4.2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato: dal venerdì dopo scuola dalle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 22.00;
- un pomeriggio alla settimana, dalle ore 18.00 sino alle ore 22.00 dopo cena. In tutti i casi sopra elencati il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso la residenza della madre;
- durante le vacanze natalizie si alterneranno tra i genitori di anno in anno in periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze e ponti alternati e così anche il compleanno della figlia, salvo diverso accordo;
per le vacanze estive due settimane presso ciascun genitore, anche non consecutive, da determinarsi entro il 31/05 di ciascun anno.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia Per_1 quando l'ha con sé; inoltre, il sig. orrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia, Pt_2 pagina 2 di 3 l'assegno periodico di € 400,00 (quattrocento/00), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al cd. assegno unico.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - siano a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%, nei termini di cui al Protocollo Tribunale di Torino COA 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24135/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorio Enrico che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Viti Tiziana che lo Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 ALPIGNANO il 28/02/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO (atto n. 3 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 14/08/2012. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1803/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 11.4.2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALPIGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato: dal venerdì dopo scuola dalle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 22.00;
- un pomeriggio alla settimana, dalle ore 18.00 sino alle ore 22.00 dopo cena. In tutti i casi sopra elencati il padre provvederà a riaccompagnare la figlia presso la residenza della madre;
- durante le vacanze natalizie si alterneranno tra i genitori di anno in anno in periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze e ponti alternati e così anche il compleanno della figlia, salvo diverso accordo;
per le vacanze estive due settimane presso ciascun genitore, anche non consecutive, da determinarsi entro il 31/05 di ciascun anno.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia Per_1 quando l'ha con sé; inoltre, il sig. orrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento della figlia, Pt_2 pagina 2 di 3 l'assegno periodico di € 400,00 (quattrocento/00), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al cd. assegno unico.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate - siano a carico del padre nella misura del 60% e della madre nella misura del 40%, nei termini di cui al Protocollo Tribunale di Torino COA 15.3.2016.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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