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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1328/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5789/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 02820250043432216000 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato l'11.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento n.028 2025 0043432216000 per conto del Comune di San Felice a Cancello, relativo alla Tari anno 2025, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva non essendo più residente in quell'immobile sin dal gennaio 2010.
Si costituiva il Comune di San Felice a Cancello il quale chiedeva la cessazione della materia del contendere, poiché aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, benchè ritualmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia, essendo stata rimossa nelle more ogni ragione di contrasto ed essendo, pertanto, venuto meno ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio a seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato in data 22.07.2025.
Le spese del giudizio, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del Comune di San Felice a Cancello, e liquidate come da dispositivo, essendo intervenuto l'annullamento dell'atto in epoca successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna il
Comune di San Felice a Cancello al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv.
Difensore_1 Reggio Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CAMPAGNA PE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5789/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Felice A Cancello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 02820250043432216000 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 625/2026 depositato il
23/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato l'11.10.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento n.028 2025 0043432216000 per conto del Comune di San Felice a Cancello, relativo alla Tari anno 2025, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva non essendo più residente in quell'immobile sin dal gennaio 2010.
Si costituiva il Comune di San Felice a Cancello il quale chiedeva la cessazione della materia del contendere, poiché aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, benchè ritualmente citata, rimaneva contumace.
All'udienza di trattazione del 20.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, in via assorbente, la cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia, essendo stata rimossa nelle more ogni ragione di contrasto ed essendo, pertanto, venuto meno ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio a seguito dell'annullamento in via di autotutela dell'atto impugnato in data 22.07.2025.
Le spese del giudizio, in omaggio al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del Comune di San Felice a Cancello, e liquidate come da dispositivo, essendo intervenuto l'annullamento dell'atto in epoca successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna il
Comune di San Felice a Cancello al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 150,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv.
Difensore_1 Reggio Calabria, 20.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna