Sentenza 9 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 23/06/2025, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05427/2025REG.PROV.COLL.
N. 03838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3838 del 2025, proposto da
Ministero dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
EL RN, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 8197/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Federico Basilica;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Ministero dell’università e della ricerca impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il competente TAR per il Lazio ha accolto, nei termini e nei limiti indicati nella relativa motivazione, il ricorso proposto dal Sig. EL RN per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di equivalenza del titolo di studio del percorso professionale conseguito in Spagna finalizzato all'insegnamento sul sostegno, presentata ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/2001 e della legge n. 148/2002, nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa, con specifica richiesta di ordinare al Ministero dell’università e della ricerca di provvedere alla conclusione del procedimento.
In particolare, con la sentenza appellata, è stata accertata l’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione in relazione all’istanza presentata dall’interessata, con ordine al Ministero dell’università e della ricerca di provvedere entro il termine specificamente assegnato e con nomina anche del commissario ad acta per l’eventualità di perdurante inerzia, individuato nel Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del medesimo Ministero.
Il Ministero dell’università e della ricerca critica la sentenza appellata, nella parte in cui non ha individuato la competenza a provvedere nel Ministero dell’istruzione e del merito, sicché l’obbligo di adempiere in relazione alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna dal ricorrente originario avrebbe dovuto essere posto in capo a quest’ultimo Ministero, alla luce della disciplina di riferimento puntualmente richiamata nel ricorso di appello.
Né l’appellato né le altre parti evocate in giudizio si sono costituite.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello – come sopra esposto circoscritto alla sola statuizione concernente l’individuazione dell’amministrazione competente a provvedere sull’istanza presentata dall’interessato, ricorrente originario – è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Come anche di recente ribadito da questa Sezione (sentenze nn. 8105/2023, 8104/2023, 9485/2023), l’amministrazione competente al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero deve essere individuata nel Ministero dell’istruzione (ora dell’istruzione e del merito), anche dopo l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca; convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 12).
Ciò nello specifico in base al vigente ordinamento dei ministeri, e in particolare dell’art. 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che attribuisce al Ministero dell’istruzione la seguente funzione: « riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell’educazione comuni ai paesi dell’Unione europea ».
Come detto, nei citati recenti precedenti della Sezione, in linea con le coordinate ermeneutiche rappresentate, sono stati accolti analoghi appelli proposti dal Ministero dell’università e della ricerca.
Parte ricorrente risulta nella fattispecie aver presentato domanda di “riconoscimento titolo specializzazione al sostegno” esclusivamente al Ministero odierno appellante e anche con il ricorso al Tar è stato chiesto dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Università e della Ricerca sull’istanza di parte ricorrente del 14.07.2022, rinnovata in data 8.03.2024 e di condannare lo stesso Ministero a provvedere sulla stessa.
Deriva da quanto esposto, dunque, che l’amministrazione tenuta a concludere il procedimento avviato con la presentazione della domanda della ricorrente, concernente il riconoscimento del titolo di specializzazione da lei conseguito in Spagna, deve essere individuata nel Ministero dell’istruzione e del merito, nei confronti del quale alcuna istanza è stata presentata e né è stato chiesto nulla in giudizio, pur essendo formalmente parte dello stesso.
In presenza di una errata presentazione della domanda ad una amministrazione non titolata a riceverla, e quindi in mancanza di un adempimento dell’appellante suscettibile di determinare il dies a quo ai fini del decorso del termine di cui si vuol far valere la violazione, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
In ogni caso, tenuto conto del principio sancito dall’art. 1, comma 2- bis , della l. n. 241/1990, ai sensi del quale “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”, nonché del divieto di ingiustificato aggravio del procedimento di cui al comma 2 del predetto art. 1 della l. n. 241 cit., il Ministero dell’Università e della Ricerca è tenuto a trasmettere l’istanza della ricorrente, corredata della pertinente documentazione, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, deputato a provvedere tempestivamente su di essa.
In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
definitivamente pronunciando sull’appello (R.G. n. 3838 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO