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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria C.V. - III SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 701601/2013 R.G. assegnata in decisione all'udienza del 4 marzo 2025 con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese, coma da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Nicola Purgato (c.f. ) ed elettivamente domiciliate presso CodiceFiscale_3
l'indirizzo pec del predetto - PEC:
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ATTRICI
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. ( p. iva non indicata) nonché ( c.f. non indicato) in CP_1
proprio, entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv.
Mariagiovanna Daniele ( c.f. ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso l'indirizzo pec della predetta -PEC:
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CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle attrici ha concluso, come da atto di citazione e risultanze processuali, per l'accoglimento integrale della domanda di accertamento del dissimulato atto di permuta tra le parti e conseguente
1 trasferimento dei beni immobili;
quindi condanna dei convenuti in solido al pagamento nei confronti delle attrici della somma di €. 113.668,79 oltre interessi e rivalutazione a titolo di corrispettivo nonché condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
Il procuratore dei convenuti ha concluso per il rigetto della domanda in quanto infondata poiché non provata e per la condanna delle attrici al pagamento delle spese processuali con attribuzione diretta al procuratore antistatario.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione le attrici, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la società Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nonché in
[...] CP_2
proprio esponendo che in data 4.7.2000 avevano stipulato, con atto per Notaio, dott.ssa
, un atto di compravendita con il quale avevano alienato alla Persona_1
società convenuta la proprietà di una zona di suolo edificatorio di mq. 266, sita in
Caserta viale Lincoln - II tratto - ed una adiacente tettoia al piano terra dell'area cortilizia, dell'estensione catastale di mq. 7, con annessa area scoperta di mq. 259, per un corrispettivo di £. 50.000,000, di cui £.
2.000.000 per la tettoia e £. 48.000,000 per il suolo edificatorio, precisando al riguardo che nell'atto pubblico le parti davano atto che il corrispettivo della vendita era stato interamente versato dall'acquirente.
Le attrici precisavano inoltre che, contestualmente, in data 4.7.2000, le medesime parti redigevano una scrittura privata nella quale era stato chiarito l'effettivo intento negoziale relativo al trasferimento degli immobili oggetto della compravendita intendendo le parti porre in essere una permuta di cosa presente – ovvero l'area scoperta di mq. 259 - con cosa futura costituita da un appartamento, del valore indicato in euro 200.000.000, immobile da realizzarsi sul suolo venduto entro due anni dal rilascio della concessione edilizia, con ogni onere, concessorio, di costruzione e di urbanizzazione a carico della convenuta società costruttrice che inoltre si impegnava anche alla ristrutturazione di una mansarda di proprietà delle attrici sita in Caserta al viale Lincoln n.243 alla quale era stato attribuito il valore di £.200.000.00.
Le attrici precisavano che, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la controdichiarazione, la convenuta società aveva rilasciato un assegno bancario
2 di £. 200.000.000 e successivamente, in sostituzione di detto titolo, in data 25/1/2002, aveva rilasciato altro assegno dello stesso importo convertito in euro, pari ad euro
103.291,37, di cui depositava una copia in atti.
Tanto premesso le attrici precisavano che l'operazione prevista nella scrittura privata dissimulata non era stata effettata per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della fallimento al cui passivo le concludenti non avevano Controparte_1
chiesto l'ammissione con il titolo in loro possesso in quanto il legale rappresentante della convenuta società aveva assicurato il suo prossimo rientro in bonis, come in seguito verificatosi in quanto il fallimento si era chiuso a seguito di omologa di concordato fallimentare.
Successivamente, tornata in bonis la società, il convenuto , aveva chiesto CP_2
alle attrici di consegnargli la copia della scrittura privata nella loro disponibilità al fine di consentirgli di apportarvi alcune modifiche.
Le attrici precisavano che, malgrado le richieste, il convenuto non aveva provveduto a restituire loro la copia della scrittura privata e nel frattempo avevano appreso che il suolo edificatorio oggetto della vendita era stato acquisito al concordato fallimentare e, nell'ambito di quella procedura, venduto a terzi.
Tanto premesso le attrici deducevano che la società convenuta si era resa inadempiente alle pattuizioni contenute nella contratto dissimulato e chiedevano pertanto che, accertata previamente la stipula del contratto dissimulato di permuta e verificato l'inadempimento della società convenuta, quest'ultima, in solido con il in proprio, fosse condannata al pagamento del corrispettivo della CP_2
vendita, pari a complessivi euro 113.668,79 nonché al risarcimento dei danni;
in via istruttoria chiedevano ammettersi prova testimoniale e disporsi CTU al fine di accertare il valore di mercato dei beni immobili in questione.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 27.12.2023 nei termini di legge la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. nonché in proprio che, in via preliminare eccepivano CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale essendo trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione del “presunto” contratto di permuta.
Nel merito i convenuti confutavano i fatti e le argomentazioni articolate dalle attrici a fondamento della domanda proposta e quindi chiedevano il rigetto dei mezzi istruttori articolati da controparte in quanto inammissibili e concludevano per il rigetto della
3 domanda, con condanna delle predette al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio il G. Istruttore non ammetteva i mezzi istruttori e invitava le parti a rassegnare le conclusioni;
sulle stesse come in epigrafe rassegnate il precedente G.I., alla udienza del 21.6.2024, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti in causa i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 2.9.2024 il precedente G.I. rimetteva la causa sul ruolo e questo
Giudice, subentrato nel ruolo, all'udienza del 4 marzo 2025 ha assegnato la causa in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Passando al merito, occorre chiarire che, alla stregua del tenore letterale dell'atto di citazione, l'accertamento giudiziale concerne, in via preliminare, la verifica dell'atto simulato di compravendita stipulato con atto pubblico per Notaio, dott.ssa Persona_2
il 4.7.2000.
[...]
In altri termini, la questione in esame consiste nello stabilire se l'atto di cui si discorre sia stato oggetto di una simulazione relativa avendo le parti inteso fare apparire una situazione (l'acquisto della proprietà degli immobili innanzi indicati), diversa da quella reale e da loro in effetti non voluta.
Tanto premesso occorre ricordare che alla base della simulazione vi è la pattuizione tra i soggetti che mira a creare una mera apparenza giuridica, ossia un negozio non vincolante tra gli stessi e privo di qualsiasi funzione (simulazione assoluta) ovvero un negozio che dissimula un altro negozio di cui si vuole la produzione degli effetti tra le parti (simulazione relativa). In ogni caso, il necessario elemento di collegamento tra la situazione apparente e quella reale è rappresentato dalla controdichiarazione, o accordo simulatorio, che consente di stabilire quale sia l'intento effettivo perseguito dai soggetti.
L'istituto, dunque, va visto alla luce della sua funzione negoziale che è manipolata dai soggetti in vista di svariati scopi pratici.
Nel caso in esame le attrici hanno dedotto che la compravendita era solo apparente volendo in realtà le parti conseguire gli effetti di una permuta di un bene presente – ovvero la area scoperta di mq. 259 - con un bene futuro costituito da un appartamento, del valore indicato di euro 200.000.000, da realizzarsi sul suolo indicato entro due anni dal rilascio della concessione edilizia.
Ciò posto, si deve difatti anzitutto rilevare che, notoriamente la simulazione sia assoluta che relativa è dimostrabile in giudizio solo attraverso eventuale
4 controdichiarazione documentale.
Ne discende che la controdichiarazione o accordo simulatorio è il necessario elemento di collegamento tra situazione apparente e situazione reale e consente di stabilire quale sia l'intento pratico perseguito dai soggetti: se esso cioè si limiti alla creazione di una finzione di atto (simulare, infatti, significa fingere) o se esso lasci residuare un diverso ed effettivo impegno negoziale.
In definitiva, attraverso la controdichiarazione, è messo in luce il contrasto tra due manifestazioni entrambe volute, ma per fini diversi. Tali manifestazioni in realtà si coordinano: o nel senso che l'una toglie all'altra ogni valore vincolante tra le parti o nel senso che l'una si compone con l'altra, piegandola a perseguire, ove possibile, dietro la veste apparente, un diverso risultato pratico. E nel caso della simulazione relativa il nesso tra dichiarazione e controdichiarazione comporta una sorta di singolare compenetrazione tra negozio dissimulato e negozio simulato: il primo sarebbe un fatto complementare, destinato a riempire del suo contenuto il secondo.
Orbene a fronte di questa impostazione sistematica dell'istituto, per giurisprudenza consolidata, ove il contratto simulato sia consacrato in un documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un patto contrario al contenuto di esso e stipulato contemporaneamente - le parti possano dimostrare il fatto della sua simulazione soltanto producendo in giudizio la contro dichiarazione che attesta il dedotto accordo simulatorio (art. 1417 c.c.), atto da quale deve evincersi che era concorde intenzione delle stesse creare una situazione di apparenza giuridica dissimulando, dietro lo schermo di un atto del quale rifiutano gli effetti, un diverso regolamento di interessi
(cfr. al riguardo fra le altre Cassazione civile sez. II, 24/11/2023, n.32724 secondo la quale ove si discorra di un'ipotesi di simulazione la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti che consente di stabilire quale sia l'intento effettivo perseguito dai soggetti.).
Nel caso in cui la simulazione relativa riguardi un contratto per il quale la legge preveda la forma scritta 'ad substantiam', la prova della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra due limiti: 1.
l'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni;
2. il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di conseguenza, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula
5 del contratto.
Peraltro la Cassazione con l'ordinanza del 24 luglio 2017 n. 18204 si innesta sul solco dell'orientamento già manifestato in tema di prova della simulazione, secondo il quale, quando si è in presenza di atti che richiedono la forma scritta ad substantiam o ad probationem, a mente dell'art. 2725 c.c. (cui implicitamente rinvia l'art. 1417 c.c.) detta prova va fornita anch'essa per iscritto, avendo tuttavia e nel contempo cura di precisare che non è viceversa richiesto l'eventuale ulteriore requisito di forma vincolata prescritto per il negozio dissimulato, cosicchè in materia di simulazione soggettiva di compravendita la prova del relativo accordo simulatorio “non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa è prodotta”.
Tanto premesso, alla stregua di quanto esposto, è evidente quindi che gli oneri probatori erano a carico delle attrici che hanno proposto un'azione volta a far valere la simulazione relativa del contratto di compravendita immobiliare (dissimulante in tesi una permuta) e avrebbero dovuto documentare l'esistenza dell'intesa simulatoria producendo la pertinente controdichiarazione scritta.
Orbene, va rilevato che le attrici non hanno offerto alcun elemento di prova a sostegno del carattere simulato della compravendita non avendo prodotto in giudizio la controdichiarazione ( o il contratto dissimulato) che assumono essere intercorsa con la controparte in data coeva alla stipula dell'atto pubblico e posto a fondamento delle ulteriori domande proposte.
Come innanzi evidenziato con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, c.c. ) fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento
(articolo 2724, n. 3, c.c.)
Ne discende che le limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, trovano una espressa deroga nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando si allega la perdita incolpevole del negozio dissimulato;
in tali casi, la parte essere ammessa a dimostrarne comunque l'esistenza per testimoni.
6 Con riferimento a detta ultima ipotesi, va rilevato che le attrici, che avevano allegato di aver consegnato l'unica copia della scrittura privata al convenuto, , CP_2
hanno chiesto di provare tale circostanza mediante una prova testimoniale articolata, tuttavia, con un richiamo generico al contenuto dell'atto di citazione omettendo di articolare in modo specifico le circostanze oggetto del dedotto smarrimento del contratto dissimulato e per tale motivo, e, coerentemente con i principi che regolano la corretta articolazione dei mezzi istruttori si è inteso non ammetterne la prova testimoniale.
In definitiva, la carenza probatoria, nel caso in esame, concerne non solo l'esistenza del suddetto accordo simulatorio ma, malgrado la specifica allegazione, anche lo smarrimento della controdichiarazione.
Occorre infine rilevare che le attrici hanno preteso di provare l'accordo negoziale dissimulato mediante la produzione di un assegno rilasciato dal titolare della società convenuta a garanzia, a loro dire, dell'intera operazione .
Il titolo prodotto dalle attrici, tuttavia, è di per sé del tutto inconferente in quanto va rilevato che nella la copia del titolo prodotta in atti non risulta indicato il soggetto emittente né risulta apposta la data di emissione per cui il titolo in questione non può ritenersi riconducile all'operazione negoziale dedotta dalle attrici.
Occorre evidenziare al riguardo che è ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2
R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., cosicché il soggetto, a favore del quale la promessa è resa, è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, ma è altresì vero che ciò vale fino a quando l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. civ., 06/07/2021; Cass. n. 2091 del 2022).
Nel caso in esame, tuttavia, essendo stato contestato il rapporto negoziale dissimulato dalla parte dell'emittente del titolo, ricadeva sulla parte attrice l'onere di provare l'esistenza dell'atto dissimulato e in difetto di prova sul negozio dissimulato, sulla base di quanto argomentato in precedenza, non emergono dagli atti elementi che inducano a ritenere che l'assegno prodotto sia riconducibile al negozio dissimulato e quindi all'operazione economica quale allegata dalle attrici.
7 In ragione delle considerazioni sin qui svolte, quindi, deve ritenersi non raggiunta la dimostrazione del carattere relativamente simulato dell'atto di compravendita stipulato il 4.7.2000 per Notaio, dott.ssa dalle parti in causa. Persona_1
Di conseguenza, per tale assorbente ragione, la domanda di accertamento del negozio simulato è rigettata, mentre restano assorbite quella consequenziale di pagamento del prezzo nonché quella del risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, stante l'entrata in vigore del D.M. n.
147/22, sono liquidate d'ufficio secondo i valori medi dello scaglione di riferimento individuato in base al decisum ( €.5.000 – 26.000,00), tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Alla liquidazione si provvede in dispositivo e va disposta l'attribuzione diretta in favore del procuratore di parte convenuta, avv. Mariagiovanna Daniele, che ne ha formulato tempestiva ed espressa richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I^ Sez. Civ., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2
della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. nonché in proprio, così decide: CP_1
- Rigetta le domande proposte dalle attrici;
- Condanna le attrici al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €uro
5.810,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
S. Maria Capua Vetere 23 marzo 2025
IL GIUDICE UNICO
(dott.ssa Ida D'Onofrio)
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