Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 685/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 685/2024 vertente
TRA
, nato a [...] il. 18.10.1980 rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso, giusta mandato in atti dall'Avv. Antonio Gerardo Bove con studio in Sapri(Sa) alla Via S.
Antonio da Padova,04 dove è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa dall'Avv. Elena Anna Gerardo, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri alla via Kennedy, 39
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: Separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c. dell'8 luglio 2024, i ricorrenti hanno dedotto:
- di aver contratto matrimonio in Sapri in data 29.9.2013 e che questo è stato annotato nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune come da Estratto per riassunto dell'atto ( doc.1-2);
-che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli: il 24.05.2015 in Sapri(Sa), C.F. e Persona_1 C.F._3
il 03.10.2017 in Sapri(Sa) C.F. (doc.3-4); Persona_2 C.F._4
-che la dimora coniugale, è stata fissata in Sapri(Sa) alla Via Principe Amedeo,11;
-che la è attualmente occupata come lavoratrice autonoma con un reddito Controparte_1
imponibile annuo come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi( doc.5-6-7) netto pari ad
€.5969,00 per il 2020;€.8975,00 per il 2022, €.15462,00 per il 2021;
-che è attualmente Socio di minoranza della GIT SRL, società che gestisce il Parte_1
Villaggio di proprietà della " Campeggio Le Casette srl" sito in Vibonati(Sa) SS.18 nonché' è socio di minoranza della " Campeggio Le Casette srl"ed ha un reddito imponibile annuo pari a zero come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi 2020; 2021 e 2022( doc.8-9-10). Alla data odierna risulta essere dipendente con contratto di lavoro Full-Time;
Gli stessi hanno rappresentato che la convivenza sia divenuta intollerabile ed essendo venuta meno ogni forma di comunione hanno chiesto di dichiararsi la separazione degli stessi.
All'udienza cartolare del 14.11.2024 le parti hanno rappresentato una modifica dell'accordo che risulta depositato in atti e sottoscritto dalle stesse.
Pertanto, hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: 3 / 6
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, di mensa e di letto, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La andrà a vivere presso altra abitazione in Sapri(Sa) all'indirizzo che sarà Controparte_1
comunicato al non appena sarà sottoscritto il contratto di locazione dalla stessa. ; mentre Pt_1 [...]
continuerà a vivere presso la propria residenza in Sapri(Sa) alla Via Principe Amedeo 11 Parte_1
insieme alla madre IG.ra Parte_2
3. In caso di cambio di residenza e/o domicilio i coniugi saranno obbligati a comunicare rispettivamente la nuova;
PER I FIGLI MINORENNI Controparte_2
a) e restano affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa, i quali Persona_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duratori e significativi rapporti con entrambe le linee parentali b) i figli e restano collocati con la madre presso il nuovo domicilio di Sapri(Sa) Persona_1 Per_2
così come sarà comunicato al allorquando sarà firmato il contratto di locazione;
il Parte_1
padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo vorrà, e comunque considerata la tenera età dei minori i coniugi intendono rispettare il seguente calendario:
DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO .I figli rimarranno con il padre il lunedì, mercoledì ed il venerdì, dall'uscita della scuola sino al giorno dopo.
A settimane alterne il padre, terrà con sé i figli anche il fine settimana secondo il seguente calendario:
Lunedi'-Mercoledi'-Venerdi fino alla Domenica alle ore 17.00.
Si precisa che, quando il padre terrà con sé i figli il fine settimana, la settimana successiva li prenderà il mercoledì (portandoli di fatto dalla madre la domenica alle 17.00 e, quindi, saltando il giorno del lunedì) ed il venerdì, quando li prenderà all'uscita della scuola e li riporterà alla madre il giorno dopo.
Nello stesso tempo i figli staranno con la madre il martedì ed il giovedì e il fine settimana a settimane alterne da sabato, all'uscita dalla scuola fino alla domenica alle ore 17.00.
Quando i figli staranno con il padre il fine settimana, la settimana successiva la madre terrà con sé i figli il lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica fino alle ore 17,00 mentre quando i figli staranno con la madre il fine settimana, il padre terrà i figli il lunedì, mercoledì, venerdì con pernottamento. 4 / 6
DURANTE IL PERIODO NON SCOLASTICO il padre terrà con sé i figli il lunedì, mercoledì e venerdì con pernottamento e la madre terrà con sé i figli il martedì, giovedì, sabato e domenica dalla mattina alla mattina successiva
Si sottolinea che le modifiche del diritto di visita vengono effettuate in comune accordo tra i coniugi anche in considerazione del fatto che gli stessi vivono abbastanza vicini e tenuto conto delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli e delle attività lavorative dei genitori, sempre nel rispetto della preminente serenità dei figli stessi.
Entrambi i genitori avranno cura di non far frequentare i figli cono persone che potrebbero creare agli stessi disagio e minare alla loro serenità, nell'esclusivo e preminente interesse dei minori.
Resta inteso ad ogni modo che tali periodi potranno variare in base alle esigenze dei coniugi da concordare tra loro.
b1) nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua nonché' nelle giornate del 24 Maggio( compleanno
[...]
) e 3 Ottobre( compleanno ) i figli resteranno con entrambi i genitori e passeranno con Per_1 Per_2
loro le predette festività, salvo diverso accordo tra i coniugi ed esigenze particolari;
b2)Il IG. verserà alla IG.ra tramite accredito in c/c e sulle seguenti Parte_1 Controparte_1
coordinate bancarie.IBAN [...] entro e non oltre il cinque di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €.500,00(cinquecento) e cosi
€.250,00(duecentocinquanta) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla omologazione della separazione.
c)Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, che dovranno essere previamente concordate, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense che si allega al presente ricorso.
d) le spese per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N ,quelle dentistiche, quelle per attività ludiche, sportive e ricreative, quelle per l'iscrizione all'università e per le vacanze dovranno essere concordate tra i coniugi, i quali ne assumeranno l'onere economico al 50%
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5-Datto atto delle attuali condizioni economiche/reddituali della IG.ra , la quale Controparte_1
dichiara di essere economicamente autosufficiente, la stessa rinuncia ad un contributo per il suo mantenimento nei confronti del IG. ; Parte_1 5 / 6
6. La ricorrente , inoltre, su richiesta del coniuge e valutate tutte le circostanza del caso, Controparte_1 rinuncia alla somma pari ad €.150,00 ( centocinquanta) mensili, a titolo di contributo per il canone di locazione, somma che è stata prevista nel paragrafo inerente “altre disposizioni patrimoniali” del ricorso per separazione.
6-I coniugi dichiarano di non avere c/c bancari, postali e/o Buoni Fruttiferi Postali cointestati né tanto meno hanno contratto debiti verso banche, finanziarie e/o terzi congiuntamente;
7-Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
8.I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
Sottoscrivono il presente ricorso, anche ai fini della rinuncia all'udienza di comparizione delle parti e come esplicita dichiarazione di non volersi riconciliare, i coniugi e .” Parte_1 Controparte_1
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria al PM, assicurando la sua partecipazione, il quale con atto 16.9.2024 nulla opponeva alla pronuncia.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed escluso la possibilità di riconciliazione.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, nemmeno per quanto attiene al miglior interesse della prole.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sapri per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r. 3.11.2000
n. 396.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.10.1980 e , nata a [...] il [...] i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in Sapri il 29.9.2013 (atto n. 20, p. II, Serie A, , anno 2013 del Comune di Sapri);
▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
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▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sapri per gli adempimenti di competenza;
▪ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco