Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1373/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTA MARIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSSANI ALESSANDRO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte ricorrente Parte_1
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
disporre la modifica delle condizioni economiche dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore così come stabilite nel decreto del Tribunale di Como RSona_1
25/05/2021, ed in particolare:
pagina 1 di 10
- stabilire che le spese straordinarie e scolastiche siano poste a carico del padre nella misura del
95%.
Disporre la percezione degli assegni familiari svizzeri integralmente da parte della madre.
Respingere le domande, istanze ed eccezioni (anche istruttorie) formulate dal resistente.
Pronunciare ogni altro provvedimento che verrà ritenuto opportuno per il superiore interesse del minore.
In ogni caso, condannare il resistente alla refusione delle spese di lite, oltre oneri fiscali e previdenziali.
Per parte resistente : CP_1
Nel merito in via principale:
Respingere le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In parziale modifica del Decreto del 25.05.2021 del Tribunale di Como emesso nell'ambito del proc. civ. RG VG n. 2062/2029, provvedere come segue:
a) disporre l'affido condiviso del figlio ai sensi dell'art. 155 c.c. così come modificato dalla L.
54/2006, con collocazione prevalente presso il padre;
b) disporre il pernottamento del figlio presso la casa della madre nei giorni infrasettimanali di giovedì e venerdì, qualora non si tratti del weekend di competenza del SI. , con CP_1 conseguente accompagnamento al mattino successivo presso la scuola, nel caso del pernottamento di giovedì;
c) disporre la collocazione del figlio a weekend alternati, dalla sera del venerdì al lunedì mattina, rispettivamente alla SI.ra ed al SI. , con conseguente accompagnamento del Pt_1 CP_1 figlio a scuola da parte del genitore che lo ha in affido;
d) stabilire gli orari di massima per le modalità di visita del figlio minorenne;
RS e) disporre il contributo di mantenimento mensile a carico della madre a favore del figlio in complessivi € 300,00, non appena la SI.ra avrà reperito un'occupazione; Pt_1
f) disporre il pagamento a carico della madre del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
g) disporre il pagamento nella misura del 50% a carico di ciascun genitore con riferimento alle spese mediche non coperte dal SSN, purchè preventivamente concordate tra i genitori;
pagina 2 di 10 h) disporre che l'abbigliamento del ragazzo sia messo a disposizione di entrambi i genitori, a prescindere da chi ha effettuato l'acquisto materiale dei capi d'abbigliamento;
i) disporre che il figlio minorenne trascorra le vacanze estive per 15 giorni con ogni genitore, con obbligo di preavviso entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e con specificazione del periodo preciso, delle località e degli alberghi o altre strutture ricettive di soggiorno;
l) disporre che, nel caso in cui la SI.ra abbia intenzione di portare il figlio in Francia o Pt_1 in altra destinazione all'estero, il SI. sia preavvisato almeno due mesi prima del CP_1 soggiorno in Francia o nell'altra destinazione all'estero, con indicazione precisa delle date di partenza e rientro e dei luoghi;
m) con riferimento alle festività natalizie, il minore trascorrerà il periodo dal 22 dicembre al 31 dicembre per l'intera mattinata con un genitore e il periodo dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio con l'altro genitore, in via alternata tra i genitori;
n) con riferimento alle festività pasquali, le minori trascorreranno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo in via alternata tra i genitori.
Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, rifuse IVA e CPA.
Nel merito in via subordinata:
Respingere le domande ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto;
Confermarsi di conseguenza in ogni sua parte il provvedimento del Tribunale di Como de
25.05.2021 ed emesso nell'ambito del proc. RG VG n. 2063/2021.
Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, rifuse IVA e CPA.
In via istruttoria:
I- Si chiede l'ammissione dell'interpello della SI.ra e della prova per testi sui Parte_1 seguenti capitoli:
1) Vero che successivamente alla pubblicazione del Decreto del Tribunale di Como del 25.05.2021, la SI.ra informava il SI. della sussistenza di difficoltà Parte_1 CP_1 RS economiche relative alla gestione del figlio;
2) Vero che successivamente alla pubblicazione del Decreto del Tribunale di Como del 25.05.2021, la SI.ra informava il SI. della sussistenza di problemi Parte_1 CP_1 economici personali?;
3) Vero che successivamente alla pubblicazione del Decreto del Tribunale di Como del 25.05.2021, la SI.ra informava il SI. della sussistenza dei sui personali Parte_1 CP_1 problemi di salute?;
pagina 3 di 10 4) Vero che successivamente alla pubblicazione del Decreto del Tribunale di Como del 25.05.2021, la SI.ra informava il SI. della sussistenza di problemi di Parte_1 CP_1 RS salute del figlio;
5) Vero che SI.ra convive con il sig. , venendo ospitata insieme al Parte_1 CP_2 RS figlio presso l'abitazione del compagno che provvede altresì al pagamento delle utente, spese di manutenzione etc.?;
6) Vero che il minore è stato spinto dalla madre SI.ra a RSona_1 Parte_1 praticare lo sport da combattimento denominato MMA che svolge presso una palestra non autorizzata e senza assicurazioni?;
7) Vero che il SI. è un appassionato di MMA?; CP_2
8) Vero che la SI.ra omette di informare il SI. dei viaggi Parte_1 CP_1 effettuati all'estero in compagnia del figlio ?; RSona_1
9) Vero che la SI.ra omette di coinvolgere il SI. sulle scelte Parte_1 CP_1 scolastiche del figlio ?; RSona_1
RS 10)Vero che nel mese di giugno 2024 il SI. è venuto a conoscenza che il figlio CP_1
è stato bocciato al primo anno della scuola superiore per eccesso di assenze alle lezioni?;
11) Vero che la SI.ra all'insaputa del SI. , ha impedito al Parte_1 CP_1 figlio di cambiare istituto scolastico, che intendeva seguire un altro ciclo di studi, RSona_1 motivando detto diniego con il fatto che non intendeva spendere soldi per l'acquisto di nuovi libri?;
12)Vero che la SI.ra ha chiesto al datore di lavoro del SI. Parte_1 CP_1
l'assegnazione a proprio favore degli assegni famigliari senza informare l'attuale resistente?;
13)Vero che fino ad oggi il SI. ha sempre provveduto al pagamento delle spese CP_1 extra richieste dalla SI.ra senza richiedere le pezze giustificative e contestare Parte_1
l'entità e la natura delle stesse?;
RS 14)Vero che il SI. è solito acquistare scarpe, vestiti ed accessori per il figlio CP_1
a seguito di semplice richiesta dello stesso, e ha altresì i provveduto a sue spese al pagamento del pc, cellulari ed elettronica varia, e/o quant'altro il ragazzo chiedesse per fare fronte alle proprie necessità, compreso il regolare versamento di argent de poche?.
Si indicano sin d'ora in qualità di testi, su tutti i capitoli indicati:
-SI.ra ; Testimone_1
-SI. . Controparte_3
Con espressa riserva di indicare altri testi.
pagina 4 di 10 II- Ci si oppone sin d'ora ai capitoli di prova ex adverso dedotti e deducendi e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con gli stessi testi indicati a prova diretta.
III- Si chiede sin d'ora di disporsi CTU volta a:
- descrivere le dinamiche intercorrenti tra le Parti, tra le Parti e le rispettive famiglie di origine, nonché tra le Parti e le rispettive famiglie di origine ed i minori;
- accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti, l'idoneità delle stesse ad esercitare la potestà genitoriale nei confronti del figlio, nonché la capacità di relazionarsi nei confronti dell'altro genitore;
IV- A fronte delle problematiche di salute lamentate dalla SI.ra si chiede Parte_1
l'ammissione di CTU medico legale volta ad accertare la sussistenza delle patologie lamentate dalla ricorrente, l'aggravamento delle stesse in particolare dal 2019 ad oggi, nonchè al fine di valutare l'idoneità della SI.ra a svolgere attività lavorative. Pt_1
V- Si chiede altresì, ove ritenuto opportuno dall'Ill.mo Giudice adito, l'ammissione di CTU medico legale relativa alle condizioni di salute e le patoligie del minore e, in particolare se le RSona_1 cure ad oggi necessario possano essere erogate o meno dal servizio sanitario nazionale. Si chiede altresì di accertare la compatibilità tra le patologie di Noa e la pratica dello sport da combattimento chiamato MMA, o discipline analoghe.
VI- Si chiede di ordinarsi ex art. 210 cpc la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
-tutta la documentazione bancaria e contabile attestante la sussistenza di conti correnti, depositi bancari e postali, titoli, obbligazioni, fondi pensioni e quant'altro in grado di attestare le condizioni patrimoniali della SI.ra In particolare, si richiede la produzione dei movimenti bancari Pt_1 negli ultimi tre anni;
-l'esibizione della documentazione attestante le eventuali proprietà mobiliari (fondi di investimento, veicoli, imbarcazioni e altri beni mobili registrati) e immobiliari della SI.ra nonché i Pt_1 redditi, i proventi e le entrate derivanti dalla locazione di eventuali immobili, rendite e/o investimenti, sia in Italia che in Francia.
VII- Si chiede che vengano disposti, ai sensi dell'art. 213 cpc, gli opportuni controlli tramite gli organi preposti e anche per mezzo della polizia tributaria, e volti ad accertare la situazione reddituale, patrimoniale e contabile della SI.ra , anche in Francia. Parte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la parziale modifica del decreto CP_1
reso dal Tribunale di Como in data 25/05/2021 su conclusioni congiunte nella causa avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio minore (nato a [...]
pagina 5 di 10 il 7/4/2009) in punto ammontare del contributo al mantenimento a carico del padre. A Per_2
fondamento della domanda svolta parte ricorrente ha dato atto di aver subito, successivamente alla suddetta pronuncia, un peggioramento delle proprie condizioni di salute (con riconoscimento, a decorrere dal 29/03/2023, di un'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 70%) e di essere disoccupata e ormai priva dell'indennità Naspi di cui ha goduto per 448 giorni dal 24/09/2021. Ha aggiunto di essere in lista d'attesa per un intervento chirurgico, l'aggravamento
RS della cheratocongiuntivite Venral di cui il figlio soffre dall'età di 5 anni (con conseguente necessità di cure) e le cresciute esigenze del ragazzo in considerazione dell'età.
Con comparsa di costituzione in data 18/09/2024 si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso e la modifica del decreto reso dal Tribunale di Como in punto collocamento del minore, da collocare presso il padre con regolamentazione delle facoltà di visita a favore della madre e previsione di un contributo mensile di mantenimento a carico della OR
di €. 300= mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente, evidenziato che lo Pt_1
stato di disoccupazione della ex compagna è risalente a prima del decreto oggetto di richiesta di revisione e contestate talune inadeguatezze educative della madre (la quale avrebbe, tra l'altro, RS contribuito alla bocciatura di al termine del primo anno di scuole superiori per eccessivo cumulo di assenze), ha chiesto il collocamento presso di sé del minore dando atto che con questa soluzione la OR , non dovendosi più occupare della gestione ordinaria del ragazzo, Pt_1
avrebbe maggior possibilità di concentrarsi sulle proprie patologie e sulla ricerca di un'attività lavorativa consona alla propria posizione. Il resistente ha esposto di fruire di uno stipendio adeguato per far fronte alle esigenze del ragazzo e di essere provvisto di autorità tale da consentirgli di essere
RS ascoltato;
per quanto concerne la gestione di ha fatto presente di essere coadiuvato dalla propria madre, nonna del ragazzo, con lui convivente.
Celebrata l'udienza di comparizione personale delle parti in data 23/10/2024, con ordinanza in data 26/10/2024 il giudice ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. disponendo un aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre e ha disposto l'ascolto del minore, adempimento che è stato assolto alla successiva udienza del
23/10/2025.
Alla successiva udienza del 11/02/2025 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la controversia e, all'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
***********
pagina 6 di 10 La causa è matura per la decisione, con conseguente rigetto delle istanze istruttorie reiterate dal resistente in sede di precisazione delle conclusioni. Si rileva come i capitoli di prova siano per lo più superflui, non contestati, generici (non collocati nel tempo) o contenenti giudizi e valutazioni;
del tutto destituite di fondamento – siccome non rilevanti ai fini del decidere – sono le richieste di
RS CTU e di ordini ex art. 210 c.p.c. dal momento che nel presente giudizio è stato sentito minorenne di ormai quasi 16 anni, e che esulano accertamenti di tipo medico e anche di carattere patrimoniale alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della determinazione dei contributi di mantenimento, ritiene sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass. n. 23051/2007, n.
25618/2007, 16575/2008); ciò tanto più nel presente giudizio che attiene ad una eventuale revisione delle condizioni di mantenimento già disciplinate in precedenza.
La domanda proposta da è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento Parte_1
nei limiti della motivazione che segue. Viceversa non è stata evidenziata alcuna specifica ragione, sulla scorta di un preminente interesse del minore, a fondamento della richiesta di modificare il collocamento dello stesso dalla residenza della madre a quella del padre.
Partendo da quest'ultima domanda (rispetto alla quale il procuratore del sig. ha comunque CP_1
dichiarato di rimettersi alla decisione giudice, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore), si deve sottolineare come sin dall'emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. era stato evidenziato che le argomentazioni esposte dalla difesa del resistente a fondamento della richiesta
RS risultavano ancorate più su valutazioni di tipo economico che di benessere per Tale osservazione è stata suffragata dall'audizione del ragazzo il quale, sentito nel corso dell'udienza del
21/1/2025, ha fornito una descrizione della propria quotidianità del tutto conforme a quella di un ragazzo della propria età, pur a fronte di talune difficoltà scolastiche e dell'incertezza sulle scelte relative al proprio futuro, e ha riportato di avere un rapporto positivo sia con la madre che con il padre, genitore che vede regolarmente con modalità compatibili con i propri impegni. Il ragazzo ha dichiarato che l'attuale regime è per lui soddisfacente e ha solo lamentato di percepire il conflitto che ancora oggi caratterizza i rapporti tra i genitori, dichiarazione rispetto alla quale le parti
RS dovrebbero concentrarsi per trovare soluzioni atte ad evitare sofferenze al figlio. Nel dettaglio, ha dichiarato: “…Vivo con mia mamma e il suo compagno, , mi trovo abbastanza bene con lui, CP_2
non ho estrema confidenza ma non mi dà fastidio, è una presenza amichevole, gli voglio bene, ma non è il mio PÀ; PÀ lo vedo a fine settimana alternati, dal sabato dopo scuola alla domenica sera e mi va bene così, sarebbe difficile ampliare i tempi di permanenza perché al sabato io vado a scuola e la domenica è più comodo che io torni dopo cena così al mattino lui va al lavoro e io a pagina 7 di 10 scuola. PA vive in provincia di Como, a volte viene lui a prendermi, a volte mi porta mia mamma, è distante mezz'ora da casa mia. Mi va bene vedere PÀ come faccio ora, lui lavora in
Svizzera ed esce di casa presto;
mi trovo molto bene quando vado da lui, sono molto tranquillo, anche là ho degli amici d'infanzia che frequento volentieri. L'unica cosa che mi pesa e che mi frustra è la percezione della continua guerra tra mamma e PÀ, anche se devo dire che loro non mi utilizzano come portavoce. Mio padre a volte mi diceva delle cose sulla mamma o io magari chiedo delle cose anche a loro perché sono curioso, mia mamma un po' meno, ma ci sta che porti rancore;
anche mia nonna paterna ogni tanto parlava male della mamma. Per un certo periodo mi sembrava che questa abitudine di parlarsi male si fosse ridimensionata ma, penso da quando è iniziato questo nuovo giudizio, è ripresa l'abitudine di PÀ a parlare male della mamma.
Ultimamente devo dire che il PÀ non lo fa più. Ricordo quando la mamma e il PÀ erano ancora insieme, avevo 10 anni quando si sono lasciati. Come ho detto sono tranquillo così ma mi piacerebbe andare da PÀ anche quando è possibile, anche per le vacanze;
questa estate sono stato in vacanza in Toscana con PÀ ed è stato molto bello. Mia mamma mi capisce molto, riesco ad aprirmi con lei, non le trovo difetti;
anche con PÀ mi trovo bene ma con lui faccio più fatica ad aprirmi emotivamente”.
In assenza di concreti elementi che possano giustificare una modifica dell'assetto di vita del minore
(peraltro ormai quasi sedicenne, come tale “grande minore” ormai in grado di fare le proprie scelte), la richiesta di collocamento del figlio presso il padre deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la richiesta di aumento del contributo al mantenimento a carico del sig. CP_1
, occorre premettere che, come è noto, la richiesta di modifica di un provvedimento giudiziale
[...]
assunto in materia familiaristica deve presupporre la necessaria allegazione e prova di un quid novi, rappresentato da mutamenti sopravvenuti nelle circostanze valutate all'epoca del precedente provvedimento. Nel caso di specie la OR ha argomentato la propria richiesta sulla Pt_1
scorta del proprio stato di disoccupazione, attualmente non più sostenuto dalla percezione dell'indennità Naspi, nonchè dal peggioramento del proprio stato di salute, ciò che ha comportato il riconoscimento di un'invalidità civile al 70% a decorrere dal 29/03/2023; ha poi aggiunto un aggravamento della patologia visiva del figlio e l'aumento delle spese a favore del ragazzo in considerazione del crescere dell'età. La richiesta di eventuale modifica del contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario risulta di per sè ammissibile in presenza di una modifica della situazione attuale rispetto a quella del momento della pronuncia del decreto reso in data 25/05/2021 dal Tribunale di Como su conclusioni congiunte, quando la ricorrente poteva contare sulla percezione dell'indennità di disoccupazione e non era ancora stata giudicata invalida pagina 8 di 10 civile con riduzione permanente della capacità lavorativa al 70%. Non pare viceversa aver rilievo
RS l'aggravamento della patologia di (eventuali spese di cura rientrano tra quelle straordinarie) e il progredire dell'età e delle esigenze del ragazzo, rientrando ciò nella normalità delle cose.
Premesso ciò, per quanto concerne la situazione reddituale/patrimoniale e di vita delle parti, devono essere analizzate e compendiate le attuali condizioni reddituali delle parti (differenti rispetto a quelle valutate all'epoca dell'emissione del decreto del Tribunale di Como, così riassunte in tale provvedimento del 2021: “… - il padre ha dichiarato di guadagnare CHF 4.200,00 mensili (pari, ad oggi, a circa Euro 3.832,00 mensili), comprensivi di assegni familiari pari a CHF 200,00 mensili (= Euro 182,50 circa), oltre a vivere in un immobile in locazione per Euro 500,00 mensili, unitamente alla di lui madre, percettrice della somma di Euro 700,00 mensili;
il resistente ha, altresì, dichiarato di essere onerato da tre finanziamenti, rispettivamente per l'acquisto dell'autovettura, pari Euro 318,00 mensili (acceso nel 2017 e con previsione di estinzione nel
2024); per l'acquisto del mobilio, pari ad Euro 128,00 mensili (acceso nel 2018 e con previsione di estinzione nel 2022) ed un altro acceso per ragioni “personali” pari ad Euro 653,00; - la madre, invece, ha dichiarato di guadagnare CHF 1.500,00 mensili (pari, ad oggi, a circa Euro 1.368,00) e di convivere unitamente al nuovo compagno, percettore di uno stipendio pari ad Euro 2.600,00 mensili;
la ricorrente ha, altresì, dichiarato di essere onerata da due finanziamenti, di cui uno per l'acquisto dell'auto pari ad Euro 180,00 mensili (acceso nel 2017 e con previsione di estinzione nel
2026) e l'altro per l'acquisto della cameretta, pari ad Euro 100,00 mensili (acceso nel 2020 e con previsione di estinzione nel 2021, oltre a dichiarare di spendere mediamente Euro 200,00 mensili per l'ausilio della babysitter;
) e cioè, nell'attualità:
• il sig. guadagna, secondo quanto risulta dal Certificato Salariale 2023 alla riga CP_1
“salario netto”, la somma complessiva annua di CHF 66.249,05=, cifra che all'epoca della pronuncia modificanda era comprensiva degli assegni familiari (ammontanti a CHF 200 al mese,
RS somma che da settembre 2024 viene percepita direttamente dalla madre di;
il suo stipendio mensile netto è di circa CHF 5.000=, superiore rispetto a quello che l'interessato aveva dichiarato avanti il Tribunale di Como. Egli vive con la madre e un fratello in un immobile in locazione con canone mensile di €. 700=; il resistente non ha più oneri per pagamento di rate da finanziamenti, essendo gli stessi giunti a scadenza;
• la sig.ra è (attualmente come allora) disoccupata e ha una invalidità riconosciuta nel Pt_1
2023 nella percentuale del 70% di riduzione permanente della capacità lavorativa;
in questo momento non percepisce sussidi dall'Inps (l'indennità Naspi si è ormai esaurita) ma riceve – a pagina 9 di 10 differenza di ciò che avveniva nel 2021 - in via diretta gli assegni familiari svizzeri ammontanti a
CHF 215. La OR convive con il proprio compagno e non ha oneri di locazione.
Così riassunta la situazione reddituale delle parti, dato atto della percezione degli assegni familiari svizzeri da parte della OR a partire dal settembre 2024, il Collegio ritiene congruo Pt_1
RS porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con il versamento dell'importo mensile di €. 500=, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. La differenza reddituale tra le parti giustifica, a parere del Collegio, una differente ripartizione delle spese straordinarie, da elevare, a partire dalla presente pronuncia, al 70% a carico del padre secondo il Protocollo del Tribunale di Como (non si ritiene di dover modificare questa statuizione posto che si presume che le parti abbiano già sperimentato le disposizioni di tale protocollo).
La natura del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite (si da atto che, pur avendo la ricorrente accettato la proposta formulata in prima udienza dal Giudice, la mancata accettazione da parte del sig. è stata motivata sul rilievo della sopravvenuta percezione CP_1
degli assegni familiari direttamente da parte della OR , osservazione che è stata poi Pt_1
tenuta in considerazione dal Giudice in sede di emissione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22
c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria domanda ed istanza disattesa, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Como n.
8782/2021 del 25/5/2021 così provvede:
RS 1) dispone che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla madre assegno mensile di €. 500=, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat e al 70% delle spese straordinarie;
fermo il resto;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 6/3/2024.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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