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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3366/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 3366/2023 R.G.
Promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Floridia (Sr), via Romagnosi n. 55, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Viale
Paolo VI n. 67, presso lo studio dell'avv. Rosario Idà.
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale
Pagina 1 Santa Panagia n. 136 I, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
VA RC, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio CP_ legale
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso di accertamento negativo del debito depositato il 10.11.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' e l' impugnando la comunicazione CP_3 CP_2 dell' n. AT 29890202301467787180 di ammissione alla definizione agevolata cd. CP_3
“rottamazione quater” per complessivi Euro 43.142,85, per palese erroneità dell'importo richiesto.
A fondamento della domanda evidenziava l'errore in cui era incorsa l' per non aver annullato CP_3 la sorte capitale da modello DM10/S periodo dall'11/1996 al 12/1996 e dall'01/1997 al 12/1997 e fino al marzo 1998, pari a circa Euro 10.000,00, contravvenedo a quanto statuito dalla sentenza del
Giudice del Lavoro di Siracusa n. 546/2006 del 5-12.04.2006, pronunciata a definizione del giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 298 2003 00078781, notificata il
2.05.2003, di Euro 152.755,03 a titolo di contributi e somme aggiuntive afferenti ai periodi nov- dic 1996 ed agli anni 1997-1998-1999-2000-2001.
Chiedeva, pertanto:
- accertarsi e dichiararsi che le somme esposte a debito nella cartella n.
29820030007878173000 afferenti il periodo da modello DM10/S periodo dall'11/1996 al
12/1996 e dall'01/1997 al 12/1997 fino al marzo 1998 non sono dovute e devono essere annullate;
Pagina 2 - per l'effetto, ordinarsi all' di effettuare lo sgravio totale delle somme prescritte per il CP_2 periodo dall'11/1996 al 12/1996 e dall'01/1997 al 12/1997 fino al marzo 1998 esposte nella cartella n. 29820030007878173000;
- per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che le sole somme a debito dell'azienda al netto degli sgravi operati e delle somme aggiuntive (c.d. sanzioni civili) ammontano a Euro 33.747,51, con parziale annullamento dell'atto AT 29890202301467787180 o della maggiore o minore somma che verrà accertata;
- per l'effetto, ordinarsi all' di ridurre la somma richiesta Controparte_1 erroneamente nella comunicazione AT 29890202301467787180 a Euro 33.747,51 e con il numero delle rate già richieste in domanda di adesione dalla Parte_1
- con condanna alle spese e compensi del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per CP_3 decadenza dal potere di impugnazione per decorrenza dei termini, oltre che per ne bis in idem e formazione del giudicato. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, ritenendo e dichiarando la legittimità e validità del provvedimento di rottamazione, con conferma dello stesso ad ogni effetto di legge. Vinte le spese di lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando che, con cartella esattoriale n. 29820030007878173000, erano stati iscritti a ruolo sia i contributi previdenziali afferenti al periodo 11-12/1996 e le annualità
a seguire fino al 2001, sia i contributi assistenziali (Dm10/S) relativi ai periodi da 11/1996 a CP_ 12/1997 dovuti dalla società Precisava l' che la sentenza del Tribunale del Parte_2
Lavoro di Siracusa n. 546/2006 ha annullato i contributi addebitati per i periodi compresi tra
11/1996 e 03/1998 perché ritenuti prescritti. Ciò premesso, deduceva che da verifiche effettuate presso l'archivio informatico contenente dati ed informazioni concernenti le iscrizioni a ruolo e gli avvisi di addebito era emerso l'intervenuto annullamento dei soli contributi previdenziali, ma non anche di quelli dovuti per il SSN, che sono rimasti in stato sospeso. Dichiarava, dunque, di avere CP_ inoltrato richiesta alla Direzione Centrale di procedere all'annullamento anche delle posizioni del SSN, per le quali si può intervenire solo a livello centrale. Chiedeva, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere all'esito dell'intervenuto annullamento dei debiti indicati in narrativa.
All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela delle posizioni del SSN da CP_ parte dell' è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto annullamento in autotutela giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.
Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 3366/2023 R.G.
Promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Floridia (Sr), via Romagnosi n. 55, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Viale
Paolo VI n. 67, presso lo studio dell'avv. Rosario Idà.
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale
Pagina 1 Santa Panagia n. 136 I, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_3 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
VA RC, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio CP_ legale
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso di accertamento negativo del debito depositato il 10.11.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l' e l' impugnando la comunicazione CP_3 CP_2 dell' n. AT 29890202301467787180 di ammissione alla definizione agevolata cd. CP_3
“rottamazione quater” per complessivi Euro 43.142,85, per palese erroneità dell'importo richiesto.
A fondamento della domanda evidenziava l'errore in cui era incorsa l' per non aver annullato CP_3 la sorte capitale da modello DM10/S periodo dall'11/1996 al 12/1996 e dall'01/1997 al 12/1997 e fino al marzo 1998, pari a circa Euro 10.000,00, contravvenedo a quanto statuito dalla sentenza del
Giudice del Lavoro di Siracusa n. 546/2006 del 5-12.04.2006, pronunciata a definizione del giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 298 2003 00078781, notificata il
2.05.2003, di Euro 152.755,03 a titolo di contributi e somme aggiuntive afferenti ai periodi nov- dic 1996 ed agli anni 1997-1998-1999-2000-2001.
Chiedeva, pertanto:
- accertarsi e dichiararsi che le somme esposte a debito nella cartella n.
29820030007878173000 afferenti il periodo da modello DM10/S periodo dall'11/1996 al
12/1996 e dall'01/1997 al 12/1997 fino al marzo 1998 non sono dovute e devono essere annullate;
Pagina 2 - per l'effetto, ordinarsi all' di effettuare lo sgravio totale delle somme prescritte per il CP_2 periodo dall'11/1996 al 12/1996 e dall'01/1997 al 12/1997 fino al marzo 1998 esposte nella cartella n. 29820030007878173000;
- per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che le sole somme a debito dell'azienda al netto degli sgravi operati e delle somme aggiuntive (c.d. sanzioni civili) ammontano a Euro 33.747,51, con parziale annullamento dell'atto AT 29890202301467787180 o della maggiore o minore somma che verrà accertata;
- per l'effetto, ordinarsi all' di ridurre la somma richiesta Controparte_1 erroneamente nella comunicazione AT 29890202301467787180 a Euro 33.747,51 e con il numero delle rate già richieste in domanda di adesione dalla Parte_1
- con condanna alle spese e compensi del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda per CP_3 decadenza dal potere di impugnazione per decorrenza dei termini, oltre che per ne bis in idem e formazione del giudicato. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto, ritenendo e dichiarando la legittimità e validità del provvedimento di rottamazione, con conferma dello stesso ad ogni effetto di legge. Vinte le spese di lite. CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando che, con cartella esattoriale n. 29820030007878173000, erano stati iscritti a ruolo sia i contributi previdenziali afferenti al periodo 11-12/1996 e le annualità
a seguire fino al 2001, sia i contributi assistenziali (Dm10/S) relativi ai periodi da 11/1996 a CP_ 12/1997 dovuti dalla società Precisava l' che la sentenza del Tribunale del Parte_2
Lavoro di Siracusa n. 546/2006 ha annullato i contributi addebitati per i periodi compresi tra
11/1996 e 03/1998 perché ritenuti prescritti. Ciò premesso, deduceva che da verifiche effettuate presso l'archivio informatico contenente dati ed informazioni concernenti le iscrizioni a ruolo e gli avvisi di addebito era emerso l'intervenuto annullamento dei soli contributi previdenziali, ma non anche di quelli dovuti per il SSN, che sono rimasti in stato sospeso. Dichiarava, dunque, di avere CP_ inoltrato richiesta alla Direzione Centrale di procedere all'annullamento anche delle posizioni del SSN, per le quali si può intervenire solo a livello centrale. Chiedeva, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere all'esito dell'intervenuto annullamento dei debiti indicati in narrativa.
All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela delle posizioni del SSN da CP_ parte dell' è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
L'intervenuto annullamento in autotutela giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 4