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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2024, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 1121/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il
25.01.2024 da
Parte_1
e
, Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 07.11.2024
“… chiedono la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio ordinando le conseguenti annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di San
Martino di Lupari (PD) alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, di tetto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di San Martino di Lupari (PD) – 35015, via Passo del Carro,
3/A – in libera comproprietà, pari quota, dei coniugi, rimarrà in comproprietà ed assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili che la corredano che Parte_1
ivi vi coabiterà con le figlie;
3) L'assegno unico verrà percepito in via piena ed esclusiva dalla sig.ra Parte_1
[...] 4) La sig.ra contribuirà all'estinzione del finanziamento intestato Parte_1 al sig. di cui alla premessa k) nei limiti dell'importo mensili di Parte_2
€50,00;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente al contributo al mantenimento.
FIGLIE MINORENNI Controparte_1
6) Affidamento condiviso delle figlie e con Persona_1 Persona_2
collocazione presso la madre sig.ra ; Parte_1
7) Il padre sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, a settimane Parte_2
alternate, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 19 alle ore 21, dopo cena e senza pernottamento e, la settimana successiva, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 19 alle ore 21, dopo cena e sena pernottamento, in ogni caso compatibilmente con gli impegni delle figlie precisandosi, pertanto, che in caso di impossibilità nei giorni sopra indicati, i genitori concorderanno giorni diversi, compatibilmente con gli impegni delle figlie, al fine di garantire il diritto di visita e frequentazione del padre almeno per due giorni infrasettimanali ed a fine settimana alternati;
8) Con riferimento al periodo delle vacanze, in ragione della reciprocità dei rapporti genitoriali, il sig. trascorrerà con le figlie, per le vacanze Parte_2
natalizie e le vacanze pasquali, e per giorni pari alla metà della loro durata, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno per le prime, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo per le secondo;
con riferimento alle vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con le esigenze lavorative e da concordarsi con la sig.ra e da comunicare entro la fine del Parte_1
mese di maggio. Con riferimento ad ogni altra ricorrenza famigliare, tra le quali,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, il compleanno delle figlie, i sigg.
e si accorderanno in tempo utile prima Parte_2 Parte_1 dell'evento, avuto sempre riguardo ai principi delle pari opportunità e dell'alternanza tra i genitori, e da concordarsi, in ogni caso, entro un mese prima della relativa ricorrenza;
9) Il sig. verserà la somma mensile di €300,00 per ciascuna figlia, Parte_2 per totali €600,00, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al loro mantenimento sul conto corrente della sig.ra quanto al Parte_1
contributo di e sul conto corrente di quanto al contributo in favore Per_2 Per_1 della medesima. Tale contributo sarà aggiornato annualmente nella misura del
100% della variazione dell'indice ISTAT;
10) Le spese straordinarie per le figlie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova saranno sostenute nella misura del 500% da parte di ciascun genitore;
11) Quanto alla figlia , frequenta il primo anno del corso universitario di Per_1
Scienze Politiche – Relazioni Internazionali – Servizi Umani presso l'Università di Padova;
12) Quanto alla figlia , completerà il ciclo di studi della Scuola Secondara di Per_2
Primo Grado precisando che, allo stato, ha manifestato la volontà di proseguire gl studi frequentando l'Istituto Agrario “Domenico Sartor” di FR
ET (TV);
13) Le figlie, allo stato, non praticano sport ma sussiste la ferma volontà e disponibilità dei genitori di garantire l'attività sportiva che eventualmente sceglieranno di praticare;
14) Per quanto occorer possa, i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del rispettivo passaporto con inclusione del nominativo delle figlie.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza non definitiva n.
74/2024 del Tribunale di Padova del 22.03.2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda, inoltre, indica compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento e mantenimento delle figlie e nate dalla loro unione, nonché Per_1 Per_2
al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse delle figlie, nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei coniugi, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti nn.
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle condizioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi enunciati ai punti nn. 3, 4, 11, 12, 13 e 14, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del
Tribunale per produrre effetti.
Si ritiene infine che nulla vada disposto sulle spese di lite, attesa la natura e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11.12.2004 da e , trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
al n. 11, parte I, dell'anno 2004 del Comune di Asolo (TV);
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. nulla sulle spese.
Padova, il 15.11.24
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Barbara De Munari - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 1121/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il
25.01.2024 da
Parte_1
e
, Parte_2 con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 07.11.2024
“… chiedono la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio ordinando le conseguenti annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di San
Martino di Lupari (PD) alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, di tetto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di San Martino di Lupari (PD) – 35015, via Passo del Carro,
3/A – in libera comproprietà, pari quota, dei coniugi, rimarrà in comproprietà ed assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili che la corredano che Parte_1
ivi vi coabiterà con le figlie;
3) L'assegno unico verrà percepito in via piena ed esclusiva dalla sig.ra Parte_1
[...] 4) La sig.ra contribuirà all'estinzione del finanziamento intestato Parte_1 al sig. di cui alla premessa k) nei limiti dell'importo mensili di Parte_2
€50,00;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente al contributo al mantenimento.
FIGLIE MINORENNI Controparte_1
6) Affidamento condiviso delle figlie e con Persona_1 Persona_2
collocazione presso la madre sig.ra ; Parte_1
7) Il padre sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, a settimane Parte_2
alternate, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 19 alle ore 21, dopo cena e senza pernottamento e, la settimana successiva, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 19 alle ore 21, dopo cena e sena pernottamento, in ogni caso compatibilmente con gli impegni delle figlie precisandosi, pertanto, che in caso di impossibilità nei giorni sopra indicati, i genitori concorderanno giorni diversi, compatibilmente con gli impegni delle figlie, al fine di garantire il diritto di visita e frequentazione del padre almeno per due giorni infrasettimanali ed a fine settimana alternati;
8) Con riferimento al periodo delle vacanze, in ragione della reciprocità dei rapporti genitoriali, il sig. trascorrerà con le figlie, per le vacanze Parte_2
natalizie e le vacanze pasquali, e per giorni pari alla metà della loro durata, ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Capodanno per le prime, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo per le secondo;
con riferimento alle vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con le esigenze lavorative e da concordarsi con la sig.ra e da comunicare entro la fine del Parte_1
mese di maggio. Con riferimento ad ogni altra ricorrenza famigliare, tra le quali,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, il compleanno delle figlie, i sigg.
e si accorderanno in tempo utile prima Parte_2 Parte_1 dell'evento, avuto sempre riguardo ai principi delle pari opportunità e dell'alternanza tra i genitori, e da concordarsi, in ogni caso, entro un mese prima della relativa ricorrenza;
9) Il sig. verserà la somma mensile di €300,00 per ciascuna figlia, Parte_2 per totali €600,00, entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al loro mantenimento sul conto corrente della sig.ra quanto al Parte_1
contributo di e sul conto corrente di quanto al contributo in favore Per_2 Per_1 della medesima. Tale contributo sarà aggiornato annualmente nella misura del
100% della variazione dell'indice ISTAT;
10) Le spese straordinarie per le figlie secondo il Protocollo del Tribunale di Padova saranno sostenute nella misura del 500% da parte di ciascun genitore;
11) Quanto alla figlia , frequenta il primo anno del corso universitario di Per_1
Scienze Politiche – Relazioni Internazionali – Servizi Umani presso l'Università di Padova;
12) Quanto alla figlia , completerà il ciclo di studi della Scuola Secondara di Per_2
Primo Grado precisando che, allo stato, ha manifestato la volontà di proseguire gl studi frequentando l'Istituto Agrario “Domenico Sartor” di FR
ET (TV);
13) Le figlie, allo stato, non praticano sport ma sussiste la ferma volontà e disponibilità dei genitori di garantire l'attività sportiva che eventualmente sceglieranno di praticare;
14) Per quanto occorer possa, i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del rispettivo passaporto con inclusione del nominativo delle figlie.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
La domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza non definitiva n.
74/2024 del Tribunale di Padova del 22.03.2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda, inoltre, indica compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento e mantenimento delle figlie e nate dalla loro unione, nonché Per_1 Per_2
al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse delle figlie, nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei coniugi, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti nn.
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle condizioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi enunciati ai punti nn. 3, 4, 11, 12, 13 e 14, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del
Tribunale per produrre effetti.
Si ritiene infine che nulla vada disposto sulle spese di lite, attesa la natura e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11.12.2004 da e , trascritto nel registro atti di matrimonio Parte_1 Parte_2
al n. 11, parte I, dell'anno 2004 del Comune di Asolo (TV);
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. nulla sulle spese.
Padova, il 15.11.24
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi