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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai SInori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g. n 866/2025
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Filomena C.F._1
Piccolo ed elettivamente domiciliato in Casalnuovo di OL alla Via Cicerone n.
15, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Giovanni C.F._2
Garzone ed elettivamente domiciliata in Acerra (NA) al Corso Garibaldi n. 72, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui al verbale di udienza del 15/09/2025 ha emesso la seguente
1 SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore , nato a [...] il [...] dalla Persona_1 relazione intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
All'udienza del 15/09/2025 le parti, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo circa la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del figlio minore. Il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Gli accordi prevedono:
a) affido condiviso del minore con collocamento presso la madre;
b) diritto di vista paterno così regolamentato: il padre vedrà il minore una settimana il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola, o dal campo estivo o dalla residenza materna, fino alla domenica sera con riaccompagno presso il luogo di residenza del minore e la settimana successiva i giorni di mercoledì e giovedì con pernotto, sempre con riaccompagno presso il luogo di residenza del minore;
festività natalizie alternate per cui il minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni un anno, dal 24 al 26 dicembre e, un altro anno il
31 dicembre, 1gennaio e 6 gennaio;
il minore trascorrerà con il padre un anno le festività pasquali dal venerdì santo al mercoledì successivo, un altro anno le vacanze scolastiche di carnevale oppure, tenuto conto delle eSIenze lavorative del padre, un anno, Pasqua e Lunedì in Albis ad anni alterni con ciascun genitore e, comunque un'altra settimana durante l'anno con il padre da comunicarsi a cura del padre non meno di 30 giorni prima;
per quanto concerne le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
c) il SI. verserà alla RA , per il mantenimento del figlio Pt_1 CP_1 minore ed entro il giorno 5 di ogni mese, euro 200,00 importo da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
2 d) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra ; CP_1
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse del minore e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
b) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
c) pone in capo al SI. l'obbligo di corrispondere alla RA Pt_1
, per il mantenimento del figlio minore ed entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, euro 200,00, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) pone in capo al SI. l'obbligo di contribuire nella misura del 50 % Pt_1 alle spese straordinarie per il minore così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra ; CP_1
f) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di conSIlio del 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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