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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 855 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato DONA' LONGO ANTONELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: Le Parti dichiarano di non volersi conciliare e chiedono che venga omologata la loro separazione alle seguenti condizioni congiunte:
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, dando atto che la signora si è già trasferita Parte_2 dalla casa coniugale portando con sé i propri beni personali.
2) Entrambi i coniugi hanno uno stabile attività lavorativa, e sono in grado di mantenersi in modo autonomo e indipendente dall'altro; nessun mantenimento reciproco viene pertanto richiesto;
3) Nell'ambito della regolamentazione degli aspetti patrimoniali conseguenti al presente procedimento, e a definizione di ogni rapporto patrimoniale in essere tra di loro, i coniugi concordano che la signora si impegna a cedere e trasferire al marito signor Parte_2 Parte_1
, che accetta e si impegna ad acquistare, la sua quota indivisa di proprietà dell'immobile di
[...] seguito individuato e costituente casa coniugale: in comune di Marano Vicentino, catasto fabbricati
– Foglio 12: - M.N. 1392 sub. 1, via Giacomo Matteotti SNC, ora n. 41/A, P. T-1, Cat. A/7, Cl 2, vani
7,5, R.C. Euro 697,22, - M.N. 1392 sub. 2, via Giacomo Matteotti SNC, ora n. 41/A, P. T, Cat. C6,
Cl. 2, metri quadri 35, R.C. Euro 57,84, e ciò a fronte della dazione della somma di € 65.000,00 omnia, che verrà corrisposta dal sig. alla signora a mezzo tre Parte_1 Parte_2 assegni circolari a lei intestati con le seguenti modalità: € 15.000,00 ad avvenuta sottoscrizione dei coniugi del verbale di loro comparizione all'udienza avanti il Tribunale nella presente procedura di separazione nei termini qui concordati;
€ 15.000,00 entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione;
il saldo di € 35.000,00 al rogito notarile, che dovrà essere sottoscritto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione avanti al notaio indicato dalla parte acquirente, oltre all'accollo della quota residua del mutuo contratto per l'acquisto, di seguito indicato, pari ad € 108.234,50, o il minore importo che risulterà alla data dell'atto di trasferimento, per effetto del pagamento delle rate medio tempore scadute. La parte promittente venditrice dichiara che i dati catastali e le planimetrie delle unità immobiliari sopra descritte sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali. Ad ogni modo la parte promittente venditrice assume l'obbligo di regolarizzare eventuali difformità in tempo utile per la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, a proprie cura e spese. Essa garantisce inoltre la regolarità urbanistica dell'immobile, che è stato realizzato in forza e in conformità ai provvedimenti edilizi e titoli abilitativi rilasciati, e che esso è liberamente commerciabile, impegnandosi a sanare le eventuali irregolarità urbanistiche, a propria cura e spese, entro la stipula dell'atto notarile di trasferimento della proprietà. Detto immobile venne acquistato
2 il 14 settembre 2022 con rogito notaio dr.ssa n.
5.787 Rep. in parte con denari Persona_1 dei coniugi ed in parte grazie al mutuo ipotecario sottoscritto il 14.9.2022 concesso da
[...]
ai signori e;
il residuo debito ammonta Controparte_1 Parte_2 Parte_1 alla data del ricorso introduttivo ad euro 216.469,43 (importo già stornato della rata relativa al mese di dicembre 2024). Il sig. si accolla il mutuo ed il relativo debito residuo (o il minore Parte_1 importo per effetto del pagamento delle rate medio tempore scadute e pagate), impegnandosi a pagare regolarmente i ratei dovuti fino ad integrale saldo, manlevando la signora da ogni Parte_2 pagamento e/o spesa in relazione allo stesso, e si impegna a liberare la signora al più Parte_2 presto, e comunque a sua richiesta, da ogni impegno nei confronti della banca mutuante assunto con il predetto mutuo. Le parti si impegnano ad addivenire alla stipula dell'atto definitivo di compravendita del compendio immobiliare sopra individuato avanti il notaio dott. Persona_2
di Schio entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione,
[...] dovendosi intendere le clausole sopra riportate quale preliminare promessa di vendita dell'immobile in oggetto e relativa accettazione. Le spese notarili per l'atto di compravendita saranno a carico del sig. come per Legge. Al notaio rogante i coniugi chiederanno l'applicazione delle Parte_1 agevolazioni fiscali, di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, anche a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e quindi l'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da qualsiasi altra tassa. La parte acquirente dichiara di aver ricevuto dalla parte alienante le informazioni relative al rendimento energetico e all'attestato di certificazione energetica dell'edificio rilasciato dall'Ing. in data 29 luglio 2022. La parte Parte_3 alienante garantisce fin da ora che detto attestato è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui alle attestazioni medesime rispetto alla situazione energetica effettiva e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici installati.
4) I coniugi dichiarano di avere definito ogni loro questione a carattere patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente salvo quanto tra loro espressamente pattuito nel ricorso introduttivo.
5) I coniugi danno atto che il mobilio ad oggi esistente presso l'immobile costituente casa coniugale resta di proprietà esclusiva del sig. , avendo la signora già prelevato Parte_1 Parte_2
i propri beni personali.
6) Spese della presente procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del
3 ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RA NO (VI) in data 24/06/2017, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10.06.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi in sede di ricorso e nelle note scritte depositate, il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
Parte a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in RA NO (VI) in data 24/06/2017 con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 2017, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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