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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/07/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1198 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
appellante
E
con l'Avv. Antonio Ierardi CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 9.12.19 titolare della omonima impresa agricola individuale, CP_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 195/19 emesso dal tribunale di Crotone su istanza CP_ dell' per la somma di euro 119.821,74.
CP_ 2) In particolare, a seguito di accertamenti ispettivi operati dalla Guardia di Finanza e dall' tra il 2012 e il 2013, l'ente previdenziale aveva proceduto al recupero, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3, della legge 608 del 28.11.1996, delle agevolazioni contributive godute dal ai sensi dell'art. 2 CP_1 CP_ del D. lgs. 146/97. Ciò in quanto era stato accertato che il ricorrente aveva denunciato all' nel periodo dal 2008 al 2012, giornate lavorative dei lavoratori dipendenti in realtà non svolte sia perché interessate da precipitazione piovose superiori a 3 millimetri, sia perché riferite a giornate di sabato e festive in cui i lavoratori avevano dichiarato agli ispettori di non aver lavorato. CP_ 3) Con il ricorso si eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva atteso che non gli era mai stato notificato il verbale di accertamento del 9.9.13 in quanto consegnato alla madre che si era dichiarata convivente, ma che in realtà risiedeva in luogo diverso da quello del ricorrente come risultante dalle certificazioni storiche del Comune di Petilia Policastro. Inoltre, si contestava la fondatezza della pretesa quanto all'omesso svolgimento di lavoro agricolo sia nelle giornate piovose, sia nelle giornate di sabato e nei festivi. Sotto il primo profilo si eccepiva che l'azienda agricola aveva un'estensione di 73 ettari, ma era anche dotata di capannoni e luoghi al coperto dalle intemperie per circa 3.000 mq., e che la stazione pluviometrica da cui erano stati desunti i dati relativi alle precipitazioni piovose era distante circa 10 km dai terreni agricoli. Sotto il secondo profilo, la prova era insufficiente perché desunta solo dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai lavoratori, il che implicava che le dichiarazioni stesse dovevano essere confermate in sede giudiziale. In ogni caso, CP_ gli assunti dell' e della Guardia di Finanza erano smentiti dai verbali di dichiarazioni rese da alcuni lavoratori, nonché dall'interrogatorio reso dallo stesso nell'ambito del procedimento CP_1 penale n° 430/13, definito con sentenza di non luogo a procedere su richiesta della locale Procura della Repubblica. Denunciava, infine, carenza di motivazione del verbale di accertamento redatto CP_ dall'
CP_ 4) Nella resistenza dell' il tribunale non ammetteva la prova orale articolata dal ricorrente, CP_ procedeva all'escussione di tre testi indicati dall' e, all'esito, accoglieva il ricorso, revocando il decreto ingiuntivo opposto con le seguenti motivazioni:
“Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Deve innanzitutto rilevarsi che il verbale ispettivo posto a base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto in questa sede non ha nel presente giudizio di opposizione il medesimo valore probatorio riconosciutole nel procedimento monitorio, trattandosi di un documento formato dalla stessa parte opposta [vedi, in tal senso, Cass., n.26842/2018, secondo cui “le attestazioni del direttore della sede provinciale dell'ente creditore, [...] possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria”]. Il verbale ispettivo dell' costituendo un atto pubblico ex art.2699 c.c., fa piena prova (fino a CP_2 querela di falso) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti (ma non della loro veridicità) e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, ai sensi dell'art.2700 c.c.: le valutazioni effettuate dagli ispettori costituiscono invece, per giurisprudenza costante, dei meri indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie del processo. Tanto premesso e venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che le conclusioni degli ispettori (che questo Giudice ritiene probatoriamente insufficienti per i motivi di cui a breve si dirà) si fondano principalmente sull'applicazione della circolare n.178 del 26/7/1993: orbene, in disparte la considerazione che le circolari non sono fonti del diritto (con il logico corollario che il giudice non è mai vincolato alla loro applicazione), la circolare in argomento non riguarda il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, inerendo invece alla materia dell'integrazione salariale agricola. In ogni caso, deve rilevarsi che la circolare in parola esclude espressamente la sussistenza di una causa atmosferica di sospensione dell'attività lavorativa agricola nelle ipotesi di lavorazioni svolte al coperto o di attività che non possono subire interruzioni, come ad esempio l'allevamento di animali. Ne discende che i dipendenti di nei giorni in cui le precipitazioni piovose hanno CP_1 superato i tre millimetri (precipitazioni che, tra l'altro, potrebbero anche non aver interessato tutti i terreni della parte ricorrente, in considerazione della loro considerevole estensione e della relativa distanza dalla stazione di rilevamento - entrambe circostanze non specificatamente contestate dall' e, quindi, da ritenersi dimostrate a mente dell'art.115 c.p.c. - ), ben potrebbero essere Pt_1 stati impiegati proprio per lo svolgimento di attività al coperto e/o non suscettibili di interruzione (come l'allevamento dei circa 360 animali da pascolo detenuti da nel periodo CP_1 interessato dall'accertamento ispettivo o le lavorazioni nei “capannoni e superfici al riparo da intemperie” insistenti sui terreni della parte ricorrente - entrambe circostanze non specificatamente contestate dall' e, dunque, da ritenersi provate ai sensi dell'art.115 c.p.c. - ). CP_2 Né l' ha fornito dimostrazione del contrario, alla luce del principio valido in ambito civilistico Pt_1 del “più probabile che non”. Il teste (escusso nell'udienza dell'11/2/2022) si è Testimone_1 infatti limitato a confermare la circostanza n.3) delle richieste istruttorie formulate nella memoria difensiva (“Vero che i lavoratori sentiti dai militari della guardia di finanza hanno dichiarato di aver sempre lavorato all'aperto e di aver effettuato, per conto dell'azienda lavori di raccolta delle CP_1 olive, di pulizia del terreno, di raccolta del fieno e dell'uva, senza cenno alcuno al fatto che nei giorni di pioggia avessero lavorato in locali chiusi”). Dalle dichiarazioni in atti rilasciate dai dipendenti di ai militari della Guardia di Finanza di Crotone si evince, tuttavia, che i soggetti CP_1 sentiti non hanno mai riferito (almeno espressamente) di non aver mai lavorato al coperto: Per_1
dichiarò anzi in data 20/11/2012 di essersi occupata altresì “della pulizia delle stalle dei
[...] maiali” e riferì in data 22/11/2012 di essersi occupata anche della “pulizia delle Controparte_3 stalle (pecore e capre)”. A fronte degli elementi solo di natura indiziaria a sostegno della tesi dell' deve rilevarsi che CP_2 gli altri testi ascoltati in udienza hanno smentito la prospettazione dell'Istituto, confermando di aver svolto nelle giornate di pioggia lavorazioni al chiuso. Al riguardo, si riportano di seguito degli stralci delle dichiarazioni rese all'udienza del 19/2/2020 da (“In relazione al capitolo Testimone_2 n.3) preciso che quando pioveva tutti i lavoratori del sig. lavoravano nei capannoni dove CP_1 c'erano animali e mungitrici. Confermo che durante il periodo in cui ho lavorato presso l'azienda io ho raccolto le olive, ho pulito le mungitrici, i capannoni dove c'erano gli animali, ho pulito CP_1 il terreno e ho effettuato lavori all'aperto”) e (“In relazione al capitolo n.3) Testimone_3 preciso che quando pioveva io lavoravo all'interno dei capannoni, intenta alla pulitura delle mungitrici, alla sistemazione della paglia, distribuzione del cibo agli animali;
la raccolta delle olive e gli altri lavori li facevo a ottobre/dicembre, mentre, negli altri periodi, provvedevo a concimare, alla pulizia dei terreni”). Quanto, infine, alla questione del mancato espletamento dell'attività lavorativa nei giorni festivi e prefestivi, deve rilevarsi che il tenore delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti della parte ricorrente ai militari della Guardia di Finanza di Crotone è eccessivamente generico per giustificare l'intervenuto disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, anche in ragione del fatto che nel verbale ispettivo manca una specifica ed analitica indicazione delle singole giornate festive e prefestive in cui non sarebbe stata prestata alcuna attività lavorativa, essendo presente solo (per ogni anno interessato dall'accertamento ispettivo) una generica tabella riepilogativa delle giornate complessivamente disconosciute ad ogni lavoratore (tra l'altro, dalle dichiarazioni in atti emerge che non tutti i soggetti escussi hanno riferito di non aver lavorato quantomeno nei giorni prefestivi). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, giacché dagli atti di causa non è emerso (in base al principio valido in ambito civilistico del “più probabile che non”) che
[...] abbia prodotto dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita CP_1 di giornate lavorative (circostanza che, a mente dell'art.9 ter, co.3, d.l.510/1996, avrebbe giustificato il recupero di agevolazioni/riduzioni contributive effettuato dall' . CP_2 Le spese di lite sono integralmente poste a carico dell' (in omaggio al principio della Pt_1 soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo”.
CP_ 5) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando l'errore di fondo in cui era incorso il tribunale nell'affermare che era l'ente previdenziale a dover fornire prova della pretesa contributiva. Se è vero che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la veste di attore è assunta dall'opposto, nel caso di specie doveva considerarsi che si trattava di recupero di agevolazioni contributive, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3 della legge 608 del 28.11.1996, godute dall'azienda negli anni dal 2008 al 2012 ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n° 146/97. La conseguenza, per costante giurisprudenza di legittimità, era che spettava al datore di lavoro dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero contributivo goduto. L'ulteriore conseguenza era che gravava su controparte l'onere di dimostrare: a) che tutti i lavoratori avevano lavorato nei giorni in cui la pioggia aveva superato i tre millimetri, in quanto avevano prestato l'attività lavorativa al chiuso;
b) che i lavoratori avevano lavorato nei giorni festivi, circostanze che giustificavano la fruizione dei benefici oggetto di recupero. E tale prova non era stata fornita o, comunque, era risultata insufficiente perché i due lavoratori sentiti in corso di causa avevano riferito di lavorare al chiuso nelle giornate piovose, ma anche che non lavoravano nelle giornate di sabato e nei festivi. A fronte di ciò, i verbalizzanti avevano raccolto le dichiarazioni di decine di lavoratori, le avevano comparate con quanto risultante dalle dichiarazioni trimestrali di manodopera inviate dal e con le risultanze del Libro unico, nonché, con le tabelle CP_1 pluviometriche dell'ARPACAL, concludendo per la non veridicità che tutti i lavoratori dichiarati avessero lavorato nei giorni di pioggia e nei giorni festivi. Si trattava di conclusioni che poggiavano su un dato tratto dalle rilevazioni ufficiali dell'ARPACAL, vale a dire, dalla tabella pluviometrica, elaborata dal sistema informatico territoriale della protezione civile, che attestava i millimetri di pioggia rilevati nelle giornate di cui al verbale di accertamento. Le contestazioni sollevate, sul punto, dall'appellato, nonché le generiche allegazioni di cui al ricorso in opposizione, alla luce di quanto sopra evidenziato, dovevano essere ritenute del tutto infondate e pretestuose. Ciò vale, in particolare, per l'affermazione relativa alla possibile differenza millimetrica tra il punto di rilevazione, che sarebbe posto ad una altitudine maggiore, rispetto al luogo di ubicazione dei terreni dell'appellato, circostanza nient'affatto provata e, peraltro, scarsamente verosimile, considerata l'intensità delle piogge rilevate dai sensori pluviometrici. Si tratta di assunto che avrebbe dovuto essere dimostrato dalla controparte a mezzo di dati altrettanto oggettivi, non certo con doglianze generiche e considerazioni espresse in termini meramente probabilistici, meramente affermate, ma non dimostrate. Ciò vale, in particolare, per l'affermazione relativa alla possibile differenza millimetrica tra il punto di rilevazione, che sarebbe posto ad una altitudine maggiore, rispetto al luogo di ubicazione dei terreni dell'appellato, circostanza nient'affatto provata e, peraltro, scarsamente verosimile, considerata l'intensità delle piogge rilevate dai sensori pluviometrici. Della prova di tale assunto non v'è traccia nei documenti di causa. Ancor più errata era la sentenza laddove si era ritenuto, quanto alle giornate di lavoro nei sabati e nei festivi, generiche le dichiarazioni rese dai lavoratori ai militari della Guardia di Finanza, senza contare che i due lavoratori sentiti in corso di causa avevano espressamente ammesso di non lavorare in tali giornate che, invece, il aveva CP_1 CP_ dichiarato all' come lavorate. Dalla infondatezza del ricorso in opposizione discendeva l'errore CP_ del tribunale per aver addossato sull' le spese di lite.
6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, nonché reiterando l'eccezione CP_1 di prescrizione non esaminata dal tribunale.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di prescrizione sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio, che il tribunale non ha esaminato e che l'appellato ha espressamente riproposto in questo grado di giudizio.
8.1) Premesso che l'eccezione di prescrizione deve essere provata da chi la solleva, nel caso di specie essa non è stata provata, risultando comunque manifestamente infondata. 8.2) Il sostiene che il verbale di accertamento ispettivo, consegnato alla madre il 13.9.13 come CP_1 da avviso di ricevimento in atti, non sarebbe stato mai da lui ricevuto, atteso che, contrariamente a quanto attestato dall'agente postale nell'avviso di ricevimento, la madre non era con lui convivente in quanto risiedente in Via Colonie, a differenza del ricorrente che risiedeva in Località Marrata del Comune di Petilia Policastro. Tali diverse residenze sarebbero attestate dai certificati di residenza storici (all. 4 e 5 al ricorso introduttivo) rilasciati dal Comune di Petilia Policastro.
8.3) Senonché, deve in primo luogo rilevarsi che il ricorrente ha ritirato il suo fascicolo di parte di primo grado in data 19.12.22, come emerge dall'attestazione di cancelleria presente sulla copertina del fascicolo di ufficio di primo grado, ma ha omesso di depositarlo in grado di appello, sia in modalità cartacea, sia digitale.
8.4) La conseguenza è che i certificati di residenza storici su cui egli fonda la sua eccezione di prescrizione non possono essere esaminati in quanto assenti agli atti di causa.
8.5) A ciò si aggiunga che il ricorrente aveva chiesto di provare con l'escussione della madre (capitolo 1 del ricorso introduttivo) che questa non aveva consegnato al figlio il verbale di accertamento consegnatole il 13.9.13.
8.6) Senonché, come già rilevato, il tribunale non ha ammesso la prova orale articolata dal ricorrente, sicché anche tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova, dovendosi aggiungere che l'appellato non ha impugnato la sentenza sul punto, né ha reiterato le richieste di prova che il tribunale non ha ammesso.
8.7) Ad ogni modo, l'eccezione è destituita di fondamento. Dall'avviso di ricevimento in atti emerge che il verbale ispettivo è stato spedito e consegnato all'indirizzo di Petilia Policastro, Località Marrata CP_ e proprio tale indirizzo risulta essere nel 2013, dalla documentazione in atti prodotta dall' sia l'indirizzo di residenza del come da lui stesso ammesso, sia il suo domicilio fiscale, sia, infine, CP_1 la sede legale dell'omonima impresa agricola individuale.
8.8) Dall'avviso di ricevimento, inoltre, emerge che l'agente postale ha attestato che la madre del ricorrente era familiare convivente dello stesso. Ora, anche a non voler ritenere che la prova contraria di tale attestazione non necessitasse di querela di falso, che il non ha proposto, rimane il fatto CP_1 che la prova del contrario non è stata data alla luce delle omissioni in cui l'appellato è incorso quanto alla produzione del suo fascicolo di parte e alla non censurata mancata ammissione della prova orale.
8.9) Dall'avviso di ricevimento, inoltre, emerge che, consegnato il verbale ispettivo alla madre, era stata anche spedita la raccomandata informativa. Su tali basi la notifica del verbale ispettivo deve ritenersi regolarmente perfezionata nei confronti del ricorrente anche applicando la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 10012/21 secondo cui In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
8.9) Nel caso di specie, infatti, la consegna ad un familiare è avvenuta e la stessa pronuncia di legittimità appena menzionata ha chiarito in motivazione che in tale ipotesi la notifica si considera avvenuta ai sensi dell'art. 7 Legge 890/82 e senza alcuna necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Ciò in quant nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata.
8.10) Deve dunque dirsi che la prescrizione della pretesa contributiva riferita al periodo 4° trimestre 2008 – 4° trimestre 2012 è stata tempestivamente interrotta con la notifica del verbale ispettivo il 13.9.13.
8.11) Il corso prescrizione è stato poi tempestivamente interrotto con una diffida di pagamento notificata al il 4.5.16, sempre presso l'indirizzo di Località Marrata, dovendosi rilevare che su CP_1 tale documento l'appellato non ha preso alcuna posizione.
8.12) La prescrizione, infine, è stata nuovamente e tempestivamente interrotta con la notifica del decreto ingiuntivo in data 5.11.19, come ammesso dallo stesso a pag. 1 del ricorso introduttivo CP_1 del giudizio.
CP_ 9) Passando all'appello proposto dall' preliminarmente si rileva che è pacifico tra le parti che il CP_ ha goduto delle agevolazioni contributive di cui all'art. 2 D. Lgs. n° 146 del 1997 e che l' CP_1 ha proceduto alla revoca di tali agevolazioni in applicazione dell'art. 9 ter DL n° 510/96 che, nel sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, ha disposto quanto segue: Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
10) Ora, a seguito di accertamenti ispettivi svolti dalla Guardia di Finanza di Crotone nei mesi di CP_ ottobre e novembre 2012 e di successivi accertamenti svolti dall' a partire dal 4.7.13 e compendiati nel verbale di accertamento del 9.9.13, è stato riscontrato, previa visione del libro unico del lavoro, delle comunicazioni di assunzione, delle denunce aziendali e delle dichiarazioni trimestrali di manodopera:
CP_ a) che il aveva dichiarato all' giornate lavorative svolte dai braccianti agricoli assunti alle CP_1 sue dipendenze anche nelle date in cui si erano verificate precipitazioni piovose superiori a 3 CP_ millimetri e che secondo la circolare 178/93 erano incompatibili con le lavorazioni all'aperto. Tali giornate sono state analiticamente riepilogate, quanto agli anni 2008 – 2012, nel corpo del verbale ispettivo del 9.9.13;
CP_ b) che il aveva dichiarato all' giornate lavorative svolte dai braccianti agricoli assunti alle CP_1 sue dipendenze nelle giornate di sabato e domenica e nei festivi, mentre i lavoratori sentiti dalla Guardia di Finanza avevano smentito che tanto avvenisse.
11) Ciò precisato, ha ragione l'ente appellante nel denunciare che, trattandosi di agevolazioni contributive, era il ricorrente che ne aveva goduto che, in presenza di contestazioni ad opera dell'ente previdenziale, avrebbe dovuto fornire prova della regolarità del suo operato e, dunque, della sussistenza dei presupposti che ne legittimavano il godimento. 12) E già sotto tale profilo la sentenza impugnata si rivela errata perché, nell'evidenziare un quadro probatorio asseritamente insufficiente, ha finito per addossarne le conseguenze sull'ente previdenziale e non, come avrebbe dovuto, sul ricorrente che aveva goduto dei benefici contributivi.
13) A ciò deve aggiungersi che il ricorrente ha contestato le conclusioni degli accertamenti ispettivi, provando a dimostrane la infondatezza con la produzione di documenti e con la richiesta di prova orale.
14) Senonché, come già rilevato, il tribunale non ha ammesso la prova orale chiesta del ricorrente, senza che di tanto l'appellato se ne dolga e senza insistere sulle richieste istruttorie, mentre egli ha del tutto omesso di produrre in questa sede il suo fascicolo di parte asseritamente idoneo a confutare le emergenze ispettive.
15) Ma soprattutto, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, che il tribunale ha addirittura ritenuto favorevoli al ricorrente, è emersa prova positiva della falsità delle dichiarazioni delle giornate lavorate, quanto meno sotto il profilo delle giornate di sabato, domenica e festivi.
16) E tanto basta a giustificare, ai sensi del richiamato art. 9 ter DL n° 510/96, la revoca delle CP_ agevolazioni contributive e la conseguente fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' con il decreto ingiuntivo opposto.
17) Il tribunale non si è inspiegabilmente avveduto che gli stessi testi e Testimone_2 [...] CP_
dipendenti del e addotti in giudizio dall' hanno espressamente dichiarato di Tes_3 CP_1 aver lavorato solo dal lunedì al venerdì, mai di sabato e nei festivi, in tal modo confermando appieno CP_ il capitolo 5 della prova orale articolata dall'
18) Ma dichiarazioni del tutto analoghe a quelle rese in giudizio da e sono state Tes_2 Tes_3 rese ai militari della Guardia di Finanza da altri lavoratori nelle date del 31.10.12 e del 22.11.12, come CP_ risulta dai verbali di dichiarazioni prodotti in giudizio dall'
19) Risulta, infatti, che ben 40 lavoratori circa hanno riferito di lavorare dal lunedì al venerdì, solo alcuni hanno dichiarato di lavorare il sabato, ma occasionalmente, tutti di non lavorare nelle giornate di domenica e nei festivi.
20) Il tribunale ha addirittura ritenuto il contenuto di tali dichiarazioni eccessivamente generico per giustificare l'intervenuto disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, mentre esso era del tutto preciso e circostanziato sul punto di cui si discute. Il tutto senza contare che, per come chiarito, incombeva sul ricorrente dimostrare la perfetta coincidenza tra le giornate di lavoro denunciate CP_ all' e quelle effettivamente svolte. Tanto, però, non è in alcun modo avvenuto per quanto sopra detto.
21) Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n° 195/19, che deve essere CP_1 integralmente confermato.
22) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellato e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della controversia (euro 119.986,63).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Crotone n° 786/22, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da il 9.12.19 e conferma il decreto ingiuntivo n° 195/19 emesso dal tribunale CP_1 di Crotone;
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano CP_1 in euro 7.000,00, per il primo grado, e in euro 7.200,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1198 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
appellante
E
con l'Avv. Antonio Ierardi CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 9.12.19 titolare della omonima impresa agricola individuale, CP_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 195/19 emesso dal tribunale di Crotone su istanza CP_ dell' per la somma di euro 119.821,74.
CP_ 2) In particolare, a seguito di accertamenti ispettivi operati dalla Guardia di Finanza e dall' tra il 2012 e il 2013, l'ente previdenziale aveva proceduto al recupero, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3, della legge 608 del 28.11.1996, delle agevolazioni contributive godute dal ai sensi dell'art. 2 CP_1 CP_ del D. lgs. 146/97. Ciò in quanto era stato accertato che il ricorrente aveva denunciato all' nel periodo dal 2008 al 2012, giornate lavorative dei lavoratori dipendenti in realtà non svolte sia perché interessate da precipitazione piovose superiori a 3 millimetri, sia perché riferite a giornate di sabato e festive in cui i lavoratori avevano dichiarato agli ispettori di non aver lavorato. CP_ 3) Con il ricorso si eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva atteso che non gli era mai stato notificato il verbale di accertamento del 9.9.13 in quanto consegnato alla madre che si era dichiarata convivente, ma che in realtà risiedeva in luogo diverso da quello del ricorrente come risultante dalle certificazioni storiche del Comune di Petilia Policastro. Inoltre, si contestava la fondatezza della pretesa quanto all'omesso svolgimento di lavoro agricolo sia nelle giornate piovose, sia nelle giornate di sabato e nei festivi. Sotto il primo profilo si eccepiva che l'azienda agricola aveva un'estensione di 73 ettari, ma era anche dotata di capannoni e luoghi al coperto dalle intemperie per circa 3.000 mq., e che la stazione pluviometrica da cui erano stati desunti i dati relativi alle precipitazioni piovose era distante circa 10 km dai terreni agricoli. Sotto il secondo profilo, la prova era insufficiente perché desunta solo dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai lavoratori, il che implicava che le dichiarazioni stesse dovevano essere confermate in sede giudiziale. In ogni caso, CP_ gli assunti dell' e della Guardia di Finanza erano smentiti dai verbali di dichiarazioni rese da alcuni lavoratori, nonché dall'interrogatorio reso dallo stesso nell'ambito del procedimento CP_1 penale n° 430/13, definito con sentenza di non luogo a procedere su richiesta della locale Procura della Repubblica. Denunciava, infine, carenza di motivazione del verbale di accertamento redatto CP_ dall'
CP_ 4) Nella resistenza dell' il tribunale non ammetteva la prova orale articolata dal ricorrente, CP_ procedeva all'escussione di tre testi indicati dall' e, all'esito, accoglieva il ricorso, revocando il decreto ingiuntivo opposto con le seguenti motivazioni:
“Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Deve innanzitutto rilevarsi che il verbale ispettivo posto a base dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto in questa sede non ha nel presente giudizio di opposizione il medesimo valore probatorio riconosciutole nel procedimento monitorio, trattandosi di un documento formato dalla stessa parte opposta [vedi, in tal senso, Cass., n.26842/2018, secondo cui “le attestazioni del direttore della sede provinciale dell'ente creditore, [...] possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria”]. Il verbale ispettivo dell' costituendo un atto pubblico ex art.2699 c.c., fa piena prova (fino a CP_2 querela di falso) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti (ma non della loro veridicità) e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, ai sensi dell'art.2700 c.c.: le valutazioni effettuate dagli ispettori costituiscono invece, per giurisprudenza costante, dei meri indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie del processo. Tanto premesso e venendo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che le conclusioni degli ispettori (che questo Giudice ritiene probatoriamente insufficienti per i motivi di cui a breve si dirà) si fondano principalmente sull'applicazione della circolare n.178 del 26/7/1993: orbene, in disparte la considerazione che le circolari non sono fonti del diritto (con il logico corollario che il giudice non è mai vincolato alla loro applicazione), la circolare in argomento non riguarda il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, inerendo invece alla materia dell'integrazione salariale agricola. In ogni caso, deve rilevarsi che la circolare in parola esclude espressamente la sussistenza di una causa atmosferica di sospensione dell'attività lavorativa agricola nelle ipotesi di lavorazioni svolte al coperto o di attività che non possono subire interruzioni, come ad esempio l'allevamento di animali. Ne discende che i dipendenti di nei giorni in cui le precipitazioni piovose hanno CP_1 superato i tre millimetri (precipitazioni che, tra l'altro, potrebbero anche non aver interessato tutti i terreni della parte ricorrente, in considerazione della loro considerevole estensione e della relativa distanza dalla stazione di rilevamento - entrambe circostanze non specificatamente contestate dall' e, quindi, da ritenersi dimostrate a mente dell'art.115 c.p.c. - ), ben potrebbero essere Pt_1 stati impiegati proprio per lo svolgimento di attività al coperto e/o non suscettibili di interruzione (come l'allevamento dei circa 360 animali da pascolo detenuti da nel periodo CP_1 interessato dall'accertamento ispettivo o le lavorazioni nei “capannoni e superfici al riparo da intemperie” insistenti sui terreni della parte ricorrente - entrambe circostanze non specificatamente contestate dall' e, dunque, da ritenersi provate ai sensi dell'art.115 c.p.c. - ). CP_2 Né l' ha fornito dimostrazione del contrario, alla luce del principio valido in ambito civilistico Pt_1 del “più probabile che non”. Il teste (escusso nell'udienza dell'11/2/2022) si è Testimone_1 infatti limitato a confermare la circostanza n.3) delle richieste istruttorie formulate nella memoria difensiva (“Vero che i lavoratori sentiti dai militari della guardia di finanza hanno dichiarato di aver sempre lavorato all'aperto e di aver effettuato, per conto dell'azienda lavori di raccolta delle CP_1 olive, di pulizia del terreno, di raccolta del fieno e dell'uva, senza cenno alcuno al fatto che nei giorni di pioggia avessero lavorato in locali chiusi”). Dalle dichiarazioni in atti rilasciate dai dipendenti di ai militari della Guardia di Finanza di Crotone si evince, tuttavia, che i soggetti CP_1 sentiti non hanno mai riferito (almeno espressamente) di non aver mai lavorato al coperto: Per_1
dichiarò anzi in data 20/11/2012 di essersi occupata altresì “della pulizia delle stalle dei
[...] maiali” e riferì in data 22/11/2012 di essersi occupata anche della “pulizia delle Controparte_3 stalle (pecore e capre)”. A fronte degli elementi solo di natura indiziaria a sostegno della tesi dell' deve rilevarsi che CP_2 gli altri testi ascoltati in udienza hanno smentito la prospettazione dell'Istituto, confermando di aver svolto nelle giornate di pioggia lavorazioni al chiuso. Al riguardo, si riportano di seguito degli stralci delle dichiarazioni rese all'udienza del 19/2/2020 da (“In relazione al capitolo Testimone_2 n.3) preciso che quando pioveva tutti i lavoratori del sig. lavoravano nei capannoni dove CP_1 c'erano animali e mungitrici. Confermo che durante il periodo in cui ho lavorato presso l'azienda io ho raccolto le olive, ho pulito le mungitrici, i capannoni dove c'erano gli animali, ho pulito CP_1 il terreno e ho effettuato lavori all'aperto”) e (“In relazione al capitolo n.3) Testimone_3 preciso che quando pioveva io lavoravo all'interno dei capannoni, intenta alla pulitura delle mungitrici, alla sistemazione della paglia, distribuzione del cibo agli animali;
la raccolta delle olive e gli altri lavori li facevo a ottobre/dicembre, mentre, negli altri periodi, provvedevo a concimare, alla pulizia dei terreni”). Quanto, infine, alla questione del mancato espletamento dell'attività lavorativa nei giorni festivi e prefestivi, deve rilevarsi che il tenore delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti della parte ricorrente ai militari della Guardia di Finanza di Crotone è eccessivamente generico per giustificare l'intervenuto disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, anche in ragione del fatto che nel verbale ispettivo manca una specifica ed analitica indicazione delle singole giornate festive e prefestive in cui non sarebbe stata prestata alcuna attività lavorativa, essendo presente solo (per ogni anno interessato dall'accertamento ispettivo) una generica tabella riepilogativa delle giornate complessivamente disconosciute ad ogni lavoratore (tra l'altro, dalle dichiarazioni in atti emerge che non tutti i soggetti escussi hanno riferito di non aver lavorato quantomeno nei giorni prefestivi). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, giacché dagli atti di causa non è emerso (in base al principio valido in ambito civilistico del “più probabile che non”) che
[...] abbia prodotto dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita CP_1 di giornate lavorative (circostanza che, a mente dell'art.9 ter, co.3, d.l.510/1996, avrebbe giustificato il recupero di agevolazioni/riduzioni contributive effettuato dall' . CP_2 Le spese di lite sono integralmente poste a carico dell' (in omaggio al principio della Pt_1 soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo”.
CP_ 5) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando l'errore di fondo in cui era incorso il tribunale nell'affermare che era l'ente previdenziale a dover fornire prova della pretesa contributiva. Se è vero che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la veste di attore è assunta dall'opposto, nel caso di specie doveva considerarsi che si trattava di recupero di agevolazioni contributive, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 3 della legge 608 del 28.11.1996, godute dall'azienda negli anni dal 2008 al 2012 ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n° 146/97. La conseguenza, per costante giurisprudenza di legittimità, era che spettava al datore di lavoro dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero contributivo goduto. L'ulteriore conseguenza era che gravava su controparte l'onere di dimostrare: a) che tutti i lavoratori avevano lavorato nei giorni in cui la pioggia aveva superato i tre millimetri, in quanto avevano prestato l'attività lavorativa al chiuso;
b) che i lavoratori avevano lavorato nei giorni festivi, circostanze che giustificavano la fruizione dei benefici oggetto di recupero. E tale prova non era stata fornita o, comunque, era risultata insufficiente perché i due lavoratori sentiti in corso di causa avevano riferito di lavorare al chiuso nelle giornate piovose, ma anche che non lavoravano nelle giornate di sabato e nei festivi. A fronte di ciò, i verbalizzanti avevano raccolto le dichiarazioni di decine di lavoratori, le avevano comparate con quanto risultante dalle dichiarazioni trimestrali di manodopera inviate dal e con le risultanze del Libro unico, nonché, con le tabelle CP_1 pluviometriche dell'ARPACAL, concludendo per la non veridicità che tutti i lavoratori dichiarati avessero lavorato nei giorni di pioggia e nei giorni festivi. Si trattava di conclusioni che poggiavano su un dato tratto dalle rilevazioni ufficiali dell'ARPACAL, vale a dire, dalla tabella pluviometrica, elaborata dal sistema informatico territoriale della protezione civile, che attestava i millimetri di pioggia rilevati nelle giornate di cui al verbale di accertamento. Le contestazioni sollevate, sul punto, dall'appellato, nonché le generiche allegazioni di cui al ricorso in opposizione, alla luce di quanto sopra evidenziato, dovevano essere ritenute del tutto infondate e pretestuose. Ciò vale, in particolare, per l'affermazione relativa alla possibile differenza millimetrica tra il punto di rilevazione, che sarebbe posto ad una altitudine maggiore, rispetto al luogo di ubicazione dei terreni dell'appellato, circostanza nient'affatto provata e, peraltro, scarsamente verosimile, considerata l'intensità delle piogge rilevate dai sensori pluviometrici. Si tratta di assunto che avrebbe dovuto essere dimostrato dalla controparte a mezzo di dati altrettanto oggettivi, non certo con doglianze generiche e considerazioni espresse in termini meramente probabilistici, meramente affermate, ma non dimostrate. Ciò vale, in particolare, per l'affermazione relativa alla possibile differenza millimetrica tra il punto di rilevazione, che sarebbe posto ad una altitudine maggiore, rispetto al luogo di ubicazione dei terreni dell'appellato, circostanza nient'affatto provata e, peraltro, scarsamente verosimile, considerata l'intensità delle piogge rilevate dai sensori pluviometrici. Della prova di tale assunto non v'è traccia nei documenti di causa. Ancor più errata era la sentenza laddove si era ritenuto, quanto alle giornate di lavoro nei sabati e nei festivi, generiche le dichiarazioni rese dai lavoratori ai militari della Guardia di Finanza, senza contare che i due lavoratori sentiti in corso di causa avevano espressamente ammesso di non lavorare in tali giornate che, invece, il aveva CP_1 CP_ dichiarato all' come lavorate. Dalla infondatezza del ricorso in opposizione discendeva l'errore CP_ del tribunale per aver addossato sull' le spese di lite.
6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, nonché reiterando l'eccezione CP_1 di prescrizione non esaminata dal tribunale.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di prescrizione sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio, che il tribunale non ha esaminato e che l'appellato ha espressamente riproposto in questo grado di giudizio.
8.1) Premesso che l'eccezione di prescrizione deve essere provata da chi la solleva, nel caso di specie essa non è stata provata, risultando comunque manifestamente infondata. 8.2) Il sostiene che il verbale di accertamento ispettivo, consegnato alla madre il 13.9.13 come CP_1 da avviso di ricevimento in atti, non sarebbe stato mai da lui ricevuto, atteso che, contrariamente a quanto attestato dall'agente postale nell'avviso di ricevimento, la madre non era con lui convivente in quanto risiedente in Via Colonie, a differenza del ricorrente che risiedeva in Località Marrata del Comune di Petilia Policastro. Tali diverse residenze sarebbero attestate dai certificati di residenza storici (all. 4 e 5 al ricorso introduttivo) rilasciati dal Comune di Petilia Policastro.
8.3) Senonché, deve in primo luogo rilevarsi che il ricorrente ha ritirato il suo fascicolo di parte di primo grado in data 19.12.22, come emerge dall'attestazione di cancelleria presente sulla copertina del fascicolo di ufficio di primo grado, ma ha omesso di depositarlo in grado di appello, sia in modalità cartacea, sia digitale.
8.4) La conseguenza è che i certificati di residenza storici su cui egli fonda la sua eccezione di prescrizione non possono essere esaminati in quanto assenti agli atti di causa.
8.5) A ciò si aggiunga che il ricorrente aveva chiesto di provare con l'escussione della madre (capitolo 1 del ricorso introduttivo) che questa non aveva consegnato al figlio il verbale di accertamento consegnatole il 13.9.13.
8.6) Senonché, come già rilevato, il tribunale non ha ammesso la prova orale articolata dal ricorrente, sicché anche tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova, dovendosi aggiungere che l'appellato non ha impugnato la sentenza sul punto, né ha reiterato le richieste di prova che il tribunale non ha ammesso.
8.7) Ad ogni modo, l'eccezione è destituita di fondamento. Dall'avviso di ricevimento in atti emerge che il verbale ispettivo è stato spedito e consegnato all'indirizzo di Petilia Policastro, Località Marrata CP_ e proprio tale indirizzo risulta essere nel 2013, dalla documentazione in atti prodotta dall' sia l'indirizzo di residenza del come da lui stesso ammesso, sia il suo domicilio fiscale, sia, infine, CP_1 la sede legale dell'omonima impresa agricola individuale.
8.8) Dall'avviso di ricevimento, inoltre, emerge che l'agente postale ha attestato che la madre del ricorrente era familiare convivente dello stesso. Ora, anche a non voler ritenere che la prova contraria di tale attestazione non necessitasse di querela di falso, che il non ha proposto, rimane il fatto CP_1 che la prova del contrario non è stata data alla luce delle omissioni in cui l'appellato è incorso quanto alla produzione del suo fascicolo di parte e alla non censurata mancata ammissione della prova orale.
8.9) Dall'avviso di ricevimento, inoltre, emerge che, consegnato il verbale ispettivo alla madre, era stata anche spedita la raccomandata informativa. Su tali basi la notifica del verbale ispettivo deve ritenersi regolarmente perfezionata nei confronti del ricorrente anche applicando la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 10012/21 secondo cui In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.
8.9) Nel caso di specie, infatti, la consegna ad un familiare è avvenuta e la stessa pronuncia di legittimità appena menzionata ha chiarito in motivazione che in tale ipotesi la notifica si considera avvenuta ai sensi dell'art. 7 Legge 890/82 e senza alcuna necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Ciò in quant nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata.
8.10) Deve dunque dirsi che la prescrizione della pretesa contributiva riferita al periodo 4° trimestre 2008 – 4° trimestre 2012 è stata tempestivamente interrotta con la notifica del verbale ispettivo il 13.9.13.
8.11) Il corso prescrizione è stato poi tempestivamente interrotto con una diffida di pagamento notificata al il 4.5.16, sempre presso l'indirizzo di Località Marrata, dovendosi rilevare che su CP_1 tale documento l'appellato non ha preso alcuna posizione.
8.12) La prescrizione, infine, è stata nuovamente e tempestivamente interrotta con la notifica del decreto ingiuntivo in data 5.11.19, come ammesso dallo stesso a pag. 1 del ricorso introduttivo CP_1 del giudizio.
CP_ 9) Passando all'appello proposto dall' preliminarmente si rileva che è pacifico tra le parti che il CP_ ha goduto delle agevolazioni contributive di cui all'art. 2 D. Lgs. n° 146 del 1997 e che l' CP_1 ha proceduto alla revoca di tali agevolazioni in applicazione dell'art. 9 ter DL n° 510/96 che, nel sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, ha disposto quanto segue: Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
10) Ora, a seguito di accertamenti ispettivi svolti dalla Guardia di Finanza di Crotone nei mesi di CP_ ottobre e novembre 2012 e di successivi accertamenti svolti dall' a partire dal 4.7.13 e compendiati nel verbale di accertamento del 9.9.13, è stato riscontrato, previa visione del libro unico del lavoro, delle comunicazioni di assunzione, delle denunce aziendali e delle dichiarazioni trimestrali di manodopera:
CP_ a) che il aveva dichiarato all' giornate lavorative svolte dai braccianti agricoli assunti alle CP_1 sue dipendenze anche nelle date in cui si erano verificate precipitazioni piovose superiori a 3 CP_ millimetri e che secondo la circolare 178/93 erano incompatibili con le lavorazioni all'aperto. Tali giornate sono state analiticamente riepilogate, quanto agli anni 2008 – 2012, nel corpo del verbale ispettivo del 9.9.13;
CP_ b) che il aveva dichiarato all' giornate lavorative svolte dai braccianti agricoli assunti alle CP_1 sue dipendenze nelle giornate di sabato e domenica e nei festivi, mentre i lavoratori sentiti dalla Guardia di Finanza avevano smentito che tanto avvenisse.
11) Ciò precisato, ha ragione l'ente appellante nel denunciare che, trattandosi di agevolazioni contributive, era il ricorrente che ne aveva goduto che, in presenza di contestazioni ad opera dell'ente previdenziale, avrebbe dovuto fornire prova della regolarità del suo operato e, dunque, della sussistenza dei presupposti che ne legittimavano il godimento. 12) E già sotto tale profilo la sentenza impugnata si rivela errata perché, nell'evidenziare un quadro probatorio asseritamente insufficiente, ha finito per addossarne le conseguenze sull'ente previdenziale e non, come avrebbe dovuto, sul ricorrente che aveva goduto dei benefici contributivi.
13) A ciò deve aggiungersi che il ricorrente ha contestato le conclusioni degli accertamenti ispettivi, provando a dimostrane la infondatezza con la produzione di documenti e con la richiesta di prova orale.
14) Senonché, come già rilevato, il tribunale non ha ammesso la prova orale chiesta del ricorrente, senza che di tanto l'appellato se ne dolga e senza insistere sulle richieste istruttorie, mentre egli ha del tutto omesso di produrre in questa sede il suo fascicolo di parte asseritamente idoneo a confutare le emergenze ispettive.
15) Ma soprattutto, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, che il tribunale ha addirittura ritenuto favorevoli al ricorrente, è emersa prova positiva della falsità delle dichiarazioni delle giornate lavorate, quanto meno sotto il profilo delle giornate di sabato, domenica e festivi.
16) E tanto basta a giustificare, ai sensi del richiamato art. 9 ter DL n° 510/96, la revoca delle CP_ agevolazioni contributive e la conseguente fondatezza della pretesa contributiva azionata dall' con il decreto ingiuntivo opposto.
17) Il tribunale non si è inspiegabilmente avveduto che gli stessi testi e Testimone_2 [...] CP_
dipendenti del e addotti in giudizio dall' hanno espressamente dichiarato di Tes_3 CP_1 aver lavorato solo dal lunedì al venerdì, mai di sabato e nei festivi, in tal modo confermando appieno CP_ il capitolo 5 della prova orale articolata dall'
18) Ma dichiarazioni del tutto analoghe a quelle rese in giudizio da e sono state Tes_2 Tes_3 rese ai militari della Guardia di Finanza da altri lavoratori nelle date del 31.10.12 e del 22.11.12, come CP_ risulta dai verbali di dichiarazioni prodotti in giudizio dall'
19) Risulta, infatti, che ben 40 lavoratori circa hanno riferito di lavorare dal lunedì al venerdì, solo alcuni hanno dichiarato di lavorare il sabato, ma occasionalmente, tutti di non lavorare nelle giornate di domenica e nei festivi.
20) Il tribunale ha addirittura ritenuto il contenuto di tali dichiarazioni eccessivamente generico per giustificare l'intervenuto disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, mentre esso era del tutto preciso e circostanziato sul punto di cui si discute. Il tutto senza contare che, per come chiarito, incombeva sul ricorrente dimostrare la perfetta coincidenza tra le giornate di lavoro denunciate CP_ all' e quelle effettivamente svolte. Tanto, però, non è in alcun modo avvenuto per quanto sopra detto.
21) Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n° 195/19, che deve essere CP_1 integralmente confermato.
22) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellato e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della controversia (euro 119.986,63).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Crotone n° 786/22, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da il 9.12.19 e conferma il decreto ingiuntivo n° 195/19 emesso dal tribunale CP_1 di Crotone;
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano CP_1 in euro 7.000,00, per il primo grado, e in euro 7.200,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale