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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/09/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 604/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 604/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
SASSANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA DI CP_1 C.F._2
BENEDETTO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. ha agito nei confronti di al fine Parte_2 CP_1 di ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori R_
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], alle condizioni
[...] Persona_2 di cui al ricorso introduttivo. si è costituita in giudizio con apposita comparsa depositata in data 19.5.2025, nella CP_1 quale ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé e proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza dell'11.9.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e R_ Per_2
alle seguenti condizioni:
[...]
“1) i figli delle parti, e vengono affidati ad entrambi i genitori e continueranno a Per_2 R_ vivere con la madre in Montesilvano via Giacomo Medici 2 bis;
2) il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21 e
2 fine settimana al mese alterni dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21 della domenica;
il padre terrà con sè i figli durante le festività invernali alternativamente per una settimana ricadente o al
Natale o all'epifania, stessa cosa per il periodo estivo, sempre compatibilmente con gli impegni e le necessità dei minori;
con facoltà delle parti di concordare diversi giorni, orari e periodi;
3) il verserà alla per entrambi i figli, la somma di € 200,00 mensili entro il giorno 5 Per_2 CP_1 di ogni mese, con decorrenza dal marzo 2025, con successiva rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara;
4) l'assegno unico universale per i figli sarà interamente percepito da;
CP_1
5) spese di lite compensate tra le parti.”.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse dei figli minori delle parti, tenuto conto dei modestissimi redditi del padre ( di poco superiori a € 4.000 annuali), e non in contrasto con norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 - disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sui figli minori e Persona_1
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Persona_2
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 12 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice relatore
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 604/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
SASSANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA DI CP_1 C.F._2
BENEDETTO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. ha agito nei confronti di al fine Parte_2 CP_1 di ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori R_
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], alle condizioni
[...] Persona_2 di cui al ricorso introduttivo. si è costituita in giudizio con apposita comparsa depositata in data 19.5.2025, nella CP_1 quale ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé e proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza dell'11.9.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e R_ Per_2
alle seguenti condizioni:
[...]
“1) i figli delle parti, e vengono affidati ad entrambi i genitori e continueranno a Per_2 R_ vivere con la madre in Montesilvano via Giacomo Medici 2 bis;
2) il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21 e
2 fine settimana al mese alterni dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21 della domenica;
il padre terrà con sè i figli durante le festività invernali alternativamente per una settimana ricadente o al
Natale o all'epifania, stessa cosa per il periodo estivo, sempre compatibilmente con gli impegni e le necessità dei minori;
con facoltà delle parti di concordare diversi giorni, orari e periodi;
3) il verserà alla per entrambi i figli, la somma di € 200,00 mensili entro il giorno 5 Per_2 CP_1 di ogni mese, con decorrenza dal marzo 2025, con successiva rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Pescara;
4) l'assegno unico universale per i figli sarà interamente percepito da;
CP_1
5) spese di lite compensate tra le parti.”.
La causa, dunque, è stata rimessa in decisione collegiale.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse dei figli minori delle parti, tenuto conto dei modestissimi redditi del padre ( di poco superiori a € 4.000 annuali), e non in contrasto con norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 - disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sui figli minori e Persona_1
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
Persona_2
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 12 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Carmine Di Fulvio Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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