Art. 33. Obbligo di denuncia 1. Gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili dei vari servizi se vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici a loro sottoposti, di fatti che danno luogo ad azioni di responsabilita' sotto il profilo amministrativo e contabile ne danno comunicazione al segretario generale e al collegio dei revisori dei conti e ne fanno tempestiva denuncia al procuratore regionale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione dei danni. Il segretario generale ne informa tempestivamente la giunta.
2. Se il fatto e' imputabile al segretario generale, la denuncia e' fatta a cura del presidente; se esso e' imputabile ad un dirigente, o capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al segretario generale.
2. Se il fatto e' imputabile al segretario generale, la denuncia e' fatta a cura del presidente; se esso e' imputabile ad un dirigente, o capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al segretario generale.