TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7424 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
30/11/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. D'ARCANGELO Parte_1
PATRIZIA, giusta procura in atti, e ato a MARTINENGO (BG) il 15/07/1972, con il proc. dom. avv.ti GOZZINI Parte_2
MONICA e MOSSINI LAURA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/05/2007
a SPIRANO, dalla cui unione sono nati i figli e . Le parti, inoltre, si Persona_1 Persona_2 separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2141/2022 del 4.10.2022, passata in giudicato.
Per l'udienza del 31.03.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate l'11.03.2025 e il 13.03.2025).
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti personalmente presenti in udienza dichiaravano di ritenere che nella situazione attuale l'affido delle minori ai Servizi Sociali rappresentasse la soluzione maggiormente tutelante, che stavano portando avanti i percorsi con i servizi sociali, ritenendo che di fatto allo stato non sussistessero ragioni per modificare i provvedimenti in essere, essendo altresì necessario proseguire il monitoraggio;
esibivano, l'originale della relazione dei Servizi Sociali del 10 gennaio 2025.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, tenuto anche conto delle verbalizzazioni all'udienza del 15 maggio 2025.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
2 e in SPIRANO il 19/05/2007 (trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 medesimo Comune, anno 2007, atto n. 4, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SPIRANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
30/11/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. D'ARCANGELO Parte_1
PATRIZIA, giusta procura in atti, e ato a MARTINENGO (BG) il 15/07/1972, con il proc. dom. avv.ti GOZZINI Parte_2
MONICA e MOSSINI LAURA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/05/2007
a SPIRANO, dalla cui unione sono nati i figli e . Le parti, inoltre, si Persona_1 Persona_2 separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2141/2022 del 4.10.2022, passata in giudicato.
Per l'udienza del 31.03.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate l'11.03.2025 e il 13.03.2025).
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti personalmente presenti in udienza dichiaravano di ritenere che nella situazione attuale l'affido delle minori ai Servizi Sociali rappresentasse la soluzione maggiormente tutelante, che stavano portando avanti i percorsi con i servizi sociali, ritenendo che di fatto allo stato non sussistessero ragioni per modificare i provvedimenti in essere, essendo altresì necessario proseguire il monitoraggio;
esibivano, l'originale della relazione dei Servizi Sociali del 10 gennaio 2025.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, tenuto anche conto delle verbalizzazioni all'udienza del 15 maggio 2025.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
2 e in SPIRANO il 19/05/2007 (trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 medesimo Comune, anno 2007, atto n. 4, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di SPIRANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
3