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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13945/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13945/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. C.F._2 Parte_3 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. RIVA ANGELO, elettivamente domiciliati in C.F._3
presso il difensore avv. RIVA ANGELO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULINI RICHARD CP_1 P.IVA_1 CP_2
( ), elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GIULINI
[...] C.F._4
RICHARD LUIGI GIULIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
pagina 1 di 12 - IN VIA PRELIMINARE: disporsi ex art. 649 cpc, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qua opposto per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 642 c.p.c. ed in ogni caso sussistendo gravi motivi così come esposti nel presente atto in relazione alla eccepita nullità della fideiussione ed essendo l'opposizione fondata su priva scritta.
In ogni caso disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. a fronte del disconoscimento della firma apposta al contratto di fideiussione Parte_4
azionato in sede monitoria.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di CP_1
e per essa di e, in ogni caso, l'assenza di titolarità del credito controverso in Controparte_3
capo alle stesse, in quanto non sussiste la prova che il credito per cui si procede contro gli odierni opponenti sia stato oggetto di cessione;
- EL ER : dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti del sig. ; Parte_4
accertarsi la nullità delle singole clausole indicate nel contratto di fideiussione ai numeri 2-6-9, per violazione dell'art. 2, comma 2 lettera a) della legge 287/1990, nonché l'inefficacia della clausola n.8 della fideiussione per tutti i motivi dedotti in giudizio;
conseguentemente dichiararsi parte opposta decaduta dal proporre ogni azione nei confronti dei fideiussori per violazione del termine indicato dall'art. 1957 c.c. respingendo ogni domanda proposta nei loro confronti;
dichiararsi gli opponenti carenti di legittimazione passiva con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria e pertanto respingere la domanda anche secondo diversa e migliore qualificazione giuridica;
- in ogni caso con la rifusione di spese e competenze di causa.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si richiama allo stato la documentazione prodotta;
si chiede sin d'ora che il
Giudice, occorrendo, voglia ordinare ex art. 210 cpc alla Banca d'Italia, all'ABI, a Unione Banche
Italiane e ad ulteriori istituti di credito ritenuti necessari, l'esibizione in giudizio dei modelli standard di fideiussione specifica (e omnibus) utilizzati dopo il 2005 e comunque in epoca coeva a quella cui si riferisce la fideiussione di cui è causa
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito,
In via preliminare
1) qualora il Tribunale ritenesse che gli opponenti abbiano proposto in via autonoma un'azione di accertamento della nullità parziale di clausole contrattuali per violazione della disciplina antitrust, si pagina 2 di 12 chiede, previa eventuale separazione, che la causa venga trasmessa al Tribunale di Milano in funzione di Tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs 27/06/2003 n. 168;
2) dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del sig. (cod. fisc. Parte_4
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Risorgimento, n. 5,
Nel merito
3) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che inammissibile e, conseguentemente, tutte le domande e le eccezioni in essa contenute e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4072/2022 (RG 11090/2022) emesso dal Tribunale di
Brescia il 11.10.2022, accertando il diritto di di ottenere da (cod. Controparte_1 Parte_2
fisc. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 5, (Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], (cod. fisc. nato ad Parte_3 C.F._5
Iseo (BS) il 3.9.1961 e residente in [...], in solido fra loro, il pagamento della somma di € 750.000,00 oltre interessi successivi maturati e maturandi sino al saldo nonché le spese e competenze del presente procedimento e le successive inerenti tutte, tassa di registro inclusa ed accessori di legge, così come liquidate nel summenzionato provvedimento monitorio e, per l'effetto, condannare i debitori, in solido tra di loro a pagare a la somma di denaro Controparte_1
sopra determinata o quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto n. 4072/2022 con cui era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di
[...]
debitrice principale, il pagamento della somma Parte_5
di euro 750.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di insoluto di un contratto di mutuo fondiario sottoscritto da con Banco di Parte_5
Brescia s.p.a, pagamento da effettuarsi, a favore di quale mandataria di Controparte_1 [...]
allegata cessionaria del credito. Controparte_3
Nello specifico gli attori opponenti eccepivano, oltre che l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà, la non autografia della sottoscrizione con riguardo a
[...]
l'inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria, stante la produzione del solo Parte_4
pagina 3 di 12 saldaconto e non dell'estratto conto, l'omessa prova in merito alla titolarità del credito e la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. con conseguente inefficacia della garanzia.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La linea di credito
Risulta pacifica e documentalmente provata la stipulazione, in data 17 giugno 2011, tra
[...]
e Banco di Brescia s.p.a., di un contratto di Parte_5
mutuo fondiario per la somma di euro 750.000,00, garantito da ipoteca.
Parimenti, risulta pacifico il mancato pagamento delle somme dovute da parte della società mutuataria, rimasta debitrice, al 4 dicembre 2020, della somma di euro 767.839,92, in ragione il mancato pagamento di n. 33 rate di ammortamento scadute dal 17.8.2016 al 17.4.2019.
II. La posizione di Parte_4
Parte convenuta opposta allega la sottoscrizione di un contratto di fideiussione specifica a garanzia del mutuo in data 20 maggio 2011, sino alla concorrenza dell'importo di euro 750.000,00 da parte di e Parte_5 Parte_5 Parte_3 Parte_4
La sottoscrizione della garanzia da parte di non è Parte_5 Parte_5 Parte_3
contestata.
Per contro in atto di citazione ha tempestivamente disconosciuto come proprie tutte le Parte_4
sottoscrizioni apposte sul documento n.9) allegato in fotocopia al decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione deve ritenersi superata posto che, nelle more del giudizio, e precisamente in data
15.5.2023, le parti hanno provveduto a definire la posizione di , come dalle stesse Parte_4
contestualmente dichiarato, essendo così cessata nei suoi confronti la materia del contendere.
III. La prova del credito
pagina 4 di 12 Parti attrici opponenti eccepiscono l'invalidità del decreto ingiuntivo poiché emesso sulla base del solo saldaconto.
L'eccezione non è fondata.
L'estratto conto certificato è necessario a fini probatori solo in caso di contratti connaturati dalla reiterazione di accrediti e addebiti tipica del contratto di conto corrente mentre la prova del credito avente origine in un contratto di mutuo deve ritenersi raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito.
Nel caso di specie, pertanto la prova del credito e della sua entità deve ritenersi raggiunta dalla produzione in giudizio del contratto di mutuo, la cui esecuzione da parte dell'istituto di credito non è stata contestata, dalla produzione dell'estratto del conto corrente attestante il giro a sofferenza al
25.6.2019 (doc. 19) e del “piano di ammortamento con dettaglio dei pagamenti eseguiti relativi al mutuo oggetto di causa redatto al momento del passaggio a sofferenza avvenuto il 25.6.2019” (doc.
20).
IV. La titolarità del credito
Parte convenuta opposta ha allegato, in sede monitoria, la sua qualità di cessionaria del credito oggetto del presente giudizio in forza di contratto di cessione del 4 dicembre 2020 agli effetti della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, pubblicato in G.U. in data 12 dicembre 2020 con
[...]
, incorporante a sua volta l'originaria Banco di Brescia S.p.A. (doc. 4) Controparte_4
Parti attrici opponenti contestano l'idoneità della pubblicazione effettuata in G.U. a provare l'intervenuta cessione nonché ad identificare i singoli crediti ceduti, non essendo l'estratto pubblicato
“sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito per dimostrare di essere titolare del credito ceduto” né idoneo “ad identificare i singoli crediti ceduti né, tantomeno, quello oggetto del presente giudizio”.
Ciò premesso, questo Giudice condivide la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'intervenuta cessione esenta unicamente il cessionario dalla notifica del debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione, pertanto “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
pagina 5 di 12 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cassazione ordinanza 3405, 6 febbraio 2024 alla cui motivazione si rinvia).
Peraltro, la prova di tale cessione può essere fornita liberamente, non essendo soggetta a particolari vincoli di forma, sicché “la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass.
17944/2023).
Nel caso de quo deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito avendo parte convenuta opposta prodotto, in sede monitoria, l'estratto della Gazzetta Ufficiale con l'allegato elenco dei crediti ceduti (nel quale è compreso il credito per cui è causa identificato con i numeri indicati nel saldaconto certificato) e, in sede di opposizione, una dichiarazione congiunta di (incorporante Controparte_5
Contr e di (cfr. doc. 15) che conferma l'inclusione, tra i crediti oggetto di cessione, Controparte_1
di “quello vantato originariamente da Banco di Brescia S.p.A. poi Controparte_4
( ) nei confronti della società CP_7 Parte_5
NDG 6746896 in relazione al Rapporto 41007853_6177-descrizione mutuo ipotecario del
[...]
17.06.2011 a rogito del Notaio Dott. ai nn Rep 97597 Racc. 17605”. Persona_1
Tali documentazioni sono sicuramente sufficienti anche a dimostrare l'inclusione della posizione creditoria tra quelle cedute tramite cessione di crediti in blocco.
V. La posizione di Parte_3
Deve affermarsi la nullità parziale del contratto di fideiussione in oggetto relativamente alla posizione di , ex art. 1419 c.c., in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina Parte_3
di cui all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons., stante la sua natura di consumatore.
Ritenuto che la qualifica di consumatore, se emergente dagli atti, salvo il rispetto del contraddittorio, possa essere rilevata dal Giudice, in conformità al principio di effettività della tutela, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_2
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una CP_8
propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per pagina 6 di 12 finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (Cass. Civ. n.
5868/2023).
Nel caso di specie deve essere considerato nel contratto de quo mero consumatore, Parte_3 non avendo rivestito all'interno della società debitrice alcun incarico o qualifica.
Ciò posto, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, la deroga dell'art. 1957 c.c. ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. e dell'art. 33 del Codice del Consumo (Cass. Civ. n.
27558/2023).
In considerazione di quanto sopra deve ritenersi nulla la clausola n. 6 del regolamento contrattuale per cui è causa di deroga all'art. 1957 c.c.
Parte convenuta ha allegato che, in forza di consolidata giurisprudenza, l'art. 1957 cod. civ. non troverebbe applicazione nel caso in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento come previsto nel caso in esame nella clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.
A tal fine è stato richiamato il noto precedente C. Cass. 16758/02 che, nella parte motiva, si limita a richiamare la precedente giurisprudenza sul punto.
Peraltro, dalla lettura dei precedenti richiamati da tale decisione, si evince che, alla base di tale statuizione, vi è il rilievo secondo il quale la pattuizione che correla la durata della fideiussione all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale costituisce una deroga espressa all'art. 1957 cod. civ. (“Allo scopo è sufficiente osservare che, come più sopra ricordato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1957 c.c., una espressa pattuizione è richiesta dalla norma solo per ridurre il termine di decadenza da sei a due mesi e non per escluderlo, poiché se le parti non hanno espressamente limitato la responsabilità del fideiussore allo stesso termine dell'obbligazione principale, vige il termine semestrale di decadenza, a meno che le stesse parti, sganciando completamente l'obbligazione del fideiussore dalla scadenza dell'obbligazione, abbiano correlato l'obbligazione fideiussoria non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'integrale soddisfacimento di questa, nel quale ultimo caso
l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza.
In applicazione di questo principio, la Corte di appello ha ritenuto che la clausola della polizza fideiussoria, la quale prevedeva che la garanzia prestata avrebbe avuto efficacia fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto cui la fideiussione stessa si riferiva, costituisse una deroga espressa alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., atteso che la durata della
pagina 7 di 12 garanzia era stata, con detta clausola, non più collegata al termine di scadenza dell'obbligazione e correlata, invece, al completo soddisfacimento da parte del debitore principale di tutti i diritti vantati dal creditore.
Premesso che l'accertamento della volontà delle parti e della portata di una clausola contrattuale è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e che, nella specie, la Corte di appello ha dato congrua e logica motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno indotta ad attribuire alla clausola il significato sopra specificato, argomentando dal tenore della stessa e dal suo valore nell'economia del contratto stipulato tra le parti, per cui anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle censure della ricorrente, questa Corte non può rilevare che l'ulteriore censura svolta dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, non è idonea a raggiungere lo scopo che si prefigge, ove solo si consideri che essa attinge un argomento della sentenza svolto ad abundantiam, come è reso evidente dal fatto che la Corte di merito lo ha utilizzato solo a conferma - "comprova" è il termine usato in motivazione - dell'argomento in precedenza svolto, da solo idoneo a sorreggere il convincimento manifestato circa la portata della clausola ed il significato ad essa da attribuire…” cfr. C. Cass.
2827/1994 in parte motiva).
Sicché anche la clausola che correla la durata della fideiussione all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale costituendo pattuizione in deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi valida.
Né l'art. 1957 cod. civ. è incompatibile con la clausola di pagamento “a prima richiesta” come statuito da C. Cass. 34678/24 alla cui motivazione si rinvia.
Premesso che, in forza di quanto sopra e di quanto già statuito da C. Cass. 5702/04, l'istanza che impedisce la decadenza è solo l'azione giudiziale, considerato che parte creditrice ha inviato, a mezzo raccomandata e pec, lettera di messa in mora comunicante la decadenza del beneficio del termine in data 03 maggio 2019 e che la prima domanda giudiziale è costituita dall'introduzione della procedura esecutiva nell'agosto del 2020, ben oltre il termine dei 6 mesi, deve ritenersi, in applicazione dell'art. 1957 c.c., che la fideiussione, limitatamente alla posizione , sia inefficace, non avendo Parte_3
la Banca promosso le sue istanze contro il debitore nel termine necessario (Cass. Civ. n. 25197/2023).
V. La nullità delle clausole della fideiussione
Parti attrici opponenti hanno contestato la nullità della fideiussione specifica richiamando il provvedimento della Banca d'Italia nr. 55/2005, producendo varie copie di contratti di fideiussione (per pagina 8 di 12 lo più solo fideiussioni omnibus) nonché mediante richiesta di vari ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.
(senza migliore specificazione in merito alla tipologia di fideiussione).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia – all'epoca Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi - non sia applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione.
Infatti, l'accertamento della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca nonché, tra gli altri, il titoletto tra i paragrafi 26 e 27 “Natura giuridica della fideiussione omnibus”¸ il paragrafo 35, il titoletto tra i paragrafi 37 e 38 “Funzione economica della fideiussione omnibus”; il titolo VI “Schemi contrattuali per la fideiussione omnibus in altri paese europei”, il contenuto dei paragrafi 58, 59 e 60, il titoletto tra il paragrafo 77 e 78 “Le condizioni contrattuali della fideiussione omnibus”, nonché lo stesso dispositivo del provvedimento “gli articoli 2,
6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”).
Poiché il provvedimento di Banca d'Italia non riguarda le fideiussioni specifiche, non vige pertanto la presunzione che la fideiussione specifica per cui è causa sia frutto di un'intesa vietata.
Escluso quindi il valore probatorio del provvedimento 55/2005 si osserva che l'opponente si è offerto esclusivamente di provare che le clausole di cui sopra erano contenute anche in qualche contratto di fideiussione specifica prodotto in causa.
Sotto quest'ultimo profilo non può che dubitarsi del valore probatorio dei documenti prodotti dall'opponente: si tratta infatti di documenti contrattuali con dati oscurati, che riguardano, presumibilmente, contratti conclusi da soggetti estranei al presente giudizio e le cui modalità di acquisizione non sono state indicate.
È noto, infatti, che “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di
pagina 9 di 12 ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata” (cfr. C. Cass. 6650/2020).
Ciò posto l'assenza di indicazione in merito alle modalità con le quali tali documenti sono stati acquisiti e la facilità con la quale i documenti possono essere acquisiti tramite siti internet la cui attendibilità deve essere sempre verificata, li priva di valore anche solo indiziario.
Né può darsi seguito agli ordini di esibizione richiesti in quanto l'istanza è estremamente generica ed esplorativa senza neppure avere a specifico oggetto i documenti contrattuali di cui sopra.
In ogni caso, anche volendo ritenere provata la standardizzazione delle clausole nei contratti qualificabili quali fideiussioni specifiche, da ciò non consegue necessariamente il riconoscimento di un'intesa anticoncorrenziale vietata.
Come precisato anche dalla Banca d'Italia al paragrafo 54 del provvedimento sopra richiamato “In astratto, un'attività associativa che produca l'uniformità degli schemi contrattuali adottati dalle imprese associate può incentivare la concorrenza. Essa favorisce la domanda in quanto, aumentando la comparabilità dei prodotti, ne riduce i costi di selezione;
anche l'offerta ne trae beneficio, poiché viene meno la necessità di una diffusa e continua negoziazione di clausole e viene data alle banche di dimensioni ridotte l'opportunità di operare nell'ambito di un quadro negoziale non dissimile da quello fornito dalle maggiori banche, in grado di elaborare autonomamente i propri schemi contrattuali”.
Né la circostanza che le clausole standardizzate prevedano oneri aggiuntivi implica necessariamente l'invalidità “dell'intesa” che le ha standardizzate in quanto “la previsione di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche” (cfr. paragrafo 80 del provvedimento 55/2005).
Sulla base di tali premesse la Banca d'Italia, nei limiti dell'oggetto del suo giudizio (fideiussione omnibus) ha ritenuto tale esigenza soddisfatta nella clausola relativa al pagamento a “prima richiesta” e non giustificate le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ. Tale valutazione è stata effettuata all'esito di un'istruttoria volta ad accertare quali clausole siano funzionali a garantire l'accesso al credito bancario, istruttoria che ha portato a valutare anche le esperienze estere e quanto previsto nell'Accordo di Basilea 2 (cfr. a livello meramente riassuntivo il paragrafo 95 del provvedimento).
Nel caso in esame, nessun specifico argomento è stato offerto sotto tali aspetti dall'opponente, né le pagina 10 di 12 valutazioni svolte dall'Autorità Garante con riguardo alla fideiussione omnibus possono essere riprodotte tal quali nell'ambito della standardizzazione riguardante il ben diverso ambito delle fideiussioni specifiche. Ciò in considerazione dell'enorme divario, anche solo in tema di informativa del garante, tra colui che sottoscrive una fideiussione omnibus (trovandosi obbligato a garantire, con il solo limite del tetto massimo dell'obbligazione, rapporti contrattuali della cui esistenza e natura nulla potrebbe sapere) e colui che sottoscrive una fideiussione specifica, che deve garantire uno specifico rapporto contrattuale i cui termini sono ben noti sin dall'origine.
In considerazione di quanto sopra l'eccezione di nullità, sia sotto il profilo della violazione della legge
287/90, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, non può trovare accoglimento.
In conclusione, con riguardo al contratto di fideiussione specifica, le eccezioni di nullità non possono trovare accoglimento.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza essendo stato il disposto dell'art. 1957 cod. civ. legittimamente derogato.
VI. Il decreto ingiuntivo
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in relazione alla posizione di e confermato in relazione alla posizione di Parte_6 Parte_5 Parte_5
VII. Spese di lite
Parte attrice ha chiesto la compensazione delle spese in relazione alla posizione di Parte_4
Nulla ha replicato parte convenuta sulla compensazione delle spese sicché nulla osta alla compensazione.
Le spese di lite tra le ulteriori parti seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto dell'unicità della difesa degli attori opponenti per i quali non è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere (due soccombenti e uno vincitore), vengono liquidate nell'importo di euro
9.731,00 per compenso (pari ad 1/3 di quanto liquidabile a fronte della vittoria di tutti gli attori), oltre rimborso forfettario e accessori di legge, in favore di a carico di parte convenuta Parte_3
opposta.
Le spese di lite della convenuta opposta, vincitrice nei confronti di due dei tre opponenti, vengono liquidate in euro 19.462,00 per compenso (pari a 2/3 di quanto liquidabile a fronte di una vittoria totale)
pagina 11 di 12 oltre rimborso forfettario, accessori e spese a carico di e Parte_5 Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente a a spese compensate;
Parte_4
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4072/2022 limitatamente a;
Parte_3
- conferma il decreto ingiuntivo n. 4072/2022 limitatamente a e Parte_5 Parte_5
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13945/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F. C.F._2 Parte_3 Parte_4
), con il patrocinio dell'avv. RIVA ANGELO, elettivamente domiciliati in C.F._3
presso il difensore avv. RIVA ANGELO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULINI RICHARD CP_1 P.IVA_1 CP_2
( ), elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GIULINI
[...] C.F._4
RICHARD LUIGI GIULIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parti attrici:
pagina 1 di 12 - IN VIA PRELIMINARE: disporsi ex art. 649 cpc, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qua opposto per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 642 c.p.c. ed in ogni caso sussistendo gravi motivi così come esposti nel presente atto in relazione alla eccepita nullità della fideiussione ed essendo l'opposizione fondata su priva scritta.
In ogni caso disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti del sig. a fronte del disconoscimento della firma apposta al contratto di fideiussione Parte_4
azionato in sede monitoria.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di CP_1
e per essa di e, in ogni caso, l'assenza di titolarità del credito controverso in Controparte_3
capo alle stesse, in quanto non sussiste la prova che il credito per cui si procede contro gli odierni opponenti sia stato oggetto di cessione;
- EL ER : dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti del sig. ; Parte_4
accertarsi la nullità delle singole clausole indicate nel contratto di fideiussione ai numeri 2-6-9, per violazione dell'art. 2, comma 2 lettera a) della legge 287/1990, nonché l'inefficacia della clausola n.8 della fideiussione per tutti i motivi dedotti in giudizio;
conseguentemente dichiararsi parte opposta decaduta dal proporre ogni azione nei confronti dei fideiussori per violazione del termine indicato dall'art. 1957 c.c. respingendo ogni domanda proposta nei loro confronti;
dichiararsi gli opponenti carenti di legittimazione passiva con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria e pertanto respingere la domanda anche secondo diversa e migliore qualificazione giuridica;
- in ogni caso con la rifusione di spese e competenze di causa.
- IN VIA ISTRUTTORIA: si richiama allo stato la documentazione prodotta;
si chiede sin d'ora che il
Giudice, occorrendo, voglia ordinare ex art. 210 cpc alla Banca d'Italia, all'ABI, a Unione Banche
Italiane e ad ulteriori istituti di credito ritenuti necessari, l'esibizione in giudizio dei modelli standard di fideiussione specifica (e omnibus) utilizzati dopo il 2005 e comunque in epoca coeva a quella cui si riferisce la fideiussione di cui è causa
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito,
In via preliminare
1) qualora il Tribunale ritenesse che gli opponenti abbiano proposto in via autonoma un'azione di accertamento della nullità parziale di clausole contrattuali per violazione della disciplina antitrust, si pagina 2 di 12 chiede, previa eventuale separazione, che la causa venga trasmessa al Tribunale di Milano in funzione di Tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs 27/06/2003 n. 168;
2) dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti del sig. (cod. fisc. Parte_4
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Risorgimento, n. 5,
Nel merito
3) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che inammissibile e, conseguentemente, tutte le domande e le eccezioni in essa contenute e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4072/2022 (RG 11090/2022) emesso dal Tribunale di
Brescia il 11.10.2022, accertando il diritto di di ottenere da (cod. Controparte_1 Parte_2
fisc. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 5, (Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], (cod. fisc. nato ad Parte_3 C.F._5
Iseo (BS) il 3.9.1961 e residente in [...], in solido fra loro, il pagamento della somma di € 750.000,00 oltre interessi successivi maturati e maturandi sino al saldo nonché le spese e competenze del presente procedimento e le successive inerenti tutte, tassa di registro inclusa ed accessori di legge, così come liquidate nel summenzionato provvedimento monitorio e, per l'effetto, condannare i debitori, in solido tra di loro a pagare a la somma di denaro Controparte_1
sopra determinata o quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto n. 4072/2022 con cui era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di
[...]
debitrice principale, il pagamento della somma Parte_5
di euro 750.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di insoluto di un contratto di mutuo fondiario sottoscritto da con Banco di Parte_5
Brescia s.p.a, pagamento da effettuarsi, a favore di quale mandataria di Controparte_1 [...]
allegata cessionaria del credito. Controparte_3
Nello specifico gli attori opponenti eccepivano, oltre che l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà, la non autografia della sottoscrizione con riguardo a
[...]
l'inidoneità della documentazione prodotta in fase monitoria, stante la produzione del solo Parte_4
pagina 3 di 12 saldaconto e non dell'estratto conto, l'omessa prova in merito alla titolarità del credito e la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ. con conseguente inefficacia della garanzia.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma IV, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La linea di credito
Risulta pacifica e documentalmente provata la stipulazione, in data 17 giugno 2011, tra
[...]
e Banco di Brescia s.p.a., di un contratto di Parte_5
mutuo fondiario per la somma di euro 750.000,00, garantito da ipoteca.
Parimenti, risulta pacifico il mancato pagamento delle somme dovute da parte della società mutuataria, rimasta debitrice, al 4 dicembre 2020, della somma di euro 767.839,92, in ragione il mancato pagamento di n. 33 rate di ammortamento scadute dal 17.8.2016 al 17.4.2019.
II. La posizione di Parte_4
Parte convenuta opposta allega la sottoscrizione di un contratto di fideiussione specifica a garanzia del mutuo in data 20 maggio 2011, sino alla concorrenza dell'importo di euro 750.000,00 da parte di e Parte_5 Parte_5 Parte_3 Parte_4
La sottoscrizione della garanzia da parte di non è Parte_5 Parte_5 Parte_3
contestata.
Per contro in atto di citazione ha tempestivamente disconosciuto come proprie tutte le Parte_4
sottoscrizioni apposte sul documento n.9) allegato in fotocopia al decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione deve ritenersi superata posto che, nelle more del giudizio, e precisamente in data
15.5.2023, le parti hanno provveduto a definire la posizione di , come dalle stesse Parte_4
contestualmente dichiarato, essendo così cessata nei suoi confronti la materia del contendere.
III. La prova del credito
pagina 4 di 12 Parti attrici opponenti eccepiscono l'invalidità del decreto ingiuntivo poiché emesso sulla base del solo saldaconto.
L'eccezione non è fondata.
L'estratto conto certificato è necessario a fini probatori solo in caso di contratti connaturati dalla reiterazione di accrediti e addebiti tipica del contratto di conto corrente mentre la prova del credito avente origine in un contratto di mutuo deve ritenersi raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito.
Nel caso di specie, pertanto la prova del credito e della sua entità deve ritenersi raggiunta dalla produzione in giudizio del contratto di mutuo, la cui esecuzione da parte dell'istituto di credito non è stata contestata, dalla produzione dell'estratto del conto corrente attestante il giro a sofferenza al
25.6.2019 (doc. 19) e del “piano di ammortamento con dettaglio dei pagamenti eseguiti relativi al mutuo oggetto di causa redatto al momento del passaggio a sofferenza avvenuto il 25.6.2019” (doc.
20).
IV. La titolarità del credito
Parte convenuta opposta ha allegato, in sede monitoria, la sua qualità di cessionaria del credito oggetto del presente giudizio in forza di contratto di cessione del 4 dicembre 2020 agli effetti della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, pubblicato in G.U. in data 12 dicembre 2020 con
[...]
, incorporante a sua volta l'originaria Banco di Brescia S.p.A. (doc. 4) Controparte_4
Parti attrici opponenti contestano l'idoneità della pubblicazione effettuata in G.U. a provare l'intervenuta cessione nonché ad identificare i singoli crediti ceduti, non essendo l'estratto pubblicato
“sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito per dimostrare di essere titolare del credito ceduto” né idoneo “ad identificare i singoli crediti ceduti né, tantomeno, quello oggetto del presente giudizio”.
Ciò premesso, questo Giudice condivide la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'intervenuta cessione esenta unicamente il cessionario dalla notifica del debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione, pertanto “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
pagina 5 di 12 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cassazione ordinanza 3405, 6 febbraio 2024 alla cui motivazione si rinvia).
Peraltro, la prova di tale cessione può essere fornita liberamente, non essendo soggetta a particolari vincoli di forma, sicché “la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass.
17944/2023).
Nel caso de quo deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito avendo parte convenuta opposta prodotto, in sede monitoria, l'estratto della Gazzetta Ufficiale con l'allegato elenco dei crediti ceduti (nel quale è compreso il credito per cui è causa identificato con i numeri indicati nel saldaconto certificato) e, in sede di opposizione, una dichiarazione congiunta di (incorporante Controparte_5
Contr e di (cfr. doc. 15) che conferma l'inclusione, tra i crediti oggetto di cessione, Controparte_1
di “quello vantato originariamente da Banco di Brescia S.p.A. poi Controparte_4
( ) nei confronti della società CP_7 Parte_5
NDG 6746896 in relazione al Rapporto 41007853_6177-descrizione mutuo ipotecario del
[...]
17.06.2011 a rogito del Notaio Dott. ai nn Rep 97597 Racc. 17605”. Persona_1
Tali documentazioni sono sicuramente sufficienti anche a dimostrare l'inclusione della posizione creditoria tra quelle cedute tramite cessione di crediti in blocco.
V. La posizione di Parte_3
Deve affermarsi la nullità parziale del contratto di fideiussione in oggetto relativamente alla posizione di , ex art. 1419 c.c., in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina Parte_3
di cui all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons., stante la sua natura di consumatore.
Ritenuto che la qualifica di consumatore, se emergente dagli atti, salvo il rispetto del contraddittorio, possa essere rilevata dal Giudice, in conformità al principio di effettività della tutela, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_2
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una CP_8
propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per pagina 6 di 12 finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (Cass. Civ. n.
5868/2023).
Nel caso di specie deve essere considerato nel contratto de quo mero consumatore, Parte_3 non avendo rivestito all'interno della società debitrice alcun incarico o qualifica.
Ciò posto, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, la deroga dell'art. 1957 c.c. ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. e dell'art. 33 del Codice del Consumo (Cass. Civ. n.
27558/2023).
In considerazione di quanto sopra deve ritenersi nulla la clausola n. 6 del regolamento contrattuale per cui è causa di deroga all'art. 1957 c.c.
Parte convenuta ha allegato che, in forza di consolidata giurisprudenza, l'art. 1957 cod. civ. non troverebbe applicazione nel caso in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento come previsto nel caso in esame nella clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.
A tal fine è stato richiamato il noto precedente C. Cass. 16758/02 che, nella parte motiva, si limita a richiamare la precedente giurisprudenza sul punto.
Peraltro, dalla lettura dei precedenti richiamati da tale decisione, si evince che, alla base di tale statuizione, vi è il rilievo secondo il quale la pattuizione che correla la durata della fideiussione all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale costituisce una deroga espressa all'art. 1957 cod. civ. (“Allo scopo è sufficiente osservare che, come più sopra ricordato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1957 c.c., una espressa pattuizione è richiesta dalla norma solo per ridurre il termine di decadenza da sei a due mesi e non per escluderlo, poiché se le parti non hanno espressamente limitato la responsabilità del fideiussore allo stesso termine dell'obbligazione principale, vige il termine semestrale di decadenza, a meno che le stesse parti, sganciando completamente l'obbligazione del fideiussore dalla scadenza dell'obbligazione, abbiano correlato l'obbligazione fideiussoria non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'integrale soddisfacimento di questa, nel quale ultimo caso
l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza.
In applicazione di questo principio, la Corte di appello ha ritenuto che la clausola della polizza fideiussoria, la quale prevedeva che la garanzia prestata avrebbe avuto efficacia fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto cui la fideiussione stessa si riferiva, costituisse una deroga espressa alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., atteso che la durata della
pagina 7 di 12 garanzia era stata, con detta clausola, non più collegata al termine di scadenza dell'obbligazione e correlata, invece, al completo soddisfacimento da parte del debitore principale di tutti i diritti vantati dal creditore.
Premesso che l'accertamento della volontà delle parti e della portata di una clausola contrattuale è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e che, nella specie, la Corte di appello ha dato congrua e logica motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno indotta ad attribuire alla clausola il significato sopra specificato, argomentando dal tenore della stessa e dal suo valore nell'economia del contratto stipulato tra le parti, per cui anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle censure della ricorrente, questa Corte non può rilevare che l'ulteriore censura svolta dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, non è idonea a raggiungere lo scopo che si prefigge, ove solo si consideri che essa attinge un argomento della sentenza svolto ad abundantiam, come è reso evidente dal fatto che la Corte di merito lo ha utilizzato solo a conferma - "comprova" è il termine usato in motivazione - dell'argomento in precedenza svolto, da solo idoneo a sorreggere il convincimento manifestato circa la portata della clausola ed il significato ad essa da attribuire…” cfr. C. Cass.
2827/1994 in parte motiva).
Sicché anche la clausola che correla la durata della fideiussione all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale costituendo pattuizione in deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi valida.
Né l'art. 1957 cod. civ. è incompatibile con la clausola di pagamento “a prima richiesta” come statuito da C. Cass. 34678/24 alla cui motivazione si rinvia.
Premesso che, in forza di quanto sopra e di quanto già statuito da C. Cass. 5702/04, l'istanza che impedisce la decadenza è solo l'azione giudiziale, considerato che parte creditrice ha inviato, a mezzo raccomandata e pec, lettera di messa in mora comunicante la decadenza del beneficio del termine in data 03 maggio 2019 e che la prima domanda giudiziale è costituita dall'introduzione della procedura esecutiva nell'agosto del 2020, ben oltre il termine dei 6 mesi, deve ritenersi, in applicazione dell'art. 1957 c.c., che la fideiussione, limitatamente alla posizione , sia inefficace, non avendo Parte_3
la Banca promosso le sue istanze contro il debitore nel termine necessario (Cass. Civ. n. 25197/2023).
V. La nullità delle clausole della fideiussione
Parti attrici opponenti hanno contestato la nullità della fideiussione specifica richiamando il provvedimento della Banca d'Italia nr. 55/2005, producendo varie copie di contratti di fideiussione (per pagina 8 di 12 lo più solo fideiussioni omnibus) nonché mediante richiesta di vari ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.
(senza migliore specificazione in merito alla tipologia di fideiussione).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia – all'epoca Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi - non sia applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione.
Infatti, l'accertamento della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca nonché, tra gli altri, il titoletto tra i paragrafi 26 e 27 “Natura giuridica della fideiussione omnibus”¸ il paragrafo 35, il titoletto tra i paragrafi 37 e 38 “Funzione economica della fideiussione omnibus”; il titolo VI “Schemi contrattuali per la fideiussione omnibus in altri paese europei”, il contenuto dei paragrafi 58, 59 e 60, il titoletto tra il paragrafo 77 e 78 “Le condizioni contrattuali della fideiussione omnibus”, nonché lo stesso dispositivo del provvedimento “gli articoli 2,
6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”).
Poiché il provvedimento di Banca d'Italia non riguarda le fideiussioni specifiche, non vige pertanto la presunzione che la fideiussione specifica per cui è causa sia frutto di un'intesa vietata.
Escluso quindi il valore probatorio del provvedimento 55/2005 si osserva che l'opponente si è offerto esclusivamente di provare che le clausole di cui sopra erano contenute anche in qualche contratto di fideiussione specifica prodotto in causa.
Sotto quest'ultimo profilo non può che dubitarsi del valore probatorio dei documenti prodotti dall'opponente: si tratta infatti di documenti contrattuali con dati oscurati, che riguardano, presumibilmente, contratti conclusi da soggetti estranei al presente giudizio e le cui modalità di acquisizione non sono state indicate.
È noto, infatti, che “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di
pagina 9 di 12 ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata” (cfr. C. Cass. 6650/2020).
Ciò posto l'assenza di indicazione in merito alle modalità con le quali tali documenti sono stati acquisiti e la facilità con la quale i documenti possono essere acquisiti tramite siti internet la cui attendibilità deve essere sempre verificata, li priva di valore anche solo indiziario.
Né può darsi seguito agli ordini di esibizione richiesti in quanto l'istanza è estremamente generica ed esplorativa senza neppure avere a specifico oggetto i documenti contrattuali di cui sopra.
In ogni caso, anche volendo ritenere provata la standardizzazione delle clausole nei contratti qualificabili quali fideiussioni specifiche, da ciò non consegue necessariamente il riconoscimento di un'intesa anticoncorrenziale vietata.
Come precisato anche dalla Banca d'Italia al paragrafo 54 del provvedimento sopra richiamato “In astratto, un'attività associativa che produca l'uniformità degli schemi contrattuali adottati dalle imprese associate può incentivare la concorrenza. Essa favorisce la domanda in quanto, aumentando la comparabilità dei prodotti, ne riduce i costi di selezione;
anche l'offerta ne trae beneficio, poiché viene meno la necessità di una diffusa e continua negoziazione di clausole e viene data alle banche di dimensioni ridotte l'opportunità di operare nell'ambito di un quadro negoziale non dissimile da quello fornito dalle maggiori banche, in grado di elaborare autonomamente i propri schemi contrattuali”.
Né la circostanza che le clausole standardizzate prevedano oneri aggiuntivi implica necessariamente l'invalidità “dell'intesa” che le ha standardizzate in quanto “la previsione di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza, presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche” (cfr. paragrafo 80 del provvedimento 55/2005).
Sulla base di tali premesse la Banca d'Italia, nei limiti dell'oggetto del suo giudizio (fideiussione omnibus) ha ritenuto tale esigenza soddisfatta nella clausola relativa al pagamento a “prima richiesta” e non giustificate le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 cod. civ. Tale valutazione è stata effettuata all'esito di un'istruttoria volta ad accertare quali clausole siano funzionali a garantire l'accesso al credito bancario, istruttoria che ha portato a valutare anche le esperienze estere e quanto previsto nell'Accordo di Basilea 2 (cfr. a livello meramente riassuntivo il paragrafo 95 del provvedimento).
Nel caso in esame, nessun specifico argomento è stato offerto sotto tali aspetti dall'opponente, né le pagina 10 di 12 valutazioni svolte dall'Autorità Garante con riguardo alla fideiussione omnibus possono essere riprodotte tal quali nell'ambito della standardizzazione riguardante il ben diverso ambito delle fideiussioni specifiche. Ciò in considerazione dell'enorme divario, anche solo in tema di informativa del garante, tra colui che sottoscrive una fideiussione omnibus (trovandosi obbligato a garantire, con il solo limite del tetto massimo dell'obbligazione, rapporti contrattuali della cui esistenza e natura nulla potrebbe sapere) e colui che sottoscrive una fideiussione specifica, che deve garantire uno specifico rapporto contrattuale i cui termini sono ben noti sin dall'origine.
In considerazione di quanto sopra l'eccezione di nullità, sia sotto il profilo della violazione della legge
287/90, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, non può trovare accoglimento.
In conclusione, con riguardo al contratto di fideiussione specifica, le eccezioni di nullità non possono trovare accoglimento.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza essendo stato il disposto dell'art. 1957 cod. civ. legittimamente derogato.
VI. Il decreto ingiuntivo
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in relazione alla posizione di e confermato in relazione alla posizione di Parte_6 Parte_5 Parte_5
VII. Spese di lite
Parte attrice ha chiesto la compensazione delle spese in relazione alla posizione di Parte_4
Nulla ha replicato parte convenuta sulla compensazione delle spese sicché nulla osta alla compensazione.
Le spese di lite tra le ulteriori parti seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto dell'unicità della difesa degli attori opponenti per i quali non è stata pronunciata la cessazione della materia del contendere (due soccombenti e uno vincitore), vengono liquidate nell'importo di euro
9.731,00 per compenso (pari ad 1/3 di quanto liquidabile a fronte della vittoria di tutti gli attori), oltre rimborso forfettario e accessori di legge, in favore di a carico di parte convenuta Parte_3
opposta.
Le spese di lite della convenuta opposta, vincitrice nei confronti di due dei tre opponenti, vengono liquidate in euro 19.462,00 per compenso (pari a 2/3 di quanto liquidabile a fronte di una vittoria totale)
pagina 11 di 12 oltre rimborso forfettario, accessori e spese a carico di e Parte_5 Parte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente a a spese compensate;
Parte_4
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4072/2022 limitatamente a;
Parte_3
- conferma il decreto ingiuntivo n. 4072/2022 limitatamente a e Parte_5 Parte_5
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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