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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/10/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 974/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via Barriera snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Schimio (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Graziano Marrazzo (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva fermo amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 23/05/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202500000706000, notificatagli il 28.2.2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920170000241312000; 43920180000333883000; 43920180000512005000; 43920180000523931000; 43920180001075055000 e 4392019000059265000, di importo pari
1 a 37.681,15€, deducendo di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito predetti e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: disporre l'immediata sospensione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202500000706000 oggetto d'impugnazione, anche emessa inaudita altera parte;
nel merito ed in via principale: ordinare all'agente per la riscossione l'esibizione degli originali delle ricevute di ritorno delle cartelle di pagamento di cui è causa ed in mancanza dichiarare l'omessa notifica e all l'esibizione degli originali delle ricevute di ritorno degli avvisi di addebito di cui è causa e in CP_1 mancanza dichiarare l'omessa notifica. nel merito ed in via gradata: accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria degli enti resistenti nonché la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202500000706000 e degli avvisi di addebito n. 43920170000241312000, n. 43920180000333883000, n. 43920180000512005000, n. 43920180000523931000, n. 43920180001075055000 e n. 43920194000059265000, di cui è causa e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, e per l'effetto dichiarare estinta la pretesa erariale de qua, stante la fondatezza di tutti i motivi ivi rassegnati con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare. - con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie -termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data
2 di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato tempestivamente e ritualmente a parte ricorrente, gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000241312000 è stato notificato il 2.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000333883000 è stato notificato il 16.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000512005000 è stato notificato il 3.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000523931000 è stato notificato il 9.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001075055000 è stato notificato il21.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920194000059265000 è stato notificato il 19.8.2019. 5. Il ha, invece, dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente delle CP_4 richieste di pagamento interruttive dei termini di prescrizione, rappresentativi di una nuova data da cui far decorrere i termini prescrizionali. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920199003424709000, contenente le cartelle di pagamento n. 43920170000241312000; 43920180000333883000; 43920180000512005000; 43920180000523931000, è stata notificata il 25.1.2020;
- l'intimazione di pagamento n. 13920219000480312000, contenente tutte le cartelle di pagamento contestate in questa sede, è stata notificata il 16.11.2021.
6. Pertanto, nessuna prescrizione si ravvisa nel caso di specie, poiché dalla data di notifica delle singole cartelle di pagamento a quella di notifica della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo sono stati inoltrati al ricorrente delle richieste di pagamento, atte ad interrompere i termini di prescrizione, impedendo il decorso del quinquennio.
7. Per tutto quanto fin qui detto il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.300,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.300,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Nicotera, via Barriera snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Francesco Schimio (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Graziano Marrazzo (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva fermo amministrativo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 23/05/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202500000706000, notificatagli il 28.2.2025, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920170000241312000; 43920180000333883000; 43920180000512005000; 43920180000523931000; 43920180001075055000 e 4392019000059265000, di importo pari
1 a 37.681,15€, deducendo di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito predetti e, in ogni caso, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare: disporre l'immediata sospensione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202500000706000 oggetto d'impugnazione, anche emessa inaudita altera parte;
nel merito ed in via principale: ordinare all'agente per la riscossione l'esibizione degli originali delle ricevute di ritorno delle cartelle di pagamento di cui è causa ed in mancanza dichiarare l'omessa notifica e all l'esibizione degli originali delle ricevute di ritorno degli avvisi di addebito di cui è causa e in CP_1 mancanza dichiarare l'omessa notifica. nel merito ed in via gradata: accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria degli enti resistenti nonché la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202500000706000 e degli avvisi di addebito n. 43920170000241312000, n. 43920180000333883000, n. 43920180000512005000, n. 43920180000523931000, n. 43920180001075055000 e n. 43920194000059265000, di cui è causa e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, e per l'effetto dichiarare estinta la pretesa erariale de qua, stante la fondatezza di tutti i motivi ivi rassegnati con riserva di ulteriormente dedurre e argomentare. - con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando CP_1 CP_3 le pretese di parte ricorrente e chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che vertendosi in materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie -termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data
2 di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato di aver notificato tempestivamente e ritualmente a parte ricorrente, gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000241312000 è stato notificato il 2.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920180000333883000 è stato notificato il 16.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000512005000 è stato notificato il 3.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180000523931000 è stato notificato il 9.8.2018;
- l'avviso di addebito n. 43920180001075055000 è stato notificato il21.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920194000059265000 è stato notificato il 19.8.2019. 5. Il ha, invece, dedotto e documentato di aver notificato al ricorrente delle CP_4 richieste di pagamento interruttive dei termini di prescrizione, rappresentativi di una nuova data da cui far decorrere i termini prescrizionali. Essi sono:
- l'intimazione di pagamento n. 13920199003424709000, contenente le cartelle di pagamento n. 43920170000241312000; 43920180000333883000; 43920180000512005000; 43920180000523931000, è stata notificata il 25.1.2020;
- l'intimazione di pagamento n. 13920219000480312000, contenente tutte le cartelle di pagamento contestate in questa sede, è stata notificata il 16.11.2021.
6. Pertanto, nessuna prescrizione si ravvisa nel caso di specie, poiché dalla data di notifica delle singole cartelle di pagamento a quella di notifica della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo sono stati inoltrati al ricorrente delle richieste di pagamento, atte ad interrompere i termini di prescrizione, impedendo il decorso del quinquennio.
7. Per tutto quanto fin qui detto il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.300,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
1.300,00€, oltre accessori di legge da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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