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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 659/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - GL
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520220019656506000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230002063010000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 Nominativo_1Il ricorrente dott. , in qualità di erede del de cuius dott. , chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, provveda a dichiarare nulle o annullare le cartelle di pagamento n. 02520220019656506000 e n. 02520230002063010000, per decadenza dal potere di riscossione al momento della loro notifica. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio Resistente: Dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto riconoscimento della fondatezza del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente osserva come tutti gli atti impositivi per IMU 2012 e 2013 - dai quali sono scaturite le iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle di pagamento impugnate - sono divenuti definitivi nel corso del periodo d'imposta 2019, applicando la proroga di 542 giorni (di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs n. 159/2015) al termine di decadenza originario del 31.12.2022 (di cui al comma 163 dell'art. 1 della legge 296/2006), e che l'Agenzia delle Entrate – SC avrebbe dovuto notificare le suddette cartelle di pagamento entro il termine di decadenza del 25/06/2024. Poiché la notifica delle suddette cartelle di pagamento è avvenuta il 20/05/2025, risulta eseguita ben oltre i termini di decadenza dal potere di riscossione, anche al netto della proroga di 542 giorni.
L'Agente della riscossione nella propria costituzione riconosce la fondatezza del ricorso, perché, effettivamente, i termini di decadenza sono maturati. Invero, poiché i ruoli e le cartelle sono intestati a soggetto deceduto, l'attività di notifica si è rivelata complessa e articolata;
questo ha determinato il mancato rispetto del termine decadenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato, come riconosciuto dallo stesso resistente.
Invero le cartelle sono state notificate ben oltre il termine decadenziale, anche tenuto conto della sua proroga.
Ne discende pertanto l'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati.
In mancanza dell'atto di annullamento da parte dell'ER non può accogliersi la richiesta di dichiarare estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere.
A ciò consegue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, anche alla luce dell'attività svolta prima della proposizione del ricorso volta ad ottenere l'annullamento egli atti, cui l'ER non ha aderito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente ER GL al pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in GL il 15.1.2016
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZANIBONI MASSIMO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 659/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - GL
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520220019656506000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230002063010000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 Nominativo_1Il ricorrente dott. , in qualità di erede del de cuius dott. , chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria, provveda a dichiarare nulle o annullare le cartelle di pagamento n. 02520220019656506000 e n. 02520230002063010000, per decadenza dal potere di riscossione al momento della loro notifica. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio Resistente: Dichiarare la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto riconoscimento della fondatezza del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente osserva come tutti gli atti impositivi per IMU 2012 e 2013 - dai quali sono scaturite le iscrizioni a ruolo contenute nelle cartelle di pagamento impugnate - sono divenuti definitivi nel corso del periodo d'imposta 2019, applicando la proroga di 542 giorni (di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs n. 159/2015) al termine di decadenza originario del 31.12.2022 (di cui al comma 163 dell'art. 1 della legge 296/2006), e che l'Agenzia delle Entrate – SC avrebbe dovuto notificare le suddette cartelle di pagamento entro il termine di decadenza del 25/06/2024. Poiché la notifica delle suddette cartelle di pagamento è avvenuta il 20/05/2025, risulta eseguita ben oltre i termini di decadenza dal potere di riscossione, anche al netto della proroga di 542 giorni.
L'Agente della riscossione nella propria costituzione riconosce la fondatezza del ricorso, perché, effettivamente, i termini di decadenza sono maturati. Invero, poiché i ruoli e le cartelle sono intestati a soggetto deceduto, l'attività di notifica si è rivelata complessa e articolata;
questo ha determinato il mancato rispetto del termine decadenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato, come riconosciuto dallo stesso resistente.
Invero le cartelle sono state notificate ben oltre il termine decadenziale, anche tenuto conto della sua proroga.
Ne discende pertanto l'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati.
In mancanza dell'atto di annullamento da parte dell'ER non può accogliersi la richiesta di dichiarare estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere.
A ciò consegue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, anche alla luce dell'attività svolta prima della proposizione del ricorso volta ad ottenere l'annullamento egli atti, cui l'ER non ha aderito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente ER GL al pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in GL il 15.1.2016
Il Giudice Dott. Massimo Zaniboni