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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56208/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 56208/23 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sara Di Veroli;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_2
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 9.10.23 e notificato il 14.11.23. Si legge nel CP_2 provvedimento impugnato che “la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma, a seguito della nota del 02/11/2022 della Questura di , il 31/03/2023 CP_2
esprimeva il parere negativo in merito alla domanda della Protezione Speciale, in quanto, esaminate le dichiarazioni rese dal richiedente, le allegazioni documentali e le informazioni assunte dal Paese pagina 1 di 4 d'origine dell'istante, non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente "possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche. di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione" come sancito dal comma I art. 19 D.lgs. 286/98 e ss. mm. ii.”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11-2023/
Prot. nr. 308/2023 emesso dal Questore della Provincia di in data 09.10.2023 e notificato il CP_2
14.11.2023; n via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. ”. Deposita la seguente Parte_1
documentazione: contratto di lavoro a tempo indeterminato, buste paga.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla nota della
Questura di . CP_2
Con decreto del 04.01.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con note in sostituzione dell'udienza del 25.02.25 il ricorrente si riporta integralmente all'atto introduttivo e deposita le buste paga dal mese di gennaio a novembre 2024.
Il ricorso deve essere accolto.
Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre pagina 2 di 4 affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e PE c. Regno Unito [GC]).
( e NE c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_3
una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_2
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_3 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; UL c. Romania [GC], § 71; Persona_4 Per_5
e c. , § 42) o commerciali ( e DI Oy c. Per_6 Per_7 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie, il ricorrente allega di essere attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come imbianchino a decorrere dal 02.01.2023, come risulta dalla documentazione in atti
(Unilav dal 02.10.23, buste paga da gennaio a aprile 2023, da luglio a ottobre 2023 e da gennaio 2024 a novembre 2024). Inoltre, egli allega che mediante il lavoro svolto riesce a sostenere economicamente la moglie e il figlio nonché i genitori nel paese di origine.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98. Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda parzialmente su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate. pagina 3 di 4 Roma, 28 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 56208/23 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sara Di Veroli;
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_2
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di in data 9.10.23 e notificato il 14.11.23. Si legge nel CP_2 provvedimento impugnato che “la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma, a seguito della nota del 02/11/2022 della Questura di , il 31/03/2023 CP_2
esprimeva il parere negativo in merito alla domanda della Protezione Speciale, in quanto, esaminate le dichiarazioni rese dal richiedente, le allegazioni documentali e le informazioni assunte dal Paese pagina 1 di 4 d'origine dell'istante, non si ravvisano fondati motivi tali da ritenere che il richiedente "possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche. di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione" come sancito dal comma I art. 19 D.lgs. 286/98 e ss. mm. ii.”.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede “in via preliminare, annullare il Decreto Cat.A.11-2023/
Prot. nr. 308/2023 emesso dal Questore della Provincia di in data 09.10.2023 e notificato il CP_2
14.11.2023; n via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento con il quale è stato deciso di rifiutare la domanda di protezione speciale e conseguentemente dichiararsi riconosciuta la protezione speciale a favore del Sig. ”. Deposita la seguente Parte_1
documentazione: contratto di lavoro a tempo indeterminato, buste paga.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla nota della
Questura di . CP_2
Con decreto del 04.01.24, il Tribunale ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con note in sostituzione dell'udienza del 25.02.25 il ricorrente si riporta integralmente all'atto introduttivo e deposita le buste paga dal mese di gennaio a novembre 2024.
Il ricorso deve essere accolto.
Il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 comma 1.1 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.
L'articolo 8 Cedu tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno;
dunque tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame.
(Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02- 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre pagina 2 di 4 affermato che il concetto di “vita privata” è "ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva
( c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare Per_1 molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e PE c. Regno Unito [GC]).
( e NE c. Italia [GC], § 159). Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in CP_3
una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_2
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività Per_1 Per_3 professionali ( c. Spagna [GC], § 110; UL c. Romania [GC], § 71; Persona_4 Per_5
e c. , § 42) o commerciali ( e DI Oy c. Per_6 Per_7 Parte_2
Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'amplissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Nel caso di specie, il ricorrente allega di essere attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato come imbianchino a decorrere dal 02.01.2023, come risulta dalla documentazione in atti
(Unilav dal 02.10.23, buste paga da gennaio a aprile 2023, da luglio a ottobre 2023 e da gennaio 2024 a novembre 2024). Inoltre, egli allega che mediante il lavoro svolto riesce a sostenere economicamente la moglie e il figlio nonché i genitori nel paese di origine.
A tali condizioni si ritiene che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto del ricorrente alla vita privata conseguita in Italia e che, pertanto, debba essergli riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020 secondo il paradigma del novellato articolo 19 del D.lgs 286/98. Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si compensano le spese di lite in quanto la decisione si fonda parzialmente su documentazione prodotta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
spese compensate. pagina 3 di 4 Roma, 28 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
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