Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato all'esito dell'udienza di discussione del 19/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 16897/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif., come da mandato in Parte 1 (C.F. C.F. 1
), (comunicazioni a mezzo atti, dall'avv. Domenico Puca (C.F. C.F. 2
fax. P.IVA 1 pec: Email 1 ノ
Ricorrente
contro in persona del Presidente Controparte_1
pro.tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 3 ), giusta mandato generale alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: pagamento TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2024, parte ricorrente, premesso: di aver lavorato alle dipendenze della CP 2 per il periodo dal 11.05.1998 al 25.02.2015; che stante il mancato pagamento del dovuto avviava un giudizio di lavoro che si concludeva con la
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che in virtù di detta sentenza, dopo la notifica in forma esecutiva, avviava tutte le procedure esecutive volte a recuperare il proprio credito proponendo vari atti di pignoramento presso terzi, nonché ricorso per liquidazione giudiziale (ex fallimento), nonché pignoramento mobiliare presso la sede della debitrice senza riuscire a recuperare alcuna somma;
che atteso il conclamato stato di insolvenza della debitrice, presentava domanda di accesso al Fondo di Garanzia del tfr presso 1'CP 1 prot.
CP_1.5106.23/11/2023.0223886; che tale domanda non riceveva alcun riscontro da parte dell' CP_1 e sul silenzio formatosi in data 06.02.2024 presentava ricorso amministrativo;
che l'CP 1 riscontrava detto ricorso chiedendo documentazione integrativa che veniva depositata in data 12.03.2024 e in data 19.03.2024; che nell'ulteriore termine di giorni 90
1'CP_1 non adottava alcun provvedimento.
Parte 1 haTutto ciò premesso, chiedeva: “accertare e dichiarare che il sig. avanzato regolare richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia presso l'CP_1 per il pagamento del Tfr;
accertare e dichiarare che ricorrono tutti i presupposti per l'intervento del Fondo e che l'CP_1 non ha provveduto a definire la pratica nei termini di legge;
conseguentemente condannare l'CP_1 al pagamento della somma di €uro 15.331,00 netti oltre interessi e rivalutazione dalla data di insorgenza del credito (25.02.2015)”.
Vinte le spese.
Si costituiva l' CP 1 deducendo di aver liquidato il T.F.R. con provvedimento del
26.11.2024 e pagato in data 4.12.2024 la somma, al netto delle imposte, di € 19.615,84 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, come da imputazione di pagamento di cui appresso versata in atti. Per cui chiedeva che il Tribunale, accertato il pagamento, dichiarasse cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza di discussione, le parti hanno dato reciprocamente atto dell'avvenuto pagamento del dovuto, peraltro documentato dal convenuto, per cui è venuto meno l'interesse di tutte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente. Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2 Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a
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contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, avuto riguardo al principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' CP_1 che ha provveduto al pagamento del dovuto solo dopo la notifica del ricorso e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione all'avv. Domenico Puca, anticipatario.
3 Napoli, così deciso in data 19/02/2025.
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Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)