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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/5138
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PA TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2025/5138 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA NA con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. con domicilio eletto presso il CP_1 P.IVA_1 difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
A seguito della rinunzia all'azione dell'opposta, di cui agli atti del giudizio, per cui occorre dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo e dell'istanza a firma del rappresentante legale dell'opponente, depositata fuori udienza, con la quale si chiedeva l'estinzione del giudizio in epigrafe rubricato. Per cui tutte le parti congiuntamente hanno richiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Rilevato che la precedente ordinanza di rinvio del procedimento ad ulteriore udienza deve intendersi revocata a tutti gli effetti dal presente provvedimento.
Considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”. (Cass. sent. n. 13085 del 2008).
Ritenuto, come da richiesta, che le spese di lite debbano intendersi interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe rubricato per cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale e l'ordinanza per il prosieguo del procedimento;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di causa;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 12/12/2025
Il Giudice Unico
PA TT
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. PA TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2025/5138 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NA NA con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. con domicilio eletto presso il CP_1 P.IVA_1 difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
A seguito della rinunzia all'azione dell'opposta, di cui agli atti del giudizio, per cui occorre dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo e dell'istanza a firma del rappresentante legale dell'opponente, depositata fuori udienza, con la quale si chiedeva l'estinzione del giudizio in epigrafe rubricato. Per cui tutte le parti congiuntamente hanno richiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Rilevato che la precedente ordinanza di rinvio del procedimento ad ulteriore udienza deve intendersi revocata a tutti gli effetti dal presente provvedimento.
Considerato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”. (Cass. sent. n. 13085 del 2008).
Ritenuto, come da richiesta, che le spese di lite debbano intendersi interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe rubricato per cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale e l'ordinanza per il prosieguo del procedimento;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di causa;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 12/12/2025
Il Giudice Unico
PA TT