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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3425/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3425/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAROSI Parte_1 C.F._1 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA, 23 63100 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. CAROSI ANTONELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROSI Parte_2 C.F._2 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA, 23 63100 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. CAROSI ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RISIO GIUSEPPINA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO 2 66054 VASTOpresso il difensore avv. DI RISIO GIUSEPPINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare,stante il nesso eziologico, che i danni derivati dal comportamento inadeguato ricevuto da
[...] all'ospedale di Sant'Omero ove ella si ricoverò per dolori, e le fu diagnosticata una Parte_1 gravidanza extrauterina, rivelatasi poi infondata, e la condussero ad un aborto per le cure errate ricevute, devono essere risarciti con euro 72.314,71 per lei e 50 mila euro per lui. La CP_1 convenuta invoca la prescrizione quinquennale, il rigetto della domanda ed in subordine l'applicazione della tabella per le micropermanenti. L'assistenza medica prestata fu congruente alla corretta diagnosi eseguita e rispettosa delle linee guida, come le scelte terapeutiche intraprese. Condotta istruttoria con prova per testi e consulenza tecnica medico legale,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali,la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al collegio peritale è stata demandata l'indagine sul se la formulazione della diagnosi demandata nei confronti di durante i ricoveri del 29 settembre 2013 e del 10 ottobre 2013 presso l'ospedale di Parte_1
Sant'Omero sia stata corretta;
in caso di errore di diagnosi, il collegio doveva specificare se lo stesso fosse stato dovuto ad incompletezza di indagini cliniche e strumentali oppure ad oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici o strumentali o ad altro;
se sia stata fornita preventivamente un'adeguata rappresentazione dei rischi connessi del trattamento ed acquisito il consenso informato della perizianda;
utilità e rischi che presentava il trattamento prescelto rispetto ad altri trattamenti praticabili nel caso concreto;
se il trattamento poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medica chirurgica del tempo;
se il trattamento prescelto richiedesse una specifica competenza professionale e se questa fosse in possesso dei medici coinvolti;
doveva il collegio accertare se il trattamento fosse stato eseguito in conformità alle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica;
in caso di risposta negativa doveva specificare le cause della difettosa esecuzione,rilevando e descrivendo eventuali difficoltà nell'esecuzione del trattamento, se siano derivati postumi diversi da quelli normalmente praticabili al trattamento correttamente praticato ed il rapporto causale tra l'operato dei sanitari ed i postumi, con calcolo del danno permanente e temporaneo con riferimento anche alle lamentate lesioni di natura psicologica e psichiatrica in nesso di causalità. La paziente fu ricoverata il 29 settembre 2013 per sospetta gravidanza extra uterina;
il ginecologo interpretò l'immagine rilevata in utero come possibile pseudosacco gestazionale e indicato a livello annessiale sinistro una condizione di tuba dilatata a contenuto misto;
l'immagine tubarica descritta non è stata resa disponibile al collegio peritale. In realtà l'immagine uterina definita come pseudosacco poteva solo essere espressione di una gravidanza in fase ancora precoce, senza evidenza del dotto vitellino che compare successivamente, di un sacco gestazionale deformato in una gravidanza senza evoluzione, oppure di una extrauterina;
in nessun caso l'immagine tubarica autorizzava a diagnosticare una gravidanza extra perché non si visualizzava nulla di riferibile a un sacco gestazionale. L'esaminatore conferì importanza operativa a due mezze verità ricoverando la presente in reparto. Il sospetto diagnostico fu trasformato in diagnosi vera e propria senza eseguire un'ecografia di controllo e la paziente fu sottoposta a terapia medica con metrotrexate al fine di interrompere una gravidanza tubarica e risparmiare la tuba per eventuali successive gravidanze. Il collegio ha ritenuto tale atteggiamento terapeutico incomprensibile ed ingiustificabile perché la diagnosi di gravidanza extrauterina fu posta frettolosamente, senza adeguato supporto strumentale, dal momento che nessuna delle immagini descritte autorizzava questa interpretazione;
la paziente aveva presentato algie pelviche specifiche mai accompagnate da perdite ematiche vaginali, che al contrario rappresentano evenienza pressoché costante in caso di gravidanza extrauterina;
non vi erano condizioni di emergenza in atto;
l'addome risultava trattabile e non c'era evidenza di sanguinamento peritoneale;
altrimenti la terapia con metotraxate avrebbe trovato controindicazione assoluta. L'unico atteggiamento plausibile sarebbe stato quello della vigile attesa, con ripetizione sequenziale di ecografia e dosaggi BHCG nei giorni seguenti,
pagina 2 di 4 che avrebbe permesso di evidenziare una camera ovulare con dotto vitellino intero e una formazione cistica annessiale sinistra verosimilmente da corpo luteo secondario a scoppio del follicolo al contrario di quanto frettolosamente ed ingiustificatamente ritenuto espressione di gravidanza extra uterina. Il successivo trattamento indusse l'arresto della misconosciuta gravidanza uterina;
la paziente fu subito edotta che una possibile gravidanza regolare si era interrotta per un errata diagnosi. L'altra gravidanza condotta a termine ed intervenuta appena dopo un anno ha per il collegio peritale interrotto ogni possibile effetto deleterio sull'assetto psichico della signora, che oggi dimostra piena centralità ed equilibrio psicologico e sociolavorativo. Il danno da perdita de prodotto di concepimento non ha prodotto danni biologici permanenti, secondo il collegio peritale, cagionando danni temporanei per 60 giorni al 50% e per 120 giorni al 25%. Afferma il collegio peritale che la situazione stressante segnalata non ha assunto i connotati di gravità che avrebbe rivestito qualora la madre si fosse trovata a decidere per mesi di una gravidanza con esito incerto e gravato da possibili malformazioni fetali. Così è venuta a mancare la vis lesiva correlabile ad una negativa sollecitazione esistenziale nel dover decidere per mesi del prodotto del concepimento.Fin dal primo atto l'ente sanitario convenuto ha invocato la prescrizione quinquennale.Sostiene parte attrice che la responsabilità è contrattuale e quindi la prescrizione è decennale. La prescrizione è stata validamente interrotta dall'invito alla mediazione, entro il quinquennio dagli accadimenti. Non può accogliersi la difesa della che invoca la non valutazione CP_1 della ctu sulla base del fatto che l' si sarebbe attenuto nella fattispecie alle Controparte_2 linee guida, in quanto In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva censurato la condotta dei medici, i quali, nell'eseguire un intervento chirurgico di particolare difficoltà, avevano omesso di adottare una tecnica chirurgica, già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene ancora non implementata nelle linee guida, che avrebbe consentire di ridurre in altissima misura il rischio della complicanza, poi in effetti intervenuta). ( cassazione 34516/23). Quanto indicato dal Collegio Peritale, ripetere gli esami e vigile attesa, in presenza di immagini non univoche, ed in assenza di una vera urgenza, doveva essere la condotta cui dovevano ispirarsi i sanitari. Venendo al merito, e ferma restando la valutazione, in termini esclusivamente temporanei, del danno patito da Parte_1 per la vicenda, come immediata conseguenza sanitaria, che quindi va computato in euro 3695,91, va calcolato, per entrambi i genitori, il danno da perdita del feto;
come è noto, La morte del feto, imputabile a omissioni e ritardi dei sanitari, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, il quale si manifesta essenzialmente in termini di sofferenza interiore. La sentenza di
Cassazione 26301/21 giustamente afferma che Il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione. E' il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo. Pertanto, avendo entrambi perso, per fatto e colpa dei sanitari, la possibilità di mettere al mondo una vita già costituzionalmente garantita, non potendosi dare alcun peso alla affermazione che essendo stata portata un anno dopo felicemente a termine altra gravidanza non possono esservi conseguenze tangibili per la perdita della prima, va calcolata con un quarto di quanto prevedono le tabelle per morte del figlio appena neonato ( atteso lo stadio iniziale, quinta settimana, della gravidanza); ovvero cento mila euro a genitore;
nulla per la sintomatologia provata dal padre, in fatto indistinguibile dalla grave sofferenza interiore provata per la morte del figlio. Le spese, da distrarsi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare a euro 100 mila, a Controparte_1 Parte_2 [...] euro 103.695,21; oltre interessi, in misura legale, dalla data del 29 settembre 2013 al Parte_1 saldo effettivo. Condanna la alla rifusione delle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, CP_1
pagina 3 di 4 oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate, spese di mediazione, e rimborso forfetario 15%; con distrazione in favore dell'avv. Carosi Antonella che si è dichiarata antistataria.
Teramo, 29 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3425/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAROSI Parte_1 C.F._1 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA, 23 63100 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. CAROSI ANTONELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROSI Parte_2 C.F._2 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA, 23 63100 ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. CAROSI ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RISIO GIUSEPPINA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO 2 66054 VASTOpresso il difensore avv. DI RISIO GIUSEPPINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Teramo di accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare,stante il nesso eziologico, che i danni derivati dal comportamento inadeguato ricevuto da
[...] all'ospedale di Sant'Omero ove ella si ricoverò per dolori, e le fu diagnosticata una Parte_1 gravidanza extrauterina, rivelatasi poi infondata, e la condussero ad un aborto per le cure errate ricevute, devono essere risarciti con euro 72.314,71 per lei e 50 mila euro per lui. La CP_1 convenuta invoca la prescrizione quinquennale, il rigetto della domanda ed in subordine l'applicazione della tabella per le micropermanenti. L'assistenza medica prestata fu congruente alla corretta diagnosi eseguita e rispettosa delle linee guida, come le scelte terapeutiche intraprese. Condotta istruttoria con prova per testi e consulenza tecnica medico legale,fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali,la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al collegio peritale è stata demandata l'indagine sul se la formulazione della diagnosi demandata nei confronti di durante i ricoveri del 29 settembre 2013 e del 10 ottobre 2013 presso l'ospedale di Parte_1
Sant'Omero sia stata corretta;
in caso di errore di diagnosi, il collegio doveva specificare se lo stesso fosse stato dovuto ad incompletezza di indagini cliniche e strumentali oppure ad oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici o strumentali o ad altro;
se sia stata fornita preventivamente un'adeguata rappresentazione dei rischi connessi del trattamento ed acquisito il consenso informato della perizianda;
utilità e rischi che presentava il trattamento prescelto rispetto ad altri trattamenti praticabili nel caso concreto;
se il trattamento poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed ai rimedi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medica chirurgica del tempo;
se il trattamento prescelto richiedesse una specifica competenza professionale e se questa fosse in possesso dei medici coinvolti;
doveva il collegio accertare se il trattamento fosse stato eseguito in conformità alle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica;
in caso di risposta negativa doveva specificare le cause della difettosa esecuzione,rilevando e descrivendo eventuali difficoltà nell'esecuzione del trattamento, se siano derivati postumi diversi da quelli normalmente praticabili al trattamento correttamente praticato ed il rapporto causale tra l'operato dei sanitari ed i postumi, con calcolo del danno permanente e temporaneo con riferimento anche alle lamentate lesioni di natura psicologica e psichiatrica in nesso di causalità. La paziente fu ricoverata il 29 settembre 2013 per sospetta gravidanza extra uterina;
il ginecologo interpretò l'immagine rilevata in utero come possibile pseudosacco gestazionale e indicato a livello annessiale sinistro una condizione di tuba dilatata a contenuto misto;
l'immagine tubarica descritta non è stata resa disponibile al collegio peritale. In realtà l'immagine uterina definita come pseudosacco poteva solo essere espressione di una gravidanza in fase ancora precoce, senza evidenza del dotto vitellino che compare successivamente, di un sacco gestazionale deformato in una gravidanza senza evoluzione, oppure di una extrauterina;
in nessun caso l'immagine tubarica autorizzava a diagnosticare una gravidanza extra perché non si visualizzava nulla di riferibile a un sacco gestazionale. L'esaminatore conferì importanza operativa a due mezze verità ricoverando la presente in reparto. Il sospetto diagnostico fu trasformato in diagnosi vera e propria senza eseguire un'ecografia di controllo e la paziente fu sottoposta a terapia medica con metrotrexate al fine di interrompere una gravidanza tubarica e risparmiare la tuba per eventuali successive gravidanze. Il collegio ha ritenuto tale atteggiamento terapeutico incomprensibile ed ingiustificabile perché la diagnosi di gravidanza extrauterina fu posta frettolosamente, senza adeguato supporto strumentale, dal momento che nessuna delle immagini descritte autorizzava questa interpretazione;
la paziente aveva presentato algie pelviche specifiche mai accompagnate da perdite ematiche vaginali, che al contrario rappresentano evenienza pressoché costante in caso di gravidanza extrauterina;
non vi erano condizioni di emergenza in atto;
l'addome risultava trattabile e non c'era evidenza di sanguinamento peritoneale;
altrimenti la terapia con metotraxate avrebbe trovato controindicazione assoluta. L'unico atteggiamento plausibile sarebbe stato quello della vigile attesa, con ripetizione sequenziale di ecografia e dosaggi BHCG nei giorni seguenti,
pagina 2 di 4 che avrebbe permesso di evidenziare una camera ovulare con dotto vitellino intero e una formazione cistica annessiale sinistra verosimilmente da corpo luteo secondario a scoppio del follicolo al contrario di quanto frettolosamente ed ingiustificatamente ritenuto espressione di gravidanza extra uterina. Il successivo trattamento indusse l'arresto della misconosciuta gravidanza uterina;
la paziente fu subito edotta che una possibile gravidanza regolare si era interrotta per un errata diagnosi. L'altra gravidanza condotta a termine ed intervenuta appena dopo un anno ha per il collegio peritale interrotto ogni possibile effetto deleterio sull'assetto psichico della signora, che oggi dimostra piena centralità ed equilibrio psicologico e sociolavorativo. Il danno da perdita de prodotto di concepimento non ha prodotto danni biologici permanenti, secondo il collegio peritale, cagionando danni temporanei per 60 giorni al 50% e per 120 giorni al 25%. Afferma il collegio peritale che la situazione stressante segnalata non ha assunto i connotati di gravità che avrebbe rivestito qualora la madre si fosse trovata a decidere per mesi di una gravidanza con esito incerto e gravato da possibili malformazioni fetali. Così è venuta a mancare la vis lesiva correlabile ad una negativa sollecitazione esistenziale nel dover decidere per mesi del prodotto del concepimento.Fin dal primo atto l'ente sanitario convenuto ha invocato la prescrizione quinquennale.Sostiene parte attrice che la responsabilità è contrattuale e quindi la prescrizione è decennale. La prescrizione è stata validamente interrotta dall'invito alla mediazione, entro il quinquennio dagli accadimenti. Non può accogliersi la difesa della che invoca la non valutazione CP_1 della ctu sulla base del fatto che l' si sarebbe attenuto nella fattispecie alle Controparte_2 linee guida, in quanto In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti;
conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza con cui la Corte territoriale aveva censurato la condotta dei medici, i quali, nell'eseguire un intervento chirurgico di particolare difficoltà, avevano omesso di adottare una tecnica chirurgica, già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene ancora non implementata nelle linee guida, che avrebbe consentire di ridurre in altissima misura il rischio della complicanza, poi in effetti intervenuta). ( cassazione 34516/23). Quanto indicato dal Collegio Peritale, ripetere gli esami e vigile attesa, in presenza di immagini non univoche, ed in assenza di una vera urgenza, doveva essere la condotta cui dovevano ispirarsi i sanitari. Venendo al merito, e ferma restando la valutazione, in termini esclusivamente temporanei, del danno patito da Parte_1 per la vicenda, come immediata conseguenza sanitaria, che quindi va computato in euro 3695,91, va calcolato, per entrambi i genitori, il danno da perdita del feto;
come è noto, La morte del feto, imputabile a omissioni e ritardi dei sanitari, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, il quale si manifesta essenzialmente in termini di sofferenza interiore. La sentenza di
Cassazione 26301/21 giustamente afferma che Il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione. E' il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a se stessi nel mondo. Pertanto, avendo entrambi perso, per fatto e colpa dei sanitari, la possibilità di mettere al mondo una vita già costituzionalmente garantita, non potendosi dare alcun peso alla affermazione che essendo stata portata un anno dopo felicemente a termine altra gravidanza non possono esservi conseguenze tangibili per la perdita della prima, va calcolata con un quarto di quanto prevedono le tabelle per morte del figlio appena neonato ( atteso lo stadio iniziale, quinta settimana, della gravidanza); ovvero cento mila euro a genitore;
nulla per la sintomatologia provata dal padre, in fatto indistinguibile dalla grave sofferenza interiore provata per la morte del figlio. Le spese, da distrarsi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare a euro 100 mila, a Controparte_1 Parte_2 [...] euro 103.695,21; oltre interessi, in misura legale, dalla data del 29 settembre 2013 al Parte_1 saldo effettivo. Condanna la alla rifusione delle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, CP_1
pagina 3 di 4 oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate, spese di mediazione, e rimborso forfetario 15%; con distrazione in favore dell'avv. Carosi Antonella che si è dichiarata antistataria.
Teramo, 29 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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