Art. 14. Parchi e aree protette in zone montane 1. Al fine di preservare la biodiversita' e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attivita' tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilita' della biodiversita' nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversita'.
Articolo 13Articolo 15
Articolo 14 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
Versione
20 settembre 2025
20 settembre 2025
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 2128
- Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24816
- Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 1426
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2010, n. 26485
- Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/10/2023, n. 27983
- Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 58
- Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 14021
- Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5448
- Trib. Ivrea, sentenza 30/06/2025, n. 56