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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 26 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3263/2024 R.G. e vertente
fra
(C.F. ), nata a Rionero in [...] il Parte_1 C.F._1
23.09.1964 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Santarsiero ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza alla P.zza M. Pagano, 8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MA Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Per_1
Fiumicino, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 12.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il
1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria depositata il 12.02.2025 si è costituito l'istituto il quale, nell'eccepire l'insussistenza del requisito sanitario, ha domandato il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 26 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l.
509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003).
Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di
2 una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato, dott. sulla base delle accurate indagini Persona_2 effettuate, ha ritenuto la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame in riferimento ai primi 6 mesi del 2024
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure contestate all'odierna udienza, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti, sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita posta in essere.
Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto per quanto di ragione, dovendosi riconoscere il diritto di parte ricorrente al conseguimento della prestazione richiesta. CP_ L' va, pertanto, condannato al pagamento di quanto spettante a parte ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento ex lege 18/1980, a decorrere dalla data suindicata.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del 03 novembre
2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e in favore CP_1 del procuratore antistatario.
Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in sede amministrativa e giustifica la fondatezza della CP_1 posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico dell' comunque soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 12.11.2024, ogni altra domanda, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, in riferimento ai primi 6 mesi del 2024
3 b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennità di CP_1 accompagnamento, oltre accessori come per legge;
c) in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in € 539,40 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) compensa interamente le spese della fase ATP;
e) pone in via definitiva a carico dell' le spese di C.T.U, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Potenza, 26 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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