Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 05/03/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico delle Pensioni
LV AS
ha adottato la seguente SENTENZA 69/2026 sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n. 69955 del registro di segreteria, depositato il 13 giugno 2025, proposto da:
S. M. F., nato a [...] (C.f. OMISSIS), residente ad OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo, dall’Avv. Claudio Fatta (C.f.:
[...]; FAX 0919804140), del Foro di Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria n.23, ove il predetto è elettivamente domiciliato, PEC “claudiofatta@pec.it”
-parte ricorrenteContro COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI -
Direzione di Amministrazione, costituitosi in proprio ai sensi dell’art.
158 c.g.c. in persona del Direttore p.t. Gen. B. Giuseppe Pedullà PEC crm26158@pec.carabinieri.it;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comitato di verifica per le cause di servizio (C.F. 80415740580), in persona del
Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Lucia Squicciarino, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’economia e delle finanze, dalla dott.ssa Marianna PA e dalla dott.ssa Annamaria Fasone, funzionarie del Ministero dell’economia e delle finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché, dalle dottoresse Claudia Seccia, MA OR e PI IA ET, funzionarie del Ministero dell’economia e delle finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusto atto di delega, esteso su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione, del dott. Francesco Paolo Schiavo, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina, 2, presso gli uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it.
- -parti resistentiEsaminati gli atti ed i documenti della causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, l’avv. Fatta per parte ricorrente e la dott.ssa Fasone per il MEF; assente il Comando generale come da relativo verbale di udienza.
Ritenuto in
F A T T O
I. Con il ricorso introduttivo, il sig. S. Luogotenente C.S.
dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia
Carabinieri di Acireale, dopo aver passato in rassegna i diversi incarichi ricoperti nel corso dei numerosi anni di servizio, nel ripercorrere l’iter amministrativo seguito, ha premesso che:
- con istanza del 02.08.2005 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “spondiloartrosi cervicale multipla c5-c6 c6-c7 in soggetto con retrospondilolistesi l5s1 e stenosi del canale, raddrizzamento della lordosi cervicale e lombare e della cifosi dorsale, riduzione del tono calcico”;
- con istanza del 16.08.2007 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cervicoatrosi con discopatia c3-c4 e c5-c6 e voluminosa ernia discale c6-c7”;
- in data 04.04.2008 veniva convocato innanzi alla CMO, al fine di essere sottoposto ad accertamenti sanitari relativamente alle infermità lamentate con le predette due distinte istanze, che venivano quindi unificate al fine del giudizio medico-legale;
- sulla scorta della documentazione anche sanitaria allegata la CMO, con verbale BL/B-N.2145 del 04 aprile 2008, ha diagnosticato la patologia “spondiloartrosi cervicale e lombare con riduzione della lordosi cervicale ernia discale estrusa e migrata in alto c6-c7 con segni emg di sofferenza radicale c7 dx, marcata riduzione dello spazio l5-s1 con lieve retrolistesi l5 e minore riduzione dello spazio c5-c6, in atto paucisintomatico” che veniva ascritta alla 7a categoria massima;
- con Decreto Ministeriale nr.705/N del 22.02.2013, unitamente a copia del parere del Comitato di verifica, la citata infermità diagnosticata dalla CMO veniva riconosciuta NON dipendente da causa di servizio;
- il 30.05.2017 ha formulato altra istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia “degenerazione spondicodisco uncoatrosi a livello del rachide cervicale e lombosacrale con protusioni discali multilivello da c4 a c6 che crea una sintomatologia tipica caratterizzata dacervicobrachialgico dx, associata a algoparestesia in tutto l’arto superiore omolaterale;
concomita, altresì rigidità articolare del collo con dolore evocato dai movimenti in massima flessione ed estensione. si rileva, altresì, ernia discale intraforaminale, bilaterale, a livello l5-s1 (es. rmn del 10.02.20179 che si presenta con rachialgia in sede lombosacrale ed irradiazione sull’arto inferiore dx, con sciatalgia ed algoparestesie diffuse; minima rigidità articolare del tronco anche se conservati appaiono i movimenti attivi del rachide in toto. deambula autonomamente anche se la deambulazione protratta, e così come la stazione eretta prolungata evoca dolore su tutto l’ambito paravertebrale e facile affaticabilità. utile l’utilizzo di adeguata cintura lombare a sostegno del tronco e della colonna vertebrale durante le attività quotidiane lavorative”;
- con verbale BL/G- N A/8521 del 12.09.2017 la CMO giudicava in questi termini “CONSIDERATO che l’infermità oggetto dell’attuale richiesta è evoluzione peggiorativa dell’infermità indicata nel Giudizio Diagnostico del Verbale Mod. BL/B-N.2145 del 04 aprile 2008 che, allo stato degli atti, risulta già IN CORSO di definizione ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. P.Q.S.
questa C.M.O. restituisce gli atti all’Amministrazione richiedente, essendo l’infermità in oggetto già IN CORSO (NB. considerazione errata perché la procedura era già stata definita negativamente)
di definizione ai fini del riconoscimento o meno da causa di servizio”;
- in data 07.05.2019 a seguito di formale richiesta di accesso ai documenti ammnistrativi avanzata presso il “Comando Legione Carabinieri Sicilia” gli veniva consegnato copia del verbale nr. BL/B-N.2145 del 04 aprile 2008 in cui la patologia è stata ascritta alla categoria 8, mentre nel verbale consegnato dopo la visita la patologia era stata ascritta alla Cat.7 Massima;
- in data 02.12.2019 ha avanzato istanza al fine del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie già oggetto di istanza “anche quale presupposto della futura pensione privilegiata”;
- in data 04.02.2020, con nota nr.645945/A/Previmil, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha comunicato che l’istanza avanzata non poteva essere accolta.
Tanto premesso, il ricorrente, nell’evidenziare che il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio pregiudica oggi il suo futuro diritto ad ottenere riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, ha incardinato il presente giudizio.
Affermata, inoltre, l’ammissibilità del ricorso in esame nonostante il sig. S. sia ancora in servizio, parte ricorrente contesta l’esito dei procedimenti conseguiti alle domande amministrative del 22.09.2021 e del 15.12.2023, in quanto le patologie da lui sofferte andrebbero ricondotte al servizio svolto nei diversi anni nell’Arma dei Carabinieri.
In particolare, parte ricorrente ha evidenziato, tra l’altro, che il sig. S.
nel periodo di servizio svolto […] presso la Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, […] ha svolto molteplici servizi diurni e notturni anche in località montane della giurisdizione della suddetta Compagnia Carabinieri. Questa località è caratterizzata da un clima caldo umido in estate e freddo-umido in inverno, con lunghi turni di servizio che sono andati ben oltre il previsto orario di lavoro (quindi oltre le 6 ore lavorative). Tale tipologia di servizi, sono stati espletati sia durante il servizio prestato presso il Comando Stazione di Reggio Calabria Spirito Santo, sia durante il servizio prestato quale “capo equipaggio” presso il Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria (Reparto di pronto intervento). Nell’ambito di tale servizio sono stati svolti regolarmente attività di posti di blocco e di controllo con indosso pesanti equipaggiamenti, quali giubbotto antiproiettile (del peso di 20Kg ca), arma corta e arma lunga quale la mitraglietta “Berretta PM/12.” In moltissime circostanze i predetti servizi sono stati svolti sotto la costante pioggia battente ed anche in ore notturne. Anche durante il servizio svolto presso l’Aliquota Operativa della Compagnia di Reggio Calabria, il ricorrente ha svolto regolarmente turni in condizioni climatiche avverse con lunghi periodi di OCP (osservazione pedinamento e controllo) anche in zone montane.
Al riguardo, parte ricorrente ha osservato che la medesima Amministrazione di appartenenza ha riconosciuto come le attività di servizio sopraindicate e svolte dal sig. S. siano state “prolungate e gravose” tanto che “abbiano potuto favorire l’insorgenza delle patologie di cui è affetto” (V. Rapporto informativo Regione Carabinieri Sicilia -
Compagnia di Catania in ALL.13 redatto relativamente al servizio svolto dal 28.09.1998 alla data di redazione 29.11.2007).
Pertanto, la eziopatogenesi delle patologie lamentate, secondo la prospettazione attorea, dovrebbe ricondursi alle posture con cui sono stati svolti i lunghi servizi anzidetti, alle condizioni climatiche nettamente sfavorevoli, ovvero pioggia battente, clima caldo-umido, freddo-umido.
Parte ricorrente, sulla base di tali considerazioni, ha contestato la carente motivazione del provvedimento del CVCS che non renderebbe esplicito e comprensibile l’iter fatto proprio dall’organo nell’adozione del provvedimento in argomento.
Parte ricorrente, quindi, richiamata giurisprudenza ritenuta di rilievo, ha concluso chiedendo: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- nel merito, accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle patologie “spondiloartrosi cervicale e lombare con riduzione della lordosi cervicale ernia discale estrusa e migrata in alto c6-c7 con segni emg di sofferenza radicale c7 dx, marcata riduzione dello spazio l5-s1 con lieve retrolistesi l5 e minore riduzione dello spazio c5-c6”.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede disporre l’acquisizione della documentazione amministrativa (fascicolo matricolare, rapporti informativi)
da parte della convenuta Amministrazione. Si chiede altresì disporsi nomina di CTU medico-legale al fine di accertare, sulla base di tutta quanta la documentazione prodotta, la dipendenza da causa di servizio delle patologie
“spondiloartrosi cervicale e lombare con riduzione della lordosi cervicale ernia discale estrusa e migrata in alto c6-c7 con segni emg di sofferenza radicale c7 dx, marcata riduzione dello spazio l5-s1 con lieve retrolistesi l5 e minore riduzione dello spazio c5-c6”.
II. Il 3 ottobre 2025 ha debitamente depositato la propria memoria di costituzione il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri che, ripercorso l’iter amministrativo seguito dal ricorrente, ha anzitutto evidenziato la carenza di interesse a ricorrere avverso il citato provvedimento in materia di equo indennizzo, in quanto lo stesso - a differenza del provvedimento dell’I.N.P.S. competente all’emissione del provvedimento di pensione privilegiata - non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata.
Al riguardo, è stato rilevato, altresì, il difetto di giurisdizione contabile relativamente ad ogni ulteriore pretesa diversa dal trattamento pensionistico di privilegio. Sul punto, è stato osservato che sebbene la statuizione relativa al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisca pregiudizio riguardo alla eventuale concessione della pensione privilegiata conseguibile dal dipendente
(soltanto) alla cessazione del rapporto d’impiego - in virtù del principio della unicità dell’accertamento sancito dall’art. 12 del d.P.R.
n. 461/2001 - il decreto avversato avrebbe dovuto essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente, in quanto provvedimento privo, nella sua portata, di determinazioni afferenti al diritto alla quiescenza ed ai trattamenti ad esso connessi.
Secondo l’Amministrazione di appartenenza il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto non soltanto mancherebbe un provvedimento negativo di riconoscimento della pensione privilegiata ma anche un’istanza amministrativa diretta a tal fine. Inoltre, trattandosi di militare in servizio, mancherebbe un concreto interesse ad agire.
Nel merito, l’Amministrazione, nel difendere la correttezza del proprio operato nonché delle valutazioni contenute nel parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS), ha opposto l’infondatezza del ricorso. Tra l’altro, l’Amministrazione di appartenenza ha osservato che Non è infatti dato comprendere sulla base di quali concreti elementi quella D.G. avrebbe potuto discostarsi dal parere del Comitato espressione - del resto - di un chiaro apprezzamento di natura tecnica, insindacabile.
Richiamata, poi, la disciplina applicabile, l’Amministrazione ha, altresì, evidenziato l’obbligatorietà e la vincolatività del parere rilasciato dal CVCS salvo che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione.
In ordine alla richiesta istruttoria, infine, parte resistente ritiene che le stesse abbiano natura meramente dilatoria e strumentale.
L’Amministrazione ha quindi concluso chiedendo: […] il ricorso dovrà ritenersi inammissibile già in via pregiudiziale per difetto dell’autorità adita e per la mancanza di una condizione dell’azione, ed in ogni caso infondato nel merito e come tale da respingere unitamente alle richieste istruttorie.
III. Con deposito del 13 ottobre 2025, si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in primo luogo, nel richiedere la propria estromissione dal presente giudizio, ha opposto la propria carenza di legittimazione passiva, osservando come il parere del Comitato sia un atto endoprocedimentale e, come tale, non dotato di una propria efficacia lesiva.
Nel merito, il MEF ha rilevato la carenza di prova del nesso di causalità della pretesa dipendenza tra patologia lamentata ed il servizio svolto con conseguente infondatezza del ricorso. In particolare, è stato evidenziato che parte ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza di servizio o concreta modalità di svolgimento dello stesso che avrebbe avuto una efficacia causale o concausale nell’insorgenza della patologia, limitandosi a richiamare i precedenti di servizio che, pur nella loro gravosità e complessità, non sono di per sé sufficienti a fondare il nesso eziologico ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Da ultimo, la parte resistente ha chiesto il rigetto anche dell’istanza avanzata nel ricorso introduttivo di disporre una CTU, non sussistendo agli atti elementi tali da indurre il giudicante ad operare in tal senso e non potendo la perizia di ufficio sopperire alle lacune probatorie della parte. Pertanto, il MEF ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio; -
nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto; - rigettare ogni richiesta istruttoria”.
IV. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, in assenza del Comando generale, parte ricorrente ha insistito come in ricorso chiedendo, altresì, l’acquisizione della documentazione relativa al servizio prestato presso le sedi calabresi dell’Arma dei Carabinieri in quanto ritenuto particolarmente gravoso. La dott.ssa Fasone si è riportata agli atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “spondiloartrosi cervicale e lombare con riduzione della lordosi cervicale ernia discale estrusa e migrata in alto c6-c7 con segni emg di sofferenza radicale c7 dx, marcata riduzione dello spazio l5-s1 con lieve retrolistesi l5 e minore riduzione dello spazio c5-c6” – già diagnosticate al sig. S. – Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri in servizio.
1.1. In via del tutto pregiudiziale deve affrontarsi la questione relativa al prospettato difetto di legittimazione passiva del MEF.
Tale eccezione va respinta considerato che, secondo l’insegnamento costante della Corte Suprema l’accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell’azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell’azione per come prospettato nel ricorso in quanto l’accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr.
C. conti, ex multis, Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 162/2020).
Di conseguenza, la funzione sostanziale e procedimentale svolta dal C.V.C.S. istituito presso il MEF, per come prospettato dal ricorrente, non consente che quest’ultimo resti estraneo rispetto agli effetti della decisione (cfr. ex multis Corte dei conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt.
745/2022, 342/2022; Sez. giur. Calabria, ord. 36/2021).
1.2. Sempre in via pregiudiziale, deve essere presa in esame l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile formulata dalle Amministrazioni resistenti.
Al riguardo, occorre, in primo luogo rammentare che ai sensi dell'art.
386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive).
Va, pertanto, affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il petitum sostanziale è diretto ad ottenere la pensione privilegiata attraverso l’accertamento incidentale della dipendenza delle infermità sofferte da causa di servizio.
Costituisce, infatti, orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (Cfr. Cass., SS.UU., n. 5467/2009, ord. n. 4325/2014, sent.
n. 1306/2017, ord. 21605/2019) che sono attribuite alla giurisdizione
della Corte dei conti (ex art. 13 R.D. 1214/1934) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti pubblici e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo il giudice della giurisdizione, “è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato” (Corte di cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014;
Sez. giur. Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo 2014).
1.3. Per quanto attiene poi ai rilievi di inammissibilità del ricorso in ragione dell’assenza di una precedente istanza di pensione o di carenza di interesse ad agire si ritiene che gli stessi non possano trovare accoglimento.
Al riguardo, si ritiene sufficiente, per esigenza di sinteticità, richiamare la decisione delle Sezioni Riunite n. 12 del 17 agosto 2023 con la quale è stato dettato il seguente principio di diritto dal quale questo GUP non intende discostarsi: «è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c.,
un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».
2. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, può procedersi con l’esame del merito del presente giudizio. Sul punto deve, anzitutto, rammentarsi che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall’Amministrazione, bensì l’accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito),
spingendosi il potere del giudice a sindacare il “rapporto” giuridico anziché il mero “atto”.
Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all’an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).
Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure incidenter tantum, gli atti amministrativi – seppure illegittimi –
compresi quelli riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall’Amministrazione di appartenenza (C.d.c.
Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n.
46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App.
n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167;
in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n.
12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).
Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla legittimità dell’atto avversato mirando, invece, ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’ottenimento del beneficio invocato e, pertanto, l’eventuale accertamento della fondatezza delle contestazioni inerenti ai vizi di legittimità del provvedimento avversato - quali la carente motivazione - non implicano l’automatico riconoscimento di un diritto o di una condizione che deve essere, comunque, sorretta da idoneo corredo probatorio per trovare accoglimento.
3. Tanto premesso, nel merito, può affermarsi che il ricorso in esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La questione risolutiva della presente controversia consiste nell’assenza di elementi probatori sull’eventuale dipendenza dal servizio delle patologie articolari indicate in precedenza e sofferte dal ricorrente, secondo quanto previsto dall’art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che subordina la concessione del trattamento privilegiato al caso in cui l’infermità derivi da fatti di servizio.
Sotto tale ultimo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore all’art. 64
(concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore
“determinante” quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e “determinante”
delle infermità o lesioni riportate.
L’impostazione attorea vorrebbe, infatti, dimostrare che le citate patologie andrebbero ricondotte al servizio prestato sostanzialmente in ragione della non corretta valutazione delle condizioni in cui il servizio è stato svolto dal ricorrente (pars destruens) senza, tuttavia, fornire alcuna precisa prospettazione sulle ragioni per le quali dette patologie debbano accertarsi come dipendenti da causa di servizio
(pars construens).
Il ricorrente si è, infatti, limitato a rassegnare le attività di servizio svolte senza individuare specifiche condizioni od eventi verificatisi in servizio che siano idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell’insorgere delle patologie diagnosticate.
Tale ricostruzione, peraltro, amplierebbe a dismisura la rilevanza causale dei fatti del servizio, posto che, come è evidente, ogni patologia (l’abbassamento della vista, un mal di schiena, una faringite, una diminuzione dell’udito, una gastrite, etc.) dipenderebbe (anche), sotto il profilo strettamente concausale, dallo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente quanto alla sua insorgenza o alla sua evoluzione (basti pensare al necessario utilizzo di un computer e ai relativi effetti sulla vista, alla postura - seduto o in piedi - ai fini dell’insorgenza del mal di schiena, alla inevitabile esposizione all’aria aperta quanto alla faringite, all’esposizione ai rumori dell’ufficio o dell’ambiente esterno con riferimento alla diminuzione dell’udito, agli inevitabili piccoli e grandi stress lavorativi per la gastrite, etc.). (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania - Sezione Terza sent.
01130/2020).
Si ritiene, invece, che il legislatore non abbia inteso conferire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio mediante l’attribuzione automatica in favore dei medesimi di un beneficio economico a fronte dell’insorgenza di qualsivoglia patologia. In assenza di una analitica definizione normativa della nozione “causa di servizio”, appare, infatti, ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l’esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di “causa di servizio”, la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l’esigenza di giustificare l’esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa. (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent., 08/02/2024, n.
1301).
Per quanto il servizio del ricorrente sia stato certamente impegnativo, reputa il giudicante che dalla documentazione in atti non emerga, tuttavia, lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori ed eccezionali rispetto a quelli comunemente richiesti al personale de quo o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del quale possano essere sorta la citata infermità.
In altre parole, non può, sostanzialmente, ammettersi una prospettazione che vorrebbe ricondurre la necessaria prova sulla dipendenza da causa di servizio a fattori quali lo svolgimento di molteplici servizi diurni e notturni anche in località montane della giurisdizione della suddetta Compagnia Carabinieri, dall’esposizione a clima caldo umido in estate e freddo-umido in inverno, dai lunghi turni di servizio, dalle attività controllo con indosso pesanti equipaggiamenti, quali giubbotto antiproiettile (del peso di 20Kg ca), arma corta e arma lunga o comunque da attività comuni agli appartenenti alle Forze dell’ordine ed ai militari e dalle quali, invero, consegue già uno specifico regime previdenziale e pensionistico.
Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante
(anche solo in via concausale) dell’insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent.
n. 514/2018), secondo cui «La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa -
fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate».
Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata
– in violazione del dettato di cui all’art. 2697 c.c. - né tantomeno argomentata la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte.
Né la scarna documentazione prodotta depositata dal ricorrente è tale da indurre questo giudice ad addivenire a conclusioni differenti. Sul punto, peraltro, non si ritiene necessario disporre la richiesta acquisizione di ulteriore documentazione relativa al servizio svolto dal sig. S. in Calabria, in quanto parte ricorrente non ha allegato il verificarsi di alcuno specifico evento ma soltanto le difficili condizioni generali del servizio prestato presso dette sedi.
Non si rinvengono, pertanto, agli atti elementi che possono indurre a dubitare della motivazione contenuta nel parere del CVCS che riferendosi alle infermità in argomento, ha affermato: …trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico- degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali, efficienti e determinanti.
Questo giudicante ritiene, pertanto, che - fermi restando il lodevole servizio prestato e le qualità professionali del sig. S. – parte ricorrente non abbia fornito elementi di prova sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l’insorgere delle patologie sofferte dal ricorrente e a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS.
L’assenza di documentazione probatoria significativa circa l’asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente esclude, inoltre, l’utilità di una CTU a riguardo.
Le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886 ord.
19631/2020).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in complessivi euro 500 in favore dell’Amministrazione resistente.
Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
LV AS
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 5 marzo 2026 Pubblicata il 5 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Giudice
LV AS
(f.to digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S. M. F. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 5 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)