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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/02/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Lucio Benvegnù Presidente
Dott.ssa Anna Fasan Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 332 del ruolo 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Trieste, pubblicata il 21 agosto 2023, in punto:
responsabilità civile ex l. n. 117/88; causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Benedetto per mandato Parte_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del Presidente del Consiglio pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste per
Legge
Alex Bisignano, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Dall'Aglio e Stefano
Chiappini ed elettivamente domiciliato in Trieste presso lo studio di quest'ultimo per mandato alle liti esteso margine della comparsa di risposta in primo grado APPELLATI
* * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia sospendere l'efficacia esecutiva di una sentenza nulla;
accertata la definitività del provvedimento, l'impunità garantita ai responsabili di gravi reati - sino a prova contraria, se mai rinviati a giudizio - e la negligenza inesplicabile delle motivazioni addotte dal P.M. aggiunto e giudice di pace di Bolzano, condannare lo Stato italiano qui convenuto nella persona del presidente del consiglio dei ministri al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da quantificarsi secondo giustizia, e secondo l'esito dei procedimenti r.g.e. l 03/2021 e reclamo r.g. 2034/2021.
Con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. Dichiarare
inammissibile la domanda svolta dal Dott. nel presente procedimento, Parte_2
secondo costante giurisprudenza, condannandolo alle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.”
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto siccome infondato nel merito. In via subordinata, in caso di parziale accoglimento dell'appello proposto da controparte in relazione all'eccepita nullità per mancata composizione del Collegio giudicante, riformare la sentenza e dichiarare l'azione di risarcimento ex l. 117/1988 inammissibile perché non sono stati esercitati tutti i rimedi esperibili avverso il provvedimento di manifesta infondatezza del
Giudice di Pace dott.ssa ai sensi dell'art. 4, comma 2 L. 117/1988. In via Pt_3
ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversario motivo di gravame inerente alla nullità della sentenza impugnata,
2 pronunciarsi comunque nel merito e, accertata l'assenza di profili di responsabilità in capo ai magistrati, rigettare la domanda, perché inammissibile improponibile e comunque perché infondata in fatto e in diritto nel merito. Con vittoria di spese e compensi.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa istanza, CP_2
deduzione ed eccezione disattesa, in via principale di rito prendere i provvedimenti necessari conseguenti alla violazione dell'art. 163 c.p.c.; nel merito: ordinare la cancellazione delle frasi di cui in atto di citazione di primo grado, come da sentenza impugnata;
respingere ogni domanda avanzata da parte attrice e confermare nel merito la sentenza impugnata;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando con sentenza pubblicata il 21
agosto 2023 in ordine all'azione di responsabilità civile ex l. n. 117/88 proposta da respingeva le domande proposte, condannando l'attore alla Parte_1
rifusione delle spese processuali in favore della e Controparte_1
del Dott. e disponendo inoltre la cancellazione, a norma dell'art. 89, CP_2
comma 2, c.p.c., delle espressioni contenute nelle difese attoree aventi carattere sconveniente ed offensivo.
Tale decisione era stata gravata dall'attore con atto di citazione notificato, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in data 5 ottobre 2023, concludendo per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado nei termini rassegnati in epigrafe;
le parti appellante si erano a loro volta costituite resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto;
radicatosi il contraddittorio, parte
3 appellante dichiarava all'udienza del 14 febbraio 2024 avanti al consigliere istruttore di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione delle spese processuali e le parti appellate dichiaravano di accettare detta rinuncia, concordando anche quanto alla compensazione delle spese;
pertanto, preso atto di tali dichiarazioni, la causa veniva immediatamente rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia inoltre interesse alla prosecuzione del giudizio, circostanza che nella fattispecie non consta, non essendo stata riproposta nel presente grado l'originaria domanda di condanna dell'attore ex art. 96, comma 3, c.p.c. svolta in prime cure dal
Dott. e non risultando inoltre proposta alcuna domanda da parte della Parte_2
Controparte_1
Va inoltre evidenziato che già in conseguenza della comunicazione della volontà
abdicativa della parte istante si verifica un effetto preclusivo di ulteriori attività
processuali, che impedisce alla controversia di pervenire ad una decisione di merito.
Ne consegue pertanto che in esito alle dichiarazioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza dovrà essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Va altresì rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione, che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello
importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della
4 sentenza.
Non vi sono, da ultimo, motivi per disattendere quanto concordato tra tutte le parti in ordine al regolamento delle spese processuali, che per l'effetto andranno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott. Lucio Benvegnù
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Lucio Benvegnù Presidente
Dott.ssa Anna Fasan Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 332 del ruolo 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 453/2023 del Tribunale di Trieste, pubblicata il 21 agosto 2023, in punto:
responsabilità civile ex l. n. 117/88; causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Benedetto per mandato Parte_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del Presidente del Consiglio pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste per
Legge
Alex Bisignano, rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Dall'Aglio e Stefano
Chiappini ed elettivamente domiciliato in Trieste presso lo studio di quest'ultimo per mandato alle liti esteso margine della comparsa di risposta in primo grado APPELLATI
* * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia sospendere l'efficacia esecutiva di una sentenza nulla;
accertata la definitività del provvedimento, l'impunità garantita ai responsabili di gravi reati - sino a prova contraria, se mai rinviati a giudizio - e la negligenza inesplicabile delle motivazioni addotte dal P.M. aggiunto e giudice di pace di Bolzano, condannare lo Stato italiano qui convenuto nella persona del presidente del consiglio dei ministri al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da quantificarsi secondo giustizia, e secondo l'esito dei procedimenti r.g.e. l 03/2021 e reclamo r.g. 2034/2021.
Con vittoria delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio. Dichiarare
inammissibile la domanda svolta dal Dott. nel presente procedimento, Parte_2
secondo costante giurisprudenza, condannandolo alle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.”
Per la “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_1
Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto siccome infondato nel merito. In via subordinata, in caso di parziale accoglimento dell'appello proposto da controparte in relazione all'eccepita nullità per mancata composizione del Collegio giudicante, riformare la sentenza e dichiarare l'azione di risarcimento ex l. 117/1988 inammissibile perché non sono stati esercitati tutti i rimedi esperibili avverso il provvedimento di manifesta infondatezza del
Giudice di Pace dott.ssa ai sensi dell'art. 4, comma 2 L. 117/1988. In via Pt_3
ulteriormente subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversario motivo di gravame inerente alla nullità della sentenza impugnata,
2 pronunciarsi comunque nel merito e, accertata l'assenza di profili di responsabilità in capo ai magistrati, rigettare la domanda, perché inammissibile improponibile e comunque perché infondata in fatto e in diritto nel merito. Con vittoria di spese e compensi.”
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa istanza, CP_2
deduzione ed eccezione disattesa, in via principale di rito prendere i provvedimenti necessari conseguenti alla violazione dell'art. 163 c.p.c.; nel merito: ordinare la cancellazione delle frasi di cui in atto di citazione di primo grado, come da sentenza impugnata;
respingere ogni domanda avanzata da parte attrice e confermare nel merito la sentenza impugnata;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando con sentenza pubblicata il 21
agosto 2023 in ordine all'azione di responsabilità civile ex l. n. 117/88 proposta da respingeva le domande proposte, condannando l'attore alla Parte_1
rifusione delle spese processuali in favore della e Controparte_1
del Dott. e disponendo inoltre la cancellazione, a norma dell'art. 89, CP_2
comma 2, c.p.c., delle espressioni contenute nelle difese attoree aventi carattere sconveniente ed offensivo.
Tale decisione era stata gravata dall'attore con atto di citazione notificato, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in data 5 ottobre 2023, concludendo per la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado nei termini rassegnati in epigrafe;
le parti appellante si erano a loro volta costituite resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto;
radicatosi il contraddittorio, parte
3 appellante dichiarava all'udienza del 14 febbraio 2024 avanti al consigliere istruttore di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione delle spese processuali e le parti appellate dichiaravano di accettare detta rinuncia, concordando anche quanto alla compensazione delle spese;
pertanto, preso atto di tali dichiarazioni, la causa veniva immediatamente rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, va a questo punto rilevato che ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia inoltre interesse alla prosecuzione del giudizio, circostanza che nella fattispecie non consta, non essendo stata riproposta nel presente grado l'originaria domanda di condanna dell'attore ex art. 96, comma 3, c.p.c. svolta in prime cure dal
Dott. e non risultando inoltre proposta alcuna domanda da parte della Parte_2
Controparte_1
Va inoltre evidenziato che già in conseguenza della comunicazione della volontà
abdicativa della parte istante si verifica un effetto preclusivo di ulteriori attività
processuali, che impedisce alla controversia di pervenire ad una decisione di merito.
Ne consegue pertanto che in esito alle dichiarazioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza dovrà essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Va altresì rilevato, quanto al provvedimento con cui deve essere dichiarata l'estinzione, che la struttura collegiale del giudizio innanzi alla Corte d'Appello
importa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, quarto comma e 350, primo comma c.p.c., che la pronuncia debba necessariamente rivestire la forma della
4 sentenza.
Non vi sono, da ultimo, motivi per disattendere quanto concordato tra tutte le parti in ordine al regolamento delle spese processuali, che per l'effetto andranno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott. Lucio Benvegnù
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