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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Procedimenti riuniti a N. 477 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Antonio Parte_1
Mancini, n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonino Castorina (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide, n. 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Verghini (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_3 Email_5 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 28/02/2024 e il 01.03.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo
1 amministrativo n. 13980202400001487000, notificata il 12.02.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920170000486142000 e 43920220000230505000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito predetti, e che, in ogni caso, le pretese creditorie fossero da considerare estinte, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto:
• dichiarare illegittima la COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO 13980202400001487000; Conseguentemente, annullare il seguente avviso: • AVVISO DI ADDEBITO n. 43920170000486142000 asseritamente notificato in data 16.10.2017, avente ad oggetto: contributi I.V.S. fissi/percentuali sul minimale, per l'anno 2016, per un importo di € 5.513,76. Sottesa all'intimazione opposta, per prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica della stessa, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione. "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto: • dichiarare illegittima la Controparte_3
13980202400001487000; Conseguentemente, annullare il seguente avviso:
[...]
AVVISO DI ADDEBITO n. 43920220000230505000 asseritamente notificato in data 01/08/2022, avente ad oggetto: contributi I.V.S. fissi/percentuali sul minimale, per l'anno 2015-2020, per un importo di € 10.050,26. Sottesa all'intimazione opposta, per prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica della stessa, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione Con vittoria di spese, competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde. Fatto salvo ogni altro diritto.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_4 CP_2 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
2 i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha fornito la prova – senza riscontrare contestazioni in merito, da parte del ricorrente – della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto di pagamento impugnato in via principale.
4.1. La notifica, infatti, è stata validamente eseguita nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000486142000 è stato notificato il 16.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920220000230505000 è stato notificato il 01.08.2022.
5. Il ha, poi, documentato di aver notificato al ricorrente: CP_5
- l'intimazione di pagamento n. 13920199002563142000, contenente l'avviso di addebito n.
43920170000486142000, il 2.10.2019;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202200000231000, contenente l'avviso di addebito n. 43920170000486142000 e l'avviso di addebito n. 43920220000230505000, il 11.07.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239000909585000, contenente l'avviso di addebito n.
43920170000486142000, il 3.08.2023.
5.1. Tali atti devono ritenersi utili a interrompere il termine di prescrizione, rappresentando nuova data da cui far decorrere il quinquennio normativamente imposto.
6. Pertanto, nessuna prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, perché tra la data di notifica degli avvisi di addebito suddetti (rispettivamente, 16.10.2017 e 01.08.2022) e la data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (12.02.2024) il termine quinquennale di prescrizione non è decorso inutilmente, in ragione dell'inoltro al ricorrente di taluni atti di pagamento nell'arco temporale dei cinque anni decorrenti dalla data di notifica dei suddetti avvisi di addebito.
7. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Antonio Parte_1
Mancini, n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonino Castorina (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Euclide, n. 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele
Verghini (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) che Email_3 Email_5 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 28/02/2024 e il 01.03.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo
1 amministrativo n. 13980202400001487000, notificata il 12.02.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920170000486142000 e 43920220000230505000. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito predetti, e che, in ogni caso, le pretese creditorie fossero da considerare estinte, in ragione dell'intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto:
• dichiarare illegittima la COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO 13980202400001487000; Conseguentemente, annullare il seguente avviso: • AVVISO DI ADDEBITO n. 43920170000486142000 asseritamente notificato in data 16.10.2017, avente ad oggetto: contributi I.V.S. fissi/percentuali sul minimale, per l'anno 2016, per un importo di € 5.513,76. Sottesa all'intimazione opposta, per prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica della stessa, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione. "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto: • dichiarare illegittima la Controparte_3
13980202400001487000; Conseguentemente, annullare il seguente avviso:
[...]
AVVISO DI ADDEBITO n. 43920220000230505000 asseritamente notificato in data 01/08/2022, avente ad oggetto: contributi I.V.S. fissi/percentuali sul minimale, per l'anno 2015-2020, per un importo di € 10.050,26. Sottesa all'intimazione opposta, per prescrizione dei crediti ivi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica della stessa, essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione Con vittoria di spese, competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde. Fatto salvo ogni altro diritto.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , contestando le CP_4 CP_2 avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
2 i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha fornito la prova – senza riscontrare contestazioni in merito, da parte del ricorrente – della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto di pagamento impugnato in via principale.
4.1. La notifica, infatti, è stata validamente eseguita nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920170000486142000 è stato notificato il 16.10.2017;
- l'avviso di addebito n. 43920220000230505000 è stato notificato il 01.08.2022.
5. Il ha, poi, documentato di aver notificato al ricorrente: CP_5
- l'intimazione di pagamento n. 13920199002563142000, contenente l'avviso di addebito n.
43920170000486142000, il 2.10.2019;
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202200000231000, contenente l'avviso di addebito n. 43920170000486142000 e l'avviso di addebito n. 43920220000230505000, il 11.07.2022;
- l'intimazione di pagamento n. 13920239000909585000, contenente l'avviso di addebito n.
43920170000486142000, il 3.08.2023.
5.1. Tali atti devono ritenersi utili a interrompere il termine di prescrizione, rappresentando nuova data da cui far decorrere il quinquennio normativamente imposto.
6. Pertanto, nessuna prescrizione può ravvisarsi nel caso di specie, perché tra la data di notifica degli avvisi di addebito suddetti (rispettivamente, 16.10.2017 e 01.08.2022) e la data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (12.02.2024) il termine quinquennale di prescrizione non è decorso inutilmente, in ragione dell'inoltro al ricorrente di taluni atti di pagamento nell'arco temporale dei cinque anni decorrenti dalla data di notifica dei suddetti avvisi di addebito.
7. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_4
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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