Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 18/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00850/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2022, proposto da
LE ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Colace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parghelia, via Generale Andrea Mazzitelli n. 6;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera n. 506 del 14.04.2022 del Commissario Straordinario laddove l'istante (insieme ad altri partecipanti) veniva dichiarato escluso dalla candidatura per il bando di concorso per Titoli ed Esami pubblicato sul BURC nr. 99 del 03/12/2021 per la copertura, a Tempo Pieno ed Indeterminato, di 5 posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista Multifunzionale, categoria B liv. economico BS, con la motivazione, dettagliata a fianco delle generalità specificate nella griglia di cui all'allegato C), “Esperienza come autista volontariato”, a sua volta integrata dalla Delibera n. 756CS del 03.06.2022 di rettifica- integrazione della precedente Delibera n. 506CS del 14.04.2022, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria del diritto di esso ricorrente ad essere inserito nella lista degli ammessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Vittorio Carchedi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Bando pubblicato in data 3 dicembre 2021, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia indiceva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ( inter alia ) a tempo pieno ed indeterminato di “ n. 5 posti di operatore tecnico specializzato - autista multifunzionale - categoria B livello economico BS ”.
Quale requisito specifico di ammissione alla procedura concorsuale, venivano richiesti “ cinque anni di esperienza professionale acquisita, nel corrispondente profilo professionale, alle dipendenze di Aziende ed Enti del S.S.N., ovvero in profilo assimilabile, in altre pubbliche amministrazioni o imprese private. Per profilo assimilabile, si intendono, i profili che ricadono nei servizi tecnico economali, per i quali è prevista l’adibizione alla conduzione di autovetture ”.
2. Il sig. LE ON partecipava al concorso, sennonché, con la delibera n. 506 del 14 aprile 2022 (“ ammissione dei candidati al Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminati di n. 5 posti di operatore tecnico specializzato – autista multifunzionale – categoria B livello economico BS ”), l’ASP di Vibo Valentia lo escludeva dalla procedura, con la seguente motivazione: “ esperienza come autista volontariato ”.
3. Con ricorso, ritualmente notificato, il sig. LE ON impugnava il suddetto provvedimento di esclusione, sostenendo l’erroneità della valutazione compiuta dall’Azienda Sanitaria, la quale non avrebbe considerato l’esperienza maturata in quanto titolare di una ditta individuale operante nell’ambito della riparazione, manutenzione ed istallazione impianti di pubblica illuminazione; al riguardo, il ricorrente precisava che, per poter svolgere tale attività, era necessario l’utilizzo di un mezzo da lavoro che richiede la carta di qualificazione del conducente (rilasciata a coloro che sono già in possesso di quei soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e D).
4. Benché ritualmente intimata, l’ASP di Vibo Valentia non si è costituita in giudizio.
5. All'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
Il Bando prevedeva come requisito di ammissione “ cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo professionale, alle dipendenze di Aziende ed Enti del SSN, ovvero in profilo assimilabile, in altre pubbliche amministrazioni o imprese private. Per profilo assimilabile, si intendono, i profili che ricadono nei servizi tecnico economali, per i quali è prevista l’adibizione alla conduzione di autovetture ” (art. 2 del bando).
Orbene, la titolarità di una ditta individuale “ operante nell’ambito della riparazione, manutenzione ed istallazione impianti di pubblica illuminazione ” non è all’evidenza assimilabile al “ profilo professionale ” richiesto di “ operatore tecnico specializzato – autista multifunzionale – ”; né la circostanza che nello svolgimento di quella attività (“ manutenzione ed istallazione impianti di pubblica illuminazione ”) il ricorrente abbia dovuto guidare un mezzo che richiede la patente di guida C/C+E, D/D+E comporta una qualche assimilabilità al profilo professionale richiesto dal Bando.
Inoltre, l’esperienza lavorativa dedotta dal ricorrente ha carattere di lavoro autonomo, mentre la formula del Bando è inequivoca nel far riferimento ad una esperienza maturata nell’ambito di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, di tipo subordinato, non consentendo, dunque, di indulgere ad una interpretazione di tipo estensivo.
Conseguentemente, l’amministrazione correttamente non ha preso in considerazione l’attività di lavoro autonomo svolta dal sig. LE ON.
Altrettanto correttamente non è stata valutata l’esperienza lavorativa maturata in qualità di volontario presso la Croce Azzurra di Filadelfia.
Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza in analoghi precedenti, “ il periodo di volontariato svolto dal ricorrente presso la Croce Rossa Italiana non può validamente contribuire alla maturazione del predetto requisito, posto che l’acquisizione di un’esperienza professionale è legata al normale esercizio dell’attività di autista e non ad una disponibilità in veste di volontario che potrebbe in concreto condurre ad un impiego occasionale e limitato, ragion per cui l’esclusione del ricorrente dalla selezione si appalesa giustificata per carenza di un prescritto requisito di ammissione ” (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 settembre 2021, n. 1629).
7.Per quanto finora esposto, il ricorso è, dunque, da rigettare, mentre nulla si dispone quanto alle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO