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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/11/2024, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
Nr. 369/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'8/10/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I avente oggetto “retribuzione”, promossa da: Pt_1
(CF: ) nato a CALTANISSETTA (CL), in [...] Controparte_1 C.F._1 15/05/1955, con il patrocinio dell'Avv. DI CARLO ANDREA (C.F: ) CodiceFiscale_2 con domicilio eletto in via E. De Nicola n. 17- 93100 Caltanissetta ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D. Anna Controparte_2 P.IVA_1 Comandatore (C.F. ), con domicilio eletto in via Aretusa n. 8 - CodiceFiscale_3 93012 Gela resistente CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento in posizione giuridica ed economica di assistente amministrativo categoria C fascia 5 a decorrere dal mese di giugno 2018 ad oggi;
Per l'effetto riconoscere il diritto dello stesso di percepire le differenze retributive ( a titolo semplificativo lavoro straordinario, retribuzione posizione economica C5, libera professione e premi produttività) per un ammontare complessivo di euro 17.910,032 o quella minore o maggiore somma accertata nel corso del giudizio, oltre le differenze maturate per il periodo successivo al 31.12.2020 da quantificare;
In subordine e solo in caso di mancato riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella posizione giuridica superiore, ritenere e dichiarare il diritto dello stesso al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori per l'importo complessivo di euro 17.910,32, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta giusta, oltre le differenze maturate per il periodo successivo al 31.12.2020 da quantificare;
con condanna di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Per parte resistente:
“Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda introduttiva per carenza degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda e per l'effetto rigettare integralmente la richiesta di inquadramento del ricorrente nella posizione giuridica di assistente amministrativo categ. C fascia 5; Accertare e dichiarare la falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001 art. 52 e del c.c.n.l. del comparto sanità e per l'effetto dire che nulla è dovuto al ricorrente per compensi inerenti lo svolgimento di mansioni superiori o differenze retributive;
- Accertare e dichiarare che nessuna violazione della norma Co contrattuale è stata posta in essere da posto che le mansioni di assunzione e quelle successivamente svolte
1 appartengono alla stessa area funzionale e pertanto equivalenti;
e per l'effetto dire che nulla è dovuto a nessun titolo al ricorrente. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni del ricorrente siano valutate le effettive differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Ragioni della decisione con ricorso depositato in data 02/04/2021, ha agito per Controparte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto quanto segue: Con
- di essere stato assunto dall di Caltanissetta il 16.11.1980 con la qualifica di
“operaio ausiliario generico”;
- di essere stato immesso in servizio con la posizione funzionale di Coadiutore amministrativo (cat. B5), a decorrere dal 14.4.2006 con delibera n. 35 del 24.01.2006
(all. 1);
- di essere stato incaricato delle mansioni di cassiere supplente del P.O “S. Elia” di
Caltanissetta con successiva deliberazione n. 1339 del 14.06.2017 (all. 2);
- di aver mantenuto la qualifica di coadiutore amministrativo (cat. B5) nonostante il mutamento di mansioni;
- di aver assunto l'incarico di cassiere titolare interno del P.O S.Elia di Caltanissetta con atto deliberativo n. 1555 del 27.07.2018 (all. 3);
- di non aver ottenuto il riconoscimento della categoria superiore (da coadiutore amministrativo ad assistente amministrativo), con il relativo inquadramento della posizione economica e giuridica (da B5 a C5) e di non aver ricevuto il pagamento delle differenze retributive per effetto delle mansioni superiori.
Ha concluso come in epigrafe.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha resistito contestando quanto affermato in ricorso e la fondatezza CP_2 delle domande ivi contenute. Ha sollevato eccezioni di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per carenza degli elementi di fatto e di diritto. Ha inoltre eccepito la falsa violazione e applicazione dell'art. 52 Dlgs. n. 165 del 2001 e del CCNL per il personale comparto sanità.
Ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi, all'udienza del 11.4.2023 è stato proposto un ulteriore tentativo di conciliazione senza alcun esito.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8/10/2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
2
1. Sui presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori - da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001 - non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione. (Cass. sez. L, Sentenza n. 14775 del 18.6.2010, Sez. L, Sentenza n.
18808 del 07/08/2013, Rv. 628344).
La specialità del sistema del pubblico esclude che all'esercizio di mansioni superiori segua l'inquadramento nel profilo funzionale corrispondente, ma solo il diritto a percepire le differenze retributive.
Tuttavia perché insorga il diritto al trattamento retributivo per le mansioni superiore è necessario che “tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni” (si veda S.C. che ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato) (Cass. sez. L, Sentenza n. 8529 del 12.4.2006, in senso conforme Cass. Sez. L, Sentenza n.
16469 del 26.7.2007 e Sentenza n. 10027 del 27.4.2007).
2. Le mansioni rese da parte ricorrente: gli esiti dell'attività istruttoria.
I contenuti reali delle mansioni del sono stati illustrati dai testi Controparte_1
e escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'11.4.2023.
All'udienza dell'11.04.2023 è stato sentito il teste assistente Testimone_1 amministrativo con compiti di capo cassiere, al tempo in cui il ricorrente ha svolto le mansioni di sostituto cassiere.
Il teste ha confermato che il sig. era un coadiutore amministrativo e che - CP_1 quando non lavorava come sostituto cassiere - svolgeva incombenze amministrative come andare dal magazziniere, fare ordini, vedere se mancavano beni come il materiale di consumo vario (carta, detergenti ecc… ), occupandosi in alcune occasioni dell'acquisto di materiale urgente.
3 Inoltre, ha rappresentato come lo stesso ricorrente si sia occupato della contabilità dell'ufficio. In particolare, il sig. è stato assegnato alla contabilità dei proventi dei CP_1 ticket, con il compito di recarsi in banca per il versamento. Ha chiarito che per lo svolgimento della sua attività il ha avuto un computer proprio. CP_1
Alla stessa udienza il teste ha riferito che con il Testimone_2 pensionamento del sig. , nel 2018 il ricorrente lo ha sostituito come economo, Tes_1 che lui ha preso quello di vice economo. Ha dichiarato pure che il ricorrente ha avuto la gestione della cassa economale, in cui confluisce la gestione di tutto il contante del
. Per_1
Per la suddetta attività non era richiesto l'utilizzo di un programma specifico. In particolare, ha dichiarato che il sig. si è occupato dei piccoli acquisti in via di CP_1 urgenza per cui non era necessaria l'indizione di una gara, né un'autorizzazione (acquisti fino ad euro 250,00 di spesa).
Ha dichiarato che per gli acquisti superiori ad € 250,00 il ricorrente di fatto ha sempre gestito l'istruttoria necessaria, adottando la soluzione più economica. Nel periodo di impiego all'economato il ricorrente si è occupato anche della rendicontazione e protocollazione delle buste del contante che vengono consegnate all'agenzia di trasporto.
Le dichiarazioni rese dai testimoni hanno riscontro nella documentazione versata in atti in particolare l'atto deliberativo n° 1155 del 27.7.2018.
Quanto sopra porta a concludere che il ricorrente ha prestato la propria attività come
Coadiutore amministrativo dal giugno 2018 sino all'1.4.2021, data di proposizione del ricorso.
Le declaratorie del ccnl.
L'esame del CCNL conforta nella suddetta conclusione.
Le mansioni della categoria B richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. In particolare il Coadiutore amministrativo svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante
l'utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia, l'attività di sportello.
Sono inquadrati nella Categoria C «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati
4 conseguiti». In particolare l'Assistente amministrativo svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Dall'esercizio di mansioni inquadrabili nella diversa e superiore categoria C deriva per il diritto al riconoscimento di un trattamento economico che sia Controparte_1 corrispondente alle stesse in quanto nel periodo giugno 2018 – 1.4.2021, ha svolto di fatto ed in via prevalente le mansioni della categoria C superiori a quelle di inquadramento e per l'effetto l deve essere condannata a pagare le Controparte_2 differenze retributive maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
3. La determinazione delle differenze retributive.
Per determinare le differenze retributive maturate è stato conferito incarico alla dr.
. Persona_2
Sui parametri di calcolo occorre un chiarimento, essendo stato specifico punto di domanda il riconoscimento della quinta progressione, in analogia a quanto riconosciuto al dipendente , che il ha sostituito nell'incarico di economo. Tes_1 CP_1
Sulla questione la Giurisprudenza della Corte ha chiarito che il trattamento retributivo spettante nel caso di mansioni superiori prestate in via di fatto è determinato in base a quanto disposto dall'art. 52, co. 5, dlgs n. 165/2001. La norma deve interpretarsi nel senso che l'assegnazione temporanea, ma per lunghi periodi, delle mansioni superiori, che rientra nell'ambito di applicazione dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta, restando escluso che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva, la quale, ai sensi del comma 6 del citato art. 52, può regolare diversamente i soli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione, e non anche quelli di cui al comma 5, non richiamato. (Sez. L, Sentenza n.
7823 del 28/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 157 del 05/01/2018, ma si veda anche in senso parz. difforme Sez. L, Ordinanza n. 22958 del 20/08/2024, Sez. L, Sentenza n.
157 del 05/01/2018).
Deve pure darsi atto della peculiarità della interpretazione sostenuta da parte ricorrente che fa riferimento allo specifico trattamento del dipendente sostituito piuttosto ce al sistema di regolamentazione della retribuzione e della progressione economica per effetto dell'anzianità nel ruolo.
Per tali ragioni il conteggio deve avere come riferimento il trattamento retributivo iniziale della categoria C con una differenza dovuta al ricorrente pari alla somma di € 5.261,74 al
5 lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e comprensivo di rivalutazione già rivalutate al
29.9.23 (sulla determinazione delle differenze ed il conteggio degli interessi si rinvia alla relazione della dr. depositata il 15.11.23). Per_2
4. Il regolamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il II scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria. Cont Pertanto l deve essere condannata alla loro refusione, applicate le tariffe di cui al DM
n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore del procuratore di parte, anticipatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore del dr. , Persona_2 Cont sono poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che Controparte_1 dipendente dell di Caltanissetta, nel periodo giugno 2018 – marzo 2021, ha svolto CP_2 di fatto ed in via prevalente le mansioni della categoria C, superiori a quelle di inquadramento, e per l'effetto condanna l di Caltanissetta a pagare la somma di € CP_2
5.261,74 a titolo di differenze retributive maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.) già rivalutate al 29.9.23, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l.
n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2000, oltre Controparte_1 spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per l'Avv. Andrea Di Carlo.
Condanna l al pagamento delle Controparte_3 spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore della dr. . Persona_2
Caltanissetta, 04/11/2024
Il Giudice Angela Latorre
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Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine dell'8/10/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I avente oggetto “retribuzione”, promossa da: Pt_1
(CF: ) nato a CALTANISSETTA (CL), in [...] Controparte_1 C.F._1 15/05/1955, con il patrocinio dell'Avv. DI CARLO ANDREA (C.F: ) CodiceFiscale_2 con domicilio eletto in via E. De Nicola n. 17- 93100 Caltanissetta ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D. Anna Controparte_2 P.IVA_1 Comandatore (C.F. ), con domicilio eletto in via Aretusa n. 8 - CodiceFiscale_3 93012 Gela resistente CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento in posizione giuridica ed economica di assistente amministrativo categoria C fascia 5 a decorrere dal mese di giugno 2018 ad oggi;
Per l'effetto riconoscere il diritto dello stesso di percepire le differenze retributive ( a titolo semplificativo lavoro straordinario, retribuzione posizione economica C5, libera professione e premi produttività) per un ammontare complessivo di euro 17.910,032 o quella minore o maggiore somma accertata nel corso del giudizio, oltre le differenze maturate per il periodo successivo al 31.12.2020 da quantificare;
In subordine e solo in caso di mancato riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella posizione giuridica superiore, ritenere e dichiarare il diritto dello stesso al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori per l'importo complessivo di euro 17.910,32, ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta giusta, oltre le differenze maturate per il periodo successivo al 31.12.2020 da quantificare;
con condanna di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Per parte resistente:
“Preliminarmente accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda introduttiva per carenza degli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda e per l'effetto rigettare integralmente la richiesta di inquadramento del ricorrente nella posizione giuridica di assistente amministrativo categ. C fascia 5; Accertare e dichiarare la falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001 art. 52 e del c.c.n.l. del comparto sanità e per l'effetto dire che nulla è dovuto al ricorrente per compensi inerenti lo svolgimento di mansioni superiori o differenze retributive;
- Accertare e dichiarare che nessuna violazione della norma Co contrattuale è stata posta in essere da posto che le mansioni di assunzione e quelle successivamente svolte
1 appartengono alla stessa area funzionale e pertanto equivalenti;
e per l'effetto dire che nulla è dovuto a nessun titolo al ricorrente. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni del ricorrente siano valutate le effettive differenze retributive. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Ragioni della decisione con ricorso depositato in data 02/04/2021, ha agito per Controparte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto quanto segue: Con
- di essere stato assunto dall di Caltanissetta il 16.11.1980 con la qualifica di
“operaio ausiliario generico”;
- di essere stato immesso in servizio con la posizione funzionale di Coadiutore amministrativo (cat. B5), a decorrere dal 14.4.2006 con delibera n. 35 del 24.01.2006
(all. 1);
- di essere stato incaricato delle mansioni di cassiere supplente del P.O “S. Elia” di
Caltanissetta con successiva deliberazione n. 1339 del 14.06.2017 (all. 2);
- di aver mantenuto la qualifica di coadiutore amministrativo (cat. B5) nonostante il mutamento di mansioni;
- di aver assunto l'incarico di cassiere titolare interno del P.O S.Elia di Caltanissetta con atto deliberativo n. 1555 del 27.07.2018 (all. 3);
- di non aver ottenuto il riconoscimento della categoria superiore (da coadiutore amministrativo ad assistente amministrativo), con il relativo inquadramento della posizione economica e giuridica (da B5 a C5) e di non aver ricevuto il pagamento delle differenze retributive per effetto delle mansioni superiori.
Ha concluso come in epigrafe.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha resistito contestando quanto affermato in ricorso e la fondatezza CP_2 delle domande ivi contenute. Ha sollevato eccezioni di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per carenza degli elementi di fatto e di diritto. Ha inoltre eccepito la falsa violazione e applicazione dell'art. 52 Dlgs. n. 165 del 2001 e del CCNL per il personale comparto sanità.
Ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi, all'udienza del 11.4.2023 è stato proposto un ulteriore tentativo di conciliazione senza alcun esito.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8/10/2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
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1. Sui presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori - da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, quinto comma del d.lgs. n. 165 del 2001 - non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione. (Cass. sez. L, Sentenza n. 14775 del 18.6.2010, Sez. L, Sentenza n.
18808 del 07/08/2013, Rv. 628344).
La specialità del sistema del pubblico esclude che all'esercizio di mansioni superiori segua l'inquadramento nel profilo funzionale corrispondente, ma solo il diritto a percepire le differenze retributive.
Tuttavia perché insorga il diritto al trattamento retributivo per le mansioni superiore è necessario che “tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni” (si veda S.C. che ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto tali funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato) (Cass. sez. L, Sentenza n. 8529 del 12.4.2006, in senso conforme Cass. Sez. L, Sentenza n.
16469 del 26.7.2007 e Sentenza n. 10027 del 27.4.2007).
2. Le mansioni rese da parte ricorrente: gli esiti dell'attività istruttoria.
I contenuti reali delle mansioni del sono stati illustrati dai testi Controparte_1
e escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'11.4.2023.
All'udienza dell'11.04.2023 è stato sentito il teste assistente Testimone_1 amministrativo con compiti di capo cassiere, al tempo in cui il ricorrente ha svolto le mansioni di sostituto cassiere.
Il teste ha confermato che il sig. era un coadiutore amministrativo e che - CP_1 quando non lavorava come sostituto cassiere - svolgeva incombenze amministrative come andare dal magazziniere, fare ordini, vedere se mancavano beni come il materiale di consumo vario (carta, detergenti ecc… ), occupandosi in alcune occasioni dell'acquisto di materiale urgente.
3 Inoltre, ha rappresentato come lo stesso ricorrente si sia occupato della contabilità dell'ufficio. In particolare, il sig. è stato assegnato alla contabilità dei proventi dei CP_1 ticket, con il compito di recarsi in banca per il versamento. Ha chiarito che per lo svolgimento della sua attività il ha avuto un computer proprio. CP_1
Alla stessa udienza il teste ha riferito che con il Testimone_2 pensionamento del sig. , nel 2018 il ricorrente lo ha sostituito come economo, Tes_1 che lui ha preso quello di vice economo. Ha dichiarato pure che il ricorrente ha avuto la gestione della cassa economale, in cui confluisce la gestione di tutto il contante del
. Per_1
Per la suddetta attività non era richiesto l'utilizzo di un programma specifico. In particolare, ha dichiarato che il sig. si è occupato dei piccoli acquisti in via di CP_1 urgenza per cui non era necessaria l'indizione di una gara, né un'autorizzazione (acquisti fino ad euro 250,00 di spesa).
Ha dichiarato che per gli acquisti superiori ad € 250,00 il ricorrente di fatto ha sempre gestito l'istruttoria necessaria, adottando la soluzione più economica. Nel periodo di impiego all'economato il ricorrente si è occupato anche della rendicontazione e protocollazione delle buste del contante che vengono consegnate all'agenzia di trasporto.
Le dichiarazioni rese dai testimoni hanno riscontro nella documentazione versata in atti in particolare l'atto deliberativo n° 1155 del 27.7.2018.
Quanto sopra porta a concludere che il ricorrente ha prestato la propria attività come
Coadiutore amministrativo dal giugno 2018 sino all'1.4.2021, data di proposizione del ricorso.
Le declaratorie del ccnl.
L'esame del CCNL conforta nella suddetta conclusione.
Le mansioni della categoria B richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. In particolare il Coadiutore amministrativo svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante
l'utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia, l'attività di sportello.
Sono inquadrati nella Categoria C «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati
4 conseguiti». In particolare l'Assistente amministrativo svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Dall'esercizio di mansioni inquadrabili nella diversa e superiore categoria C deriva per il diritto al riconoscimento di un trattamento economico che sia Controparte_1 corrispondente alle stesse in quanto nel periodo giugno 2018 – 1.4.2021, ha svolto di fatto ed in via prevalente le mansioni della categoria C superiori a quelle di inquadramento e per l'effetto l deve essere condannata a pagare le Controparte_2 differenze retributive maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc), oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
3. La determinazione delle differenze retributive.
Per determinare le differenze retributive maturate è stato conferito incarico alla dr.
. Persona_2
Sui parametri di calcolo occorre un chiarimento, essendo stato specifico punto di domanda il riconoscimento della quinta progressione, in analogia a quanto riconosciuto al dipendente , che il ha sostituito nell'incarico di economo. Tes_1 CP_1
Sulla questione la Giurisprudenza della Corte ha chiarito che il trattamento retributivo spettante nel caso di mansioni superiori prestate in via di fatto è determinato in base a quanto disposto dall'art. 52, co. 5, dlgs n. 165/2001. La norma deve interpretarsi nel senso che l'assegnazione temporanea, ma per lunghi periodi, delle mansioni superiori, che rientra nell'ambito di applicazione dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta, restando escluso che tale disciplina possa essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva, la quale, ai sensi del comma 6 del citato art. 52, può regolare diversamente i soli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione, e non anche quelli di cui al comma 5, non richiamato. (Sez. L, Sentenza n.
7823 del 28/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 157 del 05/01/2018, ma si veda anche in senso parz. difforme Sez. L, Ordinanza n. 22958 del 20/08/2024, Sez. L, Sentenza n.
157 del 05/01/2018).
Deve pure darsi atto della peculiarità della interpretazione sostenuta da parte ricorrente che fa riferimento allo specifico trattamento del dipendente sostituito piuttosto ce al sistema di regolamentazione della retribuzione e della progressione economica per effetto dell'anzianità nel ruolo.
Per tali ragioni il conteggio deve avere come riferimento il trattamento retributivo iniziale della categoria C con una differenza dovuta al ricorrente pari alla somma di € 5.261,74 al
5 lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e comprensivo di rivalutazione già rivalutate al
29.9.23 (sulla determinazione delle differenze ed il conteggio degli interessi si rinvia alla relazione della dr. depositata il 15.11.23). Per_2
4. Il regolamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il II scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria. Cont Pertanto l deve essere condannata alla loro refusione, applicate le tariffe di cui al DM
n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore del procuratore di parte, anticipatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore del dr. , Persona_2 Cont sono poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che Controparte_1 dipendente dell di Caltanissetta, nel periodo giugno 2018 – marzo 2021, ha svolto CP_2 di fatto ed in via prevalente le mansioni della categoria C, superiori a quelle di inquadramento, e per l'effetto condanna l di Caltanissetta a pagare la somma di € CP_2
5.261,74 a titolo di differenze retributive maturate nei periodi di lavoro effettivamente prestati (ovvero con esclusione dei periodi di ferie, astensione dal lavoro, ecc.) già rivalutate al 29.9.23, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l.
n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da Controparte_2 che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2000, oltre Controparte_1 spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per l'Avv. Andrea Di Carlo.
Condanna l al pagamento delle Controparte_3 spese di CTU, liquidate con separato decreto in favore della dr. . Persona_2
Caltanissetta, 04/11/2024
Il Giudice Angela Latorre
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