Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5215 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentata e difesa dall'avv. EMANUELE GUARINO Parte_1 '
E
Controparte_1
[...] persona dei legali in Controparte_2 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti ERMINIO CAPASSO ed ANTONELLA TROVATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe esponeva: che in data 21/01/2024 aveva ricevuto l'avviso di addebito n.
37120230012545816000, con il quale 1 CP_1 di Napoli le intimava il pagamento della somma di € 5.057,75 a titolo di omesso versamento di contributi gestione commercianti per il periodo dal 01/2016 al 01/2017 per aver ricoperto la carica di amministratrice della società RT Snc di Anna de Santo, posta in liquidazione con atto pubblico del 13/01/2017 iscritto alla CCIAA in data 30/01/2017; che, in pari data, le era notificato l'avviso di addebito n. 37120230012781447000, con il quale L CP_1 di Napoli le intimava il pagamento della somma di € 1.753,64 a titolo di omesso versamento di presunti contributi gestione commercianti per il periodo dal
01/2017 al 01/2017, sempre per aver ricoperto la suddetta carica;
che la predetta società era un call center e gestione di servizi per radio taxi ed era stata messa in liquidazione con atto pubblico del 13/01/2017; che la cancellazione dalla gestione commercianti era eseguita dalla ricorrente nel gennaio 2017 ed annotata dall'ente solo successivamente, su sua specifica richiesta del 26/01/2023, ciò seppur l'ente già fosse a conoscenza della cancellazione dalla gestione commercianti;
che in data
24/01/2024 presentava ricorso amministrativo senza ricevere alcun riscontro.
Tanto premesso, la ricorrente concludeva:" 1) preliminarmente disporre la immediata sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito numero: 37120230012545816000 per € 5.057,75 per il periodo dal 01/2016 al 01/2017
e dell'avviso di addebito numero: 37120230012781447000 per € 1.753,64 per il periodo dal 01/2017 al 01/2017; 2) nel merito, accertare e dichiarare decaduta la P.A. dalla possibilità di agire per il pagamento dei contributi
5.057,75 per il periodo dal 01/2016 al 01/2017 e la numero:
37120230012781447000 per € 1.753,64 per il periodo dal 01/2017 al 01/2017, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.lgs. 46/1999 e per l'effetto annullare entrambe gli avvisi oggetto della presente impugnativa;
3) nella ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di decadenza, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto richiesto con i due avvisi di addebito e precisamente la numero 37120230012545816000 per € 5.057,75 per il periodo dal 01/2016 al 01/2017 e la numero: 37120230012781447000 per €
1.753,64 per il periodo dal 01/2017 al 01/2017; 4) Vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione.
L CP_1 nel costituirsi resisteva all'avverso ricorso chiedendone il
rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma
10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
L'opposizione va accolta nei termini di cui si dirà.
Come noto l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dalla L. n. 662/1996 art. 1 CO. 202 e 203. Per quanto attiene alle condizioni oggettive, la norma rimanda alla L. n. 88/1989 art. 49, co. 1, lett. d) che espressamente fa rientrare nel settore terziario (ai fini della classificazione dei datori di lavoro per ragioni previdenziali e le seguenti attività: commerciali, ivi comprese quelle assicurative)
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turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche
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finanziari; professionali ed artistiche nonché attività ausiliarie.
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requisito soggettivo, devono iscriversi alla Gestione Quanto al Commercianti tutto coloro che: siano titolari o gestori in proprio di
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imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio o dei famigliari, indipendentemente dal numero di dipendenti;
abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri О ruoli. Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti degli amministratori di società per azioni e a responsabilità limitata, dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, comma 1, lett. b) e c) e quindi affinché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicché costoro sono tenuti all'iscrizione solo qualora partecipano direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
La società veniva messa in liquidazione con atto pubblico del 13/01/2017.
Agli atti, tuttavia, risulta richiesta cancellazione retroattiva della posizione contributiva presentata solo in data 26/01/2023. La tardiva cancellazione ha prodotto quale effetto la imposizione contributiva da parte dell CP 1. Tuttavia, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Ciò premesso, devono ritenersi non dovuti i contributi relativi al periodo gennaio 2017 in quanto in tale data la società cessava di operare.
In ordine alla eccepita prescrizione si osserva quanto segue.
I contributi sono relativi al periodo dal 01/2016 al 01/2017.
La notifica degli avvisi di addebito opposti è avvenuta il 21.1.2024.
L CP_1 deposita atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al primo avviso di addebito n. 37120230012545816000 1 CP 1 deposita prova dell'invio del modello AC/DEL10C, mediante racc. a/r consegnata in data 12/08/2021, in cui la ricorrente veniva informata dell'iscrizione alla Gestione Commercianti ed in cui venivano indicate le modalità di pagamento dei contributi. Dunque, considerato che il primo versamento riguardava la seconda rata dei contributi fissi relativi all'anno 2016 il modello AC/DEL10C del 12/08/2021 è intervenuto nel quinquennio, interrompendo così il decorso del termine di prescrizione.
Ugualmente nessuna prescrizione è maturata per l'avviso di addebito n.
37120230012781447000 poichè con lo stesso viene richiesta la contribuzione a percentuale sui redditi anno 2017, prima e seconda rata oltre accessori di legge. Anche in questo caso la richiesta si fonda sull'iscrizione alla gestione comunicata sin dal 2021, ed in forza della quale discendono tutti gli obblighi previdenziali e contributivi.
Conseguentemente alla data della notifica degli avvisi di addebito il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato.
In ordine alla eccezione di decadenza ex artt. 24 e 25 D.lg. n.46 del
26.2.1999 si osserva quanto segue.
L'art. 25 stabilisce che i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine versamento;
fissato per il di accertamenti effettuati dagli b) per i contributi dovuti in forza uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento definitivo.è divenuto L'art. 36 del decreto citato, nel dettare la disciplina transitoria, prevede, al che le disposizioni contenute nell'art. 25 si 6 ° comma, applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (1.7.1999).
Il testo è stato poi sostituito dalle seguenti "leggi finanziarie": art. 78 L. n. 388\00%; art.38 L. n 289\2002; art. 4 L. n. 350\2003.
Nella formulazione attuale prevede: "Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004". La decadenza per l'iscrizione al ruolo è prevista in caso di mancato rispetto del termine di un anno dalla scadenza per il versamento o dalla notifica dell'avviso di accertamento effettuato dall'ufficio.
realizzatasi in quanto Nel caso di specie tale decadenza appare l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo nel 2023.
Nondimeno, l'accertata decadenza non comporta la pronunzia di illegittimità della pretesa impositiva. Ciò conformemente a quanto statuito, tra le altre, dalla Suprema Corte con ord. n. 24134/2021 che, nel ripercorrere le argomentazioni rese da altre pregresse pronunzie, ha ribadito che "in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Cass. n. 17858 del 2018).
Considerato che l'opposizione si basa sostanzialmente sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione nonché sul motivo della intervenuta cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti, accolto limitatamente all'anno 2017, deve ritenersi accertata la fondatezza della pretesa creditizia per la restante parte impositiva.
Tanto premesso la domanda va accolta in tali suddetti limiti dichiarandosi non dovute le somme pretese a titolo di omissioni contributive in relazione all'annualità 2017. Le spese, considerata la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese a titolo di omissioni contributive in relazione all'annualità 2017.
Compensa le spese di lite.
Napoli, il 11.06.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli