Decreto cautelare 17 febbraio 2021
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 07/06/2023, n. 9661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9661 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2023
N. 09661/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01209/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2021, proposto da
ME AC e NI TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Palermo, Eleonora Nicoletta Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GI D'EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della nota prot. n. 0031957 del 3 dicembre 2020 con la quale veniva pubblicato l'elenco del personale selezionato quale istruttore per la missione del 14-18.12.2020 in relazione alla “Ricognizione Istruttori ATP Corsi AA.VV.F.- Corso 89°” per la quale gli odierni ricorrenti esprimevano la propria disponibilità all'incarico;
- della nota prot. n. 0000299 del 07.01.2021 con la quale veniva pubblicato l'elenco del personale selezionato quale istruttore per la missione del 18-22.01.2021 in relazione alla “Ricognizione Istruttori ATP Corsi AA.VV.F.- Corso 89°” per la quale gli odierni ricorrenti esprimevano la propria disponibilità all'incarico;
- della nota prot. n. 0001666 del 22.01.2021 con la quale veniva pubblicato l'elenco del personale selezionato quale istruttore per la missione del 25-29.01.2021 in relazione alla “Ricognizione Istruttori ATP Corsi AA.VV.F.- Corso 89°” per la quale gli odierni ricorrenti esprimevano la propria disponibilità all'incarico;
- della nota prot. n. 0001672 del 22.01.2021 con la quale veniva pubblicato l'elenco del personale selezionato quale istruttore per la missione del 01-05.02.2021 in relazione alla “Ricognizione Istruttori ATP Corsi AA.VV.F.- Corso 89°” per la quale gli odierni ricorrenti esprimevano la propria disponibilità all'incarico;
- della nota prot. n. 0019035U del 04.08.2020 avente ad oggetto “Ricognizione Istruttori ATP Corsi AA.VV.F.- Corso 89°”;
- della nota prot. 0000394.U.08-01-2021 con la quale, all'esito dell'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente, veniva precisato che «[…] il personale in oggetto non è stato inserito nei provvedimenti di missione fuori regione a partire dal 09.10.2020, data di emissione della nota prot. DCFORM n. 25039, inerente il personale Specialista»;
- della nota di “chiarimenti” prot. DCFORM n. 25039 del 09.10.2020 con la quale si ribadisce l'esclusione del personale delle specialità aeronavigante, nautico, sommozzatore e radioriparatore nelle attività di formazione stabilita nella nota prot. DCFORM n. 82 del 09.08.2005, precisando tuttavia «che il personale aeronavigante (piloti di aeromobile e specialisti di aeromobile), nautico (nautici di coperta e nautici di macchina), sommozzatore e radioriparatore, qualora risulti essere istruttore professionale e/o di settore non di specialità, possa partecipare all'attività didattica in ambito regionale, fermo restando la salvaguardia delle primarie esigenze di servizio connesse al dispositivo di soccorso locale, mediante specifico benestare da parte dei Direttori Regionali per il personale aeronavigante, sommozzatore e radioriparatore e dei Comandanti VV.FF. per il personale nautico […]».
- di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti;
nonché per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 30 gennaio 2021 e depositato il successivo 1° febbraio, i sigg. ri AC ME e TO NI hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento delle note, come in epigrafe elencate, con le quale venivano pubblicati gli elenchi del personale selezionato quale istruttore per le missioni ivi indicate, in relazione alla “Ricognizione Istruttori ATP Corsi AA.VV.F. - Corso 89°”, per le quali gli odierni ricorrenti esprimevano la propria disponibilità all’incarico, e nei quali elenchi non figuravano.
2. Gli odierni ricorrenti sono vigili del fuoco specialisti.
Specificamente il sig. AC è specialista nautico di coperta vigile coordinatore, presso il Comando VVF di Messina, mentre il sig. TO è specialista nautico di coperta capo reparto, sempre presso il Comando di Messina.
Il sig. AC ME da quindici anni è vigile del fuoco specialista nautico. È laureato in Scienze Motorie, nel 2003 acquisiva l’abilitazione di Istruttore di Nuoto e Salvamento, nel 2004 di Istruttore ATP, nel 2004 di Istruttore Soccorso Acquatico SA, nel 2005 transitava nel ruolo degli specialisti avendo conseguito l’abilitazione di specialista nautico, nel 2006 di Istruttore TPSS, nel 2008 di Istruttore di Moto d’Acqua PWC, e nel 2019 di Istruttore di Patente Nautica.
Il sig. TO è vigile del fuoco specialista nautico di coperta. Nel 2004 acquisiva l’abilitazione di Istruttore PWC, nel 2005 di Istruttore ATP e nel 2015 di Istruttore di Patente Nautica. L’acquisizione delle anzidette abilitazioni consentiva al sig. AC ed al sig. TO di spendere le proprie competenze quali “formatori” del Corpo dei vigili del fuoco, per circa quindici anni.
Alle numerose attività svolte, individualmente, quali istruttori nei corsi di formazione si associano gli incarichi ricoperti nei gruppi di lavori organizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione (DCF).
La comprovata esperienza ed alta professionalità maturata dai sig.ri AC e TO nel settore di competenza, ovvero l’ambiente acquatico – acquisita e rinsaldata negli anni – veniva spesa nell’attività di formazione soprattutto presso la Direzione Centrale per la Formazione; lo svolgimento di tali attività assicurava, contestualmente, alla Direzione Centrale per la Formazione l’impiego di personale altamente qualificato garantendo alti standard qualitativi dei corsi di formazione, ed allo stesso tempo, per i ricorrenti, il costante mantenimento delle proprie competenze.
Come avveniva annualmente, gli odierni ricorrenti formulavano quindi la propria disponibilità in relazione alla Ricognizione per Istruttori ATP indetta dalla Direzione Centrale per la Formazione.
In relazione alla “Ricognizione Istruttori ATP Corsi AA.VV.F.- Corso 89° VF” nota prot. n. 0019035U del 04.08.2020 della DCFORM, gli odierni ricorrenti, con il modulo di disponibilità “on line” presentato in data 11.08.2020, selezionavano tutte le missioni indicate, ma non venivano selezionati per nessuna di esse.
In data 14 dicembre 2020 veniva trasmessa alla Direzione Centrale per la Formazione istanza di accesso agli atti in merito alle missioni del 09-13.11.2020, del 16-20.11.2020, del 23-27.11.2020, del 30.11 – 04.12.2020, 07-11.12.2020 e del 14-18.12.2020 afferenti la “Ricognizione Istruttori ATP Corsi AA.VV.F.- Corso 89°” nota prot. n. 0019035U del 04.08.2020, per le quali non venivano selezionati, al fine di prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti i criteri selettivi del personale. Solo a seguito del riscontro alla suddetta istanza, reso dalla Direzione centrale per la Formazione in data 8 gennaio 2021 con nota DCFORM n. 0000394, gli odierni ricorrenti apprendevano che le ragioni della mancata selezione risiedevano nel possesso della qualifica di specialista, e non invece nell’applicazione di criteri di valutazione, quale a titolo esemplificativo l’attribuzione di un punteggio per i titoli.
Con la citata nota DCFORM n. 0000394 dell’8 gennaio 2021 veniva precisato che «l’unico titolo richiesto per la convocazione in missione per l’espletamento della mansione di Istruttore di un certo settore (ad es: ATP) è il possesso dell’abilitazione VVF da Istruttore nel settore medesimo e che non vi è alcuna attribuzione di punteggio o selezione in base ai titoli. L’unico criterio per la convocazione nell’ambito di un corso (nella fattispecie: 89° corso di ingresso per Allievi Vigili del Fuoco) è garantire, nel rispetto delle esigenze date dal rapporto minimo Istruttori/discenti, una quanto più possibile equa rotazione tra tutto il personale che fornisce la propria disponibilità nell’ambito della ricognizione, come già attuato da tempo per prassi e recentemente indicato nella nota prot. STAFFCNVVF n. 10133 del 04.06.2020, che si allega». Ed ancora «Si specifica, infine, che il personale in oggetto non è stato inserito nei provvedimenti di missione fuori regione a partire dal 09.10.2020, data di emissione della nota prot. DCFORM n. 25039, inerente il personale Specialista, che si allega».
3. Avverso tali determinazioni parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione del d.lgs. n. 217/2005, n. 139/2006 e d.lgs. n. 127/2018; eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà’ tra atti, e sviamento di potere.
La motivazione dirimente la mancata selezione dell’odierno ricorrente viene individuata, dalla nota n. 0000394 dell’08 gennaio 2021, nella operatività della nota DCFORM n. 25039 del 9 ottobre 2020.
La nota di ottobre 2020 statuisce l’impossibilità di partecipare all’attività didattica se non in ambito regionale per il personale aeronavigante, nautico, sommozzatore e radioriparatore «qualora risulti essere istruttore professionale e/o di settore non di specialità». La suddetta nota richiama la nota prot. 82 del 09.08.2005 della stessa DCFORM – che precludeva tout court al personale specialista e riparatore l’attività di formazione – ponendosi come atto di “chiarimento” di quest’ultima.
Invero la nota 82 del 09.05.2005, secondo parte ricorrente, non sarebbe mai stata applicata, non trovando né recepimento nella normativa di settore successiva, né concreta operatività nella organizzazione della didattica, sia a livello centrale, che regionale o provinciale. Specificamente, con la nota n. 82/2005 la DCFORM dei VV.F. riteneva «necessario non distrarre le limitate Risorse Umane addette, quali il personale Istruttore Specialista, per attività di formazione di base o di settore. Ciò anche in coerenza con l’obiettivo di qualificare ulteriormente le strategiche peculiarità dei settori specialistici del corpo Nazionale».
II. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, illogicità ed irragionevolezza.
La limitazione imposta dalla nota prot. n. 25039 del 09.10.2020 all’impiego nell’attività di formazione per coloro i quali appartengono alle specialità aeronavigante, nautiche e sommozzatori e radioriparatore determinerebbe poi, secondo parte ricorrente, una ingiustificata disparità di trattamento del personale dei ruoli dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La disparità di trattamento sussisterebbe tra gli appartenenti a nuclei specialistici e il personale non in possesso di specialità che, seppur meno qualificato, può essere impiegato nell’attività di formazione preclusa invece ai primi, nonché all’interno della stessa categoria del personale specialista tra coloro i quali operano nell'ambito dei comandi provinciali di regioni diverse dal Lazio e gli specialisti in servizio presso i Comandi della Regione Lazio.
Agli specialisti in servizio presso i Comandi della Regione Lazio sarà così consentito svolgere sia l’attività di formatore in ambito regionale che quella in ambito nazionale svolta presso la Direzione Centrale per la Formazione e le altre sedi centrali, a differenza degli altri specialisti che non potranno ricoprire tale ruolo, se non in relazione a corsi organizzati in sede regionale.
III. Violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e sviamento di potere, violazione del principio di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2021 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta.
6. Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2022 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 48, comma 4, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, prevede espressamente che il personale sommozzatore, oltre a svolgere tutti i compiti legati alla sua specializzazione, “ svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute ”.
L’attività formativa del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è svolta, quindi, sia a livello centrale (presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle, l’Istituto Superiore Antincendi di Roma e Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti), sia a livello territoriale (presso i Centri di Formazione ed i Poli didattici).
Ebbene, con la nota prot. n. 82 del 9 agosto 2005 la competente Direzione Centrale ha stabilito che il personale istruttore specialista non poteva essere impiegato per le attività di formazione di base o di settore, vale a dire quelle riguardanti il personale non specialista, al fine di qualificare ulteriormente i settori specialistici.
Le circolari seguenti hanno poi recepito tale assunto continuando ad affermare, con riguardo al conseguimento delle abilitazioni di istruttore di settore non specialistico, che gli aspiranti istruttori devono avere, quale prerequisito, “di non essere in possesso di specialità” (vale a dire di non essere pilota di aeromobile e specialista di aeromobile, nautico, sommozzatore e radioriparatore).
Successivamente, con la nota prot. n. 25039 del 9 ottobre 2020, oggetto anch’essa del presente gravame, la competente Direzione Centrale ha premesso di aver “ avuto modo di analizzare la problematica riguardante l’impiego del personale in oggetto indicato nelle attività di formazione, il quale è - tutt’ora - abilitato istruttore professionale e/o di settore non di specialità, tenuto conto che la nota prot. 82 del 09/08/2005, emanata da questa stessa Direzione Centrale, precludeva al predetto personale tale possibilità, in base al principio di non distrarre tali limitate risorse umane dal dispositivo di soccorso per lo svolgimento dell’attività didattica non interessante la propria specialità.
Tuttavia, si rileva la necessità di rivedere, parzialmente e a distanza di tempo, tale principio in relazione alle mutate condizioni odierne, riconducibili sia alla crescente domanda di formazione per la quale occorre mettere in campo ogni risorsa umana del Corpo nazionale abilitata istruttore professionale e/o di settore (ivi compreso il personale in oggetto indicato), sia alla conseguente necessità che tale personale sia messo nelle condizioni di mantenere nel tempo, attraverso l’esercizio dell’attività didattica, le proprie abilitazioni per le quali l’Amministrazione ha investito specifiche risorse umane e finanziarie.
A ciò va aggiunto che quanto disposto all’epoca da questa Direzione Centrale con la sopraccitata nota prot. n. 82 del 09/08/2005 è stato poi recepito dalle ultime circolari emanate per il conseguimento delle abilitazioni di istruttore di settore non specialistico, stabilendo che gli aspiranti istruttori devono avere, quale prerequisito, “di non essere in possesso di specialità” (vale a dire di non essere pilota di aeromobile e specialista di aeromobile, nautico, sommozzatore e radioriparatore).
Pertanto, si ritiene che il personale aeronavigante (piloti di aeromobile e specialisti di aeromobile), nautico (nautici di coperta e nautici di macchina), sommozzatore e radioriparatore, qualora risulti essere istruttore professionale e/o di settore non di specialità, possa partecipare all’attività didattica in ambito regionale, fermo restando la salvaguardia delle primarie esigenze di servizio connesse al dispositivo di soccorso locale, mediante specifico benestare da parte dei Direttori Regionali per il personale aereonavigante, sommozzatore e radioriparatore e dei Comandanti VV.F. per il personale nautico, i quali verificheranno altresì il possesso delle specifiche abilitazioni possedute dal predetto personale nelle more della pubblicazione dell’Albo dei Formatori ove sarà anch’esso ricompreso .”
La suddetta circolare, che costituisce il presupposto normativo dell’esclusione del ricorrente dall’attività di formazione presso l'Ufficio Formazione Motoria Professionale, dunque, rivedendo quanto stabilito nel 2005, dove si escludeva tout court che il personale specialista potesse essere adibito ad attività formative non specialistiche, con una motivazione che resiste alle censure mosse con i motivi di gravame, riconosce la possibilità anche per il personale specialista di partecipare alle attività formative non specialistiche limitatamente però alla sola attività didattica da svolgersi in ambito regionale.
E ciò per il precipuo fine di contemperare due opposte esigenze: da un lato, l’esigenza di garantire che la competenza acquisita si mantenga inalterata nel tempo attraverso l’esercizio dell’attività didattica che, dunque, non può essere preclusa al personale specialista; dall’altro, il comunque superiore interesse a che tali limitate risorse specialistiche non vengano distratte dal dispositivo di soccorso al quale sono preposte.
La scelta operata dall’amministrazione nella gravata circolare, a giudizio del collegio, rappresenta un corretto bilanciamento tra i due opposti interessi, quello del personale ad essere comunque impiegato nell’attività formativa per un suo costante sviluppo e quello generale a che le limitate risorse specialistiche non siano distratte dalle proprie funzioni di soccorso nei rispettivi ambiti di servizio.
Tale scelta risulta altresì essere coerente con quanto disposto dall’art. 47 (Impiego degli specialisti), comma 2, del d.p.r. 28 febbraio 2012, n. 64 concernente il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che così recita testualmente: “[…] L’eventuale impiego in altre attività può essere disposto in base alle direttive del Dipartimento. […]”.
L’impiego del personale specialista, in qualità di istruttore professionale e/o di settore non di specialità, limitatamente all’ambito regionale è dovuto dunque, come riportato nella suddetta nota prot. n. DCFORM.25039.09-10-2020, alla necessità di assicurare le primarie esigenze di servizio connesse al dispositivo di soccorso locale presso i reparti specialistici presenti (nuclei elicotteri, nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e nuclei sommozzatori), non disgiunta in alcuni casi alla carenza di personale rispetto alle dotazioni organiche teoriche, mediante specifico benestare da parte sia dei Direttori Regionali per il personale pilota di aeromobile e specialista di aeromobile, sommozzatore e radioriparatore, sia dei Comandanti VV.F. per il personale nautico.
Con la successiva nota prot. n. 4093 del 12 febbraio 2021 della competente Direzione Centrale è stata data la possibilità al personale specialista di svolgere l’attività didattica di mantenimento e di re-training, in ambito territoriale, in qualità istruttore professionale e/o di settore non di specialità, ove è previsto il riconoscimento di ore di lavoro straordinario per tale funzione.
L’amministrazione ha ulteriormente osservato come il Corpo nazionale, oggetto di un futuro potenziamento, sarà sempre più impegnato, nei prossimi anni, a livello centrale nell’erogazione dei corsi di formazione di primo ingresso per allievi vigili del fuoco per la copertura dei posti vacanti derivanti sia dal potenziamento del Corpo nazionale che dal turn-over del personale andato in quiescenza, e fermo restando la necessità di svolgere, contestualmente, l’attività didattica per la qualificazione del personale operativo non specialista, la nota prot. n. 25039 del 09/10/2020 della competente Direzione Centrale ha lo scopo di gestire al meglio gli istruttori del Corpo nazionale, avvalendosi per i corsi di rilevanza nazionale degli istruttori professionale e/o di settore appartenenti al personale non specialista provenienti dal territorio in missione presso le strutture centrali, ovvero degli istruttori professionali e di settore appartenenti al personale specialista per i corsi in ambito territoriale.
Alcun vizio di legittimità inficia, dunque, la censurata scelta di adibire il personale specialista alla sola attività didattica da svolgersi nel rispettivo ambito regionale di appartenenza.
2. Per tutto quanto esposto i motivi di ricorso, che per ragioni logiche e di economia processuale sono stati congiuntamente esaminati, non sono meritevoli di accoglimento.
3. L’accertata legittimità della condotta dell’amministrazione fa venir meno il presupposto per il riconoscimento della responsabilità aquiliana della medesima amministrazione nella fattispecie in esame, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria spiegata da parte ricorrente.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
5. La peculiarità della fattispecie trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO