Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/08/2025, n. 15365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15365 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08597/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8597 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, Direzione Generale del personale Militare, Stato Maggiore della Marina Militare, non costituiti in giudizio;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l'annullamento – previa sospensione –
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a – del provvedimento prot. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 24.05.2021 della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, notificato al ricorrente in data 4.06.2021, con il quale:
• si è comunicato che, con Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 21.05.2021, si è disposta la esclusione del LGT. NP -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 1051 co.2 lett. a) del D.lgs. 66/2010, dalla aliquota formata il 31.12.2019 con Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0086865 del 20.02.2020;
• si è disposta la cancellazione del nominativo del Primo Maresciallo NP -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 1051 co.4 del D.lgs. 66/2010, dal quadro di avanzamento, ad anzianità, relativo ai Primi Marescialli, formato dalla Commissione di Avanzamento dei Marescialli della Marina Militare con verbale n.010/2020 del 14.07.2020;
• si è disposto l'annullamento della inclusione del Luogotenente NP -OMISSIS- nell'aliquota formata al 31.12.2020 per il conferimento della qualifica di Primo Luogotenente, di cui al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0011525 del 13.01.2021;
• si è comunicato che, con Decreto Interdirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 24.05.2021, si è disposto l'annullamento del Decreto Interdirigenziale n. -OMISSIS- del 10.10.2020 nella parte relativa alla promozione al grado di Luogotenente del Primo Maresciallo NP -OMISSIS-.
b – del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 21.05.2021, richiamato nel provvedimento sub. a), non conosciuto, con il quale si è disposta la esclusione del LGT. NP -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 1051 co.2 lett. a) del D.lgs. 66/2010, dalla aliquota formata il 31.12.2019 con Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0086865 del 20.02.2020;
c – del Decreto Interdirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 24.05.2021, richiamato nel provvedimento sub. a), non conosciuto, con il quale si è disposto l'annullamento del Decreto Interdirigenziale n. -OMISSIS- del 10.10.2020 nella parte relativa alla promozione al grado di Luogotenente del Primo Maresciallo NP -OMISSIS-;
d - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 22.4.2021, notificato in data 27.04.2021, con il quale è stato comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento sub. a);
e – del provvedimento prot. -OMISSIS- del 31.05.2021 della Direzione di Intendenza M.M., notificato in data 23.06.2021, con il quale si è richiesta la restituzione di € 1.538,24 a fronte dell'annullamento della promozione al Grado Superiore;
f – della Circolare prot. REG2021 0082743 del 19.02.2021 del Ministero della Difesa;
g - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 16/11/2021:
avverso e per l'annullamento
h - del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 21.05.2021, notificato in data 13.09.2021, con il quale si è disposta la esclusione del LGT. NP -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 1051 co.2 lett. a) del D.lgs. 66/2010, dalla aliquota formata il 31.12.2019 con Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0086865 del 20.02.2020;
i – del Decreto Interdirigenziale M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 24.05.2021, notificato in data 13.09.2021, con il quale si è disposto l'annullamento del Decreto Interdirigenziale n. -OMISSIS- del 10.10.2020 nella parte relativa alla promozione al grado di Luogotenente del Primo Maresciallo NP -OMISSIS-;
j - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore della Marina;
Visto altresì l’atto erroneo di costituzione nel presente giudizio di Roma Capitale;
Vista la documentazione allegata dalle parti quanto all'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In vista dell’udienza pubblica del 9 luglio 2025 entrambe le parti hanno depositato il provvedimento prot. -OMISSIS-del 5.6.2025 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare, che ha promosso il ricorrente al grado di Luogotenente con anzianità giuridica ed amministrativa dal 1° gennaio 2020, ai sensi degli artt. 1085 e 1092 D.lgs. 66/2010, essendo nelle more sopravvenuta la sua assoluzione dalle accuse che ne avevano determinato inizialmente l’esclusione dall’avanzamento.
Su tali basi all’udienza predetta la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il sopravvenuto provvedimento ministeriale, garantendo soddisfazione all’interesse dedotto in giudizio, abbia determinato la cessazione della materia del contendere.
Considerata l’evoluzione della vicenda, con iniziale legittimità dell’esclusione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
Va espunta poi la costituzione in questa controversia di Roma Capitale, palesemente erronea.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dichiara l’estromissione di Roma Capitale erroneamente costituitasi nella controversia.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.